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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 01.04.2011 17.2010.62

1. April 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,082 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

La sentenza del giudice, emanata ancora prima dello scadere del termine da lui stesso impartito alla parte per prendere posizione sul tema della tempestività e proporre prove al riguardo, viola il principio della buona fede processuale. Quest'ultimo non vincola solo le parti ma anche il giudice

Volltext

Incarto n. 17.2010.62

Locarno 1. aprile 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 10 dicembre 2010 da

RI 1 rappr. dall' PA 1  

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 novembre 2010 dal giudice della Pretura penale  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto e in diritto:   

                                   1.   Con decreto d’accusa 11 ottobre 2010, intimato il giorno stesso, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 colpevole di lesioni semplici e infrazione alla LF sugli stupefacenti, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 20.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia, rinviando la parte civile al competente foro per le ulteriori pretese.

                                   2.   La raccomandata contenente il decreto d’accusa non è stata ritirata da RI 1 e pertanto, trascorso il periodo di giacenza, è stata rispedita al mittente dai servizi postali.

Il 28 ottobre è stata inviata a RI 1 per posta semplice una copia del decreto d’accusa in questione, munita del timbro “Copia per conoscenza della decisione intimata in data 11 ott. 2010 per raccomandata non ritirata. Ministero pubblico del Cantone Ticino il 28 ott. 2010”.

                                   3.   Con scritto datato 9 novembre 2010, il patrocinatore di RI 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa in questione, domandando al procuratore pubblico di trasmettere gli atti alla Pretura penale.

                                   4.   Il medesimo giorno, il legale di RI 1 si è rivolto anche alla Pretura penale, ribadendo l’opposizione al decreto d’accusa in oggetto e domandando, in via subordinata, la restituzione del termine per interporre opposizione, spiegando che il mancato ritiro del decreto d’accusa si giustificava con il fatto che RI 1, dopo essere stato al domicilio per più di un mese dopo i fatti, “per più di due settimane ha soggiornato a __________ presso un amico”, mentre in seguito “ha soggiornato per qualche giorno presso i genitori a __________”, come poteva essere riferito da testimoni.

Per questi motivi, RI 1 aveva potuto prendere conoscenza del decreto d’accusa in questione solo ad inizio novembre.

                                   5.   Il 16 novembre il procuratore pubblico, cui il primo giudice aveva assegnato un termine per presentare osservazioni e per trasmettere l’incarto alla Pretura penale, ha postulato la reiezione dell’istanza, ritenendo come in base alla vigente giurisprudenza il decreto d’accusa doveva ritenersi validamente notificato.

                                   6.   Ricevuto l’incarto dal Ministero pubblico, il presidente della Pretura penale ha assegnato un termine di dieci giorni a RI 1 per prendere posizione in merito alla tempestività dell’atto e per produrre eventuale documentazione, ritenuto che l’opposizione interposta “sembrerebbe essere tardiva”.

L’intimazione dello scritto è avvenuta il 22 novembre successivo.

                                   7.   Senza attendere lo scadere del termine assegnato, con sentenza 24 novembre 2010 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’accusato. Nella sua pronuncia il primo giudice ha ritenuto che nella fattispecie non erano adempiuti nemmeno i requisiti per un’eventuale restituzione in intero del termine ed ha, di conseguenza, dichiarato definitivo il decreto d’accusa dell’11 ottobre 2010.

                                   8.   Il 10 dicembre 2010 il patrocinatore di RI 1 ha presentato ricorso per cassazione alla Pretura penale facendo valere un diniego formale di giustizia, la violazione del principio della buona fede e del diritto di replica per non aver potuto prendere posizione sulla tempestività dell’opposizione in quanto il primo giudice ha deciso prima dello scadere del termine a lui impartito in tal senso. Nel merito, il ricorrente sostiene, poi, che la pendenza di una procedura penale non può impedire all’indagato di assentarsi dal suo domicilio e, ritenendosi in una situazione analoga a quella dell’imputato contumace, chiede che la sua opposizione venga dichiarata ricevibile e che gli atti vengano rinviati ad un nuovo giudice affinché venga indetto un pubblico dibattimento.

                                   9.   Con osservazioni datate 4 gennaio 2011, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Corte.

                                10.   La sentenza del presidente della Pretura penale, emanata ancora prima dello scadere del termine da lui stesso impartito alla parte per prendere posizione sul tema della tempestività e proporre eventuali prove a riguardo, configura un comportamento contradditorio da parte dell’autorità e viola, dunque, il principio della buona fede processuale, che non vincola solo le parti ma anche il giudice (art. 9 Cost fed; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, quelques applications dans la jurisprudence, Rep. 1991 pag. 237). Tale irregolarità procedurale implica il rinvio degli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale affinché permetta a RI 1 di pronunciarsi sulla tempestività della sua opposizione e di produrre eventuali prove sul tema, attendendo sue eventuali osservazioni - o almeno la decorrenza del termine - prima di emanare la relativa decisione.

                                11.   Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e sono, di conseguenza, posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.  

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            300.b) spese complessive               fr.            100.fr.            400.sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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