Incarto n. 60.2011.164
Lugano 14 settembre 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/17.5.2011 (poi emendata in data 11/12.7.2011) presentata da
IS 1 patr. da: avv. __________, __________,
tendente ad ottenere alcuni atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
premesso che la richiesta datata 10.5.2011 è giunta il 12.5.2011 al Tribunale penale cantonale che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16.5.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di __________ e RE 1 (inc. MP __________) per titolo di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata e falsità in documenti ripetuta, per alcune malversazioni effettuate da quest’ultimi a danno di diversi clienti nell’ambito della gestione patrimoniale da loro effettuata tramite la società __________ AG e altre società ad essa collegate (tra cui la __________), per un danno complessivo di CHF 26 mio.
Nell’ambito di tale procedimento è emerso che __________ e RE 1 avrebbero bonificato alla società __________ SA (riconducibile all’avv. __________) l’importo di USD 900'000.-- per un investimento che però non fu attuato. Tale somma di denaro era stata bonificata da un conto della __________ Ltd sul quale erano pervenuti circa USD 2 mio provenienti dal conto __________, riconducibile ad __________ e __________. __________ e RE 1 chiesero ripetutamente all’avv. __________ il rimborso dell’importo sopraindicato, senza successo.
Il conseguente procedimento penale a carico dell’avv. __________ è stato disgiunto con decisione 23.5.2008 del procuratore pubblico andando a formare l’inc. MP __________ per titolo di appropriazione indebita aggravata. Questa Corte con sentenza 4.4.2011 ha respinto il reclamo presentato da IS 1 contro la decisione del procuratore pubblico che lo estrometteva dal procedimento penale di cui all’inc. MP __________ (sentenza 4.4.2011, inc. CRP __________).
Con sentenza 25/27.1.2010 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 e __________, quali coautori, alla pena detentiva di due anni, sospesa, essendo stati ritenuti colpevoli di truffa parzialmente aggravata, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti (sentenza 25/27.1.2010, inc. TPC __________).
2.Con la presente istanza, completata in data 11/12.7.2011 su richiesta di questa Corte, IS 1 chiede di “(…) riesumare documentazione dall’inc. __________ (ex incarto __________)” (scritto 11/12.7.2011 dell’avv. __________, p. 1) ed in particolare il “(…) rapporto EFIN inerente l’incarto __________, della documentazione __________ e dei dossiers __________ rispettivamente __________ (…)” (scritto 10/17.5.2011 di IS 1). Tali documenti gli servirebbero, a suo dire, per recuperare (dall’avv. __________) e restituire parte dei fondi da lui sottratti alle parti lese, in particolare ad __________ e __________.
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il Tribunale penale cantonale e le altre parti, considerato che l’istante è stato parte al procedimento penale di cui all’inc. MP __________.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame l’istante ha un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG a poter accedere agli atti facenti parte unicamente dell’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte. Al contrario egli non ha alcun diritto alla consultazione degli atti di cui all’inc. MP __________, dal quale è stato estromesso.
Di conseguenza IS 1 potrà visionare (esclusivamente) gli atti dell’incarto penale MP __________ (ACC __________; inc. TPC __________) presso il Tribunale penale cantonale, con possibilità di effettuare fotocopie, concordando i tempi di accesso con la cancelleria.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1,.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera