Incarto n. 17.2010.36
Lugano 12 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, vicepresidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 13 luglio 2010 da
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 4 giugno 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A seguito di denuncia penale presentata il 7 marzo 2008 da, il Ministero Pubblico ha avviato il 10 marzo 2008 un procedimento penale a carico del RI 1, per lesioni colpose gravi, per fatti avvenuti il 4/5 giugno 2003 a __________. Con decreto d'accusa 4 maggio 2010 il Procuratore Pubblico ha riconosciuto il RI 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, nel periodo 4/5 giugno 2003, a __________, per imprevidenza colpevole, cagionato un grave danno al corpo e/o alla salute di PC 1, e meglio “per avere omesso, nella sua qualità di medico chirurgo, dopo un intervento di plastica al ginocchio sinistro, di porre corretta tempestiva diagnosi sull'origine della presenza di dolore al polpaccio (crampiformi) e alla caviglia, dei disturbi alla sensibilità della pianta del piede, rispettivamente di una tumefazione alla caviglia e a tutto il polpaccio e dei disturbi alla mobilità (attiva e passiva) della caviglia, sviluppati dalla paziente, procedendo ad esami inadeguati quali eco doppler, e risonanza magnetica, che non permisero di formulare la diagnosi (relativo trattamento) di sindrome compartimentale del compartimento posteriore profondo e del compartimento antero laterale, riscontrabili effettuando invece una misurazione della pressione all'interno del compartimenti come descritto dalla perizia giudiziaria del 27.11.2009/2.12.2009, provocando alla paziente l'insorgenza di un piede paritetico con sequele menomanti a tutt'oggi persistenti come descritto nel parere del perito di data 15 marzo 2010” e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 39'000.–, corrispondente a cinquanta aliquote giornaliere da fr. Fr. 780.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento di tasse e spese.
B. Con scritto 20 maggio 2010 il RI 1 ha presentato opposizione. Di conseguenza il 27 maggio 2010 il Ministero pubblico ha trasmesso l'incarto penale per competenza alla Pretura penale. Con ordinanza di apertura 28 maggio 2010, il Presidente della Pretura penale ha ammesso i mezzi di prova indicati dal decreto d'accusa, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per notificare le prove che si intendono assumere al dibattimento (con riferimento all'art. 227 cpv. 1 e 3 CPP), nonché un medesimo termine per eventualmente opporsi all'uso dibattimentale delle altre risultanze dell'istruzione formale (con riferimento all'art. 227 cpv. 2 CPP). In data 1° giugno 2010, prima della scadenza dei termini fissati con l'ordinanza 28 maggio 2010, il giudice della Pretura penale ha citato le parti a comparire nell'aula udienze venerdì 4 giugno 2010 alle ore 9.00 per procedere al dibattimento; anche l'aggiornamento del dibattimento era previsto prima della scadenza dei termini della predetta ordinanza. Con ricorso 2 giugno 2010, il RI 1 ha chiesto alla Camera dei ricorsi penali (CRP) l'annullamento della citazione 1° giugno 2010 e la fissazione del dibattimento per una data che tenesse conto delle normative legali (art. 224, 228 e 230 CPP), il breve preavviso impedendogli, a suo dire, tra l'altro di presenziare al dibattimento (per gli impegni professionali già assunti e non prorogabili) e non permettendo all'avvocato difensore di preparare e presenziare al dibattimento.
Con decisione 2 giugno 2010, la CRP ha accolto il ricorso e annullato la citazione 1° giugno 2010 per il 4 giugno 2010. La CRP ha motivato la propria decisione ricordando che l'art. 230 cpv. 3 CPP prevede che le citazioni siano staccate al più tardi entro dieci giorni prima del dibattimento, termine minimo finalizzato a consentire la preparazione del dibattimento, quindi non un termine d'ordine. La CRP ha aggiunto che il termine in questione deve essere messo in relazione con gli altri due termini, di medesima durata, previsti dall'art. 227 cpv. 1 e 2 CPP, per la notifica delle prove da assumere e per l'opposizione all'uso dibattimentale di altre risultanze dell'istruzione formale. La CRP ha quindi ritenuto che la citazione non ossequiava il termine dell'art. 230 cpv. 3 CPP, e neppure i termini dell'art. 227 cpv. 1 e 2 CPP, come pure che il dibattimento era stato indetto prima ancora che fossero scaduti i termini assegnati con l'ordinanza d'apertura del 28 maggio 2010. Più in generale, con riferimento all'art. 6 cifra 1 e cifra 3 litt. b CEDU, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost, la CRP ha ribadito che il termine di 10 giorni surriferito, non è un termine d'ordine ma perentorio e che l'imminente prescrizione non era un motivo sufficiente per soprassedere a tale termine e per violare una norma legale chiara. Dati i tempi stretti, la CRP ha proceduto all'intimazione della decisione, facendola pervenire quello stesso 2 giugno 2010, al giudice della Pretura penale e alle parti anche per fax.
Il giudice della Pretura penale ha preso conoscenza della predetta decisione il 2 giugno 2010 alle ore 18.00 (cfr. sentenza impugnata consid. 7). Il giorno successivo, giovedì 3 giugno 2010, era giorno festivo del Corpus Domini.
C. La mattina del 4 giugno 2010, la parte civile PC 1 e il suo patrocinatore si sono presentati presso la sede della Pretura penale, benché il predetto patrocinatore fosse comunque, a suo dire, quella mattina, “poco prima del dibattimento” stato informato telefonicamente dalla segretaria della menzionata decisione della CRP (cfr. osservazioni al ricorso, pag. 9 in alto). Il giudice della Pretura penale, preso atto “preliminarmente e prima dell'apertura del procedimento” della dichiarazione del patrocinatore della parte civile di voler interporre ricorso avverso la predetta decisione della CRP, ha ritenuto di non poter “prescindere dall'apertura del dibattimento” in quanto “la decisione della CRP (che non ha deciso sull'effetto sospensivo, ma immediatamente nel merito)” non era “cresciuta in giudicato, potendo la stessa essere impugnata al Tribunale federale” (verb. dib. pag. 1). Il giudice della Pretura penale, alle ore 9.15, ha poi dichiarato aperto il dibattimento e, in presenza della sola parte civile e del suo patrocinatore, ha proceduto nelle forme contumaciali, verbalizzando che “l'accusato ed il suo patrocinatore (entrambi citati al dibattimento)” avevano “dichiarato di non intendere partecipare” (verb. dib. pag. 2 in basso e pag. 3 verso l'alto). Acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale e “sentito il patrocinatore della parte civile”, il giudice della Pretura penale ha dichiarato chiusa la fase istruttoria alle ore 9.30 (verb. dib. pag. 3 nel mezzo). La parte civile ha poi ripercorso brevemente i fatti, chiedendo, in conclusione, la conferma del decreto d'accusa. Posti i quesiti per il giudizio, in assenza di opposizione ai quesiti, alle ore 9.42 il giudice della Pretura penale ha dichiarato definitivi i quesiti e sospeso il dibattimento (verb. dib. pag. 4 in alto). Alle ore 10.25 il giudice della Pretura penale ha riaperto il dibattimento e, dopo aver motivato il giudizio, ha dato lettura del dispositivo che prevedeva la conferma delle imputazioni del decreto d'accusa, la condanna del RI 1 a pene più elevate rispetto a quelle proposte dal Procuratore Pubblico, e meglio alla pena pecuniaria di fr. 48'500.–, corrispondente a cinquanta aliquote giornaliere da fr. Fr. 970.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 1'000.–, al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 7'200.–, come pure assegnazione di fr. 2'000.– alla parte civile a titolo di ripetibili (verb. dib. pag. 4 dall'alto verso il basso). Alle ore 12.05 la cancelleria della Pretura penale ha per finire informato per fax il patrocinatore dell'accusato che il dibattimento era comunque “stato effettuato per i motivi” rilevabili dal verbale del dibattimento, inviato “per conoscenza” pure per fax (annesso al verb. dib./act. n. 8 incarto della Pretura penale).
D. Contro la citata sentenza contumaciale, motivata poi per scritto, il RI 1 ha inoltrato il 4 giugno 2010 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scitti del gravame, presentati il successivo 13 luglio 2010, egli ha chiesto l'annullamento del giudizio, avendo, a suo dire, il giudice della Pretura penale proceduto a torto nelle forme contumaciali. Il 7 settembre 2010 il Procuratore Pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 7 settembre 2010, la parte civile ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
D. Con decisione 15 luglio 2010, il Tribunale federale aveva nel frattempo dichiarato irricevibile il ricorso in materia penale interposto in data 1° luglio 2010 dalla parte civile con richiesta di annullamento della decisione 2 giugno 2010 e di conseguente convalida della citazione del dibattimento per il 4 giugno 2010. Con il ricorso PC 1 non aveva comunque postulato effetto sospensivo, ma di tenere in sospeso la trattazione del ricorso “sino al giudizio sul caso da parte della Corte di cassazione e revisione penale del Canton Ticino”.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
Contro una sentenza pronunciata in contumacia, il ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alla declaratoria di contumacia (CCRP 2.12.2009, inc. 17.2009.54; CCRP 5.03.2008, inc. 17.2008.14; CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44; Rep. 1982 pag. 194).
2. Nel ricorso il RI 1 impugna la declaratoria di contumacia. Egli si aggrava per il fatto che il dibattimento è stato celebrato in assenza di citazione della sua persona, essendo la citazione, emessa dal giudice della Pretura penale il 1°/2 giugno 2010 per un dibattimento al 4 giugno 2010, alle ore 9.00, stata annullata dalla CRP con sentenza 2 giugno 2010, immediatamente esecutiva. A titolo abbondanziale il RI 1 ha sostenuto che comunque la citazione non era regolare e che, in ogni caso, la sua assenza era giustificata.
3. Come indicato al consid. 1, in applicazione dell'art. 288 lett. b CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per vizi essenziali di procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità appena possibile. In concreto ciò è il caso: il ricorrente è stato informato dell'avvenuta celebrazione del dibattimento alle ore 12.05 del 4 giugno 2010, con l'invio per fax del verbale del dibattimento da parte della cancelleria della Pretura penale (annesso al verb. dib./act. n. 8 incarto della Pretura penale). Quel medesimo giorno il ricorrente ha eccepito, nell'ambito di un istanza di nuovo giudizio ex art. 277 CPP, notificata con “raccomandata a mano”, che la tenuta del dibattimento reiterava “gravi violazioni della procedura”, avendo la CRP “accolto il ricorso annullando la citazione” e che la citazione del 1° giugno 2010 violava comunque “diverse norme legali” (act. n. 10 incarto della Pretura penale).
4. Il ricorrente sostiene di essere stato considerato a torto contumace. A ragione.
4.1 E' contumace l'imputato che, citato regolarmente a comparire di persona, non si presenta al dibattimento, la regolarità della citazione costituendo la condizione sine qua non della validità del giudizio (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra-Zurigo-Basilea 2006, n. 1168 pag. 734). Per poter rendere un giudizio in contumacia, il giudice deve aver citato regolarmente l'imputato per il dibattimento, nel rispetto delle forme e dei termini di citazione (Piquerez, op. cit., n. 1170 pag. 735; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2005, § 91 n. 15-16).
4.2 Nel caso in esame, la citazione del dibattimento spiccata dal giudice della Pretura penale il 1°/2 giugno 2010 per un dibattimento al 4 giugno 2010, alle ore 9.00, era stata annullata dalla CRP con sentenza 2 giugno 2010, che aveva accolto il ricorso presentato quel medesimo giorno dall'imputato RI 1. La decisione, anticipata per fax la sera del 2 giugno 2010 (vista l'urgenza ed essendo il giorno successivo festivo) era nota al giudice (cfr. sentenza impugnata pag. 7 consid. 7) e alle parti (parte civile compresa: cfr. osservazioni al ricorso, pag. 9 in alto) prima dell'inizio del dibattimento. Il fatto che la CRP si fosse pronunciata direttamente nel merito, in un brevissimo lasso di tempo, e non sull'effetto sospensivo (pure postulato dal RI 1) – addotto dal giudice della Pretura penale a sostegno della non esecutività della decisione – costituiva semmai un elemento in più per il giudice per attenersi scrupolosamente ed immediatamente alla decisione dell'autorità superiore di ricorso. La mattina del 4 giugno 2010, del resto, non era pendente alcun ricorso al Tribunale federale avverso la decisione della CRP, con domanda di effetto sospensivo. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la decisione della CRP era dunque esecutiva, non bastando la semplice manifestazione di intenzione di ricorrere al Tribunale federale – resa nota al giudice dalla parte civile – a sospendere l'esecutività della sentenza. Per altro, come rettamente evidenziato dal ricorrente, a norma dell'art. 103 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale non ha di regola effetto sospensivo (Donzallaz, Loi sur Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4147 pag. 1505) e nel caso concreto non ricorreva alcuno dei casi particolari per i quali l'effetto sospensivo è eccezionalmente previsto, a norma dell'art. 103 cpv. 2 LTF. Tant'é che, nel proprio ricorso poi introdotto il 1° luglio 2010 al Tribunale federale avverso la menzionata decisione della CRP, la parte civile neppure ha postulato la concessione dell'effetto sospensivo.
La mattina del 4 giugno 2010 non esisteva dunque alcuna valida citazione che astringeva l'accusato a comparire nell'aula del dibattimento. Già per questo motivo il ricorso merita di essere accolto.
4.3 Comunque, anche qualora la decisione della CRP non fosse stata immediatamente esecutiva, non poteva sfuggire al giudice della Pretura penale che la citazione da lui spiccata il 1°/2 giugno 2010, per un dibattimento al 4 giugno 2010, alle ore 9.00, era palesemente irregolare, contravvenendo ai chiari termini previsti dalla procedura penale ticinese (art. 230 cpv. 3 CPP) ed essendo in urto flagrante con i termini di 10 giorni concessi dalla medesima Pretura il 28 maggio 2010 per notificare le prove da assumere al dibattimento (con riferimento all'art. 227 cpv. 1 e 3 CPP), nonché per eventualmente opporsi all'uso dibattimentale delle altre risultanze dell'istruzione formale (con riferimento all'art. 227 cpv. 2 CPP), termini, questi ultimi, che non risultavano scaduti né al momento della notifica della citazione né il giorno in cui era previsto il dibattimento. In simili circostanze, il giudice della Pretura penale non poteva non rendersi conto che la notifica della citazione risultava anche chiaramente contraria al principio della buona fede processuale.
Oltre a ciò, va evidenziato che il RI 1, con lettera 2 giugno 2010 – trasmessa alla Pretura anche per fax (act. n. 6 incarto della Pretura penale) – aveva chiesto, motivandolo, il rinvio di un dibattimento citato in termini di tempo così brevi. Il giudice della Pretura penale non poteva non avvedersi che il fatto di non dare neppure risposta a detta richiesta e di riportare a verbale la comunicazione scritta 2 giugno 2010 dell'imputato e del suo patrocinatore (conseguente alla menzionata richiesta di rinvio) di non partecipazione al dibattimento – comunicazione per altro superata dalla decisione della CRP, che questi ultimi, la mattina del 4 giugno 2010, potevano legittimamente ritenere valida ed immediatamente esecutiva – ostava nuovamente alla buona fede processuale, rendendo ancor più irregolare la citazione e la celebrazione del dibattimento.
Anche per questi motivi il ricorso merita di essere accolto, senza che sia necessario – viste le flagranti irregolarità procedurali di cui sopra – esaminare le ulteriori considerazioni delle parti.
5. Il primo giudice ha motivato il suo agire, con esigenze di opportunità processuale attinenti alla salvaguardia della prescrizione penale. E' opportuno ricordare che non spetta al giudice prestarsi ad artifizi procedurali palesemente in urto con le norme di procedura e con le decisioni di un'autorità superiore di ricorso, per porre rimedio all'imminenza della prescrizione, determinata, non da ultimo, anche dal ritardo (quasi cinque anni) con cui i fatti sono stati denunciati all'autorità inquirente.
6. Visto quanto precede, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per le decisioni di sua competenza. Gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.– al RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per le decisioni di sua competenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.–
b) spese complessive fr. 200.–
fr. 1'200.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al RI 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.