Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.157

9. Juni 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,313 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.157  

Lugano 9 giugno 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14.4./9.5.2011 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere maggiori informazioni inerenti alla minore __________;

premesso che la richiesta datata 14.4.2011 è giunta al Ministero pubblico il 18.4.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 9.5.2011, osservando di non avere obiezioni in merito;

richiamate le osservazioni 6.6.2011 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’1.10.2007 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) per il reato di pornografia sfociato nel decreto di accusa 8.2.2011 emanato dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta (DAC __________ – inc. MP __________).

                                         Il citato decreto è cresciuto in giudicato il 14.3.2011.

                                         Con scritto 25.2.2011 il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP, ha segnalato alla IS 1 (di seguito CTR), che nell’ambito del surriferito procedimento penale inerente a PI 2 sono emersi fatti che coinvolgono sua figlia __________ (__________). Ha evidenziato che la situazione di quest’ultima e di sua sorella era tenuta sotto controllo dalla madre che però recentemente è deceduta. Ha quindi ritenuto adempiuti i presupposti per un intervento da parte della CTR allo scopo di valutare l’opportunità di adottare misure di protezione (AI 16 – inc. MP __________).

                                   2.   Con la presente richiesta – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – la CTR, richiamando la surriferita segnalazione, chiede di ottenere maggiori informazioni riguardo la minorenne __________.

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta. PI 2, dal canto suo, dopo aver costatato che la richiesta è stata inviata direttamente al magistrato inquirente e non a questa Corte, ritiene anzitutto che la stessa debba essere respinta in difetto di motivazione ed essendo la segnalazione del procuratore pubblico tardiva rispetto ai fatti accaduti. Afferma altresì che le figlie non avrebbero subito traumi o conseguenze in connessione con il suo agire, che dal decesso della madre i nonni materni e la nonna paterna si occuperebbero delle nipoti, che sia lui sia le figlie, sarebbero sottoposti a terapia e che "(…) la segnalazione alla IS 1 dopo la fine del procedimento durato tre anni, appare un eccesso di zelo inutile ed inappropriato nella fattispecie soprattutto se si considera che il Procuratore non ha neppure ipotizzato che le circostanze mutassero comunque nell’interesse (lutto escluso) delle bambine" (osservazioni 6.6.2011, p. 2). Circa l’applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP sostiene che il magistrato inquirente avrebbe soltanto ipotizzato ma non accertato la necessità di ulteriori provvedimenti. Adduce infine che "(…) Anche oggettivamente visto il tempo trascorso dai fatti e le misure adottate sino ad oggi, appare evidente che non vi siano necessità per provvedimenti particolari a protezione delle minori che sono sufficientemente sorvegliate dal complesso famigliare" (osservazioni 6.6.2011, p. 2).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   4.1.

                                         Nella fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della CTR istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312 e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.

                                         4.2.

                                         L’interesse giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio, anche sugli interessi della parte coinvolta (in casu PI 2, il padre della minorenne __________): in effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne e della di lei sorella, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della CTR istante dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione delle bambine e il rapporto con il loro padre.

                                         Il fatto che la CTR abbia inviato l’istanza direttamente al Ministero pubblico è ininfluente, poiché la stessa è stata trasmessa, d’ufficio, all’autorità scrivente competente giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Va inoltre rilevato che la CTR nella presente istanza non ha potuto far altro che richiamare la segnalazione 25.2.2011 del procuratore pubblico e nulla di più, non essendo evidentemente a conoscenza dell’agire di PI 2 nel procedimento penale aperto a suo carico e nel frattempo archiviato. Di conseguenza – considerate anche le mansioni che sono state conferite alla CTR di cui al considerando 4.1. della presente decisione – non è stato violato l’obbligo di motivazione da parte dell’autorità istante.

                                         La segnalazione 25.2.2011 del magistrato inquirente alla CTR, contrariamente a quanto sostiene PI 2, non può essere ritenuta tardiva: la stessa è stata invero correttamente disposta al termine del procedimento penale, dopo l’emanazione del decreto di accusa 8.2.2011 (DAC __________, cresciuto in giudicato il 14.3.2011), e dopo lo scadere dei dieci giorni dalla sua intimazione ex art. 354 CPP.

                                         Inoltre giusta l’art. 75 cpv. 3 CPP, secondo cui "Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità tutorie", è sufficiente, riguardo all’obbligo di comunicazione, che un minorenne sia coinvolto nel reato penale (BSK StPO – U. SAXER, art. 75 CPP n. 9), come nella fattispecie in esame (inc. MP __________).

                                         Giova infine rilevare che non è compito di questa Corte valutare la situazione famigliare creatasi dopo il decesso della madre delle bambine. La stessa, se del caso, sarà valutata e ponderata dalla CTR istante a tutela delle bambine.

                                         Tenuto conto di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame è adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente della CTR istante sui diritti personali di PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Di conseguenza, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, un rappresentante della CTR istante potrà esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 8.2.2011 (DAC __________), cresciuto in giudicato il 14.3.2011, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Amos Pagnamenta compatibilmente con i suoi impegni. Il rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura della richiesta e dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.157 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.157 — Swissrulings