Incarto n. 17.2009.27
Lugano 9 luglio 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 19 maggio 2009 da
RI 1 e attinente , pensionato
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 maggio 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 10 novembre 2008 il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ingiuria per avere, a __________, il 28 luglio e il 4 agosto 2008, offeso l’onore di PC 1, accusandolo, mediante scritti a lui indirizzati, di essersi impossessato di un libretto bancario che sarebbe appartenuto alla defunta __________.
In applicazione della pena, il sostituto procuratore pubblico ha inflitto all’accusato una pena pecuniaria di 10 aliquote di fr. 70.–, per un totale di fr. 700.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Egli ha inoltre inflitto all’imputato una multa di fr. 300.– da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 giorni. RI 1 è stato, infine, condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 100.–.
Contro il decreto di accusa, RI 1 ha presentato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 5 maggio 2009, pronunciata in assenza (autorizzata ai sensi dell’art. 229 cpv. 4 CPP) del prevenuto, il giudice della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ingiuria e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote (per un totale di fr. 350.–) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni nonché alla multa di fr. 100.– che, in caso di mancato pagamento, verrà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni.
Il giudice lo ha, inoltre, condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie e al pagamento di fr. 250.- per ripetibili alla parte civile, PC 1.
C. Dopo la celebrazione del processo, avvenuta il 5 maggio 2009, con scritto (non datato) inviato per posta raccomandata in data 18 maggio 2009, ricevuto dalla Pretura penale il giorno seguente, chiede l’annullamento della sentenza pretorile, dolendosi del fatto che essa sia stata emessa prima della conclusione di un altro procedimento penale (di cui trasmette copia di alcuni atti).
Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con
l'esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile e al procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti altresì del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità di un ricorso per cassazione contro sentenze pretorili è subordinata alla previa dichiarazione di ricorso dell’interessato, che va presentata entro cinque giorni da quello in cui il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione. Ciò vale per tutte le parti, compreso il procuratore pubblico, indipendentemente dalla loro presenza o assenza al dibattimento (CCRP, sentenza del 15 luglio 2003 inc. 17.2003.29, consid. 2 e 3 con richiami; sentenza del 15 novembre 2006 inc. 17.2006.54, consid. 2).
3. Ora, il ricorrente non ha introdotto nessuna dichiarazione di ricorso nei termini di legge (art. 276 cpv. 2 e 289 cpv. 1 CPP; sentenza, pag. 2), per cui il “ricorso”, peraltro immotivato, è manifestamente irricevibile.
Nella fattispecie, infatti, contro la sentenza pretorile l’accusato ha inoltrato ricorso il 18 maggio 2009, senza avere presentato la necessaria dichiarazione di ricorso nel termine di cinque giorni da quando il giudice ha comunicato oralmente la sua decisione, rispettivamente – in caso di assenza degli interessati (accusato, Procuratore pubblico), come nella fattispecie (al dibattimento si è presentata solo la parte civile e il suo patrocinatore; v. verbale del dibattimento, pag. 2) – da quando il giudice ha statuito, ossia entro l’11 maggio 2009, cadendo il 10 maggio di domenica (CCRP, sentenza del 15 luglio 2003, inc. n. 17.2003.29, consid. 2 con richiami).
Il ricorrente sapeva, infatti, che il 5 maggio 2009 si sarebbe tenuto il dibattimento per cui spettava a lui, assente (giustificato) al dibattimento, informarsi circa l’esito del procedimento, in modo da poter formulare una tempestiva dichiarazione di ricorso (CCRP citata, consid. 3). Nulla induce a ritenere che egli non fosse in grado di farlo.
Nulla muta a questo obbligo il fatto di essere stato autorizzato a non comparire in aula.
Pertanto, la mancata dichiarazione di ricorso ex art. 276 cpv. 1 CPP (cfr. anche art. 289 cpv. 1 CPP) comporta l’inammissibilità del rimedio.
Rimane da esaminare se, indipendentemente da quanto precede, il ricorrente poteva esigere dal primo giudice la motivazione scritta della sentenza. La risposta è negativa. Dal 1° gennaio 2003 tale facoltà va esercitata entro lo stesso termine di cinque giorni fissato per la dichiarazione di ricorso (art. 276 cpv. 2 CPP).
3. Gli oneri del giudizio odierno, volutamente contenuti per tenere conto del fatto che il pronunciato si esaurisce in una dichiarazione di inammissibilità, seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP);
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese complessive fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.