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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2011 60.2011.136

9. Mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·741 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.136  

Lugano 9 maggio 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/26.4.2011 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ la trasmissione dell’incarto penale MP __________, nel frattempo archiviato;

richiamato lo scritto 26/27.4.2011 del procuratore pubblico Marisa Alfier, che comunica il suo nulla osta affinché l’istanza sia accolta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.La mattina del 10.11.2006 è scoppiato un incendio presso un capannone a __________ a seguito del quale il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, sfociato nel decreto di accusa 23.7.2007 (DA __________) emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier (mediante il quale è stato ritenuto colpevole di incendio colposo giusta l’art. 222 cpv. 1 CP riguardo ai fatti accaduti quel giorno) (inc. MP __________).

      Il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 27.8.2007.

2.Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile ordinaria tra PI 2 e __________ (inc. __________).

                                         Ai fini dell’istruttoria, con il consenso delle parti e del pretore, è stato richiamato il surriferito incarto penale.

3.Con la presente istanza la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale MP __________.

                                         A suffragio della sua richiesta ha prodotto copia di uno scritto datato 21.4.2011 dell’avv. __________ [da cui emerge, tra l’altro, che "(…) in forza di questa condanna [ndr. decreto di accusa 23.7.2007 (DA __________)], tre compagnie di assicurazioni agiscono in regresso avverso l’attore, chiedendo la rifusione di quanto da esse accordato alle parti danneggiate; (…) l’attore, a sua volta, chiede che venga accertata la copertura assicurativa, per responsabilità civile, dovuta dalla convenuta; (…) si giustifica pertanto l’acquisizione degli atti penali, onde meglio comprendere le circostanze che hanno ingenerato l’incendio, rilevanti per l’aspetto della copertura assicurativa" (copia scritto 21.4.2011 annesso all’istanza 22/26.4.2011, doc. 1.a)].

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato il suo nulla osta affinché l’incarto richiesto sia trasmesso alla Pretura istante.

4.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

6.Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti nella presente richiesta e la giurisprudenza di questa Corte – è certamente data una connessione tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ pendente presso la IS 1 e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________, sfociato nel decreto di accusa 23.7.2007 (DA __________).

                                         Gli atti del procedimento penale potrebbero, in effetti, avere una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria civile.

                                         È pertanto adempiuto un interesse giuridico ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto penale MP __________ (una mappetta grigia) viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.

7.L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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