Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.01.2010 17.2009.31

7. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·615 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Una domanda di revisione rappresenta un rimedio giuridico straordinario e come tale può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato

Volltext

Incarto n. 17.2009.31

Lugano 14 gennaio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 12 giugno 2009 da

 RI 1  e           rappr. dall'  DUF 1    

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 aprile 2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolta l’istanza di revisione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto e in diritto:   

                                   1.   Con sentenza 30 aprile 2009 la Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta truffa e di appropriazione indebita e lo ha condannato alla pena detentiva di 14 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. RI 1 è stato, inoltre, condannato al versamento di fr. 115'672, 90 (oltre interessi al 5% su fr. 56'142,20 dal 1.12.2003 e su fr. 59'530,70 dal 1.3.2006) alla PC PC 1 e di fr. 1'276,15 alla PC PC 7. Per il resto, le PC sono state rinviate al competente foro civile.

2.In data 12 giugno 2009 (dopo la tempestiva dichiarazione ex art. 289 cpv. 1 CPP) RI 1 ha presentato alla CCRP un ricorso per cassazione contro la citata sentenza.

Lo stesso giorno, egli ha pure inoltrato alla CCRP un’istanza di revisione della sentenza sulla scorta di quattro documenti osservando come questi “se potuti presentare prima del processo avrebbero sicuramente influenzato le risultanze istruttorie e l’esito dello stesso” in relazione al giudizio sull’imputazione di ripetuta truffa.

                                   3.   L’istanza di revisione non ha fatto oggetto di intimazione per osservazioni.

                                   4.   Una domanda di revisione rappresenta un rimedio giuridico straordinario e come tale può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato (Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 385 n. 73; Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, pag. 422 n. 5; Schmid, Strafprozessrecht, 3a edizione, Zurigo 1997, § 64 n. 1134; sentenza CCRP 17.2000.29 consid. 3ee e 17.2001.31 consid. 4d). Ciò non è il caso per la sentenza di cui l’istante chiede la revisione ritenuto che contro di essa lo stesso istante ha presentato un ricorso per cassazione ancora pendente.

Ne discende che la domanda di revisione di RI 1 è prematura e deve, quindi, essere dichiarata irricevibile.

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’istante (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza di revisione è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            400.b) spese complessive               fr.            100.fr.            500.sono posti a carico dell’istante.

                                   3.   Intimazione a:

-       -        -      

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

17.2009.31 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.01.2010 17.2009.31 — Swissrulings