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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.04.2011 17.2010.39

18. April 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·14,942 Wörter·~1h 15min·5

Zusammenfassung

Sospensione condizionale parziale della pena. Computo della pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Confisca di valori patrimoniali. Sequestro e decadenza del sequestro. Autorità competente a decidere sulle istanze di liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto

Volltext

Incarto n. 17.2010.39-43 17.2010.58

Lugano 18 aprile 2011/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale                               

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente, giusta l'art. 453 CPP (fed), quale Corte di Cassazione e revisione penale per statuire sui ricorsi presentati

- il 9 agosto 2010 da:    RI 1      rappr. dall'  PA 1     RI 2        rappr. dall'  DI 2     RI 3        rappr. dall'  DI 1     RI 4 e  RI 5,   (PC) rappr. dall'  RC 1 

- il 19 novembre 2010 da RI 6 (PC) rappr. dall' RC 2  

  contro la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di RI 1, RI 2 e RI 3  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se devono essere accolti i ricorsi per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali sono in estrema sintesi i seguenti.

                                   1.   Nell’autunno del 2007, RI 2, intermediario immobiliare, RI 1, agente immobiliare e RI 3, consulente finanziario, tutti cittadini italiani nati rispettivamente a __________ il 29.1.1962, a __________ il 1.2.1969 e a __________ il 17.5.1959, decisero di trasferirsi a __________. I tre si erano conosciuti tra il 2001 e il 2006 ed avevano già collaborato in ambito immobiliare (cfr. sentenza impugnata, consid. II, lett. a, pag. 35)

                                         Il trasferimento all’estero rappresentava per loro una soluzione alle ricorrenti difficoltà che riscontravano nell’esercizio delle rispettive professioni.

                                         In Italia RI 2, attivo nel settore immobiliare dal 2000, non poteva più aprire conti correnti presso le banche. Tale facoltà gli era stata preclusa a seguito del fallimento della sua precedente attività di concessionario (esercitata sotto la ragione sociale __________ ) pronunciato nel 2005, conseguente al divieto di esercitare l’attività impostogli dalla competente autorità nell’ambito di un’inchiesta penale avviata nel 2003 a suo carico per messa in commercio di marche da bollo false, conclusasi, invero, nel 2008, con la sua assoluzione (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 1, lett. a, pag. 25-29).

                                         RI 1, dal canto suo, faceva fatica a vivere in Italia e per lui il trasferimento all’estero rappresentava la soluzione dei ricorrenti problemi finanziari (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 2, lett. b, pag. 30).

                                         RI 3, esperto di finanza, era stato più volte chiamato ad organizzare la conferenza EPIC, rinomato congresso internazionale nel settore finanziario immobiliare, ed aveva collaborato con importanti gruppi tra cui la A1, A2 e con il A3, fungendo per l’ente pubblico da consulente esterno nell’ambito di operazioni finanziarie straordinarie (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 3 lett. b, pag. 31). Per RI 3, la prospettiva di affiancare RI 2 e RI 1 come socio e consulente per i loro affari immobiliari dall’estero, rappresentava l’occasione per lasciare un Paese in cui - a discapito dei suoi passati successi professionali - il sospetto di una sua collusione con la mafia divulgato dai massmedia nel 2006 a seguito dell’apertura a suo carco di un’inchiesta penale per corruzione semplice (reato dal quale è stato assolto nel 2010) gli aveva precluso l’accesso al mondo degli affari: come RI 2, anche RI 3 non poteva più aprire conti bancari in Italia ma, a differenza del socio, egli figurava pure nel “WorldCheck” delle banche estere (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 2, lett. b, pag. 32-34).

                                   2.   La scelta di trasferirsi a __________ fu presa da RI 2 e fu principalmente dettata dalla sua pregressa conoscenza di A4.1, direttore della fiduciaria A4 con sede a __________ (di seguito A4).

                                         Su richiesta di RI 2, la predetta fiduciaria nel novembre 2007 si occupò di costituire la A5 (di seguito A5) e di avviare le pratiche amministrative per l’ottenimento dei necessari permessi di soggiorni per i tre soci. A4.1 assunse ad interim la carica di amministratore unico fino a quando non venne sostituito da RI 1 a partire dal mese di febbraio 2008. Scopo sociale della A5 era lo sviluppo di progetti immobiliari a livello internazionale.

                                         All’inizio del 2008, RI 2 e RI 1, entrambi incensurati, e RI 3, con a suo carico una sola condanna a due mesi di reclusione sospesi condizionalmente per titolo di lesioni personali nel contesto di un diverbio con un automobilista risalente al febbraio del 1993, ottennero, quali dipendenti della A5, il permesso di soggiorno.

                                         Dopo il gennaio 2008, la A4 si occupò solo della tenuta della contabilità della A5. A detta di A4.1 la “A5 è stata una società poco significativa con un’attività limitata ed entrate appena sufficienti a coprire i costi” (cfr. sentenza impugnata, consid II. b, pag. 36).

                                   3.   Nel corso del 2008, RI 2 fece la conoscenza di A6, relationship manager e funzionario della A8, in occasione di una cena di amici comuni. Secondo A6, RI 2, presentatosi come immobiliarista, ebbe occasione di intavolare con lui dei discorsi professionali dichiarandosi alla ricerca di “clienti liquidi oppure di banche pronte a finanziare” (sentenza impugnata, consid VI. 3, lett. a pag. 98) le operazioni immobiliari che lui e i suoi soci stavano portando avanti. Secondo RI 2, invece, fu proprio A6 a presentarsi come persona con conoscenze importanti e capace di disporre di linee di credito per importi molto ingenti da destinare ad operazioni immobiliari. E che A6 si vantasse di conoscenze altolocate lo hanno confermato anche RI 1 e RI 3 (sentenza impugnata, consid VI. 3, lett b e c pag. 99-100) che, in un secondo momento, ebbero pure loro occasione di conoscere il funzionario di banca.

                                         L’interesse di A6 di entrare in affari con RI 2 e con i suoi soci, ricercando per loro dei finanziatori per le operazioni immobiliari e finanziarie prospettate, consisteva nel compenso che egli avrebbe percepito per la mediazione qualora le trattative fossero andate a buon fine (cfr. sentenza impugnata, consid VI. 3, lett. a, pag. 98).

4.RI 2 e i suoi soci e A6 intavolarono da subito diverse trattative e relazioni d’affari che esorbitavano dall’attività di bancario del funzionario di banca (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 3, pag. 128). Tra le operazioni oggetto dei reciproci interessi ma che non si conclusero prima del 29 gennaio 2009 (ovvero prima della data in cui A6 venne licenziato in tronco dalla A8 a seguito della scoperta delle sue malversazioni ai danni del cliente  PC 1, di cui diremo in seguito) figurano le operazioni “J – Accendi una stella”, “S” e l’operazione “banca dominicana”.

                               4.1.   Il progetto “J- accendi una stella” fu presentato nel corso del 2007 a  RI 3 da tale F. RI 3 aveva da subito creduto molto in questa operazione tanto da aver portato avanti in prima persona le trattative con il delegato e l’amministratore delegato della nota società calcistica torinese. Il progetto consisteva in sostanza nell’offrire la possibilità ai tifosi della J di imprimere il proprio nome su delle mattonelle a forma di stella che avrebbero ricoperto la pavimentazione dello stadio nuovo che la società intendeva realizzare e per il quale era in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Comune.

                                         In corso di trattativa i rappresentanti della J avevano richiesto a RI 3, quale condizione per la realizzazione del progetto, il rilascio di una fideiussione di almeno 4 milioni di euro di un primario istituto bancario italiano. L’emissione della predetta fideiussione presupponeva il reperimento di un capitale di 5 milioni di euro da far figurare nello stato patrimoniale della società estera A11 (società riconducibile a RI 1, RI 2 e RI 3 e detentrice del 75% delle quote della società A12, di cui si dirà in seguito) che a sua volta avrebbe dovuto costituire una nuova società che, insieme alla J, avrebbe dovuto occuparsi della vendita al pubblico delle mattonelle a forma di stella. Le trattative proseguirono concretamente tanto che il 23.12.2008 venne siglato un contratto tra la J e l’amministratore della A11 che prevedeva, tra l’altro, l’obbligo per quest’ultima di fornire la fideiussione bancaria nel momento in cui il Comune di __________avrebbe approvato in via definitiva il progetto del nuovo stadio. Il compito di A6 era di reperire i fondi necessari per l’emissione della fideiussione richiesta (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 1, pag. 112-121).

                               4.2.   Altro progetto sul tavolo delle trattative degli imputati e di A6 era l’operazione “__________”. Il progetto, presentato nel corso del 2008 sempre da F a RI 3, prevedeva il finanziamento di un nuovo prodotto televisivo denominato “Streamit.it” consistente in una tecnologia delle TV via web la cui proprietà intellettuale era detenuta dalla società __________di B e di L. Si trattava di un progetto ancora in fase operativa, a livello embrionale che necessitava di miglioramenti tecnici (del prodotto televisivo e del management) e per il quale B e L cercavano dei soci investitori.

                                         RI 3, da sempre interessato alla nuove tecnologie, ne illustrò i dettagli a RI 2, il quale ne parlò a sua volta a A6, il quale, appellandosi ai suoi rapporti con la famiglia A7 ed al potenziale del progetto, manifestò il suo interesse anche nella prospettiva di poterlo cedere, in un secondo momento, al gruppo __________. Per sviluppare il progetto era necessario un capitale tra i 10 e i 100 milioni di euro (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. b, pag. 123).

                                         La lettera di intenti tra B e L, da un lato, e RI 2, RI 1 e A6, dall’altro, venne firmata il 5.11.2008 a __________riconducibile a RI 1 (doc. G allegato al verb PP RI 2 del 25.2.2009). Malgrado non figuri nella precitata lettera d’intenti, anche RI 3 era direttamente coinvolto nell’operazione quale socio di fatto (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. d, pag. 125). Il piano strategico condiviso da tutti i presenti prevedeva, anche in questo caso, che A6 reperisse un finanziamento, gli intenti iniziali consistenti nell’entrare nella società nella misura del 50% versando euro 150'000.- che sarebbero stati restituiti ai tre nel caso in cui il progetto non fosse decollato mediante l’emissione di tre assegni da euro 50'000.- l’uno (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. a, pag. 122). Malgrado l’arresto di A6, RI 2, RI 1 e di RI 3, quest’ultimo ha dichiarato che il progetto __________era ancora in essere e che sul progetto lavorava ancora M, per loro conto, e il commercialista della __________(cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. b, pag. 123).

                               4.3.   Altro progetto avviato nel 2008 tra RI 2 e RI 3, da un parte, (RI 1 avendo avuto solo un ruolo marginale) e A6, dall’altra, era un’operazione di finanziamento che prevedeva l’acquisto di una licenza di una banca domenicana oltre all’ottenimento di una garanzia bancaria di un milione di dollari. L’attività con una banca dominicana per un periodo di un anno avrebbe permesso ai finanziatori di aprirne in seguito una anche in Europa. Il progetto piacque a RI 2 e a RI 3 che trasferirono USD 100'000 per l’acquisto della licenza a favore del suo titolare V e per l’ottenimento della documentazione necessaria alla conclusione dell’operazione (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 3, pag. 125-128).

                               4.4.   Altre due trattative erano sul tavolo degli imputati e di A6 nel corso del 2008: l’operazione di acquisto/rivendita dell’immobile di via __________e l’operazione di finanziamento tramite versamento di un’evidenza fondi per l’acquisto di un immobile in __________che si trasformò all’ultimo minuto in un'operazione di roll program. Queste due operazioni, per lo meno sulla scorta delle dichiarazioni degli imputati, che la Corte ha dato sostanzialmente per accertate, andarono a buon fine: la prima con l’acquisto da parte dello stesso A6 dell’immobile di A15 e la seconda con il conseguimento dell’utile garantito di 1 milione di euro a fonte di un iniziale investimento di 3 milioni di euro. Sennonché, tutti i fondi messi a disposizione da A6 si rivelarono essere il frutto di diverse malversazioni operate dal funzionario di banca ai danni di  PC 1, cliente della A8. Infatti, tra il 7 ottobre 2008 e il 18 dicembre 2008, sul conto corrente __________ di  PC 1 in A8  vennero eseguite 7 operazioni di addebitamento per un importo complessivo di 19'000'000 di euro sulla scorta di altrettanti ordini di bonifico simulanti inesistenti ordini telefonici del titolare del conto con causali fasulle allestiti dal funzionario di banca A6 in cui erano indicati come beneficiari dei conseguenti accrediti conti in Banca JB e in A10, intestati a RI 2,  RI 1 e alla società A17.

                                         A6 ha chiamato in causa RI 2, RI 1 e RI 3 come suoi correi delle malversazioni ai danni di PC 1. Per la prima Corte, le affermazioni di A6 sono apparse prive di attendibilità e, pertanto, non sono state ritenute a carico degli imputati (cfr. sentenza impugnata consid. VI. 6, pag. 109-112).

                                         Gli accertamenti della prima Corte sulle due predette operazioni sono i seguenti.

                            4.4.1.   A6 propose a RI 2 di investire un capitale di 3 milioni di euro in un’operazione finanziaria che gli avrebbe permesso di conseguire in breve tempo un utile di 1 milione di euro. Secondo l’iniziale illustrazione dell’affare che, come anticipato, cambiò pochi giorni prima della consegna della somma, si trattava di fornire un’evidenza fondi per l’acquisto di un immobile a __________per un valore di transazione complessivo di 30 milioni di euro.

                                         Questa stessa causale venne a sua volta illustrata da RI 2 ai funzionari della JB in occasione del prelievo di 3 milioni di euro dal conto cifrato RI 6, (di pertinenza dei genitori dell’imputato) e della conseguente apertura del conto n. __________intestato a RI 2 su cui era già stato annunciato l’accredito di 4 milioni di euro tramite due distinti bonifici bancari di 2 milioni di euro ciascuno provenienti dalla A8 e per la quale venne consegnata (in data che la Corte non ha potuto accertare, cfr. sentenza impugnata, consid IX. 3, lett. e, pag. 151) la relativa documentazione. Si trattava dello schema di offerta vincolante 08.09.2008 di __________, relativo all’immobile sito in __________, valida fino al 30 settembre successivo, del preliminare di compravendita 30.09.2008 tra la __________ rappresentata da U- in cui la prima si impegnava a vendere alla seconda il citato immobile di __________per il prezzo di Euro 30 mio e del contratto di cessione di quote tra U e A17, da una parte, e A6, dall’altra, mediante il quale i primi cedono a A6 le rispettive quote - 10% U, 90% A17 - della T, proprietaria del citato stabile di __________(cfr. sentenza impugnata, consid IX. 3, pag. 147 e 149).

                                         Pochi giorni prima della consegna della somma richiesta, A6 informò RI 2 che la causale dell’operazione sarebbe cambiata e che l’investimento richiesto di 3 milioni di euro sarebbe confluito in un’operazione di roll program o di leverage, ovvero in un’operazione che consente “ad un “venditore” che ha a sua disposizione un’elevata liquidità di cambiare la somma in valuta di un diverso Paese, con uno sconto compreso tra il 10 e il 15 per cento” (cfr. sentenza impugnata, consid. IX. 1, lett. b, pag. 130). Questa operazione avrebbe consentito, poi, il rientro del capitale maggiorato dell’utile promesso in 7-15 giorni. A fonte della nuova proposta di investimento, RI 2 decise di non avvertire la banca del cambiamento della plausibilizzazione dei bonifici che essa generò e di cui si dirà qui appresso.

                                         In concreto, il 25 settembre 2008  RI 4 (padre dell’imputato) ha sottoscritto sei moduli di messa a disposizione fondi di 505'000.- euro l’uno per complessivi 3'030'000.- a debito del conto cifrato RI 6., presso JB. Il 29 settembre 2008 sono stati prelevati dal citato conto cifrato 3'030'000.- euro. La somma è stata trasportata da __________ dallo I, dietro compenso di 30'000.- euro, e consegnata a RI 2, il quale l’ha rimessa a sua volta nelle mani di A6. Il 3 ottobre 2008 è stato aperto, sempre in JB, il conto n. __________intestato a RI 2. Il 7 e l’8 ottobre sono stati accreditati sul predetto conto nominativo due bonifici di 2 milioni di euro l’uno, provenienti dal conto corrente __________ di  PC 1. A6 aveva detto a RI 2, contrariamente al vero, che PC 1 era una persona di sua fiducia.

                                         Quanto alla destinazione dei succitati fondi, la prima Corte ha accertato che il successivo 10 ottobre sono stati prelevati dal conto nominativo di RI 2 in contanti 3'040'000.- euro (40'000.- a titolo di commissione) e versati sempre a contanti sul conto cifrato JB, conto trasferito poi alle __________ il 30 ottobre 2008. Lo stesso 10 ottobre 2008, RI 2 ha chiuso il suo conto nominativo in JB prelevando, sempre a contanti, 430'000.- euro versandoli sul conto __________  , e poco meno di 240'000.- euro versati sul conto __________ intestato a RI 3. Per quanto concerne quest’ultimo versamento, RI 2 ha allestito una ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte di RI 3 di Euro 240'000.- ed ha consegnato tale ricevuta a __________ per giustificare l’accredito di Eur 240'000.- del 15.10.2008 sul conto corrente postale di quest’ultimo. Dal conto __________   RI 2 ha prelevato, all’inizio del mese successivo, e meglio 50'000.- euro il 4 novembre 2008 e 100'000.- euro il 3 dicembre 2008.

In questo contesto, già si anticipa che il conto cifrato n. __________ presso JB (valutazione di Eur 796'947.- al 31.1.2009) e la relazione n. 51040 intestata a RI 6, presso Banca JB  (valutazione di Eur 4'103'804.76 al 20.5.2009), a concorrenza di Eur 3’203'053.-, sono stati confiscati ed assegnati alla PC, a parziale risarcimento del danno.

                            4.4.2.   La seconda delle operazioni andate a buon fine - anche se in realtà solo grazie all’apporto dei fondi malversati ai danni di PC 1 - è la cosiddetta operazione “di acquisto/rivendita dell’immobile in __________ ”.

                                  a)   La società A12 era, al momento dei fatti qui in esame, proprietaria di un immobile di edilizia popolare in via __________. L’A12 è una società che era già stata costituita con un capitale di 10'000.- euro e che era stata acquistata vuota da RI 2 e da RI 1 tramite un’acquisizione di quote da parte della società A13, società anonima lussemburghese acquistata a sua volta da RI 3 e poi messa a disposizione dei soci (cfr. sentenza impugnata, consid. II, lett e, pag. 39-40).

                                         Le trattative per l’acquisto del sopraccitato immobile erano state avviate da RI 1 e RI 2 già nel primo semestre del 2006. RI 3 era stato, poi, coinvolto nell’operazione nell’autunno del 2006, quando si trattò di curare gli aspetti del finanziamento dell’operazione e quelli societari per la struttura che avrebbe formalmente acquistato l’immobile.

                                         L’immobile, che contava nove piani con 98 appartamenti dal valore - stimato, sulla base delle diverse perizie private in atti, - all’incirca tra i 36'000'000.- e i 43'500'000.di euro (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 2, pag. 154) - era stato acquistato dalla società A12 il 14 maggio 2007 dalla precedente proprietaria, società __________ al prezzo di 27 milioni di euro (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 4, pag. 162). Il prezzo di compravendita era stato interamente finanziato dalla Banca A18 (istituto bancario reperito da MB, persona attiva nel campo bancario ed acquirente di clienti per la società A14, gestore di fondi titolare di conti presso la __________ , cfr. sentenza impugnata, consid. X. 4 lett. c, pag. 164) a fronte del rilascio da parte della società A14 all’A12 di una lettera di patronage, esibita da quest’ultima alla A18, nella quale A14 dichiarava di aver emesso a favore di A12 una “facilitazione di credito” fino a concorrenza di 27 milioni di euro sottoforma di mutuo ipotecario della durata di 180 mesi, confermando di detenere il 20% del capitale sociale di A12, di impegnarsi a non disporre di tale partecipazione senza il rilascio di adeguate garanzie e di essere a conoscenza del fatto che la Banca A18 aveva finanziato il mutuo succitato grazie al fatto che A14 aveva preso parte al capitale sociale di A12, impegnandosi a mantenere A12 in situazione tale da consentire i far fronte agli impegni con A18 stessa (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 4 lett e, pag. 166). Al momento dell’acquisto dell’immobile, le quote dell’A12 erano, infatti, detenute dalla A13 (75%), dalla A14 (20%) e da RI 3 (5%) (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 3, lett. a, pag. 155). La A14 aveva rilasciato la predetta lettera di patronage a favore dell’A12 a fronte di investimenti che RI 2 e RI 1 detenevano “presso la A14 (..) dell'ordine di ca. Eur 3 milioni di Euro” (cfr. MP RI 1 17.2.09 citato in sentenza impugnata, consid. X. 4, lett. a, pag. 162).

                                  b)   Al momento della rivendita dell’immobile che, come si dirà qui appresso, si situa a fine 2008, le quote della società A12 Srl erano detenute per il 95% dalle società A13 e A11 (a sua volta controllata dalla A13) e per il 5% dalla A5 . La cessione delle quote di proprietà della A14 venne dettata da una serie di problemi che nacquero tra RI 3, da un lato, e RI 2 e RI 1, dall’altro, subito dopo l’acquisto dell’immobile. RI 2 e RI 1, infatti, iniziarono ben presto a disinteressarsi del progetto poiché, a seguito di un provvedimento di requisizione da parte del A3, l’immobile era stato occupato abusivamente e gli affittuari che corrispondevano regolarmente il canone erano ben pochi e non sufficienti per coprire i costi (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 5, pag. 166-167). RI 3 espresse la sua intenzione di continuare da solo l’operazione anche se questo comportò tutta una serie di discussioni per addivenire ad un accordo sulla cessione delle quote che, in realtà, presupponeva anche la liquidazione delle posizioni di dare e avere con la A14. Un accordo venne raggiunto il 26 luglio 2007 con la cessione del 20% delle quote dell’A12 di spettanza della A14 alla A13 (di RI 3). Sui termini dell’accordo e sulle diverse posizioni di dare e avere ancora in essere tra i soci si rinvia al consid. X. 5, pag. 166-170, della prima sentenza.

c)A fronte di queste premesse, RI 2 e RI 1 riacquistarono interesse per l’operazione A15 solo dopo che A6 manifestò loro la sua intenzione di acquistare l’immobile avendo a sua disposizione “una linea di credito di 140 euro presso la Banca A16” (sentenza impugnata, consid. X. 5, pag. 170).

                                         Tutti e tre gli imputati hanno affermato che A6 si dichiarò interessato ad acquistare l’immobile romano, in prima persona per il tramite di  PC 1 (sua persona di fiducia) e che l’immobile sarebbe stato venduto mediante la cessione delle quote dell’A12 che, a sua volta, le avrebbe cedute alla società A17, prima della perfezione della vendita dell’immobile (ciò che in realtà non è stato fatto).

                                         La A17 era una società di diritto americano, già nella disponibilità della A4 di cui RI 2 ha assunto la carica di amministratore unico e che, negli intendimenti di RI 2, RI 1 e RI 3 avrebbe dovuto acquistare le quote della società A12 e, in ultima analisi, l’immobile in via  __________ per poi venderlo a A6. Malgrado non sia stata perfezionata la cessione di quote tra l’A12e la A17, è comunque stata la A17 a sottoscrivere il contratto preliminare di compravendita. Il preliminare prevedeva un prezzo di 15 milioni di euro, oltre la ripresa da parte dell’acquirente del mutuo di 25 milioni di euro circa concesso alla A12 da A18.

                                         Il preliminare di cessione quote del 7.10.2008 tra A17 e PC 1, agente per conto di A6, denominato in inchiesta “preliminare A” (altri ne sono stati allestiti - i preliminari B, C e D - ma, secondo gli accertamenti della prima Corte, solo questo venne poi utilizzato al momento della plausibilizzazione dei versamenti oggetto di malversazione di cui si dirà appresso e di cui PC 1 ha disconosciuto la firma, oggetto pertanto dal capo di imputazione 3.1. dell’atto di accusa), espone i termini dell’accordo secondo cui A17 cede a PC 1 il 100% delle quote di A12, titolare dell’immobile di via __________ al prezzo, al netto dell’onere ipotecario in A18 di Euro 25'098'600.-, di Euro 15 mio, da pagarsi in tre rate da Euro 3 mio l’una entro il 10 ottobre rispettivamente il 30 ottobre ed il 15 novembre 2008 e in una da Euro 6 mio entro il 30 novembre 2008.

                                         In esecuzione, anche se con qualche ritardo, degli accordi raggiunti per la cessione delle quote, il 14 ottobre 2008 vengono accreditati 1'500'000 euro sul conto n. __________  A1 intestato a RI 1 e 1'500'000 euro sul conto n. __________  A1 intestato a RI 2 entrambi presso la A10 di __________ .

                                         Il 4 novembre 2008 vengono accreditati 3'000'000 di euro sul conto n. __________ A1 intestato a A17 presso la A10 di __________ .

                                         Infine, il 18 novembre 2008 vengono accreditati altri 3'000'000 e 6'000'000 di euro sempre sul predetto conto intestato a A17 presso A10 di __________ .

                                         Tutti i bonifici per complessivi 15 milioni di euro provenivano dal conto corrente __________ di PC 1 in A8 (sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. b, pag. 173-174).

                                         Per RI 2 e RI 1 le modalità di pagamento concordate con A6, ovvero l’anticipato ed integrale pagamento del prezzo di compravendita (astrazion fatta della ripresa del mutuo), non erano inusuali. RI 3, per contro, ne ha riconosciuto l’inusualità anche se ha aggiunto di essere stato prontamente ragguagliato da RI 2 (sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. c, pag. 173).

                                   5.   In realtà, la prima Corte ha accertato che RI 2, RI 1 e RI 3 cominciarono a nutrire seri dubbi sulla provenienza dei fondi solo nella prima decade del mese di gennaio 2009. E ciò a motivo della mancata sottoscrizione del contratto di compravendia dell’immobile di via __________ e del costante tergiversare di A6 (sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. a, pag. 172). In questo periodo, e meglio dal 13 di gennaio al giorno del loro arresto, RI 2 RI 1 e RI 3 effettuarono, rispettivamente diedero alle banche l’ordine di eseguire diverse operazioni bancarie a contanti.

                               5.1.   In relazione all’importo complessivo di 12'000'000 di euro accreditato sul conto della A17, il 13 gennaio 2009 sono stati accreditati 10 milioni di euro (5 milioni a testa) su due conti di altrettante società delle __________ (la __________ ) riconducibili a RI 2 e a RI 1, aperti il giorno stesso in A10.

                                         Tra il 22 ed il 28 gennaio 2009, 4 milioni di euro sono stati prelevati a contanti, con otto operazioni da 500'000.- euro l’una, da entrambi i predetti conti intestati alle società delle __________ e trasferiti su altri due conti, aperti il 20 gennaio 2009 sempre in A10, intestati a due fondazioni panamensi (__________ ) sempre riconducibili a RI 2 e RI 1.

                                         RI 2 ha, poi, prelevato sempre dal conto della A17 il 20 ed il 29 gennaio 2009 a contanti la somma di 600'000.- euro in tre tranches da 200'000.- euro, di cui 400'000.- consegnati a RI 3 (cfr. sentenza impugnata consid. XI. 3 lett. g, pag 205), il quale li ha depositati sul conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (cfr. sentenza impugnata consid. XI. 5, pag 219-220).

                               5.2.   Per quanto riguarda, per contro, la somma di Euro 1,5 mio accreditata il 14 ottobre 2008 sul conto nominativo di RI 1, si registrano due prelevamenti a contanti di 20'020.- euro l’uno tra il 20 ed il 28 gennaio 2009. Il 9 ed il 16 dicembre 2008 ed il 15 gennaio 2009 vi sono ulteriori tre prelevamenti in contanti, rispettivamente di 201'603.- euro, 151'051.50 euro e 100'801.50 euro, per complessivi 453'456.- euro, somme prese in consegna da un trasportatore. Il 21 gennaio 2009 dal conto di RI 1 in A10 sono stati prelevati per contanti 180'000 euro che sono, poi, stati versati su quello della A5 in __________ , dove sono pure giunti, sempre il 21 gennaio 2009, 70'070.- euro dal conto di RI 2 in A10. Lo stesso giorno sono stati versati alla __________ , su un conto presso la Cassa __________ , 250'020.50 euro. In questo contesto i tre imputati avrebbero allestito un falso preliminare di compravendita immobiliare tra __________  relativo ad un complesso immobiliare con destinazione commerciale in __________ , rimettendo il falso documento alla Banca __________  , per tentare di rendere plausibile l'entrata fondi a contanti di 180'000.- euro del 21 gennaio 2009 sul conto nominativo di RI 1 e il trasferimento di medesima data di 250'000.- euro ad un conto di __________ .

                               5.3.   Per quanto riguarda, da ultimo, la somma di 1'500’000 euro accreditata il 14 ottobre 2008 sul conto nominativo di RI 2, si registrano tre prelevamenti in contanti di 100'100.- euro l’uno, il 22 dicembre 2008 e l’11 e il 12 gennaio 2009; un prelevamento di 50'200.- euro l’11 dicembre 2008; nonché quattro prelevamenti per complessivi 555'400.- euro (150'000.- l’11 dicembre 2008; 250'200.- il 16 dicembre 2008; 100'100.- il 12 gennaio 2009 e 100'100.- il 20 gennaio 2009), cifra versata sul JB.

                                         In questo contesto già si anticipa che il conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (valutazione di Eur 399'325.- valuta 4.5.2009) oltre al conto n. __________ intestato a RI 3  presso __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27) fino a concorrenza di Euro 400'000.- sono stati confiscati ed assegnati alla PC, a parziale risarcimento del danno.

                                   6.   Il 28 gennaio 2009, il direttore generale della A8, ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza, poi trasmessa al procuratore della Repubblica di __________ , nei confronti di A6 per avere effettuato senza essere autorizzato otto operazioni di bonifico a debito del conto corrente di  PC 1 a favore di conti presso A10, e JB intestati a RI 2, RI 1 alla A17 ed alla __________ per complessivi Euro 21'500'000.-. Della denuncia venne informata, lo stesso giorno in tarda serata, anche la A10 (sentenza impugnata, consid. III. 1. pag 42). La sera del 28 gennaio 2009, A6 è stato condotto presso la caserma di via __________ , dove è stato unicamente identificato e, poi, rilasciato (sentenza impugnata, consid. III. 5. pag 47). Il 29 gennaio 2009, la A10 ha segnalato al MROS il caso di RI 2 e RI 1 (sentenza impugnata, consid. III. 6. pag 47).

                                   7.   Dell’intervento della Guardia di Finanza su A6, RI 2 venne avvertito da __________ al più tardi il 2 febbraio 2009 (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50).

Il 31 gennaio 2009 alle ore 17:56, A6 e RI 2 si sono parlati al telefono (sentenza impugnata, consid. VI, 4. pag 101). La sentenza nulla dice del contenuto di questa telefonata.

                                         Il 2 febbraio 2009, sempre A6 e RI 2 si sono sentiti una prima volta alle 15:54 ed una seconda volta alle 16:59 (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50 e consid. VI. 4, pag. 101).

                                         Dal contenuto dell’intercettazione telefonica delle ore 16.59, la Corte ha accertato che RI 2 era rimasto “piuttosto sorpreso di aver appreso da  __________   dell’intervento degli inquirenti italiani su A6 e delle malversazioni da lui commesse” (cfr. sentenza impugnata, consid. VI. 6, lett. d, pag, 110)

                                         Sempre il 2 febbraio 2009, A6 e RI 1 si sono incontrati nei pressi del bar __________ (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50) e si sono sentiti al telefono alle ore 16:19 (sentenza impugnata, consid. VI. 4, pag. 101)

Il 3 febbraio 2009, dalle 17:00 alle 18:30, RI 2 e RI 1 si sono recati, per una consulenza, nello studio legale dell’avv. __________ , noto penalista milanese (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50). In serata, rientrando a __________ , RI 2 e RI 1 hanno incontrato A6 (alle 16:59 di quello stesso giorno egli si era sentito al telefono con RI 1, cfr. sentenza impugnata consid. VI. 4, pag. 101) sull’autostrada nell’ultimo autogrill in territorio italiano (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 51). Il 4 febbraio 2009, alle ore 12:05, RI 2 e RI 1 sono stati arrestati presso gli uffici della A10 a __________ . RI 3 (che verrà scarcerato il 6 aprile 2009, cfr. sentenza impugnata, consid. IV. 2, pag 55) è stato arrestato lo stesso giorno presso il residence dove alloggiava (sentenza impugnata, consid. IV. 1, pag 52).

                                   8.   A6 è stato arrestato a __________ il 5 marzo 2009 (sentenza impugnata, consid. III. 10, pag 51), dopo che il 3 marzo 2009 anche  PC 1 aveva presentato alla Procura della Repubblica a __________ denuncia contro il funzionario di banca (sentenza impugnata, consid. III. 7, pag 48-49).

                                         A6 è stato condannato con sentenza 21 dicembre 2009, a seguito di giudizio abbreviato, concessa l’attenuazione relativa a tale procedura, ad una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione oltre che ad una multa di Euro 1'120.- e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per i reati di furto aggravato continuato ed associazione per delinquere (sentenza impugnata, consid. III. 10, pag 51). La sentenza di primo grado è stata impugnata in appello (sentenza impugnata, consid. III. 10, pag 52).

                                  B.   Con sentenza 18 giugno 2010, la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 2 e  RI 1 autori colpevoli di riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso per mestiere, per avere, agendo in correità fra di loro, a __________ , nel corso del mese di gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:

                                         il 7 gennaio 2009 fatto costituire, tramite corrispondenti della fiduciaria A4 __________ , RI 2 la società panamense __________ e RI 1 la società panamense __________ ;

                                         nel gennaio 2009, RI 2 fatto aprire presso la A10 un conto a nome della società __________ (su cui disponevano di diritto di firma collaboratori della A4 ) e RI 1 fatto aprire presso la A10 un conto a nome della società __________ (su cui disponevano di diritto di firma collaboratori della A4), conti appositamente aperti a nome di società estere per schermare il reale beneficiario economico e con la finalità di farvi transitare e confluire una parte ingente dei fondi malversati;

                                         RI 2 prelevato a contanti complessivi 400'400.- euro in più soluzioni, tra il 12 gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009, dall'importo di 1'500'000.- euro, accreditato sul suo conto nominativo presso la A10 con fondi distratti alla parte civile PC 1;

                                         RI 1 prelevato a contanti complessivi 140'841.50 euro in più soluzioni, tra il 15 gennaio 2009 e il 28 gennaio 2009, dall'importo di 1'500'000.- euro, accreditato sul suo conto nominativo acceso presso A10, che era stato alimentato il 14 ottobre 2008 con 1'500'000.- euro distratti alla parte civile PC 1;

                                         RI 2 e RI 1, in relazione all'importo complessivo di 12'000'000.- euro accreditato sul conto della A17 (di cui sono aventi diritto economico), hanno concordato di:

                                         -  prelevare, tra il 22 (recte: 20) e il 28 gennaio 2009, dal conto della società __________ Ltd 4'000'000.- euro a contanti, in soluzioni da 500'000.- euro cadauna, riversando immediatamente i fondi a contanti sul conto della società __________ ;

                                         -  prelevare, tra il 22 (recte: 20) e il 28 gennaio 2009, dal conto della società __________ 4'000'000.euro a contanti, in soluzioni da 500'000.- euro cadauna, riversando immediatamente i fondi a contanti sul conto della società panamense __________ ;

                                         -  prelevare RI 2 il 20 ed il 28 gennaio 2009 400'000.- euro per contanti in due soluzioni da 200'000.- euro cadauna, consegnandoli a RI 3;

                                         -  prelevare RI 2 il 26 gennaio 2009 200'400.- euro che ha trattenuto per sé.

                                         La Corte ha condannato  RI 3 autore colpevole di riciclaggio di denaro, per avere, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine, ricevendo da RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, 400'000.euro a contanti in due soluzioni da 200'000.- euro cadauna (provenienti da fondi distratti alla parte civile PC 1) e depositando tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009 sul conto della società panamense PC 3 presso la __________  appositamente aperto il 4 dicembre 2008, di cui risulta essere l'effettivo avente diritto economico, ancorché sul formulario A figuri come avente diritto economico il di lui fratello.

                                         Nella medesima pronuncia, la prima Corte ha dichiarato RI 2,  RI 1 e  RI 3 autori colpevole di falsità in documenti, per avere a __________  ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di gennaio 2009, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, agendo in correità tra di loro, allestito il falso preliminare di compravendita immobiliare tra __________   relativo ad un complesso immobiliare con destinazione commerciale in __________  , rimettendo il falso documento alla Banca __________ , per tentare di rendere plausibile l'entrata fondi a contanti di 180'000.- euro del 21 gennaio 2009 sul conto nominativo di RI 1 e il trasferimento di medesima data di 250'000.- euro ad un conto di __________  , attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento.

                                         RI 2 e  RI 3 sono stati riconosciuti autori colpevoli di ripetuta falsità in documenti anche per avere, agendo in correità fra di loro, nel corso del mese di ottobre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, allestito la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte di RI 3 di 240'000.- euro e consegnando RI 3 tale ricevuta a Postfinance per giustificare l’accredito di 240'000.- euro del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, del medesimo documento.

                                         I tre imputati sono per contro stati prosciolti dalle altre imputazioni contenute nell’atto d’accusa, in particolare dall’accusa di truffa aggravata (capo di accusa 1. dell’atto di accusa), dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato per i fatti precedenti il gennaio 2009 (capo di accusa 2. dell’atto di accusa) e dall’accusa di falsità in documenti per i preliminari di compravendita degli immobili in Via __________  , in Località __________  , rimessi rispettivamente alla A10 (capo di accusa 3.1. e 3.2. dell’atto di accusa) alla Banca JB (capo di accusa 3.3. dell’atto di accusa) ed alle autorità inquirenti durante l’interrogatorio 25.2.2009 di RI 2 (capo di accusa 3.4 dell’atto di accusa).

                                  C.   In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

                                         -  RI 2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare;

                                         -  RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare;

                                         -  RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni;

                                         RI 2 e  RI 1 sono inoltre stati condannati a versare in solido alla parte civile PC 2 (già A8 ) un’indennità di 6'707'116.89 euro quale risarcimento del danno materiale e CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali.  RI 3 è stato condannato a rispondere con vincolo solidale limitatamente all’importo di Euro 400'000.-.

                                         La tassa di giustizia e le spese processuali sono state poste a carico dello Stato per metà e per l’altra metà a carico dei condannati in solido ( RI 3 sino a concorrenza del 20% e RI 2 e  RI 1 sino a concorrenza del 30%).

                                  D.   Nel medesimo giudizio, la Corte di prime cure ha ordinato le seguenti confische a parziale risarcimento del danno alla PC (dedotte tassa di giustizia e spese processuali):

                                         -  conto cifrato __________   n. __________  presso Banca JB (valutazione di Eur 796'947.- al 31.1.2009);

                                         -  conto n. __________   intestato a PC 3 presso __________  (valutazione di Eur 399'325.- valuta 4.5.2009);

                                         -  relazione n. __________   intestata a RI 6 presso JB   (valutazione di Eur 4'103'804.76 al 20.5.2009), sino a concorrenza di Eur 3’203'053.-, la rimanenza venendo dissequestrata;

                                         -  conto n. __________  intestato a RI 3  presso Credito __________   (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27), fino a concorrenza di Euro 400'000.-;

                                          - Eur 5'000.-.

                                         La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato il risarcimento compensatorio a favore dello Stato, con attribuzione alla PC, a parziale risarcimento del danno, dei seguenti averi:

                                         -  conto n. __________  intestato a RI 2 presso Banca __________  (saldo di Eur 7'688.13 valuta 30.1.2009);

                                         -  conto n. __________  intestato a RI 2 presso Banca __________  (saldo di CHF 30.13 valuta 27.1.2009);

                                         -  conto n. __________  intestato a A5  presso Postfinance (saldo di Eur 504.22 valuta 31.1.2009);

                                         -  conto n. __________  intestato a RI 2  presso Credito __________   (saldo al 3.4.2009 di Eur 55.56);

                                         -  conto n. __________   intestato a RI 1  presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di Eur 114.38 e GBP 32.23);

                                         -  conto n. __________  intestato a __________  presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di Eur 50.62);

                                         -  conto n. __________  intestato a __________  presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di Eur 10'529.64);

                                         -  CHF 1'422.83 provenienti dal ccp n. __________  di RI 3 , AI 424 (trasferiti a Tribunale penale cantonale).

                                         La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato il dissequestro della relazione n. __________  intestata a __________  (valutazione di Eur 25'381.75 al 20.5.2009).

                                         Infine, ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione del passaporto di  RI 3, di una carta d’identità intestata a  RI 1, di un telefono Nokia E90 di un cellulare bianco marca TRE; di due cellulari grigi Motorola; della chiave di una vettura Audi e di sette caricatori per telefoni cellulari sequestrati a  RI 3.

                                  E.   Contro la sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali sono insorti:

                                  a)   PA 1, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 22 giugno 2010.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto successivo, egli chiede l’annullamento del dispositivo 1.1. della sentenza impugnata con conseguente suo proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro aggravato e riforma dei dispositivi concernenti la pena erogata (dispositivi 5.1., 6.1. della sentenza impugnata) e le spese poste a suo carico (dispositivo 7. della sentenza impugnata). Chiede, inoltre, l’annullamento del dispositivo 8. della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso che la A8  è rinviata al foro civile per le eventuali pretese risarcitorie.

Da ultimo, chiede l’annullamento dei dispositivi 9. e 10. della sentenza impugnata con conseguente annullamento delle confische pronunciate.

                                         Il ricorrente protesta poi, in ogni caso, le spese.

                                  b)   RI 1, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 21 giugno 2010.

                                         Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto successivo, egli chiede, in via principale, l’annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5. e 1.2.1. con il suo proscioglimento dalle relative imputazioni di riciclaggio di denaro e di falsità in documenti. Sempre in via principale, chiede anche l’annullamento dei dispositivi 5.2., 7. e 8. della sentenza impugnata.

                                         In via subordinata,  RI 1 chiede di essere prosciolto dalle imputazioni di riciclaggio aggravato e di falsità in documenti con conseguente annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5., 1.2.1., 5.2., 7. e 8. della sentenza impugnata e chiede che la pena, dedotto il carcere preventivo, venga ricommisurata e considerata quale pena aggiuntiva a quella comminata con sentenza 21 settembre 2009 del Tribunale di __________  .

                                         In via ancor più subordinata, il ricorrente chiede il suo proscioglimento dalle imputazioni di riciclaggio di denaro aggravato e di falsità in documenti con l’annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5., 1.2.1., 5.2., 7. e 8. della sentenza impugnata e con il rinvio degli atti a un nuova Corte di merito per la commisurazione della pena e per la determinazione degli oneri.

                                         Da ultimo ed in via del tutto subordinata,  RI 1 chiede che venga annullato il dispositivo 5.2. della sentenza impugnata con il rinvio degli atti ad una nuova Corte di merito per la commisurazione della pena (da intendersi quale pena aggiuntiva a quella comminata con sentenza 21 settembre 2009 del Tribunale di __________  ) e per la determinazione degli oneri.

                                         Il ricorrente protesta poi, in ogni caso, ripetibili, tasse e spese.

                                  c)   RI 3, con dichiarazione di ricorso del 21 giugno 2010 e successiva motivazione scritta del 9 agosto 2010, chiede, in via principale, l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento e riforma della sentenza impugnata nel senso del suo proscioglimento dall’accusa di riciclaggio di denaro, con conseguente dissequestro del conto n. __________  intestato a PC 3 presso __________  (valutazione di EURO 399'925.- valuta 4 maggio 2009) e del conto n. __________  intestato a  RI 3 presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di EURO 905'757.27) e con conseguente restituzione a  RI 3 della cauzione pari a CHF 100'000.-.

                                         In via subordinata, il ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della sentenza impugnata nel senso che è ordinato il dissequestro integrale del conto n. __________  intestato a  RI 3 presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di EURO 905'757.27) ed è restituita a  RI 3 la cauzione pari a CHF 100'000.-.

                                         Il ricorrente protesta, poi, in ogni caso ripetibili, tasse e spese.

                                  d)   Il procuratore pubblico, con dichiarazione di ricorso di data 22 giugno 2010. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto 2010, il PP ha chiesto, in via principale, l’annullamento del dispositivo 4. della sentenza impugnata e meglio l’annullamento del proscioglimento di RI 2, RI 1 e RI 3 dall’imputazione di truffa per mestiere e da talune fattispecie relative all’imputazione rispettivamente di riciclaggio di denaro aggravato e semplice nonché l’annullamento del proscioglimento per RI 2 e RI 1 da talune imputazioni di ripetuta falsità in documenti, con conseguente rinvio degli atti ad una nuova Corte di merito per un nuovo giudizio.

                                         In via subordinata, il PP chiede l’annullamento del dispositivo 4. della sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento di RI 2, RI 1 e RI 3 da talune fattispecie relative all’imputazione rispettivamente di riciclaggio di denaro aggravato e semplice e per il proscioglimento di RI 2 e di RI 1 da talune imputazioni di ripetuta falsità in documenti, con conseguente rinvio degli atti ad una nuova Corte di merito per un nuovo giudizio.

                                         In via ancor più subordinata, il PP chiede che venga accertata la violazione dell’art. 42 cpv. 2 CP con conseguente nuova commisurazione, da parte di questa Corte, della pena inflitta a RI 2 e RI 1 per i reati per i quali sono stati condannati in prima sede, tenendo conto della pena di tre anni di reclusione patteggiata in Italia dagli accusati.

                                         Il ricorrente protesta, in ogni caso, a carico del resistente tasse e spese di giustizia.

e)RI 4 e RI 5 con dichiarazione di ricorso di data 22 giugno 2010. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto 2010, i ricorrenti chiedono l’annullamento dei dispositivi 9.1. e 9.3. della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla Presidente del Tribunale penale cantonale affinché apra una procedura di confisca e istruisca sui fatti, emettendo poi un nuovo giudizio.

                                         I ricorrenti protestano ripetibili, tasse e spese di giustizia.

                                         Il 14 settembre 2010 RI 4 e RI 5 sono, altresì, insorti dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale e con ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali onde ottenere l’annullamento della predetta sentenza ed in particolare della confisca ordinata dai primi giudici del conto cifrato n. __________   presso la Banca JB (punto 9.1. del dispositivo) e della relazione n. __________  intestata a RI 6 (punto 9.3. del dispositivo) e della contestuale assegnazione di questi valori alla parte civile.

                                         Il Tribunale federale con decreto 4.10.2010, trasmesso per conoscenza a questa Corte, ha sospeso la procedura dinanzi al Tribunale federale fino all’emanazione della decisione della CCRP sul ricorso per cassazione presentato dagli insorgenti.

                                   f)   La RI 6 ha presentato ricorso per cassazione il 19 novembre 2010 avverso alla sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle Assise criminali ed in particolare avverso la decisione di confisca di parte degli averi depositato sul conto __________  presso la Banca JB. La ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del dispositivo 9.3. della sentenza di condanna nei confronti di RI 2, RI 1 e RI 3 e rinvio alla Presidente del Tribunale penale cantonale per l’emissione di un nuovo giudizio, dopo regolare istruzione della procedura di confisca.

                               F.a)   Il procuratore pubblico, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato la reiezione integrale del ricorso per cassazione di RI 2, la reiezione del ricorso per cassazione di RI 1, l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 3 e la reiezione del ricorso per cassazione di RI 4 e RI 5. Con osservazioni 15 dicembre 2010 ha pure chiesto di accertare, in via principale, l'irricevibilità del ricorso di RI 6 in quanto tardivo e, in via subordinata, di respingere il gravame.

                                  b)   RI 2, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico.

                                  c)   RI 1, con osservazioni 17 settembre 2010, ha postulato la reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico. In precedenza, con osservazioni 13 settembre 2010, il ricorrente ha rinunciato a formulare particolari osservazioni ai ricorsi presentati da  RI 3, RI 2 e da RI 4 e  RI 5, limitandosi a postularne l’accoglimento laddove in sintonia con le conclusioni da lui espresse sia in sede di ricorso sia nelle osservazioni al ricorso presentato dalla pubblica accusa.

                                  d)   RI 3, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico.

                                  e)   La PC 2, con osservazioni 24 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 2, l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 1 e l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 3.

                                         Si è associata, per contro, al ricorso per cassazione presentato dal PP segnatamente e limitatamente alla richiesta di giudizio principale e alla subordinata in relazione ai proscioglimenti pronunciati dalla Corte di merito.

                                         La PC 2 ha, sempre con osservazioni 24 settembre 2010, postulato per la reiezione del ricorso per cassazione presentato da  RI 4 e  RI 5 Da ultimo, con osservazioni 15 dicembre 2010, La PC 2 ha chiesto di dichiarare irricevibile in quanto tardivo il ricorso di RI 6 e in via subordinata, di respingerlo comunque, nel merito.

                                   f)   RI 4 e  RI 5, con osservazioni 20 settembre 2010, hanno aderito alle richieste presentate con ricorso per cassazione da RI 2, rinunciando, per contro ad esprimersi sui ricorsi del procuratore pubblico e di RI 1 e di  RI 3.

                                  g)   La PC 3, terzo sequestratario dell’importo di euro 400'000.-, confiscato ed assegnato dai primi giudici alla PC e depositato sul conto n. __________presso __________  , con osservazioni 6 settembre 2010 ai ricorsi presentati dal procuratore pubblico, da RI 2, da  RI 1 e da  RI 3, ha puntualizzato che né la società stessa né __________  , beneficiario economico del suddetto conto bancario, “sono in grado di esprimersi” sulle conclusioni della prima Corte quo all’origine illecita dei valori accreditati sul suddetto conto (sentenza pag. 219-220) “poiché totalmente estranei ai fatti in questione e in quanto non hanno partecipato al procedimento” e, rimettendosi a questo proposito al giudizio di questa Corte, ha evidenziato che qualora l’origine illecita dovesse essere confermata, la società rinuncia a rivendicarne la legittima proprietà mentre, in caso contrario, chiede la revoca della confisca dei beni in questione e la loro restituzione nella disponibilità di PC 3.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPP (Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

I.         Sul ricorso del procuratore pubblico

                                   2.   Il ricorso del procuratore pubblico appare inutilmente prolisso, ripetitivo e, per molti versi, impropriamente motivato e appellatorio, di conseguenza irricevibile. La pubblica accusa omette, in effetti, di confrontarsi in modo puntuale e preciso con le considerazioni della prima Corte, presentando un esposto per altro confuso nel quale si sovrappongono considerazioni inerenti le imputazioni di truffa aggravata - fatte valere con l'atto d'accusa e non ritenute dalla Corte di primo grado - con altre relative alla falsità in documenti. Ci si limiterà pertanto ad esaminare le contestazioni che hanno una parvenza di ricevibilità.

                               2.1.   Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di  RI 2,  RI 1 e  RI 3 l'imputazione di truffa aggravata, commessa per mestiere, per avere, nel periodo settembre 2008-fine gennaio 2009, a __________ e in altre località, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con il funzionario A6 di A8 , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti all'esecuzione di ordini di pagamento dell'istituto bancario A8 , inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio del cliente dell'istituto  PC 1, titolare di un conto corrente, sottoponendo, per esecuzione, sette ordini di bonifico, simulanti inesistenti ordini telefonici del titolare con causali fasulle, inducendoli a credere che il titolare avesse autorizzato gli addebiti, ottenendo in tal modo trasferimenti indebiti per complessivi Euro 19'000'000.e arrecando alla parte civile  PC 1 un danno complessivo di medesimo importo.

                            2.1.1.   La prima Corte non ha ritenuto fondata una simile imputazione, considerando, in grande sintesi, non credibile la chiamata di correo di A6 e l'assenza di circostanze dalle quali trarre conseguenze fattuali sfavorevoli agli imputati. In altri termini, la Corte di primo grado ha analizzato gli indizi avanzati dal procuratore pubblico, senza raggiungere il necessario convincimento che gli imputati avessero preso parte alle malversazioni commesse da A6 in A8. Secondo i primi giudici, il patteggiamento di RI 2 e RI 1 nel procedimento italiano non costituiva indizio a carico, essendo stato un atto strumentale, volto ad ottenere la scarcerazione in Svizzera. La prima Corte ha considerato sospetti nell'operazione degli Euro 3/4 mio, il cambio in corsa ed all'ultimo momento, dopo aver prelevato il denaro, dall'operazione di __________ a quella di roll program, senza avvertire la banca, così come la circostanza che A6, di fatto semplice bancario, si fosse messo a fare operazioni per suo conto, dichiarando di disporre di decine di milioni di Euro. Ha tuttavia ritenuto che gli accusati avevano operato in un contesto nel quale l'apparenza conta molto di più della sostanza e dove A6 appariva effettivamente legato alla famiglia A7, in grado di ricevere in banca LC, di presentare a RI 2 un senatore dell'attuale maggioranza politica e di condurre l'operazione J, evidenziando che anche BC, asseritamente banchiere, aveva eseguito operazioni estranee alla banca, segno evidente che detto agire, nel mondo degli affari della vicina Penisola, non era così fuori dalla norma. La prima Corte ha pure considerato ulteriori elementi che rendono sospetta in particolare l'operazione di vendita dell'immobile di via __________ , e meglio il fatto che gli accusati non conoscevano PC 1, che il prezzo per l'acquisto delle quote dell'A12 fosse stato pagato integralmente in anticipo, senza garanzie per l'acquirente, che - nonostante il tenore del preliminare l'A12 non avesse ancora ceduto le sue quote alla A17, la quale aveva invece sottoscritto il contratto di cessione dell'immobile a PC 1, nonché l'utilizzo di una panoplia di falsi contratti, per alcuni dei quali A6 nemmeno c'entrava. Si è pure soffermata sulla circostanza che nemmeno le versioni di RI 2 e RI 1, almeno prima del dibattimento, erano sempre state concordi tra loro. Il valore indiziante di tali elementi cozzava, tuttavia, secondo la prima Corte, in modo insormontabile con il contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio 2009 alle ore 16.59 tra RI 2 e A6. Dal tono e dal contenuto di quella conversazione si evinceva - secondo i primi giudici - tutta la sorpresa di RI 2 nell'apprendere da Belloni, non solo dell'intervento della Guardia di Finanza, ma pure delle malversazioni che A6 aveva commesso, RI 2 chiedendo conto a A6 di cosa questi aveva commesso, manifestandogli il suo stupore, risultando per altro la reazione di A6 non certo quella di persona che parla con un correo al corrente del suoi misfatti, cercando anzi egli di minimizzare. Per la prima Corte questa telefonata era assolutamente inconciliabile con la tesi dell'accusa. Infatti, secondo i primi giudici, un correo al corrente dell'agire dell'altro non chiede “cosa hai combinato ?” così come l'altro non risponde “ti devo spiegare”, sapendo entrambi di cosa stanno parlando. Diversamente, secondo i primi giudici, si doveva considerare questa conversazione come una messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, volta ad ingannare gli inquirenti, i protagonisti essendo certi di essere intercettati, circostanza che, in assenza di emergenze al riguardo, non poteva essere - a loro dire affermata senza cadere nell'arbitrio. Secondo la prima Corte, se questa consapevolezza non l'aveva RI 2, non poteva averla nemmeno RI 1, che agiva in simbiosi con lui e ancor meno RI 3, visto che i contatti con A6 li avevano tenuti gli altri due. Di conseguenza, i primi giudici hanno assolto i tre imputati dall'accusa di truffa aggravata.

                            2.1.2.   Il procuratore pubblico si aggrava sostenendo che la prima Corte ha “arbitrariamente omesso di considerare due risultanze” a suo dire “essenziali ai fini del giudizio”, che danno “concreto riscontro alla credibilità di A6” in relazione alla sua chiamata di correo, e meglio, da un lato, il mancato sequestro di documenti e corrispondenza in merito alla trattativa con A6 per l'acquisto delle quote dell'A12 e, d'altro lato, l'assenza di riscontro “che fosse stato fissato l'atto per la cessione delle quote a A6” (ricorso, pag. 10 dal mezzo verso il basso e pag. 11 dall'alto verso il mezzo). Trattasi di circostanze irrilevanti - addotte per fondare ipotesi di stampo meramente appellatorio (ricorso, pag. 11 verso il basso e pag. 12 in alto) - la cui mancata considerazione da parte della prima Corte non permette certo di ritenere che le considerazioni sopra riassunte siano arbitrarie. L'impugnativa, su questo punto, cade dunque nel vuoto.

                            2.1.3.   In merito alla credibilità di A6, il procuratore pubblico ha dato atto che quest'ultimo ha “modificato nel corso del procedimento la sua versione, passando da una sorta di organizzazione criminale volta a sottrarre e riciclare denaro, per poi riferire di essere stato costretto ad agire in modo truffaldino perché minacciato da RI 2 e RI 1”, come pure che “è evidente che i rapporti che A6 ha mantenuto anche dopo le asserite minacce parlano contro questa tesi” (ricorso, pag. 17 nel mezzo). Le ammissioni di responsabilità di A6 e il fatto che egli sia stato condannato in Italia, per altro con rito abbreviato, per i reati ammessi, non sono certo sufficienti a sovvertire le incongrunze delle sue affermazioni - evidenziate anche dalla pubblica accusa palesi e grossolane a un punto tale da rendere inconsistente la chiamata di correo coinvolgente gli imputati. Il ricorso si avvera, dunque, nuovamente palesemente inconsistente, anzi al limite del temerario, là dove, poco oltre, (ricorso, pag. 20 verso l'alto) adduce “la sostanziale credibilità di A6”. Non compete del resto a questa Corte, il cui potere d'esame è limitato all'arbitrio, verificare le singole -non meglio precisate - dichiarazioni di A6, valutandole singolarmente a fronte di altre emergenze istruttorie, a cui viene fatto cenno, in modo rso, in un gravame prolisso, per porre rimedio alle incongruenze che inficiano la credibilità della chiamata di correo (ricorso, pag. 18 verso l'alto).

                            2.1.4.   Il fatto, poi, che il patteggiamento nel procedimento avviato in Italia sia stato considerato “dalla CRP quale espressione di un concreto pericolo di fuga e dal GIAR come un abuso di diritto da parte degli accusati” (ricorso, pag. 21 in alto), conferma semmai l'uso strumentale - per altro non negato dal ricorrente (pag. 20 in basso) - a cui esso era destinato e, quindi, la correttezza dell'assenza di un suo valore indiziante ritenuta dai primi giudici. Il ricorso, anche su questo punto, si rivela nuovamente privo di consistenza.

                            2.1.5.   Il procuratore pubblico si attarda poi, con riferimento alle considerazioni di “pagina 225 della sentenza”, sul fatto che gli accusati avrebbero, a suo dire, “mentito ripetutamente e spudoratamente” in corso di inchiesta. La condotta processuale degli accusati costituirebbe “un grave indizio a carico” della buona fede degli accusati. La prima Corte avrebbe “quindi arbitrariamente, di fatto, considerato RI 2 e RI 1 credibili” (ricorso, pag. 21 verso il mezzo). Il ricorrente non si avvede che nel considerando di cui alla pagina che egli menziona non è tanto la credibilità degli imputati ad essere in questione, quanto piuttosto la palese mancanza di credibilità della chiamata di correo di A6. Ogni ulteriore considerazione sulle argomentazioni ricorsuali in oggetto è, pertanto, superflua.

                            2.1.6.   La circostanza che gli imputati si siano rivolti ad un penalista italiano dopo aver appreso dell'intervento della Guardia di Finanza su A6 e del suo mancato arresto (ricorso, pag. 22 nel mezzo) non prova di certo che essi fossero “i mandanti delle distrazioni messe in atto da A6”. Analogamente si può dire del mancato chiarimento della loro posizione con la banca dopo il colloquio con il penalista. Il fatto che i primi giudici non si siano allineati, su questi punti, alle considerazioni e alle ipotesi del procuratore pubblico non configura, certamente, arbitrio da parte dei primi giudici.

                            2.1.7.   Secondo il procuratore pubblico, la prima Corte avrebbe valutato anche arbitrariamente il contenuto della telefonata intercettata tra RI 2 e A6 il 2 febbraio 2009 alle ore 16.59, valutandola in modo isolato e non globalmente con il fascio di indizi, a suo dire, convergenti (ricorso, pag. 22 verso il basso). Ciò costituirebbe, a suo dire, anche una violazione del diritto sostanziale federale (ricorso, pag. 25 e 26). A torto. Invero, i primi giudici hanno rettamente considerato questa intercettazione come la chiusura del cerchio della non credibilità della chiamata di correo di A6 e della mancata consapevolezza degli imputati sui misfatti commessi da A6 ai danni del cliente PC 1. Impropriamente motivato, il ricorso su questo punto omette di confrontarsi con le pertinenti considerazioni dei primi giudici - che hanno scartato anche l'ipotesi della messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, in assenza di qualsivoglia emergenza al riguardo - limitandosi a riproporre una propria interpretazione distorta dei contenuti della telefonata e “risultanze istruttorie” (ricorso, pag. 25 in basso e 26 in alto) che il procuratore pubblico ritiene, erroneamente, sufficienti a comprovare la correità degli imputati nella truffa. Il fatto, poi, che la Corte di prime cure abbia ritenuto che, per lo meno dagli inizi del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1 avevano avuto dubbi sull'origine dei fondi pervenutigli da PC 1, non è in contraddizione con il valore attribuito al contenuto dell'intercettazione telefonica. Dalla telefonata trare, infatti, che il fermo di A6 da parte della Guardia di Finanza costituisce nel contempo la conferma dei dubbi e l'inizio della presa di coscienza da parte di RI 2 – e di conseguenza di RI 1 e RI 3 – della modalità illecita (sottrazione) con cui l'operatore bancario si è procurato i fondi. Non vi dunque stato né arbitrio nella valutazione della telefonata in oggetto né violazione sostanziale del diritto federale.

                               2.2.   Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di  RI 2,  RI 1 e  RI 3 l'imputazione di ripetuta falsità in documenti, per avere, a __________ ed in altre imprecisate località, in occasioni imprecisate nel periodo ottobre-dicembre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, agendo in correità tra loro e per la fattispecie di cui al punto 3.1 con la correità del funzionario di A8  A6, attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, dei medesimi documenti, segnatamente dei preliminari di compravendita degli immobili in Via __________ , in Località __________ , rimessi rispettivamente alla A10 (capo di accusa 3.1. e 3.2. dell’atto di accusa) alla Banca JB (capo di accusa 3.3. dell’atto di accusa) ed alle autorità inquirenti durante l’interrogatorio 25.2.2009 di RI 2 (capo di accusa 3.4 dell’atto di accusa).

                                         Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di  RI 2 e  RI 3 l'imputazione di ripetuta falsità in documenti per avere, agendo in correità fra di loro, nel corso del mese di ottobre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, allestito la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte di RI 3 di 240'000.- euro e consegnando RI 3 tale ricevuta a Postfinance per giustificare l’accredito di 240'000.- euro del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, del medesimo documento (capo d'accusa B.1. dell'atto d'accusa).

                            2.2.1.   La prima Corte ha ritenuto fondate le imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.5. (a carico di Paolo, RI 1 e RI 3) e B.1. (a carico di RI 3 e RI 2), fondandole sulle ammissioni di responsabilità di RI 3.

                                         Non ha, invece, ammesso la fondatezza delle imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4. La prima Corte ha fatto riferimento alle medesime considerazioni fatte per il reato di truffa. Certo, secondo i primi giudici, la panoplia di documenti rivelatisi falsi lascia più di un dubbio sulla buona fede degli accusati, ma l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, a tratti anche assurde, di A6, unita alla scarsa diligenza dei funzionari delle banche luganesi nel registrare la corrispondenza, non hanno consentito di trarre conclusioni certe a carico degli accusati (cfr. sentenza impugnata, consid. XII. 3, lett. b, in relazione con consid. X. 5, lett. d-m).

                            2.2.2.   Il ricorso del procuratore pubblico avverso le predette decisioni di proscioglimento appare palesemente impropriamente motivato, non facendo riferimento a precise argomentazioni dei primi giudici, ma proponendo argomentazioni proprie di carattere meramente appellatorio (cfr. ricorso, da pag. 12 a pag. 16). Ogni ulteriore considerazione risulta, dunque, superflua.

                               2.3.   Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di  RI 2,  RI 1 e  RI 3 l'imputazione di riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, per avere, agendo in correità tra di loro, a __________ , nel periodo ottobre 2008-fine gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali per almeno Eur 19'000'000.-, che sapevano provenire da un crimine ed in particolare dal reato di truffa aggravata da loro commessa, in correità con A6, ai danni di  PC 1.

                            2.3.1.   La prima Corte ha ritenuto fondate, a carico di RI 2 e RI 1, le imputazioni di riciclaggio aggravato, per le operazioni a loro imputate dall'atto di accusa a partire dal gennaio 2009, e meglio dal momento in cui gli accusati hanno ammesso di aver avuto la sensazione che qualche cosa non quadrava per il fatto che il denaro proveniva da PC 1 e che A6 non concludeva l'affare (cfr. sentenza impugnata, consid. XII. 2, lett. d, pag. 228-229). Per RI 3 i primi giudici hanno invece ammesso solo il riciclaggio semplice, per avere ricevuto da RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.- a contanti in due soluzioni da Eur 200'000.- cadauna (provenienti da fondi distratti a PC 1), depositandoli poi sul conto della società panamense PC 3 presso la Banca __________ .

                                         Non hanno invece, in particolare, ammesso il riciclaggio di denaro aggravato a carico di RI 2 e RI 1 per i fatti precedenti il gennaio 2009.

                            2.3.2.   Il procuratore pubblico si aggrava sostenendo, in via principale (ricorso, pag. 26 dal mezzo verso il basso), che RI 2 e RI 1 dovevano essere condannati per correità in truffa; la prima Corte doveva quindi, a suo dire, condannarli anche per auto riciclaggio aggravato del proprio provento di reato. Non essendo stata ritenuta la correità in truffa, la doglianza si rivela d'acchito priva d'oggetto. In via subordinata (ricorso, pag. 27-28), la pubblica accusa si dilunga con argomenti di carattere meramente appellatorio, nei quali sostiene in modo improprio l'esistenza di un arbitrio. Ogni considerazione in merito risulta superflua.

                                         Il ricorso del procuratore pubblico appare poi del tutto fuori luogo là dove (a pag. 24 verso il mezzo e pag. 28 verso il basso) pretende che la prima Corte avrebbe dovuto condannare RI 3 per riciclaggio anche per avere ricevuto il 15 ottobre 2008 Eur 239'993.– sul suo cpp, benché la fattispecie non sia contemplata nell'atto d'accusa come atto costitutivo di riciclaggio a carico dell'imputato.

                               2.4.   Il procuratore pubblico si aggrava, per finire, sulla commisurazione delle pene.

                            2.4.1.   Come detto sopra (in fatto, consid. C.), la prima Corte ha condannato:

-  RI 2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare,

-  RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare e

-  RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

                            2.4.2.   Vista la reiezione del ricorso in merito al proscioglimento di talune imputazioni a carico degli imputati, le richieste del procuratore pubblico, in via principale e subordinata (ricorso, pag. 2 verso il mezzo, pag. 28 in fondo e pag. 30 verso il basso), di trasmettere gli atti ad una nuova Corte delle Assise Criminali per un nuovo giudizio, risultano prive d'oggetto.

                            2.4.3.   Il procuratore pubblico sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria “perché il considerando a pag. 72, dove fa riferimento ad una pena complementare, non trova più alcun accenno alle pagine 232-236” (ricorso, pag. 29 verso l'alto). Egli non trae, tuttavia, conclusioni alla pretesa contradditorietà, per cui il ricorso su questo punto, non motivato, si avvera irricevibile.

                            2.4.4.   Il procuratore pubblico si aggrava pure sostenendo che, concedendo la sospensione parziale della pena, i primi giudici avrebbero violato l'art. 42 cpv. 2 CP. La prima Corte doveva, a suo dire, considerare che, essendo gli imputati stati condannati ad una pena di tre anni da espiare con sentenza di patteggiamento in Italia, la sospensione condizionale poteva essere possibile solo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, in questo caso inesistenti.

                                         Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (cpv. 3).

Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio,il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).

                                         Il procuratore pubblico non spende neppure una parola in merito al fatto che la prima Corte ha considerato il patteggiamento davanti alle autorità italiane “strumentale, ai fini dell'ottenimento (poi negato) della libertà provvisoria, senza ammissione di colpa” (sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag. 234). Il patteggiamento riguardava, del resto, soprattutto malversazioni commesse da A6 in Italia, che in Svizzera gli imputati “hanno contestato di aver commesso e che la Corte (svizzera) ha giudicato, per quel che è del loro ruolo, non sufficientemente provate” (cfr. sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag. 234). In simili circostanze, appare, giustificato il mancato riferimento dei primi giudici all'art. 42 cpv. 2 CP. Del resto, come rettamente indicato anche dalla CRP, il giudizio italiano (patteggiamento) non concerneva “un reato commesso prima di essere condannato per un altro fatto”: i due giudizi, quello italiano e quello svizzero, sono semmai “riferiti al medesimo complesso di fatti, anche se solo parzialmente sovrapponibili” (doc. TPC 34, pag. 8). Una recidiva che renda impossibile la concessione della sospensione condizionale non è, dunque, data. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (ricorso, pag. 29 in basso e pag. 30), i primi giudici non erano dunque tenuti ad esprimersi sulle “circostanze particolarmente favorevoli” di cui è menzione all'art. 42 cpv. 2 CP.

Il ricorso cade, pertanto, nuovamente nel vuoto.

                                   II.   Sul ricorso di RI 2

                                   3.   RI 2 censura l'applicazione dell'art. 305 bis CP, segnatamente l'interpretazione del concetto di “dover sapere” ai sensi della stessa norma e l'aggravante del mestiere nella fattispecie. Ritiene inoltre la sentenza impugnata lesiva dell'art. 69 CPPti, per avere riconosciuto la qualifica di parte civile a PC 2 (già A8 ); lesiva dell'art. 272 CPPti nella misura in cui ha deciso di pretese risarcitorie ad essa precluse, in quanto inerenti fattispecie in merito alle quali aveva in via principale pronunciato il suo proscioglimento; lesiva dell'art. 41 CO relativamente alla corretta quantificazione del danno risarcibile; lesiva dell'art. 29 Cost. precludendo, di fatto, al ricorrente la facoltà di far rispondere in sede penale A8 della corresponsabilità nell'accaduto. Censura, infine, le confische disposte nella sentenza impugnata, nella misura in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che, a suo dire, il diretto interessato sarebbe stato rimborsato anche grazie ai rimborsi operati dagli accusati, le confische andrebbero a favore di un soggetto civilmente corresponsabile di quanto accaduto e in danno anche di terzi fondamentalmente estranei alla vicenda.

                               3.1.   Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale, e deve avere saputo o dovuto presumere, quando ha agito, che i valori provenivano da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). È sufficiente che egli abbia avuto conoscenza delle circostanze che facevano nascere i sospetti che i valori patrimoniali provenivano da un crimine e che abbia accettato tale eventualità (DTF 119 IV 242 consid. 2b).

                            3.1.1.   La prima Corte, con riferimento al “dover presumere” del dolo eventuale, ha ritenuto che gli accusati RI 2 e RI 1 hanno ammesso di aver avuto la sensazione che qualche cosa non quadrava per il fatto che il denaro proveniva da PC 1 e che A6 non concludeva l'affare, dopo le vacanze di Natale, attorno, quindi, al 10 gennaio 2009. Di conseguenza, i primi giudici hanno situato il dolo dei due accusati a partire da tale data.

                                         Il ricorrente si aggrava sostenendo che “le perplessità legate all'atteggiamento dilatorio di A6” non raggiungevano “ancora attorno al 10 gennaio 2009” la percezione del fatto che “a monte dei fondi accreditati vi fosse la commissine di un reato da parte di A6”. Egli non spiega, tuttavia, il suo dire, limitandosi ad un generico rinvio (cfr. ricorso, pag. 11 in alto) alla “valutazione del contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio 2009 ore 16.59 (consid. XII.1 c pag. 225)”. Il ricorso su questo punto va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.

                            3.1.2.   L'art. 305 bis n. 2 lett. c CP prevede che il caso è grave quando l'autore realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. Per questa aggravante la cifra d'affari o il guadagno devono essere, in primo luogo, importanti; la giurisprudenza ha fissato un importo minimo di fr. 100'000.- per la cifra d'affari (DTF 129 IV 188 consid. 3.1) e di fr. 10'000.- per il guadagno (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell'attività illecita che ha permesso di realizzare la cifra d'affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2). L'autore agisce per mestiere quando risulta dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, che esercita la sua attività illecita alla stregua di una professione, anche accessoria. E' anche necessario che l'autore aspiri ad ottenere delle entrate relativamente regolari costituenti un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che sia, in una certa maniera, istallato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L'autore deve avere agito a più riprese, aver avuto l'intenzione di ottenere un guadagno e essere pronto a reiterare il suo agire (DTF 119 IV 129 consid. 3).

                                         La prima Corte ha ritenuto l'aggravante per mestiere a carico di RI 2 e RI 1, avendo essi conseguito una cifra d'affari di diversi milioni di euro. Secondo i primi giudici gli imputati hanno eseguito diverse operazioni (più di dieci), per importi considerevoli, certo, agendo sull'arco di un tempo relativamente breve, ma questo solo grazie all'intervento degli inquirenti. D'altra parte, sempre secondo la prima Corte, in tutte le operazioni, si sono adoperati in modo professionale, raccogliendo la documentazione richiesta, operando con fiduciari di buona reputazione e presenziando a diversi colloqui con i funzionari di banca, in un' occasione parlando direttamente con il direttore. Il tutto perché da quei fondi, provento dell'unica operazione che per finire è andata in porto, avrebbero tratto il loro guadagno, salvo poi investirlo in operazioni, rispettivamente conservarlo per il futuro.

                                         Il ricorrente si aggrava sostenendo che la soglia per ritenere l'aggravante del mestiere non sia stata raggiunta nella fattispecie in esame in cui non vi è stato “smercio o comunque una qualche forma di commercio, bensì sostanzialmente un'unica operazione (quella relativa al A15)”. Vi sarebbe inoltre, a suo dire, incompatibilità tra l'aggravante per mestiere e il dolo eventuale posto alla base della condanna per il reato in questione.

                                         Nella fattispecie, gli atti rimproverati a  RI 2 non si possono ritenere commessi per mestiere. Come si espliciterà anche di seguito (consid. III.4.2.) esaminando il ricorso di  RI 1 - la cui posizione, in relazione a questa aggravante, vista la correita ritenuta dalla prima Corte, è identica a quella di RI 2 - pur essendo l'importo complessivo della distrazione ingente, ci troviamo nell'ambito di una sola operazione, quella relativa a A15. L'unica, come accertato dai primi giudici, per finire andata in porto. Certo, per distrarre i fondi della cui legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno messo in atto diverse azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci - ma non si può affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa abbia loro procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il cui operato illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di gennaio 2009 - si fossero istallati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2) e che fossero pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid. 3). Ciò a maggior ragione se si tien conto che la prima Corte ha accerato che, dal profilo soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza stabilire atti di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli imputati hanno avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7) - che gli importi loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un cliente. Per non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte, avrebbe dunque dovuto riconoscere gli imputati RI 3 e RI 1 autori colpevoli di riciclaggio semplice. Il ricorso su questo punto va pertanto accolto, con conseguente necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto (consid. II.3.7).

                               3.2.   In fase predibattimentale (doc. TPC. 38 pag. 2 verso l'alto e doc. TPC 69) e dibattimentale (verb. dib. pag. 129 nel mezzo), il ricorrente aveva contestato la qualifica di parte civile di PC 2 (già A8 ). Il solo a potersi costituire era, a suo dire, colui che era stato direttamente leso, ossia il cliente PC 1, e non la Banca “solo indirettamente danneggiata”.

                                         La prima Corte con riferimento a una decisione del Tribunale federale (DTF 121 IV 258) e a due decisioni neocastellane (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127) ha invece riconosciuto l'esistenza di una lesione diretta della Banca e “ammesso, in tutto e per tutto, A8 quale parte civile”, condannando gli imputati a rifonderle, direttamente, il danno patito quantificato in euro 6'707'116.89 oltre a fr. 132'021.25 per le spese legali.

                            3.2.1.   Il ricorrente, senza confrontarsi minimamente con le motivazioni che hanno indotto i primi giudici a riconoscere la qualifica di parte civile a PC 2 (già A8), si aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe lesiva dell'art. 69 CPPti per aver riconosciuto tale qualifica (ricorso pag. 19 verso il mezzo).

                            3.2.2.   Secondo l'art. 69 CPPti, ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile. La giurisprudenza e la dottrina cantonale hanno ripetutamente sancito che, anche se ciò non emerge direttamente dalla norma menzionata, né dai lavori parlamentari (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPPti, Lugano 1997, nota 3 ad art. 69 CPPti), il ruolo privilegiato di parte civile è riservato alla persona direttamente toccata dal reato. Ciò escludeva, secondo la dottrina e la giurisprudenza delle nostre Corti, i terzi che vi sono coinvolti solo in maniera indiretta (cessionario, azionista, persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex contractu (Marazzi, Il Giar, l'arbitro del processo penale, Lugano 2001, pag. 38; Rep. 131 (1998), n. 101 pag. 332). Nella decisione DTF 121 IV 258 (che riguardava l'art. 28 vCP, ora art. 30 CP), il Tribunale federale ha tuttavia ammesso l'esistenza di una lesione diretta del patrimonio della banca che aveva eseguito un trasferimento di denaro sbagliato che ingaggiava la sua responsabilità; in considerazione della lesione diretta, ha riconosciuto alla banca il diritto di sporgere querela per impiego illecito di valori patrimoniali (art. 141 bis CP). Come rettamente evidenziato dai primi giudici, la nozione di diritto di querela non si differenzia, nel risultato, da quella di parte civile (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127). Basandosi su detta giurisprudenza, si può certo riconoscere - come per altro già fatto da altre Corti cantonali che vi è lesione diretta per il patrimonio della banca che risarcisce, non su base volontaria (sentenza TF 19 maggio 2004, inc. 1P.152/2004 consid. 2.5), quanto piuttosto per obbligo di legge, i clienti (art. 55 CC, 55 CO) - per il danno causato dai suoi organi o dai suoi dipendenti - in virtù di contratti con essi esistenti per conti indebitamente addebitati.

                                         Per decidere sulla qualità di parte civile si deve dunque determinare se, sul piano civile, il leso è direttamente toccato dall'atto illecito e se dispone o meno di un diritto d'azione secondo l'art. 41 CO o di un'altra disposizione contro l'autore del danno che viene fatto valere. La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che, qualora i fondi oggetto di riciclaggio siano provento di un reato preposto alla tutela degli interessi individuali del danneggiato, la connotazione del reato principale vada estesa anche al riciclaggio, vale a dire all'art. 305 bis CP; in questi casi specifici, la violazione dell'art. 305 bis CP costituisce quindi un illecito ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO, idoneo a legittimare la parte direttamente lesa dal reato principale a pretendere la riparazione del danno (DTF 133 III 323).

                                         Per quanto qui concerne, non è contestato che i fondi oggetto di riciclaggio provengono dalle malversazioni commesse in Italia dal funzionario bancario di A8 A6 in danno del cliente dell'istituto  PC 1, malversazioni che hanno comportato la condanna in Italia di A6 per il reato di furto aggravato (cfr. sentenza impugnata, consid. III. 10, pag. 51; doc. TPC. 38). Neppure è contestato che PC 2 (già A8 ) ha risarcito il cliente PC 1, ripristinando la sua posizione creditoria (ricorso, pag. 12 verso l'alto; verb. incombenti 4 maggio 2010, pag. 2 in alto; verb. dib. pag. 50 verso l'alto). Diversamente da quanto pretende il ricorrente (ricorso, pag. 15), non è di rilievo che il danno patito dal cliente PC 1 sia avvenuto a seguito di un furto aggravato, come ritenuto dall'autorità italiana, o di una truffa, come parrebbe aver ritenuto la prima Corte (cfr. sentenza impugnata consid. XII. 1., lett. b, pag. 224) e come sostengono il procuratore pubblico, rispettivamente PC 2 nelle loro osservazioni al ricorso (cfr. osservazioni PP pag. 4 in alto; osservazioni PC 2, punti 3.3.3-3.3.7 pag. 5-6). Ciò che conta è che PC 2 (già A8 ) abbia risarcito il cliente PC 1, danneggiato dall'agire illecito del suo funzionario bancario A6 e che essa fosse legalmente tenuta al risarcimento anche secondo il diritto italiano (art. 2049 CCI). PC 2 (già A8 ), per quanto sopra detto, ha dunque patito un danno patrimoniale diretto in conseguenza dell'agire illecito del suo funzionario. Si giustifica pertanto di riconoscere alla banca la qualità di parte civile nel procedimento presso di noi pendente nei confronti dei riciclatori del provento del reato, segnatamente per il danno (art. 41 CO) che  Poali,  RI 1 e  RI 3 con il loro agire hanno illecitamente cagionato.

                                         Questa Corte non condivide per contro la suggestive considerazioni del procuratore pubblico e di PC 2 (già A8 ) secondo cui nella truffa operata dal fuzionario bancario mediante falsi ordini di bonifico il soggetto truffato non sare

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