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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.178

9. Juni 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,295 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro la decisione in materia di complementi istruttori

Volltext

Incarto n. 60.2011.178  

Lugano 9 giugno 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 25/26.05.2011 presentato dal

RE 1 patr. da: PR 1

  contro

la decisione in materia di complementi istruttori 11.05.2011 emanata dal procuratore pubblico Marisa Alfier nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________;

considerato

in fatto

                                   a.   A seguito del decesso di una persona avvenuto il 21.11.2005 presso __________, il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale (inc. MP __________). L’istruttoria del procedimento volge al termine. Nell’ambito della stessa sono state fatte allestire due perizie giudiziarie relative all’attività medica. Il procuratore pubblico ha prospettato, in relazione all’art. 318 CPP, l’emanazione di un decreto d’accusa.

                                  b.   Con la decisione qui impugnata, in materia dei complementi istruttori, il procuratore pubblico ha respinto la richiesta del qui reclamante di esperire un’ulteriore perizia giudiziaria, così come la richiesta di procedere all’identificazione e all’audizione di un teste. 

c.Con il presente gravame il reclamante chiede di annullare la decisione 11.05.2011 del procuratore pubblico, postulando l’allesti-mento di un’ulteriore perizia (da affidare a specialisti esercitanti nel nostro paese e non stranieri, come nei precedenti referti), nonché di ammettere l’identificazione e l’audizione di un teste. Nel testo del gravame, dopo aver ricordato l’importanza delle perizie giudiziarie nelle inchieste relative alle arti mediche, e dopo aver esaminato sommariamente gli esiti delle perizie già agli atti del procedimento, il reclamante sostiene la necessità di fare allestire un’ulteriore perizia, da parte di specialisti svizzeri.

                                         Malgrado la chiara indicazione di non impugnabilità della decisione sui complementi istruttori, il reclamante ritiene proponibile il gravame con riferimento all’art. 394 lit. b CPP, sostenendo che una perizia del genere di quella richiesta non possa essere ulteriormente assunta al dibattimento, ciò che comporterebbe un pregiudizio giuridico evidente.

                                         Per il reclamante, la decisione impugnata sarebbe motivata in modo sommario, e lascerebbe trasparire una presunzione colpevolista da parte del procuratore pubblico.

                                         Il reclamante chiede l’identificazione prima, l’audizione poi di un teste, da lui genericamente indicato nel corso dell’istruttoria e anche in sede di complementi istruttori, non potendo egli medesimo procedere alla sua identificazione.  

                                  d.   In considerazione dell’esito, il reclamo non è stato intimato, per osservazioni, ad altri parti.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’art. 318 cpv. 3 CPP indica chiaramente che le decisioni del procuratore pubblico che respingono, in sede di chiusura istruttoria, delle istanze probatorie riproponibili nella procedura dibattimentali non sono impugnabili, in particolare in quanto possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale. Per procedura dibattimentale occorre comprendere sia la fase di preparazione, sia quella del dibattimento medesimo (con riferimento al titolo settimo del Codice).

                                         1.2.

                                         Il reclamante sostiene la proponibilità del gravame con riferimento all’art. 394 lit. b CPP.

                                         Questa norma esclude la via del reclamo in caso di reiezione, da parte del procuratore pubblico, d’istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado.

                                         Per il reclamante, la perizia e l’identificazione del teste richiesto non sarebbero possibili al dibattimento, ed il rifiuto del procuratore pubblico comporterebbe un pregiudizio giuridico.

                                         Per questo il reclamante sostiene la ricevibilità del gravame.

2.2.1.

Il chiaro testo dell’art. 318 cpv. 3 CPP non merita ulteriori approfondimenti, se non per ricordare come la scelta del legislatore (di escludere una via di ricorso a questo stadio della procedura) sia primariamente riferita all’imperativo di celerità (art. 5 CPP), volendo con questo evitare ritardi procedurali (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, FF 2006 p. 989 ss, p. 1174). Ciò considerato inoltre come le istanze probatorie non siano respinte in modo definitivo, ma possano essere riproposte anche successivamente, al giudice di primo grado, nella procedura dibattimentale (sia nella preparazione, sia nel dibattimento).

                                        2.2.

                                        La non impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie non è prevista unicamente dall’art. 318 cpv. 3 CPP, ma si ritrova altrove nel Codice.

                                         Anzitutto all’art. 331 cpv. 3 CPP, relativo alla fase di preparazione del dibattimento, nel caso di istanze  probatorie respinte prima del dibattimento.

                                         Più in generale, la non impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie è ribadita anche all’art. 394 lit. b CPP.

                                         2.3.

                                         Quest’ultima norma invero introduce un’eccezione, nei casi in cui la non immediata assunzione delle prove offerte, ed il conseguente rinvio dell’istanza probatoria al giudice di primo grado, dovesse creare un pregiudizio giuridico.

                                         Trattandosi di un’eccezione, queste specifiche situazioni, e il relativo concetto di pregiudizio giuridico conseguente (al rigetto d’istanze probatorie) devono essere interpretati restrittivamente.

                                         Riguardo a queste specifiche situazioni, P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (in: Kommentierte Textausgabe zur schweizerischen Strafprozessordnung, p. 388) indicano il caso di un teste successivamente non più o solo molto difficilmente raggiungibile, o una situazione di fatto da sottoporre ai periti, che successivamente non sarebbe più accertabile.

                                         N. SCHMID (in: StPO-Praxiskommentar, art. 394 CPP n. 3) indica il caso di un teste gravemente malato o in procinto di partire oltremare, oppure il rifiuto dell’esame di un cadavere.

                                         Anche il commentario basilese (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 394 CPP n. 6) fornisce alcuni ulteriori esempi.

                                         Un pregiudizio giuridico sarebbe dato quando la riproposizione della prova al dibattimento, per motivi giuridici o di fatto, con molta probabilità non sarebbe più possibile (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 394 CPP n. 3).

3.3.1.

                                         Nel presente caso, il gravame ammette in modo apodittico l’esistenza di un danno giuridico per il mancato accoglimento dell’istanza probatoria, senza però argomentare ulteriormente. In particolare il danno dovrebbe derivare dalla mancata assunzione in sede istruttoria rispetto alla successiva assunzione nella fase predibattimentale o dibattimentale, senza però precisare questo punto. Con riferimento al teste, il danno deriverebbe dal fatto che il reclamante non potrebbe procedere all’individuazione del teste da poi sentire.

                                         Il gravame, su questi punti, non adempie alle esigenze di motivazione, e non specifica perché tali mezzi di prova non potrebbero essere ammessi successivamente, se il giudice del merito li ritenesse indispensabili al giudizio.

                                         3.2.

                                         Comunque, nel presente caso, non è certamente data una situazione eccezionale in cui si possa considerare che la mancata assunzione in fase istruttoria della perizia e del teste comporti un pregiudizio giuridico rispetto ad un’eventuale successiva ammissione delle prove da parte del giudice di primo grado.

                                         Per la richiesta di perizia, il fatto medesimo che nell’incarto ci siano già due perizie giudiziarie, e che il reclamante ne chieda una terza, è un quesito chiaramente di merito, che meglio potrà essere valutato dal giudice di primo grado (quale giudice del merito) rispetto ad una giurisdizione di reclamo, come peraltro indicato nel Messaggio (FF 2006 p. 1174).

                                         Per la richiesta relativa al teste, la sua identificazione e la sua audizione, se indispensabile al giudizio, potrà essere ulteriormente disposta.

                                         3.3.

                                         Di conseguenza, in applicazione degli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, il gravame deve essere dichiarato improponibile, e quindi irricevibile.

4.La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, l’art. 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’000.-- (mille), sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           Il cancelliere

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