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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.51

11. Januar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,218 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Necessità di dichiarazione di ricorso preventiva dell'interessato contro sentenze pretorili entro il termine perentorio di 5 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; il termine è applicabile a tutte le parti, indipendentemente dalla loro presenza o assenza al dibattimento

Volltext

Incarto n. 17.2010.51

Lugano 11 gennaio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale                                

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 22 ottobre 2010 da

RI 1 (PC)  

contro la sentenza emanata il 23 settembre 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di    

RI 2 rappr. dall' DI 1    

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

2.Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con decreto di accusa 28 settembre 2009 il procuratore pubblico ha riconosciuto PI 1 autrice colpevole dei reati di minaccia, danneggiamento di lieve entità e ingiuria, per avere, ad __________ il 23 ottobre 2007, incusso giustificato timore a RI 1 minacciandola con le parole “ti tiro” mentre impugnava un bastone, danneggiato il veicolo di proprietà di quest’ultima e offeso il suo onore tacciandola di “disgraziata, bastarda”.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di PI 1 alla pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere da fr. 30.- (corrispondenti a complessivi fr. 360.-) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 300.- e al pagamento di tasse e spese.

La parte civile RI 1 è stata rinviata al competente foro per le pretese di natura civile.

                                   2.   Contro il suddetto decreto d’accusa PI 1 ha interposto tempestiva opposizione.

Con scritto del 30 agosto 2010 al Ministero pubblico, trasmesso poi alla Pretura penale, la parte civile ha postulato la conferma del decreto d’accusa, comunicando tuttavia che “purtroppo per impegni non potrò presenziare all’udienza”.

Con sentenza 8 settembre 2010, il giudice della Pretura penale ha prosciolto PI 1 dalle imputazioni contenute nel decreto d’accusa. Il dispositivo della sentenza è stato trasmesso alle parti il 20 settembre successivo.

                                   3.   In data 22 settembre 2010, la parte civile RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice, chiedendo inoltre la trasmissione delle relative motivazioni.

                                   4.   Con decisione 23 settembre 2010, il giudice della Pretura penale, richiamato l’art. 276 cpv. 2 CPP TI, ha considerato irricevibile la dichiarazione di ricorso presentata dalla parte civile considerato che il termine per ricorrere o chiedere la motivazione era scaduto infruttuosamente il 13 settembre precedente. 

                                   5.   Con lettera 22 ottobre 2010 RI 1 ha impugnato la suddetta pronuncia, di cui domanda l’annullamento. La parte civile afferma, infatti, di avere comunicato la sua assenza al dibattimento dopo aver “chiesto informazioni al segretario, che si era limitato a dirmi di non essere obbligata a presenziare, senza però informarmi sulle conseguenze ed in particolare sui termini di eventuali ricorsi”. A suo avviso, le “si doveva inviare subito la decisione” così da permetterle“di ricorrere entro i termini previsti dall’art. 276 CPP”.

RI 1 chiede, pertanto, che la sua dichiarazione di ricorso del 22 settembre 2010 venga considerata tempestiva. 

Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

                                   6.   Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 CPP TI, conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con l'esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al procuratore pubblico. Il giudice avverte, altresì, le parti del diritto di presentare - per il suo tramite - dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP TI).

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'ammissibilità di un ricorso per cassazione contro sentenze pretorili è subordinata alla preventiva dichiarazione di ricorso dell'interessato, che la norma summenzionata impone sia presentata entro cinque giorni da quello in cui il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione. Ciò vale per tutte le parti, compreso il procuratore pubblico e la parte civile, indipendentemente dalla loro presenza o assenza al dibattimento (CCRP, sentenza del 15 luglio 2003 inc. 17.2003.29, consid. 2 e 3 con richiami; sentenza del 15 novembre 2006 inc. 17.2006.54, consid. 2). La Corte di cassazione e di revisione penale ha infatti già avuto modo di stabilire che la parte che non compare al pubblico dibattimento non può pretendere poi di vedersi prorogare il termine di cinque giorni per introdurre la dichiarazione di ricorso, tale termine cominciando a decorrere per tutte le parti dalla comunicazione verbale dei dispositivi. Né incombe al giudice della Pretura penale rendere edotte separatamente le parti assenti del contenuto dei dispositivi pronunciati: tocca semmai a quest’ultime informarsi tempestivamente circa l'esito del processo (CCRP, sentenza del 15 luglio 2003 inc. 17.2003.29, consid. 2).

                                   7.   Nella fattispecie è pacifico che RI 1 ha presentato una dichiarazione di ricorso ben oltre il termine di cinque giorni dal dibattimento.

La ricorrente, ricevuta la comunicazione del rinvio del dibattimento, ha preannunciato di non potervi partecipare, senza peraltro chiedere un aggiornamento dell’udienza. RI 1 era, dunque, a conoscenza del giorno e dell’ora in cui il dibattimento avrebbe avuto luogo e doveva sapere che, anche in caso di sua assenza, il processo si sarebbe tenuto e che il giudice della Pretura penale avrebbe statuito, ciò che del resto era espressamente indicato nella citazione: “La parte civile e la parte lesa, se non separatamente citate come testimoni, non hanno invece l’obbligo di comparsa: il dibattimento avrà luogo anche in loro assenza. La sentenza verrà emanata al termine del dibattimento e comunicata verbalmente ai presenti (art. 276 CPP)”.

Il termine di cinque giorni per la dichiarazione di ricorso è, come ricordato, fissato dalla legge e deve essere ottemperato a prescindere dal fatto che la parte fosse presente o meno al momento della lettura del dispositivo: la sua assenza al dibattimento non le conferisce il diritto di formulare dichiarazione di ricorso a partire dalla ricezione della sentenza per via postale. Per contro, spettava a lei interessarsi con solerzia, almeno telefonicamente, circa l'esito del processo, alfine di presentare la sua dichiarazione di ricorso nel rispetto dei termini.

La decisione di inammissibilità della dichiarazione di ricorso resa dal primo giudice è pertanto ineccepibile.

Il ricorso 22 ottobre 2010 va, quindi, respinto.

                                   8.   Tasse né spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            200.b) spese complessive               fr.              50.fr.            250.sono posti a carico di RI 1.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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