Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.12.2010 17.2010.30

15. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,317 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Motivo di revisione di cui all'art. 299 lett. c CPP, nozione di fatto o mezzo di prova nuovo e rilevante

Volltext

Incarto n. 17.2010.30

Lugano 15 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata l’8 luglio 2010 da

RI 1 e domiciliato a  patrocinato dall' PA 1  

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 gennaio 2010 dal giudice della Pretura penale  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolta la domanda di revisione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 6 aprile 2009 il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1, autista professionale di taxi, autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr per avere, a __________, il 21 gennaio 2009, circolato con la vettura Mercedes targata TI  (adibita a taxi) alla velocità (accertata dalla polizia mediante apparecchio radar)  di 115 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 80 km/h. Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr. 450.- (corrispondente a 15 aliquote di fr. 30.- ciascuna), alla multa di fr. 700.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 200.-. Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

                                  B.   Dopo il dibattimento (durante il quale è stato precisato all’accusato che la sua imputazione non era fondata sulla velocità accertata mediante apparecchio radar, bensì mediante lettura dei dischi dell’odocronografo), con sentenza 28 gennaio 2010, il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha dichiarato RI 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr per avere, nelle condizioni di luogo e di tempo indicate nel decreto d’accusa, circolato con la vettura Mercedes targata TI  alla velocità di 109 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 km/h. In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale ha condannato il prevenuto alla multa di fr. 1'200.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 15 giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.-. La sentenza è passata, incontestata, in giudicato.

                                  C.   Con istanza 8 luglio 2010 RI 1 chiede la revisione della sentenza pretorile e il rinvio dell’incarto alla Pretura penale per un nuovo giudizio, invocando, a fondamento della propria richiesta, il motivo di revisione di cui all’art. 299 lett. c CPP.

                                  D.   Con scritto 20 agosto 2010 il procuratore pubblico chiede la reiezione dell’istanza di revisione, rilevando come l’invocato fatto nuovo (che, a detta del magistrato, consisterebbe nell’assenza di un riscontro specialistico di lettura del disco dell’odocronografo) era già perfettamente noto al giudice della Pretura penale.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione, in caso di condanna, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art. 385 CP e adempie dunque i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii riferito all'art. 243 n. 3 vCPP). Ciò significa che i fatti o i mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato sottoposto (DTF 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 3a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 756 n. 3524). Un fatto o un mezzo di prova non è, invece, nuovo quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b; Piquerez, op. cit., pag. 756 n. 3525 e seg.).

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24)

                                   2.   A fondamento della propria istanza di revisione, RI 1 produce una dichiarazione di data 29 gennaio 2010 della __________ dalla quale – secondo lo stesso istante - emergerebbe che l’odocronografo installato sulla sua vettura è difettoso e che, pertanto, i dati relativi alla velocità e alla distanza rilevabili dall’apparecchio risultano maggiorati del 32% (cfr. doc. A prodotto con l’istanza). A detta dell’istante, ciò significa che la velocità da lui raggiunta la sera del 21 gennaio 2009 non è quella rilevata dal primo giudice sulla scorta della  lettura del disco odocronografo ma si attesta, in realtà, a soli 81 km/h. Dedotto il margine di tolleranza - continua RI 1 - si arriva ad una velocità massima di 71 km/h, ovvero ad una velocità inferiore al vigente limite di 80 km/h e, pertanto, non sanzionabile (istanza, pag. 2).

                                   3.   La dichiarazione della __________ non può essere considerata rilevante già solo per il fatto che essa è stata rilasciata il 29 gennaio 2010 - ovvero ad oltre un anno dai fatti in narrativa - e non fornisce alcun elemento da cui si possa dedurre che il difetto all’odocronografo fosse già presente il 21 gennaio 2009 e abbia, già allora, determinato la registrazione di una velocità superiore a quella reale. Ma, soprattutto, la non rilevanza del doc. A  deriva da un altro elemento, e meglio dalla circostanza per cui dagli atti dell’incarto risulta che la vettura utilizzata dall’istante il giorno dell’infrazione era la Mercedes Benz E200 K targata TI  (cfr. oltre al DA indicato in ingresso, il rapporto di segnalazione AI 1, pag. 1) mentre la vettura sottoposta al controllo della __________ è indicata come “Mercedes Benz TI”. RI 1, con l’istanza, non ha nemmeno tentato di fornire una spiegazione in merito alla mancata corrispondenza tra il numero di targa della vettura da lui utilizzata il giorno dell’infrazione e quello indicato nella dichiarazione prodotta con l’istanza, ciò che non può che far sorgere più di un dubbio in merito all’autoveicolo (e all’odocronografo) effettivamente esaminato dalla __________. In queste condizioni il doc. A non è assolutamente suscettibile di scuotere la sentenza del giudice della Pretura penale e far presagire un giudizio più favorevole al condannato.

                                   4.   Visto quanto precede, l’istanza di revisione deve essere respinta senza che sia necessario procedere agli ulteriori atti istruttori richiesti dall’istante (istanza, pag. 3).

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            400.b) spese complessive               fr.            100.fr.            500.sono posti a carico dell’istante.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

17.2010.30 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.12.2010 17.2010.30 — Swissrulings