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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 28.06.2011 60.2011.191

28. Juni 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·771 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.191  

Lugano 28 giugno 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sulle tre istanze 3/6.06.2011 presentate dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali CRP __________, GIAR __________ e MP inc. __________ e __________ ai fini dell’istruttoria civile ordinaria di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Presso la IS 1 è pendente una procedura civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa dall’avv. __________ contro __________ in relazione al rifiuto della parte convenuta di saldare la nota d’onorario emessa dall’attore inerente al mandato da lui assunto anche nell’ambito di un procedimento penale aperto nei confronti dei di lei tre fratelli.

2.Con le presenti tre istanze la IS 1 chiede la trasmissione dell’incarto CRP __________, dell’inc. GIAR __________ e degli incarti MP __________ e __________, essendo stati richiamati ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’inc. __________, con il consenso delle parti e del pretore.

                                         A suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto le osservazioni 1.06.2011 redatte dall’avv. __________.

                                         Dalle stesse risulta in particolare che "(…) Il richiamo degli incarti presso le tre autorità penali servirà a confrontare il dettaglio della parcella professionale con gli atti svolti, tra cui a titolo esemplificativo la disamina della rogatoria proveniente dall’__________, la redazione dell’istanza di sequestro, la trasferta a __________ nel mese di novembre 2005, la seduta presso il Ministero pubblico di __________ per la verifica dei documenti penali, un’ulteriore trasferta a __________ nel gennaio 2006, la preparazione di diversi contratti, la corrispondenza con il Ministero pubblico, la preparazione dell’istanza di complemento istruttorio presso il Ministero pubblico, la preparazione dell’istanza di promozione dell’accusa, una trasferta a __________ nel mese di ottobre 2007, una trasferta a __________ nel corso del mese di novembre 2007, e l’allestimento di diversi esposti ed osservazioni al Ministero pubblico" (osservazioni 1.06.2011, p. 2/3).

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’avv. __________ nelle sue osservazioni 1.06.2011 e la finalità per cui è chiesta la trasmissione degli incarti penali in questione – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della Pretura istante.

                                         Gli atti degli incarti penali richiesti potrebbero, in effetti, essere utili ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’inc. __________, e ciò in particolare per vagliare la nota di onorario emessa dall’avv. __________ riguardo al mandato conferitogli da __________ nell’ambito di questi procedimenti penali.

Di conseguenza, l’incarto CRP __________ (una mappetta arancione) viene trasmesso direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.

                                         Questa Corte autorizza inoltre il pretore della IS 1 a chiedere direttamente al giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin la trasmissione dell’incarto GIAR __________ e al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi la trasmissione degli incarti MP __________ e __________.

6.Le tre istanze sono accolte ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Le tre istanze 3/6.06.2011 sono accolte ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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