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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.03.2011 17.2011.15

14. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·874 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di revisione di decreto d'accusa; istanza di restituzione del termine di opposizione; trasmissione al PP

Volltext

Incarto n. 17.2011.15

Locarno 14 marzo 2011/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 18 febbraio 2011 da

RI 1    

contro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 20 settembre 2010 dal Procuratore pubblico  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolta l’istanza di revisione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto e in diritto:

                                     -   che, con scritto datato 18 febbraio 2011, RI 1 ha adito questa Corte domandando la revisione del decreto di accusa emanato nei suoi confronti in data 20 settembre 2010;

                                     -   che RI 1 asserisce di non essere stato bene al momento della ricezione del decreto di accusa e di non avere, perciò, potuto farlo pervenire al suo curatore prima della sua crescita in giudicato;

                                     -   che RI 1 motiva la sua istanza di revisione del decreto d’accusa - “più che altro di carattere pecuniario, riduzione dell’importo” - sostenendo di non essere stato “per nulla bene nel periodo in cui ho ricevuto la decisione (decreto di accusa)” e affermando che, ad inizio novembre 2011, “quando il curatore ha preso visione della decisione”, il fratello XY aveva proceduto “all’eliminazione del ciclomotore” e si era anche assunto “il compito di vegliare affinché non possa averne altri in futuro”;

                                     -   che, sulla scorta del previgente art. 299 CPP TI, la revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione, e, in genere, da reato di terza persona (lett. a); quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa (lett. b); quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (lett. c); quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione (lett. d);

                                     -   che, in base al nuovo art. 410 CPP fed., oltre che nei casi di violazione della CEDU accertati con sentenza definitiva dalla Corte europea (cpv. 2), è prevista la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta (cpv. 1 lett. a); se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti (cpv. 1 lett. b); se, nell’ambito di un altro procedimento penale, risulta che un reato ha influito sull’esito del procedimento di cui si chiede la revisione (cpv. 1 lett. c);

                                     -   che le ragioni per cui RI 1 postula la revisione del decreto d’accusa non hanno alcuna attinenza con i motivi di revisione limitatamente elencati nella legge per cui l’istanza, nella misura della sua ricevibilità, si rivela palesemente infondata;

                                     -   che, nella misura in cui asserisce di non essere stato bene al momento della ricezione del decreto di accusa, l’istante sembra voler chiedere una restituzione del termine di opposizione;

                                     -   che, giusta l’art. 94 cpv. 2 CPP fed., l’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso;

                                     -   che, pertanto questa Corte non è competente per pronunciarsi sulla restituzione del termine, ragion per cui l’istanza viene trasmessa, ex art. 39 cpv. 1 CPP fed., al procuratore pubblico che ha emanato il decreto di accusa in discussione e cui doveva essere presentata l’opposizione (art. 354 CPP fed.; 210 CPP TI);

                                     -   che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura della sua ricevibilità, la domanda di revisione 18 febbraio 2011 è respinta.

                                   2.   La domanda di restituzione in intero 18 febbraio 2011 è trasmessa al Ministero pubblico.

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   4.   Intimazione a:

                                   5.   Trasmissione dell’istanza in originale a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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