Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.07.2011 60.2011.155

4. Juli 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,865 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte. IVA

Volltext

Incarto n. 60.2011.155  

Lugano 4 luglio 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/9.5.2011 presentato dall’

PR 1

  contro

la decisione 3.5.2011 della Corte delle assise criminali, concernente, tra gli altri, il suo patrocinato RI 1, __________, con riferimento alla quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio (inc. TPC __________);

ritenuto il “complemento della motivazione” presentato dall’avv. PR 1 in data 27/30.5.2011;

richiamate le osservazioni 6.6.2011 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, che si rimette al giudizio di questa Corte e 7/8.6.2011 del procuratore pubblico Antonio Perugini che afferma di “(…) condividere appieno le censure mosse dal qui reclamante relativamente alle decurtazioni effettuate (…)” e chiede l’accoglimento del gravame;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.RI 1 è stato arrestato il 12.1.2011, mentre entrava in __________, con __________, a bordo di una vettura, nella quale erano stati nascosti precedentemente 3547 grammi di cocaina (rapporto di arresto provvisorio, AI 8, inc. MP __________).

Con decisione 13.1.2011 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RI 1, con l’assistenza giudiziaria gratuita (decisione 13.1.2011, AI 9, inc. MP __________).

Con atto d’accusa 17.3.2011 (procedura di rito abbreviato) il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali di __________ nei confronti, di RI 1, congiuntamente a __________, siccome ritenuti colpevoli di infrazione aggravata alla LStup, e RI 1, singolarmente, di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (atto d’accusa 17.3.2011, ACC __________).

Con sentenza 3.5.2011 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena detentiva di quattro anni poiché ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup in quanto “(…) fra l’11 e il 12 __________ 2011, su incarico di tale __________ (di origine __________) residente a __________ e dietro promessa di compenso (…), preso in consegna, nascosta nel serbatoio del veicolo (…) 3547 grammi lordi (2438 netti) di cocaina confezionata in 8 ovuli avvolti in un apposito involucro, trasportandole poi da __________ al Ticino dove doveva essere consegnata ad un destinatario a loro ignoto (…)” e per avere “(…) su incarico di tale __________ residente a __________ e di suo fratello ‘__________(…) (entrambi di origine __________), dietro compenso (…), effettuato con veicoli a motore (…), il trasporto dalla Svizzera alla __________ di ingenti quantità di denaro (…) che sapeva essere in pagamento di grosse partite di droga (…)”, e autore colpevole di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere “(…) il 12 gennaio 2011 in entrata dal valico di __________ (…), senza diritto, intenzionalmente introdotto sul territorio svizzero la pistola Glock e relative munizioni, occultandole dietro il faro posteriore sinistro del (…) suo veicolo (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 17 / 2 s., inc. TPC __________).

b.   La Corte delle assise criminali nella sentenza di cui sopra, relativamente alla nota d’onorario del difensore d’ufficio avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di decurtazioni, approvandola limitatamente a CHF 6'387.15 [di cui CHF 4’830.-- per onorari (26 ore e 50 minuti a CHF 180.-- / ora), CHF 1'084.-- per spese e CHF 473.15 per l’IVA (cfr. sentenza 3.5.2011, p. 15, inc. TPC __________)], in luogo dei postulati CHF 9'384.10.

L’autorità giudicante ha defalcato gli onorari relativi al tempo di trasferta del patrocinatore per recarsi presso il carcere giudiziario la Farera (Lugano), ripettivamente a Lugano il giorno del dibattimento. La Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto eccessivi gli onorari esposti dal patrocinatore d’ufficio in relazione ai verbali dinanzi al procuratore pubblico e quelli esposti per il pubblico dibattimento. Ha inoltre dedotto gli onorari per “semplici comunicazioni” o “semplici invii, dal testo oltremodo semplice e stringato”.

c.   Con il presente reclamo, presentato in data 5/9.5.2011, e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte della sentenza 3.5.2011, con il “complemento della motivazione” del 27/30.5.2011, il reclamante chiede che la sua nota, inerente alla difesa d’ufficio di RI 1 sia approvata per CHF 9'141.10, IVA compresa.

Egli ha affermato, in particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta, a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che, in merito agli onorari per le trasferte, “(…) non si giustifica assolutamente detto stralcio, poiché le ore in questione fanno parte integrante del procedimento, rispettivamente dello svolgimento del mandato affidato al difensore da parte dello Stato (…)” (reclamo 5/9.5.2011, p. 3). Inoltre egli afferma che “(…) le ore indicate per i verbali (…) corrispondono esattamente al tempo impiegato, tenuto conto del fatto che, dopo la chiusura dei verbali, l’intero testo verbalizzato fu riletto e contemporaneamente tradotto in spagnolo (…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011, p. 3).

d.   Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Con il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 5/9.5.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 3.5.2011 della Corte delle assise criminali, (ed in seguito completato in data 27/30.5.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza sopraindicata), è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                         Esso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.2.1.

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.

2.2.

Il 5.10.2007 è stato adottato il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dall’1.1.2011. Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in altri ambiti giuridici.

Il nuovo codice stabilisce tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

2.3.

Da ciò l’applicazione, nel presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

                                         2.4.

                                         Tale Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1 Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti, tenendo anche conto delle complessità del caso.

                                         All’avvocato vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF 6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art. 4 cpv. 3 Rtar).

                                         L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

                                         Al patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 Rtar).

                                         2.5.

                                         Viste le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

                                   3.   3.1.

                                         Il reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per recarsi al carcere giudiziario la __________ per i colloqui con il suo patrocinato, rispettivamente a __________ il giorno del dibattimento.

                                         Il Tribunale di merito ha infatti defalcato 12 ore relative agli onorari sopraindicati “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale della precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).

                                         La Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che per “prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.

                                         Questa Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP 27.12.2010, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo questa prassi dovrebbe essere ora modificata.

                                         All’avv. PR 1 vanno dunque riconosciuti gli onorari relativi alle trasferte sopraindicate per complessivi 720 minuti (pari a 12 ore).

                                         3.2.

                                         La Corte delle assise criminali ha inoltre affermato che “(…) partendo dalle indicazioni orarie di inizio e fine dei singoli verbali dinanzi al PP e confrontandoli con il tempo espresso nella nota professionale (…) non sono state riconosciute 2 h e 15 minuti (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).

                                         Il reclamante ha tuttavia contestato tale decurtazione, “(…) poiché le indicazioni orarie di inizio e fine dei singoli verbali dinanzi al PP non corrispondono assolutamente al tempo effettivamente impiegato. Le ore indicate per i verbali del 12 e del 24 gennaio e per quello del 10 febbraio 2011 corrispondono esattamente al tempo impiegato, tenuto conto del fatto che, dopo la chiusura dei verbali, l’intero testo verbalizzato fu riletto e contemporaneamente tradotto in spagnolo. Di conseguenza occorrevano una volta 55 min, una volta 20 min e l’ultima volta addirittura 60 min per la rilettura del verbale con contemporanea traduzione (…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011, p. 2 s.).

                                         Anche il procuratore pubblico Antonio Perugini ha in merito dichiarato, nelle sue osservazioni al presente reclamo, di confermare che “(…) gli orari indicati sui verbali da me stesi, come prassi in uso nel passato, non contemplano il tempo della traduzione e della rilettura come scrive il reclamante. Ciò che non è più il caso dal caso in esame in poi, sia per il sottoscritto sia per i suoi Colleghi PP, proprio per ovviare a tali problemi di diversa interpretazione sulla effettiva durata dei verbali (…)” (osservazioni 7/8.6.2011).

                                         Pertanto, viste le motivazioni del reclamante, confermate peraltro dal magistrato inquirente, si può riconoscere l’onorario esposto per tali interrogatori di complessivi 135 minuti (pari a 2 ore e 15 minuti).

                                         3.3.

                                         Il Tribunale di merito ha inoltre stralciato gli onorari del patrocinatore d’ufficio in merito “(…) alla presa di conoscenza di semplici comunicazioni quali ad esempio, le citazioni del 20.1.2011 (…), del 2.2.2011 (…) e del 25.3.2011 (…)” per complessivi 15 minuti (sentenza 3.5.2011, p. 15).

                                         In merito l’avv. PR 1 ha dichiarato che, a suo dire, i 15 minuti indicati “(…) per la presa di conoscenza di comunicazioni da parte del Magistrato (…) sono da remunerare, poiché un patrocinatore diligente, secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità, legge dette comunicazioni, poiché sono importanti e non possono semplicemente essere messe nell’incarto, senza aver preso atto del loro contenuto (…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011, p. 3).

                                         A ragione. Le “semplici comunicazioni” a cui si riferisce la Corte delle assise criminali risultano effettivamente essere le citazioni per gli interrogatori di RI 1. L’avv. PR 1 doveva, quale patrocinatore diligente, leggere tali scritti per prenderne conoscenza, segnare gli appuntamenti sull’agenda e classarli nell’incarto. Il patrocinatore d’ufficio ha esposto in merito, nella sua nota d’onorario 21.4.2011, 5 minuti per ciascun scritto, ciò che risulta più che giustificato e proporzionato al contenuto degli stessi. Vanno quindi riconosciuti i 15 minuti esposti.

                                         3.4.

                                         La Corte delle assise criminali ha inoltre decurtato l’onorario dell’avv. PR 1 di 20 minuti in merito a due scritti: “(…) trattandosi di semplici invii, dal testo oltremodo semplice e stringato, il complessivo indicato tempo di 30 min per la scritturazione delle due lettere del 14.3.2011 (…) e del 17.3.2011 (…) al Ministero pubblico è stato ritenuto per eccessivo e ridotto di 10 min (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 15).

                                         Al contrario il reclamante ha osservato che “(…) un patrocinatore diligente, secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità, impiega 30 minuti per la stesura di dette lettere. Infatti, soprattutto la lettera 17 marzo 2011 è lunga, (…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011, p. 3).

                                         Tuttavia, da un’attenta lettura dell’incarto, risulta che gli scritti 14.3.2011 (AI 60) e 17.3.2011 (AI 62) siano delle semplici comunicazioni di poche righe che non necessitavano in alcun modo di un dispendio orario superiore ai 10 minuti ammessi dal Tribunale di merito. La censura sollevata dal reclamante viene, in questo caso, respinta.

                                         3.5.

                                         Il reclamante non ha, per contro, contestato le altre deduzioni effettuate dalla Corte delle assise criminali.

                                         3.6.

L’IVA esposta dall’avv. PR 1 nel suo “complemento della motivazione” 27/30.5.2011 (pari a CHF 677.10) non può inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte delle assise criminali, essendo RI 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].

                                         3.7.

                                         Da quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: 2’550 minuti (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR 1 dopo arrotondamento per un errore di calcolo) – 970 minuti (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) + 870 minuti (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 2’450 minuti (pari a 40 ore e 50 minuti a CHF 180.-- / ora) per un onorario di CHF 7’350.--. Le spese risultano ammontare a CHF 1’084.-- per un totale complessivo di CHF 8'434.--.

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 200.-a titolo di ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP, il Rtar, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:

     2.     L’atto d’accusa no. __________ del 17.3.2011 contro RI 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti precisazioni:

(…)

6.Le spese per la difesa d’ufficio con gratuito patrocinio di RI 1 sono sostenute dallo Stato. La nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 8'434.--, comprensiva di onorario e spese.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili ridotte.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.155 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.07.2011 60.2011.155 — Swissrulings