Incarto n. 60.2011.152
Lugano 13 maggio 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.5.2011 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di uno scambio epistolare e dell’emanazione del decreto di abbandono e di cessione 7.9.2009 da parte dell’Ufficio del giudice istruttore di __________ (AI 7 – inc. MP __________), il 25.11.2009 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, per il tramite del procuratore pubblico Moreno Capella, ha assunto la titolarità dell’inchiesta penale esperita dalla Procura pubblica dei __________ a carico di IS 1 per le ipotesi di reato di truffa, di falsità in documenti e di sviamento della giustizia riguardo alla sua denuncia 8.1.2009 presentata alla Procura pubblica dei __________ mediante la quale ha segnalato il furto di cinque pellicce (di cui una di proprietà della di lei madre), a __________ (__________), nel periodo compreso tra i mesi di aprile/maggio e il mese di agosto 2008 (verbale d’interrogatorio 25.11.2009, p. 1, AI 9 – inc. MP __________).
Il procedimento penale è sfociato nel decreto di accusa 22.2.2010 [mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di falsità in documenti e meglio come ivi descritto (DA __________) (AI 16 – inc. MP __________)].
Il predetto decreto è cresciuto in giudicato dopo il ritiro (avvenuto il 20/21.4.2010 per il tramite dell’avv. PR 1) dell’opposizione presentata il 10/11.3.2010 (per il tramite dell’allora patrocinatore di IS 1, avv. __________).
2.Con la presente istanza l’avv. PR 1, quale patrocinatore di IS 1, chiede di poter compulsare gli atti del suddetto procedimento penale, apportando diversi motivi alla base della sua richiesta, tra cui il fatto che è ancora pendente il contenzioso con l’assicurazione riguardo agli oggetti rubati (doc. 1 e doc. 1.a).
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni, essendo IS 1 stata parte al procedimento penale.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – a prescindere dai motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante, rispettivamente del suo patrocinatore, avv. PR 1, nell’interesse della sua cliente, a compulsare gli atti del procedimento penale sfociato nel decreto di accusa 22.2.2010 (DA __________) di cui all’incarto MP __________, poiché ha interessato IS 1 personalmente in veste di parte.
Questa Corte autorizza pertanto IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, a compulsare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Moreno Capella, e a fotocopiare gli atti utili ai fini delle sue incombenze.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera