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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.08.2011 60.2011.185

9. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,195 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.185  

Lugano 9 agosto 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.05./01.06.2011 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere copia di una decisione emanata a carico di __________;

premesso che lo scritto datato 23.05.2011 è giunto al Tribunale penale cantonale il 30.05.2011, che l’ha trasmesso, per competenza, a questa Corte il 31.05./01.06.2011, preavvisando favorevolmente la trasmissione della sentenza richiesta;

ritenuto che tra questa Corte e l’PI 1 (di seguito PI 1), vi è stato uno scambio epistolare di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 30.10.2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Marco Villa, ha emanato una sentenza di condanna, divenuta definitiva l’11.11.2009, a carico di __________, nato il __________, cittadino __________, in cui è stato, tra l’altro, ritenuto autore colpevole di ripetuto furto, in parte tentato (cfr. sentenza 30.10.2009, inc. TPC __________);

                                         che con scritto datato 23.05.2011 (ricevuto dal Tribunale penale il 30.05.2011, che l’ha trasmesso, per competenza a questa Corte il 31.05./01.06.2011 preavvisando favorevolmente la richiesta), il IS 1, __________, ha domandato la trasmissione della surriferita sentenza, precisando parimenti di averne bisogno in un altro procedimento penale aperto a carico di __________ e pendente presso il __________ per il reato di furto per mestiere (con scasso) (doc. 1.a);

                                         che con scritto 1.06.2011 – cui sono seguiti due solleciti del 14.06.2011 e del 7.07.2011 – questa Corte ha chiesto ai collaboratori dell’PI 1, se dal loro punto di vista e nell’ottica della AIMP, siano adempiute le premesse per concedere l’assistenza giudiziaria riguardo alla surriferita istanza prima di procedere secondo le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti (doc. 2 e doc. 3);

                                         che con lettera 21/24.06.2011 (indirizzata al Tribunale d’appello, Autorità centrale cantonale Rogatorie internazionale e ricevuta da questa Corte il 13.07.2011), l’PI 1 ha trasmesso copia dello scritto datato 20.06.2011 dell’Ufficio federale di giustizia, assistenza giudiziaria, inviato al Bundesministerium für Justiz, Sektion Straf-und Gnadensachen, __________, mediante il quale ha invitato il IS 1 a completare la sua domanda di assistenza giudiziaria 23.05.2011, poiché non adempiva i requisiti formali della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 (RS 0.351.1), richiamando in particolare l’art. 14 cifra 1 lit. b e cifra 2 (doc. 5 e doc. 5a) [secondo cui le domande di assistenza devono (tra l’altro) contenere l’oggetto e il motivo della domanda e le commissioni rogatorie di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono inoltre menzionare il reato e inglobare un riassunto dei fatti];

                                         che con scritto 19/21.07.2011 l’PI 1 ha informato questa Corte che "(…) giusta l’art. XIV dell’Accordo del 13 giugno 1972 tra la Svizzera e l’Austria che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione (0.351.916.32), le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copie delle decisioni della giurisdizione penale. Pertanto, nei casi previsti dall’Accordo, non è necessario rendere una decisione d’entrata in materia e chiusura, giusta l’art. 80a e 80d AIMP. Per contro è necessario allegare la riserva di specialità" (doc. 6);

                                         che, a completamento della presente istanza, unitamente al surriferito scritto, l’PI 1 ha allegato copia della lettera 8.07.2011 del IS 1 e copia dell’atto di accusa (Anklageschrift) emanato il 19.04.2011 dalla Staatsanwaltschaft __________ a carico di __________ __________, da cui emerge in sostanza che il IS 1 richiede la sentenza 30.10.2009 (inc. TPC __________) per l’udienza principale (Hauptverhandlung) (cfr., nel dettaglio, doc. 6a e doc. 6b)];

che l’art. 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale conclusa a Strasburgo il 20.04.1959 (RS 0.351.1) sancisce quanto segue:

                                         "Ciascuna delle Parti Contraenti avvertirà la Parte interessata delle sentenze penali e delle misure posteriori che concernono i cittadini di questa Parte e che sono state iscritte nel casellario giudiziale. I Ministeri di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all’anno. Se la persona in causa è considerata come cittadino di due o più Parti Contraenti, gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle Parti interessate, salvo che questa persona possieda la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata condannata";

                                         che l’art. XIV dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.916.32), disposizione che richiama l’art. 22 della suddetta Convenzione, prevede che:

                                         "(1)  Lo scambio degli avvisi di condanna è attuato almeno una volta per trimestre tra l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale dell’interno della Repubblica d’Austria.

                                         (2)  A domanda, l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale di giustizia della Repubblica d’Austria si trasmettono, nei casi particolari, copie delle decisioni della giurisdizione penale, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se debbano essere presi eventuali provvedimenti interni";

                                         che per quanto concerne le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal __________ nella presente istanza e nel suo complemento 8.07.2011, la finalità della sua richiesta e il contenuto della decisione di condanna 30.10.2009 (inc. TPC __________) – è certamente adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della predetta autorità ad ottenere la trasmissione della sentenza 30.10.2009 emanata a carico di __________, essendo indubbiamente utile ai fini delle sue incombenze [tra cui esaminare la vita anteriore dell’imputato, l’entità della sua condanna, se ha commesso furti con scasso anche in Svizzera e con quale modus operandi, se aveva un alibi, ecc. in vista dell’udienza principale (cfr. scritto 8.07.2011 des IS 1, doc. 6.a)];

                                         che vi è da chiedersi se la richiesta presentata dal IS 1 doveva essere effettivamente esaminata da questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG e se la consegna della sentenza in questione non doveva essere attuata per semplice trasmissione;

                                         che indipendentemente da ciò, l’istanza deve essere senz’altro accolta;

                                         che di conseguenza la sentenza 30.10.2009 emanata dal presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno, giudice Marco Villa, e cresciuta in giudicato l’11.11.2009 (inc. TPC __________) viene trasmessa – in originale – al IS 1, unitamente alla presente decisione;

                                         che si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese, considerate la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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