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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.01.2011 17.2010.59

19. Januar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·598 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Ritiro del ricorso per cassazione da parte del PP; ripetibili alla parte civile

Volltext

Incarto n. 17.2010.59

Locarno 19 gennaio 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale                                

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell’Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 22 novembre 2010 dall’allora

RI 1  

contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali nei confronti di   RI 2   rappr. dall' DI 1

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Considerato

in fatto e in diritto:     

                                     -   che con sentenza 4 ottobre 2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 2 autore colpevole di denuncia mendace, prosciogliendolo dall’ulteriore capo di imputazione di ripetuta appropriazione indebita aggravata;

                                     -   che il medesimo giorno il procuratore pubblico ha presentato dichiarazione di ricorso contro la sentenza in questione;

                                     -   che nella motivazione scritta del gravame, datata 22 novembre 2010, la pubblica accusa censura il proscioglimento di RI 2 dal reato di ripetuta appropriazione indebita aggravata argomentando un’errata applicazione del diritto federale ai fatti posti a base della sentenza di prime cure;

                                     -   che, con ordinanza 3 dicembre 2010, il ricorso è stato intimato alle parti cui è stato assegnato un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni;

                                     -   che, con scritto datato 15 dicembre 2010, inviato per conoscenza anche alla Corte di prima istanza e al patrocinatore di RI 2, il procuratore pubblico ha comunicato a questa Corte il ritiro del ricorso per cassazione interposto, chiedendo che il procedimento di ricorso venisse stralciato dai ruoli siccome privo d’oggetto senza carico di tasse, spese e ripetibili;

                                     -   che, con memoriale 22 dicembre 2010, la parte civile PC 1 ha presentato le sue osservazioni al gravame, postulando l’accoglimento del ricorso della pubblica accusa;

                                     -   che, con scritto del giorno seguente, PC 1 ha comunicato a questa Corte di non essere stato informato del ritiro del gravame da parte del procuratore pubblico prima dell’inoltro delle sue osservazioni ed ha chiesto, pertanto, che gli vengano assegnate “congrue ripetibili”;

                                     -   che con il ritiro del gravame il procedimento di cassazione diviene privo di oggetto e decade;

                                     -   che sulla scorta di un’applicazione analogica del principio della soccombenza (cfr. anche il nuovo art. 428 cpv. 1 CPP federale) non si giustifica nel caso concreto di assegnare ripetibili alla parte civile, intervenuta a sostegno delle conclusioni della pubblica accusa, risultata soccombente;

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Il procedimento di cui all’inc. 17.2010.59 è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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