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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2010.297

31. Januar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,019 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di patronato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.297  

Lugano 31 gennaio 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.9.2010 presentata dall’

IS 1, ,

  tendente ad ottenere alcuni atti (rapporto peritale e fotografie inerenti alla vittima __________) del procedimento penale sfociato nella sentenza 27.1.2009 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);  

richiamati gli scritti 16/17.9.2010 dell’allora procuratore pubblico Rosa Item – che, comunicando di non avere particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte –, 17/20.9.2010 degli PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) – che, per motivi di privacy e di discrezione, si sono opposti alla richiesta – e 30.9/1.10.2010 (replica) dell’IS 1 – che ha ribadito la necessità di potere avere gli atti richiesti (scritto, quest’ultimo, sul quale il magistrato inquirente e gli PI 2, sebbene interpellati, non si sono pronunciati) –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con sentenza 27.1.2009 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto, tra l’altro, __________ autore colpevole (anche) di omicidio intenzionale per avere, a __________, in data __________, in correità con un terzo, intenzionalmente concorso a cagionare la morte di __________. L’accusato è stato condannato alla pena detentiva di dieci anni (inc. TPC __________) [giudizio confermato il 17.6.2009 dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale e, di seguito, l’11.3.2010 dal Tribunale federale].

                                   2.   Con istanza 14/15.9.2010 l’IS 1 ha chiesto – per conto del dottor __________, medico psichiatra, che segue __________ presso il carcere di __________, dove sta scontando la pena – di potere disporre del rapporto peritale effettuato su __________ e delle eventuali fotografie scattate alla vittima (sia sul luogo del reato sia successivamente), e questo al fine della terapia: la visione di detti atti avrebbe infatti aiutato __________ ad entrare nella consapevolezza e nella responsabilità rispetto al reato, che sarebbero stati ancora poco presenti.

                                         Il 30.9/1.10.2010 l’IS 1 – in replica alle prese di posizione del magistrato inquirente e, soprattutto, degli PI 2 (che si sono opposti alla domanda per motivi di privacy e di discrezione, che avrebbero reso sproporzionata la richiesta) – ha sottolineato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 75 cpv. 1/4 CP, la presa a carico in istituto carcerario sarebbe stata centrata sul delitto e nella triade “riconoscimento, responsabilizzazione, cambiamento”. Nel caso concreto il medico psichiatra dell’istituto carcerario di __________ avrebbe reputato indispensabile, per la fase del “riconoscimento”, confrontare il condannato con la realtà effettiva ed inequivocabile dei suoi agiti. Questo perché lo sviamento psicologico e la banalizzazione dell’atto non avrebbero lasciato spazio per un’evoluzione verso l’assunzione definitiva di responsabilità nell’atto e nelle sue tragiche conseguenze. Ha inoltre evidenziato che il materiale sarebbe stato consegnato in mano esclusiva al medico, senza alcuna trasmissione a __________ o a terze persone. Infine, ha rimarcato il profondo rispetto per la vittima e per i suoi famigliari, accentuando che l’istanza avrebbe dovuto essere accolta (oltre che per la protezione della società) proprio perché era dovuta alla vittima ed ai famigliari la completa assunzione di responsabilità.

                                   3.   Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP, in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 ss. CPP non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).

                                         A norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 ss. CPP non prevedano altrimenti.

                                   4.   Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, n. 4 ad art. 101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.

                                         Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non fissa un’espressa norma. A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP/TI.

                                   5.   5.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 LOG impone, anzitutto, l’esame degli interessi delle parti toccate dagli atti oggetto della richiesta, ossia dei famigliari di __________ e del detenuto __________.

                                         5.2.

                                         __________, secondo quanto emerge dallo scritto 30.9/1.10.2010 dell’IS 1, si troverebbe nella prima fase del suo percorso di risocializzazione (comprendente “riconoscimento, responsabilizzazione, cambiamento”), ovvero nella fase del “riconoscimento”, nel cui contesto – secondo il terapeuta psichiatrico che lo segue – sarebbe indispensabile confrontare il detenuto con la realtà effettiva ed inequivocabile delle sue azioni, perché lo sviamento psicologico e la banalizzazione dell’atto non lascerebbero spazio per un’evoluzione verso l’assunzione definitiva di responsabilità nell’atto e nelle sue tragiche conseguenze.

                                         Da qui la domanda 14/15.9.2010 di visionare il rapporto peritale effettuato su __________ e le eventuali di lui fotografie.

                                         5.3.

                                         Ora, giusta l’art. 75 cpv. 1 frase 1 CP – invocato dall’istante – l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. La risocializzazione del condannato-detenuto è quindi il compito principale dell’esecuzione della pena, che si deve attenere al principio della prevenzione speciale (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 75 CP).

                                         Al fine di concretizzare quanto esatto dalla disposizione citata, il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione ed alla preparazione della liberazione (art. 75 cpv. 4 CP), ciò che si realizza – innanzitutto – con la presa di coscienza del reato. La risocializzazione implica infatti che il detenuto comprenda quello che ha commesso e per cui è stato condannato, affinché – in futuro – non ricada negli stessi comportamenti (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., n. 27 ad art. 75 CP).

                                         La partecipazione del detenuto alla realizzazione degli obiettivi previsti dal piano di esecuzione è presupposto per la concessione di un regime di detenzione agevolato (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., n. 28 ad art. 75 CP). Il suo contributo a detta realizzazione consiste, segnatamente, nel sottoporsi – meglio: nel collaborare attivamente – ad un trattamento terapeutico. La regolare partecipazione del detenuto ad una terapia condiziona invero la concessione o meno di agevolazioni carcerarie (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., n. 28 ad art. 75 CP).

                                         Un trattamento terapeutico a favore di __________ non è di conseguenza solo auspicabile, ma è addirittura necessario per la sua piena presa di coscienza del reato, ovvero per la risocializzazione e la preparazione della liberazione (art. 75 cpv. 4 CP), ed è peraltro in corso.

                                         E’ quindi certo fondamentale, al fine di raggiungere lo scopo appena indicato, “(…) confrontare l’interessato con la realtà effettiva ed inequivocabile dei suoi agiti” (scritto 30.9/1.10.2010).

                                         Ora, la sentenza di condanna 27.1.2009 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) – intimata anche a __________ – riporta in maniera ineccepibile e cristallina come si sono svolti i fatti la sera dell’__________ ed il ruolo avuto da questi nel decesso di __________ (cfr., per esempio, p. 142 della decisione).

                                         La lettura del predetto giudizio permette pertanto al detenuto di confrontarsi con la realtà effettiva ed inequivocabile della sua condotta, senza necessità di accedere ad altri atti dell’incarto.

                                         Il rapporto peritale del dr. med. __________ è peraltro (forzatamente) tecnico e specialistico: la sussunzione delle sue conclusioni ai comportamenti di __________ – atti con cui la terapia intende porlo di fronte – è stata fatta dalla Corte di merito (p. 143 della citata sentenza): quest’ultima lettura è certamente più utile rispetto a quella della perizia.

                                         Le fotografie di __________, di cui l’IS 1 chiede la visione, non palesano particolari lacerazioni visibili all’esterno del corpo della vittima, stante la dinamica dei fatti (pedate alla testa). Non si vede come la loro eventuale visione potrebbe aiutare il detenuto a meglio confrontarsi con la sua condotta, che – come detto – bene si evince dalla sentenza 27.1.2009.

                                         Certo, esse mostrano il risultato delle sue azioni, ovvero il corpo esanime di un giovane uomo, e di conseguenza la realtà effettiva ed inequivocabile di quanto ha commesso la sera dell’__________. Da questo punto di vista, c’è da chiedersi se siano necessarie delle foto della vittima per far capire la distinzione tra la vita e la morte.

                                         Per contro, permettere alla persona condannata per il suo omicidio di vedere il corpo senza vita di __________, significherebbe – ora, a procedimento penale concluso definitivamente – oltraggiare il sentimento di pietà [bene giuridico tutelato anche dal diritto penale, per esempio, dagli art. 175 e 262 CP (StGB PK – S. TRECHSEL, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 1 ss. ad art. 175 CP – V. LIEBER – e n. 1 ss. ad art. 262 CP – H. VEST –)] dei suoi congiunti, che hanno diritto al di lui rispetto ed alla di lui pace post mortem. Pietà, rispetto e pace sarebbero infatti manifestamente lesi qualora si concedesse ad uno degli autori della sua morte violenta di visionare immagini appartenenti alla sfera privatissima della vittima e dei suoi famigliari. Le fotografie devono perciò, per l’appunto, restare private, inaccessibili a terzi.

                                         In queste circostanze, gli interessi dei famigliari di __________ prevalgono di conseguenza su quelli di __________, il quale – come detto – potrà confrontarsi con il suo comportamento leggendo e rileggendo la sentenza 27.1.2009 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), che lo ha condannato.

                                   6.   L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione dei compiti di legge dell’Ufficio qui istante.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La segretaria

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