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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.06.2009 17.2009.16

17. Juni 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·14,488 Wörter·~1h 12min·2

Zusammenfassung

Omicidio intenzionale con dolo eventuale, distinzione dalla negligenza cosciente. Forza probatoria di un singolo estratto di una deposizione. Influenza del tasso alcolemico sul rilassamento del collo e sulla predisposizione ad essere vittima di omicidio. Condanna sociale, influsso sulla pena

Volltext

Incarto n. 17.2009.16-17

Lugano 17 giugno 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati il 20/24 e il 20/23 marzo 2009 da

RI 2 (17.2009.17) patrocinato dall'avv. PA 2   e    RI 1 (17.2009.16)  patrocinato dall'  PA 1      

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 27 gennaio 2009 dalla Corte delle Assise criminali  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 2.

                                   2.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1.

                                   3.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza 27 gennaio 2009 la Corte delle assise criminali ha dichiarato:

·        RI 1 autore colpevole di omicidio intenzionale per avere, la sera del 1. febbraio 2008, in correità con RI 2, intenzionalmente concorso a cagionare la morte di PC  nonché di contravvenzione alla LFStup per avere consumato, nel periodo febbraio 2006-2 febbraio 2008, un imprecisato quantitativo di marijuana ed averne detenuto 0,6 grammi.

                                         e

·        RI 2 autore colpevole di omicidio intenzionale per avere, la sera del 1. febbraio 2008, in correità con RI 1, intenzionalmente concorso a cagionare la morte di PC  nonché di pornografia per avere fabbricato e tenuto in deposito, salvandolo sulla memoria del proprio telefono cellulare, un filmato, inviatogli da terzi, vertente su un rapporto sessuale fra un uomo e un animale.

                                         In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

                                         -     RI 1 alla pena detentiva di 10 anni a valere, richiamati i DA 13.7.2006 del MP di __________  e 9.1.2006 del MP di __________ , quale pena unica ai sensi dell’art 46 cpv. 1 seconda frase CP;

                                         -     RI 2 alla pena detentiva di 10 anni.

                                         Computato, per entrambi i condannati, il carcere preventivo sofferto, la Corte ha, poi, condannato RI 1 e RI 2, in solido, a versare alla parte civile un’indennità di fr. 35.000.- quale torto morale e fr. 89.448,10 quale risarcimento del danno materiale e delle spese legali.

                                          RI 3, pure processato con RI 1 e RI 2, è stato dichiarato autore colpevole di aggressione per avere, la sera del 1. febbraio 2008, dato avvio e preso parte all’aggressione ai danni di PC  che ha avuto per conseguenza la di lui morte nonché di contravvenzione alla LFStup per avere, nel periodo estate 2007- 2 febbraio 2008, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e, in 3 occasioni, un imprecisato quantitativo di cocaina.

                                  B.   In sintesi, i fatti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali sono i seguenti.

                                   1.   La sera del 1. febbraio 2008, RI 1 e  RI 3, dopo avere comprato della birra ad una stazione di servizio, raggiunsero il Muraglione delle scuole elementari di __________ dove incontrarono RI 2.

                                         Secondo gli accertamenti della Corte di prime cure, appena arrivato, RI 2 chiese a RI 1 “chi picchiamo stasera?” riferendosi – sembra – ad un episodio accaduto loro al carnevale di __________  dove una ragazza insultò RI 1 perché portava la maglia della __________ .

                                         Sempre secondo gli accertamenti della Corte di prime cure, analoghi propositi vennero, poi, quando ancora tutti erano al Muraglione, tenuti da RI 1 che ebbe modo di dire – sempre ricordando quanto successo a __________  – che, se qualcuno “gli avrebbe rotto i coglioni”, lo avrebbe ammazzato.

                                         Secondo RI 1 – le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili dalla prima Corte – “si trattò di una vanteria, e meglio di una frase detta per mettersi in mostra, non accompagnata da concrete intenzioni” (sentenza consid. 2a, b e c, pag. 44-47).

                                         Dopo essersi intrattenuti un po’ al Muraglione, i tre si diressero nella zona del Carnevale e fecero il giro dei vari capannoni. L’ultimo capannone visitato dai tre prima dei fatti è stato quello sito in via __________ (doc. dib. 2, n. 3). I tre lo lasciarono alle 23.41 (RI 3 per primo, subito seguito da RI 1 che aveva sulle spalle RI 2), prendendo per via __________ intenzionati a raggiungere il capannone principale di piazza __________ (sentenza consid. V.4, pag. 49 e 50).

                                   2.   Poco prima, verso le 23.30, PC  (28.9.1985) lasciava, insieme ad alcuni amici, la sede del __________  (associazione di appassionati ai giochi di ruolo, strategia e carte fantasy e avente lo scopo di organizzare attività ludiche relative a tali giochi), diretto al capannone principale del Carnevale (lontano qualche decina di metri dalla sede dell’associazione). Lì bevvero una birra. Dopo circa una decina di minuti, PC e un amico (D.), intenzionati a raggiungere il capannone di via __________, lasciarono quello principale e imboccarono via __________(sentenza consid. VI.1., pag. 51-53).

                                   3.   Nel frattempo, anche S., che pure era con PC alla sede del __________, aveva lasciato il capannone principale. Mentre si dirigeva verso via __________, il ragazzo schiacciò inavvertitamente un piede a Y.. Questi protestò ma poi si allontanò.

                                         S. – alterato dall’alcool – si mise, invece, “ad inveire contro chi, a suo dire, gli aveva mancato di rispetto”, agitando le braccia e – sembra invitando Y. a tornare verso di lui (sentenza, consid. VII.4., 4.a. e 4.b., pag. 57 e 59).

                                         Un amico di Y. – tale H. – consigliò a quest’ultimo di “chiarire immediatamente il diverbio con S. per evitare di azzuffarsi qualora si fossero nuovamente incontrati” (sentenza, consid. VII.4. pag. 57).

                                         Così, i due tornarono verso S. che, nel frattempo, aveva imboccato__________.

                                         Vista la “reazione spropositata del S.”, nonostante sin lì “nessuno avesse messo le mani addosso a nessuno” (sentenza consid. VII.4.c., pag. 59 e 60), un amico di Y., preoccupato per la piega che avrebbero potuto prendere gli eventi, corse a chiamare C: – un ragazzo “noto sia alle autorità sia un po’ in tutta la regione per essere un tipo rissoso, un attaccabrighe” (sentenza consid. VII.3 pag. 56) – che si trovava vicino al capannone principale.

                                         C. non si fece pregare. Giunto sul posto, però, “a dispetto della sua fama”, si adoperò per cercare di calmare le acque (sentenza, consid. VII.4.d. pag. 61 e 62).

                                         Nel frattempo, sul posto erano arrivati anche alcuni “amici del __________” che tentarono di calmare S. “il cui comportamento era davvero inadeguato e sconveniente” (sentenza, consid. VII.4. pag. 57; consid. VII.4.c. pag. 60).

                                         Fra gli “amici del __________”, vi erano anche PC e D.. Mentre questi si adoperava per calmare S., PC prese a discutere con C. “in modo del tutto normale”. In effetti, dalla testimonianza di un amico di C. (riprodotta in sentenza) risulta che PC “in modo educato e tranquillo, ci ha detto che il suo amico era già ubriaco e che bisognava lasciar perdere”  (sentenza, consid. VII.4.a. in fine, pag. 58).

                                         Poi, quando già “i contendenti avevano chiarito le cose, dandosi, peraltro, almeno alcuni, la mano”, e mentre PC ancora parlava con C., sul posto giunsero RI 1, RI 2 e RI 3.

                                         Quest’ultimo, “senza minimamente accertarsi di quanto era capitato in precedenza”, aggredì PC “spingendolo via tre volte” (sentenza, consid. VII.4. pag. 57 e 58).

                                   4.   Secondo la Corte di prime cure, RI 3 aggredì PC “soltanto per farsi bello davanti al C.”, non soltanto senza sapere nulla di quanto era successo in precedenza, ma anche e soprattutto “senza che la vittima avesse avuto qualsivoglia atteggiamento anche soltanto un po’ equivoco e provocatorio” (sentenza, consid. VII.4.h., pag. 65 e 66).

                                   5.   RI 3 spintonò PC una prima volta, mettendo “il suo avambraccio sullo sterno della vittima” (sentenza, consid. VIII.1.b., pag. 68). Poi, lo spintonò una seconda volta, mandandolo a finire, con il fianco destro, contro un muretto alto circa 110 cm che si trova lungo__________, tra lo sbocco di via __________ e il negozio __________, sulla destra per chi si reca verso la __________ (sentenza, consid. VIII.1.d., pag. 69).

                                         Infine, gli diede una terza spinta, spingendolo verso destra, ossia verso piazza __________(sentenza, consid. VIII.1.e. pag. 69).

                                   6.   In quel momento, dalla sinistra di RI 3, sopraggiunse RI 2 che – senza nulla sapere di quanto accaduto (sentenza, consid.  VII.4.i., pag. 66; consid. VIII.1.f., pag. 70-72) – colpì PC “con un pugno di striscio alla guancia sinistra”.

                                         Questo pugno – secondo la Corte di prime cure – “è rimasto allo stadio del tentativo o, al massimo, ha appena sfiorato la vittima in modo da non lasciare tracce” (sentenza, consid. VIII.1.e., pag. 69 e 70).

                                   7.   Subito, da destra rispetto a RI 3, intervenne RI 1.

                                         Come gli altri due, RI 1 si avventò su PC senza motivo, solo “perché gli altri due lo hanno fatto, per il solo gusto (…) di menar le mani mentre PC non aveva fatto nulla se non cercare di parare i colpi” (sentenza consid. VIII.1.n., pag. 80 e 81).

                                         All’inizio, RI 1 colpì PC con un pugno.

                                         Secondo la Corte, si trattò di un colpo “non così forte” che ebbe “un impatto limitato con la vittima oppure l’ha colpita in altro luogo rispetto alla testa (torace? Una delle cinque lesioni di cui alla foto N. 36 in classeur D, sez. 1?)” (sentenza consid. VIII.1.i., pag. 79).

                                   8.   Poi, RI 2 – “preso da una rabbia che nemmeno lui ha saputo spiegare” (sentenza consid. VIII.1.m., pag. 81) – tirò due calci “ben assestati” a PC, il primo sul polpaccio destro e il secondo sul fianco destro, tra la coscia e la pancia (sentenza consid. VIII.1.m., pag. 81).

                                   9.   A quel punto, intervenne Y. che pure colpì PC con un calcio al fianco sinistro per poi subito andarsene, imboccando il vicolo __________ (sentenza, consid. VIII.2.a. pag. 83 e 84).

                                10.   A seguito dei colpi ricevuti, PC si è piegato in avanti, “dando l’impressione di barcollare, e meglio di poter perdere l’equilibrio, circostanza del tutto normale per una persona che è presa a pugni e a calci” (sentenza consid. VIII.2.c. pag. 84 e 85).

                                         Poi, è caduto. Dapprima, leggermente indietreggiando e, poi finendo a terra sul sedere e, infine, con il resto del corpo (deposizioni di testi citate a pag. 86 della sentenza) adagiandosi sulla schiena e girandosi sul fianco sinistro, “il tutto con il capo verso piazza __________ ed i piedi verso la __________.” Secondo la Corte di prime cure, non si trattò di “una caduta violenta” (sentenza consid. VIII.2.d. pag. 85, consid. VIII.2.e).

                                11.   Mentre PC giaceva a terra, i tre lo colpirono con calci al torace (sentenza consid. VIII.2.f., VIII2.g.,VIII.2.h, VIII.2.i e VIII.2.l. pag. 87-98).

                                         Poi, RI 1 colpì PC – “che si agitava come per alzarsi” ed aveva il capo “leggermente sollevato da terra” (sentenza, consid.  VIII.3.c, pag. 101) – con un calcio in testa. Il calcio – inferto con il collo del piede – ha colpito PC nella zona postero-laterale del collo (sentenza consid. VIII.3.d, pag. 102).

                                         Sulla violenza con cui il calcio venne inferto, la Corte ha considerato che si trattò di un “colpo assolutamente compatibile con l’aver causato la lesione che ha determinato il decesso della vittima” (sentenza consid. VIII.3.e., pag. 104).

                                         Anche RI 2 colpì PC con un calcio che raggiunse la tempia sinistra della vittima (sentenza consid. VIII.3.f., pag. 106).

                                12.   La Corte di prime cure ha accertato che, prima di ricevere i calci in testa, PC era ancora cosciente: egli aveva accennato a rialzarsi e cercava di proteggersi dai colpi tenendo le braccia, prima davanti al torace e, poi, davanti alla faccia.

                                         Dopo i calci in testa, PC ha perso conoscenza, “tanto che tutti e tre gli imputati hanno subito capito che doveva essere capitato qualcosa di grave” (sentenza consid. VIII.3.g, pag. 106).

                                13.   Il primo ad intervenire a difesa di PC fu un passante, K., che, “visto come i tre non smettevano di infierire sulla vittima ormai a terra, si è messo a gambe aperte su di lei, allargando le braccia, con lo sguardo verso i piedi della stessa, invitando gli aggressori a lasciarla in pace” (sentenza, consid.  IX.1.a. pag. 107).

                                14.   Come detto, secondo gli accertamenti della prima Corte, i tre compresero subito la gravità della situazione: RI 3 ha detto di avere capito che PC “era in coma o morto”, RI 2 ha detto di “avere pensato che era morto” e RI 1 ha detto di averlo visto con gli occhi sbarrati pur sostenendo di avere pensato che fosse svenuto (verb. dib. pag. 39-40; sentenza consid. IX.1.c. pag. 110).

                                15.   Alle 23.46 P., un altro passante, allertò i soccorsi che giunsero sul posto di lì a poco. La loro prima valutazione fu di arresto cardio-circolatorio poiché PC non era cosciente, non aveva riflessi ed aveva le pupille in midriasi fissa (sentenza consid. X.5. pag. 123).

                                         Il medico dell’ospedale venne avvertito alle 23.57.

                                         PC venne portato all’Ospedale __________dove venne intubato alle 00.03.

                                         L’esame TAC esperito all’01.05 ha mostrato un sanguinamento diffuso con invasione dei ventricoli e ischemia del tronco.

                                         Interpellato, il responsabile del Servizio di neurologia ha ritenuto che, già a quel momento, non c’era più nulla da fare.

                                         Alle ore 10.00, una prima valutazione neurologica ha mostrato il quadro di morte cerebrale che è stato confermato da un’ulteriore valutazione esperita alle 17.00 dello stesso giorno.

                                         Dall’attestato di morte risulta che il decesso di PC è avvenuto alle ore 18.06 del 2 febbraio 2008.

                                16.   RI 2 fu il primo a lasciare il luogo del pestaggio. Gli altri due lo seguirono senza indugio, dirigendosi verso il capannone di piazza __________ nei cui pressi i tre si riunirono.

                                         RI 1, appena lasciato PC, si tolse la maglia della __________  “per non farsi riconoscere”. Altrettanto fece RI 3 con la maglia da portiere che indossava (sentenza consid. IX.1.d. pag. 110 e 111).

                                         All’interno del capannone, i tre bevvero birra e fumarono uno spinello (sentenza consid. IX.2.a. pag. 113; IX.2.c. pag. 115).

                                         Poi, avvertiti da C. della presenza della polizia all’esterno del capannone, i tre se ne andarono. RI 3 fece ritorno a casa. Gli altri due presero il treno per __________dove si recarono alla discoteca Zoo. Lì incontrarono degli amici, bevvero una birra e, poi, si persero di vista.

                                         RI 2 rientrò a __________con il treno delle 5.40.

                                         Durante il tragitto, apprese di essere ricercato. Venne arrestato nei pressi della stazione verso le 07.00.

                                         RI 1 fece ritorno a __________con il treno delle 06.23. Venne arrestato nei pressi di casa sua verso le 07.30.

                                17.   Secondo gli accertamenti del perito giudiziario, il decesso di PC è da ascrivere ad un’emorragia cerebrale – che ha avuto origine in una lacerazione del tratto intracranico dell’arteria vertebrale sinistra, senza lesioni dirette alle strutture circostanti - con successiva sofferenza ischemica del tessuto cerebrale, comportante un danno irreversibile alle strutture deputate al controllo delle funzioni cerebrali superiori e delle funzioni cardio-respiratorie.

                                         Il perito ha ritenuto che la rottura dell’arteria è con certezza di origine traumatica e che gli unici due traumi che possono essere chiamati a causa di questa rottura sono quelli che hanno provocato la lesione alla tempia sinistra e l’infiltrazione ematica riscontrata nella regione del collo. (lesioni N. 1 e 12 in rapporto 18.6.08 p.12-13; MP 24.7.2008 pag. 4).

                                         Ciò detto, il perito ha precisato che le due lesioni descritte trovano origine in due traumi distinti che, entrambi, possono avere avuto un ruolo causale e/o concausale. Inoltre, il perito ha stabilito che, se entrambe sono lesioni aspecifiche, esse “trovano piena compatibilità con l’ipotesi che a produrle siano stati calci” (sentenza consid. X.6., pag. 125).

                                18.   Accertato che i colpi che hanno generato le due lesioni potenzialmente causali e/o concausali per la rottura dell’arteria e, quindi, per il decesso della vittima sono da attribuire, per l’infiltrazione ematica al collo al calcio di RI 1 e, per quanto riguarda la lesione tempia sinistra, alla pedata di RI 2 (sentenza consid. X.7.g., pag. 133), la Corte ha riconosciuto i due autori colpevoli del reato di omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale (sentenza consid. XII, pag. 137-144).

                                19.   Contro la sentenza della Corte delle assise criminali RI 2 ha introdotto, il 27 gennaio 2009, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 20 marzo successivo, egli chiede:

in via principale, la riforma della sentenza impugnata, il proscioglimento dall’accusa di omicidio intenzionale e la sua condanna alla pena detentiva di 3 anni – con beneficio della condizionale parziale – per i reati di aggressione, lesioni semplici, omissione di soccorso e pornografia;

in via subordinata, la sua condanna alla reclusione (recte: pena detentiva) per un massimo di 4 anni per i reati di aggressione, omicidio per negligenza, lesioni semplici, omissione di soccorso e pornografia;

in via ancor più subordinata, la sua condanna alla reclusione (recte: pena detentiva) per 6 anni al massimo per i reati di omicidio intenzionale e pornografia.

                                         A sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere arbitrio nell'accertamento dei fatti e violazioni del diritto federale.

                                20.   Anche RI 1 è insorto contro la sentenza della Corte delle assise criminali con dichiarazione di ricorso di data 28 gennaio 2009. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 20 marzo successivo, egli (confondendo i rimedi del ricorso per cassazione e della revisione), in sintesi, chiede:

in via principale, la riforma della sentenza impugnata con il proscioglimento dall’imputazione di omicidio (richiesta implicita) e la sua condanna alla pena detentiva di 3 anni per i reati di aggressione e violazione alla LFStup;

in via subordinata, la sua condanna alla pena detentiva di 4 anni per i reati di aggressione in concorso con quelli di omicidio colposo e di violazione alla LFStup;

in via ancor più subordinata, la sua condanna alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi per i reati di lesioni gravi in concorso con quelli di omicidio colposo e di violazione alla LFStup;

-     in via ancor più subordinata, la sua condanna alla pena detentiva di 6 anni per i reati di omicidio intenzionale per dolo eventuale e di violazione alla LFStup;

in via ancor più subordinata, l’annullamento della sentenza del 27 gennaio 2009 e il rinvio degli atti per un nuovo giudizio alla competente Corte del merito.

In tutte le ipotesi ha poi chiesto il proscioglimento dal reato di contravvenzione alla LFStup per il periodo novembre 2005-gennaio 2006.

                                  E.   La procuratrice pubblica, con osservazioni 16 aprile 2009, ha postulato la reiezione di entrambi i ricorsi.

                                         La parte civile, con osservazioni 3 aprile 2009 e 8 aprile 2009, ha pure chiesto la reiezione dei ricorsi presentati rispettivamente da RI 2 e da RI 1.

Con osservazioni 20 aprile 2009, RI 2 ha sostanzialmente condiviso le conclusioni ricorsuali proposte da RI 1 nel suo gravame. Altrettanto ha fatto RI 1 con osservazioni 20 aprile 2009 riferite al ricorso di RI 2.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

                                         Perché un accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

I. sul ricorso di RI 2

                                   2.   RI 2 censura di arbitrio l’accertamento di numerosi fatti.

                               2.1.   A titolo di premessa generale, il ricorrente sostiene che se “un teste nel verbale descrive un fatto che poi in istruttoria viene smentito o viene definito errato”, tutta la sua testimonianza deve essere considerata destituita di valore probatorio: “non rimane una parte di questo verbale che possiamo utilizzare a carico dell’accusato” (ricorso pag. 3).

                                         Ciò detto, egli rimprovera alla Corte di avere, in più occasioni, preso “la parte che conviene del verbale per ritenere il fatto da provare” ed escluso “la parte per il quale il teste si contraddice o sbaglia” (ricorso pag. 3).

                                         Entrando nel dettaglio, sostiene che la testimonianza di  T 2, “utilizzato in sede dibattimentale per descrivere il carattere di RI 2” non può essere ritenuta affidabile poiché egli, pur avendo ammesso di non più frequentare RI 2 da diversi anni, si è “premurato di fornire dettagli negativi sul carattere del medesimo” (ricorso pag. 4 e 5).

                                         Ritiene, poi, parimenti inaffidabile la testimonianza di T 1 poiché questa, nel primo verbale, appariva “spesso confusa”, faceva “molte supposizioni” e spiegava “a chiare lettere di non poter essere precisa sulla fase dell’aggressione” per poi, nel secondo interrogatorio improvvisamente ricordare “dettagli importanti che aveva omesso di descrivere nel primo verbale”. Rileva come sia “altamente probabile” che quanto ricordato dalla ragazza – peraltro amica di PC - “sia piuttosto frutto dei discorsi tenuti con gli amici piuttosto che di una sua diretta percezione dei fatti”(ricorso pag. 5).

                                         Parimenti inaffidabile sarebbe la deposizione di T 3 che avrebbe reso dichiarazioni “contraddittorie, molto esagerate e per nulla aderenti ai fatti ricostruiti in aula” (ricorso pag. 5 e 6).

                                         La testimonianza di T 4 deve, poi, a mente del ricorrente, essere considerata nulla poiché ”contenente esagerazioni manifeste, contraddizioni e persino chiare dimostrazioni di condizionamenti esterni” (ricorso pag. 6 e 7).

                                         Alla testimonianza di T 8 non può, secondo il ricorrente, essere data credibilità poiché la ragazza prova risentimento nei confronti di RI 2 con cui aveva avuto una relazione finita male (ricorso pag. 7).

                                         Infine, altrettanto nulla - o, perlomeno, non concludente - deve essere considerata la testimonianza di T 7 “che ha rilasciato un verbale pieno di inesattezze, nonché di troppi “credo”, “suppongo” e in cui ha pure tentato di coprire un amico omettendo di riferire fatti importanti su un’altra persona coinvolta nell’inchiesta” (ricorso pag. 7 e 8).

                                         In sostanza – conclude il ricorrente – la Corte ha spesso fatto un’operazione di “taglia e incolla” in riferimento a verbali “che non possono essere utilizzati” per “ricostruire un complesso di fatti lineare e tendente ad accertare e sostenere l’accusa di omicidio intenzionale” (ricorso pag. 9).

                               2.2.   Un mezzo di prova o un atto istruttorio sono nulli o inutilizzabili quando sono inammissibili in quanto tali o quando sono stati raccolti in violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e che non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (DTF 115 IV 267; sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; L. Marazzi,

Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, Rep 2000,

p. 39 ss; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Auflage, § 55, nota 8).

                                         I verbali di audizione dei testi T 2, T 1, T 3, T 4, T8eT7 - cui fa riferimento il ricorrente nel suo gravame - non sono (e nemmeno il ricorrente lo pretende) mezzi di prova inammissibili in quanto tali, né tanto meno sono mezzi di prova viziati di nullità per violazione delle norme procedurali che ne regolamentano l’assunzione.

                                         Pertanto, essi vanno a legittimamente costituire, insieme agli altri mezzi di prova, il materiale probatorio al vaglio dell’autorità giudicante.

Per quanto attiene, invece, alla loro ponderazione ed alla loro valutazione, rientra nella facoltà del giudice decidere se fondare il proprio giudizio tenendo conto anche di queste testimonianze (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, §93 n. 1942).

                                         Quando il giudizio deve poggiare su un insieme di constatate circostanze e su una molteplicità di concordanti accertamenti, spetta all'autorità valutarle nel complesso, dando ragione delle sue conclusioni.

                                         L’autorità giudicante non è comunque tenuta necessariamente a prendere posizione su ogni singola affermazione che si legge in questo o in quest'altro passo di una deposizione o di un documento (DTF 112 Ia 107 consid. 2b e rinvii) né è tenuta ad esprimersi su allegazioni non rilevanti (sentenza TF non pubblicata del 25.9.2000 [1P.608/1999], consid. 8 bb), DTF 121 I 108 consid. 3a).

                                         Ciò non significa che la libertà di apprezzamento delle prove di cui gode il giudice di merito lo liberi dall’adottare, nella ponderazione del materiale probatorio, un metodo di valutazione logico. Infatti l’autorità giudicante è tenuta a formare la sua convinzione in modo ragionevole. L’obbligo di motivazione di una sentenza e, quindi, l’obbligo per il giudice di indicare le ragioni delle sue scelte, rappresenta, in questo senso, il mezzo di controllo del processo di formazione del giudizio (cfr. G. Piquerez, op. cit., §93 n. 1944).

                                         Al giudice di merito è concesso, nella ponderazione delle prove, di esaminare una confessione in ogni sua parte e di considerarne solo quegli elementi che gli appaiono convincenti (cfr. G. Piquerez, Precis de procédure pénale suisse, 1994, §2 n. 1151). Allo stesso modo, il giudice può, a seconda delle circostanze, fondare il suo giudizio anche su una testimonianza controversa oppure su una deposizione ritrattata da un teste a carico (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, nota 4). Pertanto, il giudice non incorre in una valutazione arbitraria delle prove quando fonda il suo giudizio soltanto su alcuni (ad esclusione di altri) aspetti della deposizione di un teste, nella misura in cui li ritiene attendibili, in particolare quando questi aspetti trovano conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi (per analogia, sentenza TF non pubblicata del 25.9.2000 [1P.608/1999], consid. 8 bb).

                               2.3.   Entrando nel merito delle sue censure d’arbitrio, il ricorrente impugna l’accertamento fatto dalla Corte di prime cure circa quanto da lui detto al Muraglione.

                            2.3.1.   La Corte di prime cure ha accertato che RI 2, al Muraglione, ha pronunciato la frase “chi picchiamo stasera” sulla scorta di quanto dichiarato da RI 1 nel suo interrogatorio dell’8 febbraio 2008. Ricordato che RI 2 ha in un primo tempo negato (PS 2.8.2008), poi dichiarato di non ricordare (MP 17.4.2008) e, infine (in aula) non escluso di avere tenuto quei propositi (verb. dib. pag. 23), la Corte ha concluso di poter credere a RI 1 poiché quando questi “ha spontaneamente riferito tale circostanza agli inquirenti, ancora non era stato messo al corrente di quanto aveva riferito T 2 al riguardo di analoghi propositi da parte sua, di guisa che egli non può essersi inventato una tale allocuzione semplicemente per almeno condividerne la responsabilità con RI 2” (sentenza consid.  V.2.a pag. 44 e 45).

                                         Dopo avere ricordato che RI 1 ha, in aula (verb. dib. pag. 23), ammesso di avere pronunciato la frase che gli era stata attribuita da un teste (“…adesso vado giù e se qualcuno mi rompe i coglioni lo ammazzo”), la Corte ha precisato che quelle due frasi “non stanno ancora a significare, come adombrato dal patrono di parte civile, che entrambi avessero avuto sin dall’inizio l’intenzione di picchiare o, peggio, di uccidere qualcuno” ma che esse andavano, comunque, lette come “la chiara espressione della prontezza a menare le mani alla prima occasione” (sentenza, consid. V.2.c. pag. 47).

                            2.3.2.   Negando di avere pronunciato la frase “chi picchiamo stasera?”, il ricorrente sostiene che non possono essere utilizzate, per l’accertamento dei fatti, le dichiarazioni di RI 1 poiché questi ha “candidamente ammesso, in aula, di avere scaricato colpe su RI 2 onde alleggerire la propria posizione processuale” (ricorso pag. 10). Pertanto, ritenuto che nessuna delle persone presenti al Muraglione ricorda di avere sentito tale frase, “non si può per nulla dire provato” che egli l’abbia pronunciata.

                                         Sostiene, poi, che la Corte si è spinta troppo oltre deducendo dalla frase ammessa da RI 1 (“hai in mente, adesso vado giù e se qualcuno mi rompe i coglioni lo ammazzo”) la “prontezza degli accusati a menare le mani alla prima occasione” nella misura in cui si tratta di una frase evidentemente detta per “farsi bello e forte davanti agli amici”. Del resto – continua il ricorrente – se davvero avessero avuto l’intenzione di picchiare, si sarebbero coperti il volto con una maschera. E ancora – continua il ricorrente – la Corte avrebbe dovuto considerare che è stato RI 3, cioè “l’unica persona che non avrebbe espresso intenzione alcuna di menare le mani” a dare il via all’aggressione.

                                         In realtà – conclude su questo argomento il ricorrente - i fotogrammi delle registrazioni dei tre accusati (ripresi prima dell’aggressione) dimostrano che il loro intento, quella sera, era soltanto quello di “divertirsi al carnevale” (ricorso pag. 10 e 11).

                            2.3.3.   Riguardo l’ammissione di RI 1 di avere scaricato le colpe su RI 2 per alleggerire le proprie, va detto che essa è riferita alle dichiarazioni inizialmente fatte in merito a pugni dati da RI 2, dichiarazioni, poi, corrette (cfr. verb. dib. pag. 31). Non vi è, invece, traccia di ammissioni del genere riferite a tutte le dichiarazioni fatte.

                                         Ma, in ogni modo, fondato, non soltanto sulle dichiarazioni del correo, ma anche sull’ammissione – che è tale pur se stentata – fatta in aula dallo stesso RI 2, l’accertamento della Corte non presta il fianco a censure d’arbitrio, ritenuto, peraltro, come siano  state indicate in sentenza in modo chiaro e sostenibile le ragioni per cui le dichiarazioni di RI 1 sono state ritenute attendibili.

                                         Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

                                         La censura relativa a quanto dedotto dalla Corte dalle frasi pronunciate da RI 1 e RI 2 è, invece, irricevibile in quanto manifestamente appellatoria: sostenendo come la sua interpretazione dei propositi tenuti dai due sia migliore rispetto a quella della Corte, il ricorrente ancora non ne dimostra l’arbitrarietà.

                               2.4.   Continuando nel suo esposto, il ricorrente censura l’accertamento della Corte secondo cui, al momento dell’intervento di RI 3, la discussione fra gli “amici di S. e gli amici di C.” era ormai appianata.

                            2.4.1.   La Corte di prime cure ha accertato che, quando i tre raggiunsero il gruppetto - composto, fra gli altri, da S., PC, i suoi amici e C: - e diedero il via al pestaggio (RI 3 con le spinte e gli altri due come visto sopra), la situazione di agitazione dovuta al comportamento inadeguato di S. (agitazione che era rimasta, però, a livello verbale e non era mai degenerata in violenza fisica) era praticamente già risolta sulla scorta delle testimonianze concordi di numerose persone che hanno assistito alla scena (consid.  VII.4, pag. 57-62) nonché di quelle dello stesso RI 2 e degli altri due imputati (sentenza pag. 63).

                                         Fra le testimonianze citate dalla Corte a sostegno del suo accertamento, vi è quella di C: che ha detto “sono così riuscito a calmare gli animi, nel senso che la discussione era terminata e ognuno si stava recando per la propria strada” (sentenza pag. 61).

                                         In particolare, sulla base delle concordi testimonianze di cui s’è detto, la Corte ha accertato che l’unico che, prima dell’aggressione a PC, ebbe quella sera “atteggiamenti inconsulti” era S.. Ora, che anche questi fosse stato portato alla calma al momento dell’arrivo dei tre, è provato anche – ha continuato la Corte – dal fatto che nessuno dei tre accusati ha mai fatto cenno “alla presenza di una persona ubriaca che aveva atteggiamenti inconsulti”. Questo dimostra – a mente della Corte – come “nessuno dei tre sapesse nulla di quanto era avvenuto” e “come, perciò, la situazione fosse, a quel momento, del tutto tranquilla” (sentenza pag. 64 consid. VII.4, pag. 64).

                                         La Corte ha, poi, accertato che PC stava parlando del tutto tranquillamente con C: sulla base, come detto, delle numerose testimonianze concordi citate al consid. VII. Fra queste, in particolare, quella di T 5 (un ragazzo del “gruppo C.”, cfr. sentenza pag. 55) che ha dichiarato che “PC in modo educato e tranquillo ci ha detto che il suo amico era già ubriaco e che bisognava lasciar perdere” (sentenza pag. 58).

                                         Sulla scorta di questi accertamenti, la Corte ha concluso che RI 3 si è avventato su PC “senza nessuna ragione plausibile, senza sapere nulla di quanto in precedenza successo” così come RI 2 e RI 1 che intervennero dopo RI 3, anche loro senza avere nessuna percezione di quanto accaduto in precedenza e senza che PC avesse anche soltanto dato adito a qualsivoglia reazione equivoca o equivocabile “nemmeno dopo la prima aggressione di RI 3”(sentenza pag. 66).

                                         Pertanto – la Corte ha concluso – per RI 2 e RI 1 “è senz’altro più plausibile che lo abbiano fatto perché quella sera avevano fin dall’inizio messo in preventivo, con l’esternazione già al Muraglione (..) di usare violenza, di menare le mani alla prima occasione” (sentenza pag. 66).

                            2.4.2.   Appoggiandosi sulla deposizione di T 1, il ricorrente sostiene che, al momento in cui loro hanno raggiunto PC e gli altri, “la discussione sorta non era del tutto appianata” e che “nell’aria vi era ancora tensione, c’era chi spintonava (S.) e non soltanto una discussione dai toni nemmeno accesi”(ricorso pag. 11).

                                         Il ricorrente continua sostenendo che egli a quel momento “non aveva intenzione di menare le mani contrariamente a quanto ritenuto a torto dalla Corte” e affermando che “è di conseguenza recisamente e fermamente contestato l’assunto della Corte (…) secondo il quale RI 2 e RI 1 sarebbero intervenuti nella lite soltanto per concretizzare i propositi espressi a inizio serata” (ricorso pag. 12).

                                         Il ricorrente ripropone, poi, la stessa censura a pag. 26 e 27 del suo esposto. Egli taccia ancora una volta di arbitrio l’accertamento secondo cui egli sarebbe intervenuto solo per menare le mani. In realtà – egli continua – loro (lui e RI 1) iniziarono a picchiare poiché videro “il loro amico RI 3 coinvolto a tutti gli effetti in una colluttazione con PC” (ricorso pag. 27).

                            2.4.3.   Ancora una volta la censura ricorsuale è irricevibile in quanto manifestamente appellatoria. Invece di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza, il ricorrente si limita a proporre una sua interpretazione dei fatti.

                                         Quand’anche questa fosse preferibile a quella della prima Corte – e lo si dice a puro titolo ipotetico – ciò non basta ancora, e di gran lunga, a sostanziare un ricorso per arbitrio.

                                         Il ricorrente ha dimenticato i limiti cognitivi di questa Corte: su questo punto il ricorso va, dunque, dichiarato irricevibile.

                                         Si rileva, comunque, che sostenere che RI 2 e RI 1 intervennero perché videro “il loro amico RI 3 coinvolto a tutti gli effetti in una colluttazione con PC” è temerario: parlare di colluttazione fra RI 3 e PC è andare contro ogni risultanza istruttoria da cui emerge che RI 3 spintonava e PC subiva.

                                         Una colluttazione è cosa diversa da un’aggressione.

A titolo abbondanziale, si rileva come quand’anche su questo punto il ricorso avesse superato la soglia della ricevibilità - esso avrebbe dovuto essere respinto ritenuto come la prima Corte ha fondato il suo accertamento su una serie di testimonianze concordanti la cui sostenibile valutazione rende vana ogni censura d’arbitrio.

                               2.5.   Dopo essersi espresso a ruota libera sulla perizia giudiziaria ed i rapporti dei medici consultati dalle parti (ricorso pag.  12-18), il ricorrente taccia di arbitrario l’accertamento della Corte secondo cui PC, al momento dei fatti, presentava un tasso di alcolemia dell’ 0.32‰. In realtà – egli sostiene -  doveva “essere ritenuto un tasso medio di alcolemia della vittima al momento dei fatti di almeno 0,8‰, ovvero già suscettibile, secondo il perito medesimo di parte civile, di provocare un rilassamento dei muscoli e un calo di attenzione” (ricorso pag. 19-20).

Questa censura – avanzata, sembra (ma la cosa non è stata precisata), nel tentativo di rendere più verosimile l’ipotesi del ruolo causale della spinta nella lacerazione dell’arteria – è irricevibile: da un lato, perché da essa il ricorrente nulla deduce in relazione al giudizio impugnato e, d’altro lato, in quanto contraria al principio della buona fede processuale. Si legge, infatti, nel verbale dibattimentale che “in merito all’alcolemia della vittima, le parti non contestano il dato dello 0,31‰” (verb. dib. pag. 25).

Quand’anche ciò non fosse, comunque, le argomentazioni svolte dal ricorrente non bastano a sostanziare un arbitrio nell’accertamento del tasso di alcolemia presentato dalla vittima che è stato effettuato dalla prima Corte in base ad un’interpretazione sostenibile del materiale probatorio a disposizione (cfr. sentenza di primo grado pag.  53-54).

Infine, si rileva come un ipotetico accoglimento della censura ricorsuale non porterebbe a nulla visto che al dibattimento il dott. __________ ha precisato che soltanto tassi d’alcolemia pari all’ 1/2/3‰ possono portare a rilassamenti muscolari sufficienti a favorire “i meccanismi riscontrati come causa della morte” (verb. dib. pag. 53) e che lo stesso dott. __________ha avuto modo di affermare che “foss’anche il tasso alcolemico di PC del 3‰, non romperebbe il nesso di causalità” (verb. dib. pag. 60).

                               2.6.   Il ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di essere caduta in arbitrio accertando che il pestaggio si è svolto in pochi minuti.

                            2.6.1.   Sulla questione, la Corte, dopo avere rilevato che il luogo dei fatti distava poche decine di metri dal capannone di via __________ e che la durata dell’aggressione non poteva essere stabilita con certezza poiché il rilevamento dell’orario d’allerta dei soccorsi (ore 23.46) è stato fatto con un orologio diverso da quello che ha rilevato l’orario di uscita dei tre dal capannone (23.41), ha concluso che alla cosa “non ha da essere dato particolare rilievo, bastando la constatazione che il tutto si è svolto in pochi minuti”(sentenza, consid. VIII, pag. 67).

                                         Ancora in seguito, la Corte di prime cure ha sottolineato che non è possibile definire più precisamente la durata dell’aggressione, ritenuto che gli unici dati temporali certi sono stati rilevati da orologi diversi “senza verifica del décalage”. Tuttavia, la Corte ha potuto scartare che il pestaggio sia durato solo alcuni secondi poiché i testi che hanno dato tale valutazione sui tempi “hanno riferito di proprie impressioni personali, non certo rilevate con il cronometro in mano” e poiché “per la maggior parte di essi deve valere che hanno visto solo questa o quella parte” e non l’intera aggressione (sentenza pag. 132).

                            2.6.2.   Il ricorrente taccia di troppo semplicistico l’accertamento della Corte che – a mente sua - avrebbe, invece, dovuto “accertare ed estrapolare il tempo impiegato dagli accusati per spostarsi dal capannone al luogo dei fatti così come il tempo di abbandono del luogo dei fatti”.

                                         Rileva, poi, come “alcuni testi” – di cui non fa il nome – abbiano dichiarato che il tutto si svolse in secondi.

                                         Pertanto – conclude il ricorrente - in applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte avrebbe dovuto considerare che l’aggressione è durata una manciata di secondi (ricorso pag. 26).

                            2.6.3.   La censura ricorsuale è ancora una volta irricevibile in quanto le argomentazioni su cui viene fondata la tesi dell’arbitrio in cui sarebbe incorsa la prima Corte accertando che l’aggressione è durata pochi minuti sono di natura appellatoria.

                                         In un ricorso per cassazione, il ricorrente deve sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto siano manifestamente insostenibili, in quanto destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti, precisando con quali risultanze istruttorie essi sarebbero manifestamente inconciliabili.

                                         Non è certamente sufficiente, nel contesto di un ricorso in cassazione, allegare che “alcuni testi” – senza, peraltro, nemmeno indicarne il nome – avrebbero detto che l’aggressione è durata una manciata di secondi per sostanziare l’arbitrio. Il ricorrente si sarebbe dovuto confrontare con le argomentazioni della Corte – che egli nemmeno sfiora - e non limitarsi a sostenere che la sua ricostruzione dei fatti è migliore di quella della Corte.

                                         Nemmeno aiuta il ricorrente l’appellarsi al principio in dubio pro reo avendo, in questa sede, tale principio identica portata del divieto dell’arbitrio.

                               2.7.   Il ricorrente continua il suo esposto contestando gli accertamenti della Corte in relazione al pugno che RI 1 ha sostenuto di avere sferrato a PC all’inizio del suo intervento.

                            2.7.1.   Sulla questione del pugno inizialmente sferrato da RI 1, la Corte ha, dapprima, ricordato le dichiarazioni dello stesso RI 1, quelle di RI 3 e quelle di RI 2.

                                         Poi, ha ricordato che “dei testimoni sentiti in istruttoria, nessuno ha saputo riferire con precisione di questo asserito pugno”.

                                         Nel dettaglio, la Corte ha precisato che solo il teste Y. ha detto di avere visto RI 1 colpire la vittima con un pugno che ha creduto fosse al viso “senza però saper fornire migliori dettagli” e che altri testi hanno detto di avere visto RI 1 sferrare un pugno in direzione di PC “ma non hanno saputo né confermare né smentire che la vittima sia stata colpita e, se sì, proprio sulla guancia”. Ma non solo. Alcuni testi – ha continuato la Corte di prime cure – hanno detto che, in realtà, il pugno di RI 1 è andato a vuoto mentre soltanto un teste ha riferito di avere visto RI 1 colpire la vittima con un pugno al volto (sentenza pag. 74).

                                         Ciò rilevato, la Corte ha precisato di avere voluto “scrupolosamente” attenersi agli “elementi certi, oggettivamente incontrovertibili” ricordando che “nella determinazione dei fatti oggetto del presente procedimento (…) ha dapprima verificato l’attendibilità delle versioni degli imputati, confrontandole con i dati oggettivi certi emersi in istruttoria e al dibattimento, valutando le testimonianze in modo prudente, conscia del fatto che questo caso ha suscitato, in generale, sconcerto e anche rabbia in buona parte della nostra comunità” (sentenza, consid. I pag. 18; pag. 74).

                                         Quindi, ha ricordato come RI 1, dopo i fatti, abbia riferito a più persone di avere male alla mano poiché aveva colpito un ragazzo con un pugno e che egli, al momento dell’arresto, poche ore dopo i fatti, presentava un leggero gonfiore al dorso della mano destra (medicata alla __________e guarita nel giro di un giorno) che il perito giudiziario ha giudicato essere compatibile con qualsiasi urto, sia con un pugno al volto che con un pugno a qualsiasi altra parte del corpo (verb. dib. pag. 49; sentenza pag. 76).

                                         Ciò detto, la Corte ha rilevato, sulla scorta delle valutazioni del perito giudiziario, che “un pugno dato in pieno volto – così come dichiarato da RI 1 – non può non lasciare tracce sulla vittima”.

                                         La Corte ha, poi, sottolineato che l’ipotesi del pugno alla mascella o alla mandibola era stata sottoposta dall’inizio al perito giudiziario che, perciò, “ha eseguito una ricerca approfondita sulla salma volta a trovare traccia di un trauma” senza, però, nulla rinvenire che potesse provare tale ipotesi (sentenza pag. 76 e 77).

                                         Da ciò, la Corte di prime cure ha dedotto che “la vittima non può essere stata colpita al volto, ossia alla mascella sinistra (ma nemmeno a quella destra) come preteso dal RI 1 e riportato dai correi poiché un tale colpo avrebbe lasciato una traccia sulla vittima (…) proprio l’assenza di qualsivoglia traccia traumatica nella zona asseritamente colpita esclude che RI 1 abbia colpito PC con un pugno al volto tale da determinare il barcollamento o, peggio, la caduta a terra”. Per cui – ha concluso la Corte – se pugno vi è stato, “questo non ha raggiunto l’obiettivo indicato dal RI 1; con il che il gonfiore sulle nocche della sua mano destra si spiega, semmai, con l’urto con un’altra parte del corpo della vittima o con altri traumi che può essersi procurato quel giorno in altre circostanze” (sentenza pag. 77).

                                         La Corte ha, pure, esaminato – scartandola – l’ipotesi avanzata dalla Difesa del RI 1 in aula secondo cui con quel pugno l’imputato avrebbe colpito la tempia sinistra e non la mascella della vittima sulla scorta di tre considerazioni.

                                         Dapprima, sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso RI 1 che ha sempre detto di avere colpito PC con un pugno a mano nuda: nella misura in cui le nocche della mano sono sufficientemente sensibili per “permettere di capire se si colpisce una parte molle (la guancia) o una rigida (la tempia)”, il fatto che egli ha sempre detto di avere colpito la guancia, non può che significare che il suo pugno è andato a colpire una parte molle del corpo, ciò che esclude già di per sé l’ipotesi avanzata dalla difesa. Peraltro, ad escludere il fatto che RI 1 possa avere colpito la tempia di PC concorre – secondo la Corte di prime cure – il fatto che tale parte della testa (coperta dai capelli e, in aggiunta, da una parrucca caratterizzata da frangia fino agli occhi, descritta in particolare a pag. 50 della sentenza) non poteva essere confusa con una guancia (sentenza pag. 78).

                                         Inoltre, a sostegno dell’esclusione dell’ipotesi difensiva, la Corte ha ricordato che è stato accertato, sulla scorta di numerose testimonianze (e, fra queste, anche quella di RI 3 e RI 1), che RI 2, quando PC già era a terra, lo ha colpito con un calcio alla testa, nella regione della tempia sinistra. Ritenuta l’ammissione – confortata, come vedremo, da altri elementi – secondo cui anche RI 1 ha colpito PC a terra con un calcio nella regione della testa, che tali due calci (quello di RI 2 e quello di RI 1) non possono non avere lasciato tracce e che il perito ha constatato l’esistenza di soli due traumi al capo, la Corte ha concluso che quei due traumi “non possono essere stati causati allorquando PC era ancora in piedi”. Dunque – ha continuato la Corte – “deve essere escluso che l’asserito pugno di RI 1 (…) sia per finire andato a colpire PC sulla tempia sinistra causando la ferita accertata dal perito dott. __________” e, pertanto, “quel pugno, se c’è stato, ha avuto un impatto limitato con la vittima oppure l’ha colpita in altro luogo rispetto alla testa”, causando, probabilmente, una delle lesioni di cui alle foto n. 2 o 36 (sentenza pag. 79).

                                         Quanto al barcollare della vittima, la Corte ha precisato che “prima di cadere a terra a seguito dei colpi ricevuti“ – e si trattava delle spinte, dei pugni e delle pedate – PC “si è piegato in avanti, dando l’impressione di barcollare e meglio di poter perdere l’equilibrio” rilevando che “si tratta di circostanza del tutto normale per una persona che è presa a pugni e calci in piedi”. Sulla questione, la Corte di prime cure ha, infine, precisato che “a farlo cadere sono stati o i calci del RI 2 o, per finire, quelli di Y. o, ancora, è inciampato come ipotizzato da C. e K.” rilevando ancora come “sia del tutto normale che una persona, colpita con calci allo stinco, si pieghi in avanti” così come è del tutto normale che “in quella posizione, uno o due calci sul fianco la facciano cadere” (sentenza pag. 84 e 85).

                            2.7.2.   Il ricorrente rimprovera alla Corte di prime cure di avere sbagliato nel ritenere che non vi erano riscontri evidenti del pugno che RI 1 ha dichiarato di avere dato a PC: in realtà, la lesione accertata sulla tempia sinistra della vittima potrebbe essere stata causata dal pugno che RI 1 ha dichiarato di avere sferrato con forza visto che per colpirlo era “andato con il braccio destro e la spalla all’indietro e poi gli ho tirato il pugno nel quale ho impiegato tutta la forza anche della spalla e del braccio” tanto che la mano destra gli si gonfiò.

                                         Riguardo le argomentazioni della prima Corte, il ricorrente rileva che, non essendovi agli atti la dimensione del pugno di RI 1, non è escluso che questi abbia colpito con una parte delle nocche la tempia ed un’altra parte il viso. Rileva, inoltre, che non è stato accertato che RI 1 ha affermato di avere colpito una parte molle (guancia) o una parte dura (tempia) e che nemmeno è stato accertato se, al momento del pugno, la vittima aveva ancora in testa la parrucca o se questa era caduta dopo i primi spintoni di RI 3.

                                         Inoltre – continua il ricorrente - c’è da chiedersi dove la Corte abbia trovato le competenze scientifiche per accertare il grado di sensibilità delle nocche mentre il discorso della Corte circa la presenza della parrucca e dei capelli è incomprensibile (ricorso pag. 33).

                                         Continuando, il ricorrente sostiene che le testimonianze citate dalla Corte non possono essere determinanti: quella di RI 1 poiché ha ammesso di avere caricato di responsabilità RI 2 per alleggerire le proprie e le altre poiché “non possono portare ad un accertamento degno di fede” (ricorso pag. 31 e 32).

                                         Infine, sulla questione, il ricorrente sostiene come la Corte abbia violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi ricostruttive perfettamente plausibili e più favorevoli agli accusati, quale quella secondo cui RI 1 colpì PC con un pugno alla tempia sinistra talmente forte da causargli una delle lesioni fatali (ricorso pag. 33).

                            2.7.3.   Nonostante la lunga esposizione, il ricorrente non dimostra in che modo gli accertamenti della Corte di prime cure – ampiamente motivati con argomentazioni del tutto sostenibili – siano arbitrari.

                                         Certamente, il ricorrente non dimostra il preteso arbitrio con le considerazioni secondo cui non sarebbero state accertate le dimensioni del pugno di RI 1 così come non sarebbe stato accertato se la vittima, al momento del pugno inferto da RI 2, aveva ancora in testa la parrucca o se questa era caduta dopo i primi spintoni di RI 3.

                                         Si tratta di considerazioni pretestuose.

                                         Quella sulle dimensioni del pugno è totalmente irrilevante nella misura in cui, quand’anche solo una parte del pugno di RI 1 avesse colpito la guancia della vittima, su questa il dott. __________– viste le categoriche dichiarazioni di tutti i periti (cfr., in part., classeur F, sez 2, ad 17; verb. dib. pag. 49; doc. TPC 25 p. 3; doc. TPC 26 pag. 21) - avrebbe dovuto constatare dei segni che, invece, non c’erano.

                                         La seconda è basata sul nulla nella misura in cui mai è stato preteso che la vittima avesse perso la parrucca dopo i primi spintoni (ipotesi, del resto, in sé poco probabile).

                                         Priva di qualsiasi serietà è la censura relativa al mancato accertamento sul fatto che RI 1 abbia detto di avere colpito una parte molle: è evidente che la Corte ha dedotto – potendolo fare senza arbitrio – tale affermazione dalla dichiarazione di RI 1 secondo cui il suo pugno è andato a colpire la guancia (cfr., in particolare, sue dichiarazioni 11.2.2008 e 30.4.2008 citate a pag. 72 della sentenza di primo grado).

                                         Altrettanto priva di qualsivoglia serietà è la considerazione ricorsuale secondo cui la Corte non avrebbe le “competenze medico-scientifiche per affermare che le nocche sono sensibili e sarebbe possibile comprendere se si colpisce una parte molle o dura del corpo” (ricorso pag. 33): si suggerisce al ricorrente di verificare da solo la questione provando a colpire con le nocche una superficie dura ed una molle e parzialmente cedevole.

                                         Infine, incomprensibile appare, non tanto la considerazione della Corte sulla presenza dei capelli e della parrucca, quanto piuttosto la mancata sua comprensione da parte del ricorrente: è evidente che, con quelle considerazioni, la Corte intendeva dire che, se davvero il pugno di RI 1 avesse colpito la tempia della vittima, RI 1 non avrebbe potuto non percepire la presenza dei capelli - o ancor più della parrucca - ciò che gli avrebbe fatto subito comprendere che non aveva colpito la guancia.

                                         Inconferente è l’obiezione ricorsuale relativa alla pretesa inutilizzabilità delle testimonianze: da un lato, per costante giurisprudenza, il giudice può, valutandola alla luce delle altre emergenze istruttorie, ritenere probante anche soltanto una parte di una deposizione e, soprattutto, la stessa Corte ha, in concreto, premesso alle sue constatazioni di avere, a causa della grande emotività suscitata dai fatti oggetto del procedimento, valutato in modo estremamente prudente le dichiarazioni dei testi e di avere avuto cura di verificare ogni dichiarazione mettendola a confronto con i dati oggettivi certi emersi in istruttoria e al dibattimento (cfr. sentenza pag. 18).

Di questa preoccupazione sono prova le considerazioni poste dalla Corte alla base dei propri accertamenti e riprodotte al considerando precedente.

                                         Ma, quand’anche alle obiezioni ricorsuali appena citate si dovesse – per puro scrupolo argomentativo – attribuire la dignità che non hanno, esse ancora non porterebbero ad alcunché poiché le argomentazioni che la Corte ha portato a sostegno dell’accertamento secondo cui il pugno che RI 1 ha preteso di avere sferrato non ha colpito il viso di PC sono convincenti, numerose e, insieme, del tutto bastevoli a fondare un accertamento non arbitrario (cfr. considerando precedente la cui lettura basta a confutare le affermazioni secondo cui la Corte di prime cure non avrebbe trovato una spiegazione sostenibile al gonfiore della mano di RI 1 o al barcollare della vittima).

                                         Né il ricorrente sostanzia l’arbitrio in cui egli pretende che sarebbe incorsa la prima Corte dilungandosi nella costruzione autonoma di un’ipotesi fattuale diversa da quella accertata in prima sede e che, peraltro, come tale, appare esclusa dalla considerazione del perito giudiziario che ha escluso che la lesione nella zona temporale sinistra possa essere stata causata da uno dei pugni descritti dagli imputati (cfr. rapporto 18.6.2008 pag. 7 ad 19).

                                         Lo si ripete. Quand’anche una diversa interpretazione del materiale istruttorio fosse sostenibile o persino preferibile a quella della prima Corte, questo non basta ancora a dimostrare l’arbitrio (cfr. consid. 1), cioè il presupposto indispensabile per l’accoglimento di un ricorso in cassazione.

                                         Nemmeno sostengono il ricorrente le sue considerazioni secondo cui la Corte avrebbe violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi di fatto perfettamente plausibili e più favorevoli agli accusati.

                                         Il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie.

                                         Questo principio – che non impone che l'assunzione delle prove conduca ad un’assoluta certezza poiché semplici dubbi teorici sono sempre possibili - è disatteso soltanto quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38).

                                         Questo non è il caso in concreto: la semplice possibilità che i fatti possano essersi svolti in modo diverso da quanto accertato con una lettura sostenibile e convincente del materiale istruttorio non basta ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

                                         La tesi ricorsuale, invece, vuole imporre, in ogni processo di natura anche solo parzialmente indiziaria, l’obbligatorietà per il giudice della presa in considerazione della fattispecie più favorevole all’imputato, indipendentemente dal significato probatorio dell’insieme degli elementi istruttori raccolti.

                                         Anche su questo punto, dunque, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

                               2.8.   Il ricorrente contesta, poi, l’accertamento secondo cui egli avrebbe dato un calcio alla tempia sinistra di PC.

                            2.8.1.   Sulla questione, la Corte di prime cure ha, dapprima, ricordato che RI 2 ha, all’inizio, preteso che l’aggressione terminò quando PC cadde a terra per poi sostenere, davanti ai poliziotti e al GIAR, di non ricordare nulla di quanto accaduto quando la vittima era a terra e per, in seguito ancora, affermare che né lui né i suoi amici hanno colpito PC quando era a terra e per, poi, tornare a sostenere la versione del vuoto di memoria. La Corte ha, poi, ricordato che, nel seguito dell’inchiesta, RI 2, rispondendo alle domande degli inquirenti, ha intercalato ai “non ricordo” il “non posso escludere di averlo colpito con diversi calci quando era a terra e anche alla testa” (PP 29.4.2008) o il “è molto probabile che abbia tirato dei calci a †PC” (PP 6.6.2008).

                                         Valutando queste dichiarazioni di RI 2, la Corte ha scartato, come inverosimili, quelle sul vuoto di memoria: “non è infatti ammissibile – ha spiegato la Corte – che gli si sia spenta la luce dei ricordi a partire dal momento in cui la vittima era a terra fino all’istante immediatamente successivo alla fine dell’aggressione allorquando, come vedremo, ha insistito a sottolineare che fu il primo a lasciare il luogo dell’aggressione” (sentenza pag. 89-90; cfr., anche, pag. 94).

                                         La Corte ha, poi, ricordato che sia RI 1 che RI 3 – durante l’inchiesta e al dibattimento hanno dichiarato che anche RI 2 ha colpito la vittima a terra con almeno un calcio alla tempia sinistra, che altri testi (T 6 e T 7) hanno, poi, confermato che RI 2 ha colpito alla testa PC quando era a terra e, infine, che un altro teste (T 4) ha riferito di avere visto PC venire colpito da un calcio alla tempia senza essere in grado di dire da chi provenisse il colpo.

                                         Pertanto, richiamati gli accertamenti effettuati in precedenza secondo cui il calcio di RI 1 non aveva colpito la tempia sinistra (accertamento di cui diremo in seguito), la Corte ha considerato “al di là di ogni ragionevole dubbio” che il calcio che ha colpito la tempia sinistra di PC è stato sferrato da RI 2 (sentenza pag. 104-106).

                            2.8.2.   Nel suo allegato, il ricorrente rileva, dapprima, come egli ricordi di avere dato dei calci ma non ricordi il punto in cui questi calci hanno colpito la vittima sottolineando come questo suo non ricordare sia del tutto normale visto che era buio e che la confusione regnava sovrana. Quindi – sostiene – contrariamente a quanto sostenuto dalla pubblica accusa, egli non ha negato le proprie responsabilità: semplicemente, non sa precisare, a causa proprio della confusione di quel momento, quale parte del corpo ha colpito con i calci.

                                         Ciò rilevato, il ricorrente continua sostenendo che la Corte ha sbagliato accertando che la lesione riscontrata sulla tempia sinistra di PC è stata causata da un suo calcio.

                                         Da un lato, la Corte non può – sempre secondo il ricorrente - usare a sostegno dei suoi accertamenti le dichiarazioni di RI 1 proprio perché questi ha dichiarato, in aula, di avere addossato colpe a RI 2 per alleggerire le proprie responsabilità.

                                         Su questa questione, poi, l’inaffidabilità delle dichiarazioni di RI 1 risulta anche – sempre a mente del ricorrente – dal fatto che lui ha detto di avere visto RI 2 colpire PC con un calcio alla testa per la prima volta il 23.4.2008, quindi a più di 2 mesi dall’inizio dell’inchiesta, nonché dal fatto che egli ha atteso un’ulteriore settimana prima di parlare della tempia sinistra.

                                         Nemmeno gli accertamenti della Corte possono – sempre secondo il ricorrente – basarsi su RI 3 che ha detto che RI 2 ha colpito PC con un calcio “alla testa, penso in faccia” e, poi, ha detto di avere visto che “gli ha tirato un calcio, colpendolo alla parte sinistra del viso” poiché – continua il ricorrente – “la faccia, rispettivamente il viso (…) non è certo la tempia sinistra”.

                                         Nemmeno l’accertamento può – secondo il ricorrente – essere fondato sulle testimonianze di T 6 e di T 4: il primo ha detto di avere visto RI 2 dare un calcio in testa e/o in faccia e il secondo ha parlato della tempia senza precisare se sinistra o destra e senza avere visto chi ha inferto il colpo.

                                         Il ricorrente sostiene, inoltre, come queste due testimonianze non possano, in ogni caso, essere utilizzate nella misura in cui è accertato che i due testi hanno reso dichiarazioni su alcune circostanze (numero di aggressori, indumenti portati dagli aggressori, numero di calci,..) che si sono rivelate non conformi alla realtà: “non si può, pena cadere nel manifesto arbitrio, fare come ha fatto la Corte e scegliere parti di una testimonianza (quella a carico) e scartare quella parte che è a favore dell’accusato”.

                                         Il ricorrente conclude, su questo punto, il suo esposto affermando che vi è, poi, da chiedersi come abbiano potuto i testi vedere la tempia sinistra di PC visto che questi, quando era a terra, giaceva sul fianco sinistro.

                                         Pertanto – termina il ricorrente – “non vi è una sola testimonianza affidabile che possa attribuire con certezza a RI 2 di avere inferto un calcio alla tempia sinistra“. Altrettanto arbitrario è, infine, l’accertamento secondo cui si trattò di un calcio ben assestato poiché “nessun teste riferisce quanto accertato dalla Corte” (ricorso pag. 40-45).

                                         Del resto – continua il ricorrente – il fatto che non siano stati trovati DNA o sangue della vittima sulla scarpa di RI 2 è la prova che il calcio accertato dalla Corte non è mai stato sferrato (ricorso pag. 46-47).

                            2.8.3.   Questa Corte prende atto che ora RI 2 non nega più di avere dato dei calci quando PC era a terra (così come, fra l’altro, ricordato dalla Corte di prime cure a pag. 88 della sua sentenza), che nemmeno ribadisce i suoi non ricordo e/o non escludo e che, comunque, fa un piccolo passo in più verso l’ammissione rispetto ai “non posso escludere di averlo colpito con diversi calci quando era a terra e anche alla testa ” e “è molto probabile che abbia tirato dei calci a †PC” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 88-89).

                                         In sede di ricorso, RI 2 dichiara di ricordare di avere dato dei calci a PC quando era a terra. Soltanto sostiene di non ricordare quale parte del corpo di PC abbia colpito con quei calci.

                                         Rilevata questa nuova versione – che non può che confermare il giudizio di non credibilità fatto dalla prima Corte in relazione alle sue dichiarazioni questa Corte deve sottolineare che quel che RI 2 prima negava, poi non escludeva e oggi ricorda soltanto in parte, i suoi correi ben lo ricordavano sia in sede di inchiesta che al dibattimento tanto che le loro dichiarazioni – unite a quelle dei testi citati – hanno permesso alla Corte di prime cure di accertare senza arbitrio che, quando PC era a terra e tentava di rialzarsi, dopo che RI 1 lo colpì con un calcio al collo, anche RI 2 intervenne nello stesso modo colpendo la vittima alla tempia sinistra.

                                         La Corte ben poteva utilizzare, a sostegno dei propri accertamenti, le dichiarazioni, non solo di RI 3, ma anche di RI 1. Dell’asserita ammissione di avere voluto danneggiare il correo per difendere sé stesso già s’è detto: essa non può venire generalizzata a tutte le dichiarazioni di RI 1. Ma, in ogni caso, mal si comprende come si possa sostenere che, dichiarando di avere visto RI 2 colpire il volto di PC con un calcio, RI 1 abbia voluto scagionare se stesso o diminuire le proprie responsabilità nella misura in cui egli ha ammesso, sin dall’inizio, di avere colpito la vittima, in precedenza, nello stesso modo.

                                         Nemmeno la tesi sulle pretese modifiche di versione in corso di inchiesta aiutano il ricorrente. In realtà, RI 1 già nel verbale del 2.2.2008, ha detto di avere visto RI 2 colpire la vittima in testa con uno o due calci. Se è vero che, poi, si è corretto affermando di non ricordare dove i calci di RI 2 avessero colpito, è anche vero che poi si è nuovamente corretto e, già il 23.4.2008, parlava di calci che avevano colpito la parte sinistra della testa. Che abbia parlato di tempia soltanto nell’interrogatorio successivo non inficia la sua credibilità: si tratta, all’evidenza, di una precisazione fatta in risposta ad una domanda dell’interrogante.

                                         La tesi ricorsuale secondo cui dalle dichiarazioni di RI 3 la Corte non potrebbe desumere che il calcio di RI 2 ha colpito la tempia sinistra della vittima poiché RI 3 ha parlato di “testa” e poi di “viso” ma non di “tempia” è inconcludente nella misura in cui è evidente il suo carattere pretestuoso, soprattutto se si pon mente al fatto che RI 3 ha da subito precisato che la parte del viso o della faccia colpita dal calcio di RI 2 era quella sinistra.

                                         Altrettanto infondate sono le censure ricorsuali riguardo i testi e le loro dichiarazioni.

                                         Da un lato, non è vero quanto preteso dal ricorrente a pag. 45 del suo esposto secondo cui i testi non avrebbero potuto vedere RI 2 colpire la vittima alla tempia sinistra poiché questa “era rannicchiata in posizione fetale sul fianco sinistro, dunque con la tempia sinistra rivolta alla strada”. In effetti, risulta dagli accertamenti della Corte di prime cure che, mentre è stata colpita – per dirla con RI 3 - alla parte sinistra del viso o della faccia, la vittima cercava di rialzarsi ed aveva, quindi, “la testa leggermente sollevata da terra” (sentenza pag. 101 lett. c).

                                         Irrilevante è, poi, anche che un teste abbia detto che il calcio colpì la faccia della vittima e non la tempia: si era di notte, c’era confusione e il tutto si è svolto molto velocemente. Assurdo, poiché irrealistico, è pretendere - come fa il ricorrente - dai testi una precisione da pizzicagnolo.

                                         La pretesa del ricorrente è tanto più assurda se solo si pensa che, appena prima, egli stesso invocava il buio, la confusione e la concitazione del momento per spiegare le sue reticenze (e meglio, per spiegare i motivi per cui lui non sa dove ha colpito).

                                         Nemmeno è fondata la tesi ricorsuale secondo cui la Corte non potrebbe usare a sostegno del suo accertamento circa il calcio assestato da RI 2 la deposizione di un teste che ha, sì, parlato di un calcio alla tempia ma non ha saputo dire chi abbia sferrato tale calcio.

                                         Emerge con evidenza dalle argomentazioni della prima Corte che il suo accertamento riguardo il calcio di RI 2 e la parte da lui colpita è il frutto della valutazione complessiva di una serie di emergenze probatorie che, insieme, permettevano di concludere senza arbitrio che la pedata di RI 2 colpì la vittima alla tempia sinistra.

                                         Altrettanto non decisivo è il fatto che i testi abbiano detto anche cose che non si sono rivelate conformi agli accertamenti della Corte.

In situazioni concitate come quella che ha dato origine al procedimento penale è del tutto plausibile che i testi non registrino sempre correttamente tutti gli eventi.

                                         Ed è proprio per porre rimedio a questi margini di errore che occorre valutare – così come ha fatto la Corte di prime cure – le dichiarazioni sulla scorta delle diverse emergenze, in un esame complessivo.

                                         Esame complessivo non significa – come vuole il ricorrente – che una testimonianza vada considerata un valido mezzo di prova soltanto quando essa si riveli fedefacente in tutte le sue parti. Significa, invece, che il giudice deve valutare il valore probante del materiale istruttorio raccolto – e, dunque, anche delle testimonianze - considerandolo nel suo insieme. E in questa considerazione d’insieme il giudice può – argomentando in modo sostenibile (cfr., per esempio, sentenza pag. 106) – ritenere probante una o più parti di una testimonianza ad esclusione di altre senza cadere in arbitrio.

                                         Dunque, in concreto, a sostanziare l’accertamento della Corte di prime cure vi sono – oltre le claudicanti affermazioni dello stesso RI 2 - le dichiarazioni concordanti di RI 1 e RI 3 cui si aggiungono le dichiarazioni dei testi citati che, insieme, concorrono a sostanziare quelle dei due correi di RI 2 e gli accertamenti peritali riguardo le lesioni accertate sul volto della vittima di cui la Corte ha ampiamente parlato.

                                         Nell’esame complessivo del materiale istruttorio la Corte di prime cure ha ritenuto delle diverse emergenze quelle parti che andavano a confortarsi l’una l’altra e che, insieme, concorrevano a fondare un accertamento non arbitrario.

                                         Il mancato ritrovamento di sangue sulle scarpe di RI 2 non può, in questo contesto, avere il significato voluto dal ricorrente (non è, peraltro, accertato né è obbligato che la lesione alla tempia abbia causato un sanguinamento immediato). Né il ricorrente può essere seguito nel ragionamento riguardo le tracce di DNA già soltanto per il fatto che la sua affermazione secondo cui RI 2 – se le cose fossero andate come accertato dalla Corte – avrebbe dovuto colpire la vittima con la parte superiore della scarpa (e non con la suola dove sono state ritrovate le tracce di DNA) è una sua pura congettura. Non vi è nessun accertamento in merito e quel che lui sostiene non è una conclusione obbligata, visto, peraltro, l’accertamento secondo cui PC, mentre veniva preso a calci in testa, cercava di rialzarsi ed aveva la testa sollevata da terra.

                                         Pertanto, la censura ricorsuale riguardo l’accertamento secondo cui RI 2 colpì la vittima con un calcio alla tempia sinistra cade nel vuoto.

Infine, contrariamente alla tesi ricorsuale, l’accertamento della Corte sul modo in cui venne inferto il calcio resiste alla censura d’arbitrio: che si trattò di un calcio “ben assestato” (sentenza pag. 142) risulta dall’esame complessivo delle dichiarazioni in atti (in particolare, quelle citate dalla prima Corte alle pag. 104-106).

                               2.9.   In modo poco strutturato, il ricorrente ha sostenuto nel suo esposto che la Corte di prime Cure ha violato il principio in dubio pro reo scartando altre ipotesi riguardo le cause della rottura dell’arteria cerebrale.

                                         Da un lato – egli sostiene - è possibile che a provocare la lesione accertata sulla tempia sinistra sia stato il pugno che RI 1 ha dichiarato di avere dato con forza.

                                         D’altra parte, altrettanto sostenibile sarebbe l’ipotesi secondo cui la lesione dell’arteria “potrebbe essersi realizzata già al momento dello spintone contro il muro inferto da RI 3” (ricorso pag. 35 e 36).

                            2.9.1.   Sulla scorta delle valutazioni del perito giudiziario, la Corte di prime cure ha accertato che la lacerazione del tratto intracranico dell’arteria vertebrale sinistra – che ha causato l’emorragia cerebrale e, quindi, il decesso – è stata causata da un abnorme movimento di flesso-estensione e rotazione del capo che è stato, a sua volta, causato da due eventi traumatici distinti. Questi eventi traumatici sono stati identificati nei due calci inferti da RI 1 e RI 2 nella regione della testa, calci che hanno causato l’infiltrazione ematica nella regione del collo e la lesione alla tempia sinistra (N. 1 e 12 del rapporto 18.6.2008 del dott. __________).

                                         Secondo la Corte – che ha fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario – i due traumi “possono avere avuto un ruolo concausale” nella lacerazione dell’arteria (sentenza pag. 125).

                                         Seguendo le valutazioni peritali, la Corte ha, poi, continuato ribadendo che la rotazione del rachide che ha determinato la rottura dell’arteria vertebrale intracranica ha avuto, con certezza, origine traumatica e che gli unici traumi che hanno potuto causarla sono stati quelli che hanno lasciato le tracce riscontrate alla tempia e al collo poiché “altri non ve ne sono” ed ha spiegato che questi due traumi hanno ingenerato un movimento estensivo-rotatorio sufficientemente importante per vincere l’elasticità del tessuto e, quindi, provocare la lesione.

                                         A questo proposito, la Corte ha citato ampiamente le valutazioni del perito giudiziario e, in particolare:

“  l’unica spiegazione per la dissezione riscontrata è un movimento estensivo rotatorio (…) una lesione vascolare di questa natura può spiegarsi attraverso un movimento anomalo del capo per estensione e rapidità (…) i due traumi (ndr: riscontrati alla tempia e al collo) sono gli unici segni riconducibili a eventi traumatici che possono spiegare un movimento di questo genere. Non posso escludere che lo stesso movimento possa avvenire senza nessuna lesione esterna, ciò che comunque non è il caso qui” (dichiarazioni del perito giudiziario in aula, citate a pag. 126 della sentenza).

                                         Ed ancora la Corte ha spiegato come il dott. __________ abbia “proceduto ad un’analisi approfondita della salma volta a ricercare quali traumi potessero aver causato detta lesione letale” per poi precisare che tale approfondita ricerca ha portato all’individuazione di soli due traumi, e meglio quella alla tempia sinistra e quello al collo poiché altri non ve n’erano. Inoltre, la Corte ha continuato spiegando come il perito giudiziario abbia pure escluso che colpi che non hanno lasciato segni sul corpo possano avere causato la citata rotazione-estensione del rachide e la conseguente emorragia con esito letale (sentenza pag. 127 e 128).

                                         Inoltre, così come emerge dal verbale dibattimentale, il perito giudiziario ha spiegato in aula che i colpi ricevuti alla tempia sinistra e al collo sono gli unici segni riconducibili a eventi traumatici che possono spiegare il movimento che ha causato la lacerazione dell’arteria e, poi, la morte (verb. dib. pag. 48).

                                         Spiegando i motivi che l’hanno indotta a seguire le conclusioni del perito giudiziario piuttosto che quelle del prof. __________, perito di parte (che, pur condividendo l’opinione del perito giudiziario sull’origine traumatica della lacerazione dell’arteria, ne ipotizzava altre cause rispetto ai calci; cfr. sentenza di prime cure pag. 129), la Corte di prime cure ha, in sostanza, spiegato che il dott. __________ - oltre ad essere l’unico ad avere esperito direttamente l’autopsia sulla salma – ha indicato chiaramente il metodo di lavoro da lui applicato che ha, così, potuto essere seguito e verificato passo passo nel suo referto ed ha dato spiegazioni e valutazioni comprensibili, convincenti e condivisibili (sentenza pag. 125-127).

                                         Quanto al rapporto del dott. __________, invece, la Corte ne ha dapprima evidenziato le lacune metodologiche, in particolare la mancata indicazione del materiale consultato che “non ha permesso di verificare se il lavoro svolto abbia seguito un metodo ben determinato e se il risultato sia coerente con questo metodo”. In altre parole – continua la Corte – “non potendo sapere quale documentazione dell’incarto il dott. __________ abbia per finire consultato, non è risultato possibile stabilire se le ipotesi da lui adombrate siano in realtà il frutto di asserzioni parziali, a solo ed esclusivo servizio del mandante o meno” (sentenza pag. 128).

                                         Infine, la Corte ha rilevato che il dott. __________ ha fatto riferimento, nel suo esposto, ad alcune circostanze fattuali “nemmeno accertate dalla Corte (come ad esempio, che il calcio di RI 1 sarebbe avvenuto mentre il capo di PC poggiava a terra)”. Inoltre, la Corte ha sottolineato la precisazione fatta dal perito giudiziario in aula secondo cui il dott. __________ – a differenza del dott. __________ che era stato incaricato di registrare il più possibile asetticamente quanto rilevava nell’esame del corpo di PC – si è espresso su ipotesi che gli sono state sottoposte (sentenza pag. 128 e 129).

                                         Proseguendo, la Corte ha esaminato criticamente il contenuto del rapporto del dott. __________, respingendo la tesi da questi “insinuata” (sentenza pag. 129) secondo cui la rottura dell’arteria potrebbe essere avvenuta prima che PC cadesse rilevando come si tratti di “spiegazioni di comodo prive di rigore metodologico e scientifico, fatte unicamente nell’interesse di RI 2” (sentenza pag. 129) poiché, da un lato, quando era ancora in piedi, alla vittima non sono stati inferti pugni al volto tali da creare dei traumi e, d’altro lato, nessuno dei presenti (né i testi né gli accusati) ha mai detto di avere visto la vittima, mentre era ancora in piedi, ruotare il capo o fare un movimento tale da ingenerare una rotazione/estensione della testa. L’ipotesi del dott. __________ è, perciò, stata giudicata dalla Corte di prime cure come avanzata “completamente al di fuori del contesto” dei fatti accertati.

                                         La Corte ha, poi, considerato che altri elementi – e meglio, la rapidità dell’emorragia, il comportamento di PC quando ancora era in piedi e il fatto che, appena caduto a terra, ancora cercava di parare i colpi - insieme, concorrono ad escludere l’ipotesi del dott. __________.

                                         Dapprima, la rapidità dell’emorragia.

                                         In relazione all’intervallo di tempo fra la lesione e l’arresto cardio-respiratorio, la Corte ha dapprima ricordato che il dott. __________ lo ha indicato in un minuto o forse anche meno e che il perito giudiziario lo ha valutato in secondi (decine di secondi) fino al massimo 1 o 2 minuti. Rilevato, poi, come la lacerazione dell’arteria sia stata ampia, pari al diametro del vaso e che la vittima aveva un’ipoplasia all’arteria destra di sorta che tutta la circolazione passava soltanto da quella laceratasi, la Corte ha ritenuto convincenti le considerazioni del dott. __________, perito incaricato dalla PC, secondo cui l’emorragia sarebbe stata particolarmente rapida “poiché, da una parte era massiccia e, dall’altra, non era nemmeno possibile compensare la fuoriuscita di sangue, di guisa che nella fattispecie possono essere bastati anche solo 7 secondi perché si instaurasse uno stato d’incoscienza”.

                                         Su questa questione, infatti, la Corte ha annotato che, non avendo né il perito giudiziario né quello della difesa espresso certezze, le spiegazioni del dott. __________sono apparse convincenti “e perfettamente coerenti con gli accertamenti esperiti”. Pertanto, visto l’accertamento sul carattere massiccio e rapidissimo dell’emorragia, la Corte ha ritenuto accertato che l’arresto cardio-respiratorio è intervenuto quasi subito dopo il trauma all’origine della lesione (sentenza pag. 131-132; cfr., pure, referto dott. __________ e sue dichiarazioni in verb. dib. pag. 53-55).

                                         Inoltre, la Corte ha considerato il fatto che “finché era in piedi, PC (…) ancora era vigile e, quindi, pronto a parare eventuali colpi, rispettivamente ad assecondarli con il resto del corpo, di guisa che il movimento estensivo-rotatorio del capo non può essersi prodotto in tale situazione” (sentenza pag. 129).

                                         Infine, ha considerato che, appena a terra, mentre veniva colpito nella zona del torace e prima di ricevere i calci in testa, la vittima era ancora cosciente e “si rannicchiava per proteggersi dai colpi, e meglio dalle pedate, che gli veno inferte nella zona toracica, rispettivamente con le braccia con le quali tentava di proteggersi”.

                                         Pertanto, l’estrema rapidità dell’emorragia e il fatto che la vittima era cosciente e cercava di difendersi sia quando era in piedi che a terra ma prima di ricevere i colpi in testa, sono elementi che, insieme, la Corte di prime cure ha ritenuto confortanti la tesi del perito giudiziario secondo cui la lacerazione dell’arteria cervicale è stata causata dalla pedate inflitte alla vittima quando questa era già a terra.

                                         Concludendo, ancora una volta, dopo avere confutato la tesi del perito di parte, la Corte ha ribadito di fare proprio il parere del perito giudiziario che, in aula, ha precisato che non vi sono elementi che possano far ritenere che il movimento abnorme responsabile della lacerazione dell’arteria sia avvenuto con la vittima ancora in piedi mentre ve ne sono che rendono tale lesione compatibile con i traumi subiti a terra (sentenza pag. 130-131).

                            2.9.2.   Nel suo allegato, il ricorrente ha, dapprima, sostenuto che la lacerazione dell’arteria può, invece, essere attribuita al pugno che RI 1 ha dichiarato di avere sferrato.

                                         Rilevando che RI 1 aveva dichiarato di avere “tirato un pugno con la mano destra sulla parte sinistra del viso, o sulla mascella o sulla guancia” e che aveva precisato che, “per colpirlo” era “andato con il braccio destro e la spalla all’indietro e poi gli ho tirato il pugno nel quale ho impiegato tutta la forza anche della spalla e del braccio” tanto che la mano destra gli si gonfiò, il ricorrente ricorda che pochi centimetri sopra la guancia sinistra che RI 1 sostiene di avere colpito “vi è la famosa lesione temporale sinistra che __________ identifica come una delle due lesioni che potrebbe avere provocato il movimento di iperestensione del capo”. 

                                         Pertanto – sempre secondo il ricorrente – la Corte cade nell’arbitrio quando esclude che tale lesione sia stata causata dal pugno di RI 1.

                                         Secondo il ricorrente a sostenere la tesi negata dalla Corte di prime cure, vi sarebbero numerosi elementi.

                                         Dapprima, il fatto che il perito giudiziario ha sempre detto di non poter attribuire quella lesione ad uno specifico colpo. Poi, vi è il fatto che, dopo quel pugno, la vittima “anziché tentare di scappare come qualunque persona in pieno possesso delle sue facoltà e forze farebbe se aggredito a pugni da due persone”, ha iniziato a barcollare, “facendo dei movimenti stentati, come per sferrare un debole pugno o difendersi in qualche modo” (ricorso pag. 28). Così, dopo avere citato le deposizioni di tre testi, sue e dei correi sui movimenti che PC fece dopo avere ricevuto i pugni (ricorso pag. 29), il ricorrente sostiene che questi movimenti della vittima costituiscono “all’evidenza un importante indizio che già a quel momento PC potesse essere stato vittima della famosa lesione arteriosa così come correttamente ipotizzato dal prof. __________” (ricorso pag. 30).

                                         Rilevando che “neppure la Corte spiega a che cosa potrebbe essere dovuto il barcollare e i movimenti scomposti di PC qualora veramente il pugno di Ivica non fosse giunto al bersaglio” così come non ha spiegato “in modo convincente come RI 1 si sia procurato il rigonfiamento alla mano” e ribadendo che, dopo i primi colpi, “PC è caduto a terra come un sacco di patate”, il ricorrente continua affermando che “è probabile, o quantomeno possibile” che il pugno di RI 1 abbia colpito la vittima poco centimetri più in alto di quanto da lui indicato, cioè sulla tempia sinistra. Ciò spiegherebbe il perché della mano gonfia di RI 1 “dal momento che il pugno ha colpito la parte dura del cranio” e “la scompostezza di PC dopo il colpo” (ricorso pag. 31, 32 e 34).

                                         In seguito, sempre nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto che “un’altra possibile spiegazione è quella secondo cui la lesione dell’arteria potrebbe essersi realizzata già al momento dello spintone contro il muro inferto da RI 3”.

                                         Va, infatti, tenuto in considerazione – prosegue il ricorrente – che “probabilmente PC, vista la discussione con C., non ha prestato attenzione alcuna al sopraggiungere di RI 3, venendo colto totalmente di sorpresa e con i muscoli del collo rilassati” così che proprio tale spintone, visto che il muretto ha impedito il retrocedere della vittima, potrebbe avere provocato il movimento di flessione che, a sua volta, ha causato la lacerazione, in una sorta di meccanismo di colpo di frusta.

                                         Escludendo questa ipotesi – sostenuta anche dal barcollare e dalla mancanza di controllo di PC – la Corte ha violato il principio in dubio pro reo (ricorso pag. 35 e 36).

                            2.9.3.   Ancora una volta, il ricorrente non dimostra in che modo gli accertamenti della Corte di prime cure riguardo la causa della lacerazione dell’arteria – ampiamente motivati con argomentazioni del tutto sostenibili – siano arbitrari.

                                         Certamente, il ricorrente non dimostra il preteso arbitrio dilungandosi nella ricostruzione autonoma di ipotesi fattuali diverse da quella accertata in prima sede.

                                         Lo si ripete, quand’anche una diversa interpretazione del materiale istruttorio fosse sostenibile o persino preferibile a quella della prima Corte, questo ancora non basta a dimostrare l’arbitrio (cfr. consid. 1), cioè il presupposto indispensabile per l’accoglimento di un ricorso in cassazione.

                                         A titolo abbondanziale, si rileva, dapprima, come sorprenda l’opinione sostenuta dal ricorrente secondo cui il perito giudiziario avrebbe sempre detto di non poter attribuire la lesione alla tempia sinistra della vittima ad uno specifico colpo. In realtà, infatti, il perito ha chiaramente indicato che, pur essendo aspecifiche, sia la lesione riscontrata sul collo/nuca a sinistra che quella riscontrata sulla tempia sinistra “trovano piena compatibilità con l’ipotesi che a produrle siano stati dei calci” (cfr. rapporto 18.6.2008 pag. 7 ad 21).

                                         Inoltre – ma sempre a titolo abbondanziale – non si può non rilevare che la prima causa alternativa ipotizzata dal ricorrente – e, cioè, un forte pugno inferto da RI 1 – viene costruita su un fatto (un forte pugno di RI 1 che ha colpito la tempia sinistra della vittima) la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte in un procedimento di valutazione del materiale probatorio immune da arbitrio nella misura in cui – come indicato sopra (cfr. consid. 2.7.3.) – il materiale probatorio è stato fatto oggetto di una valutazione motivata e sostenibile in cui, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata data una risposta sostenibile a tutte le circostanze (barcollare e movimenti inconsulti della vittima, gonfiore della mano di RI 1) che vengono evocate a sostegno della tesi che, nel ricorso, viene, peraltro, indicata soltanto come altrettanto possibile.

                                         Per contro, la seconda causa ipotizzata dal ricorrente (lacerazione dell’arteria causata dalla spinta contro il muro) è stata valutata dalla Corte (nell’esame delle ipotesi formulate dal perito di parte) ed è stata scartata con l’esclusione che la lacerazione si sia prodotta quando la vittima era ancora in piedi. Questa esclusione appare, peraltro, sufficientemente sostenuta – oltre che dalle argomentazioni della prima Corte – dal fatto che il perito giudiziario, al dibattimento, ha dichiarato di ritenere del tutto improbabile che una spinta contro il muretto (alto circa 110 cm) possa avere avuto, in concreto, un ruolo causale (verb. dib. pag. 48 e 49).

                                         Sulla questione del principio in dubio pro reo, già s’è detto sopra: ancora una volta, le considerazioni secondo cui la Corte avrebbe violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi di fatto plausibili e più favorevoli agli accusati sono frutto di una mancata comprensione della portata di tale principio che, come già detto, non impone che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento, ritenuto che semplici dubbi teorici sono sempre possibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38).

                                         In concreto, la Corte di prime cure ha considerato accertato - dopo avere attentamente analizzato il complesso degli elementi probatori a sua disposizione e dopo averli discussi in un'analisi globale e sostenibile in cui sono state considerate anche le conclusioni del perito di parte - che la lacerazione dell’arteria è stata causata dai due calci inferti alla vittima quando questa era già a terra.

                                         In particolare, come visto, la Corte ha anche discusso la possibilità che la lacerazione sia avvenuta quando la vittima era ancora in piedi, per giungere ad escluderla sulla base di una serie di argomentazioni sostenibili, valutando tutti gli aspetti determinanti e spiegando, in modo sostenibile e coerente con la sua ricostruzione dei fatti, anche quelli che, secondo il ricorrente, erano dei movimenti inconsulti dovuti agli effetti della lacerazione già avvenuta.

                                         Non vi è, dunque, in concreto, spazio per l’applicazione del principio in dubio pro reo: la semplice possibilità che i fatti possano essersi svolti in modo diverso da quanto accertato con una lettura sostenibile e convincente del materiale istruttorio non basta ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo proprio perché, in questo caso, la Corte non era in una situazione in cui vi era un dubbio insopprimibile sullo svolgimento dei fatti.

                                         L’accoglimento della tesi ricorsuale equivarrebbe ad obbligare il giudice, in ogni processo di natura anche solo parzialmente indiziaria, a considerare la fattispecie più favorevole all’imputato, indipendentemente dal significato probatorio degli elementi istruttori raccolti.

                                         La Corte di cassazione e revisione penale non è una corte di appello.

                                         Un condannato non può, quindi, limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti e la propria ricostruzione degli eventi dolendosi d’arbitrio perché le conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie.

                                         Egli deve, invece, sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto siano arbitrari - cioè manifestamente insostenibili – in quanto destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti.

                                         Come visto sopra, la prima Corte ha fondato l’accertamento secondo cui la causa della morte di PC è da ricercare nella lacerazione dell’arteria cerebrale nei calci inferti da RI 1 e RI 2 sulla base della perizia giudiziaria ritenendo – dopo averle confrontate - la tesi del dott. __________ (sostenuta, anche, dal dott. __________) preferibile a quella del dott. __________ che sosteneva, sulla base di metodologie rimaste oscure, ipotesi alternative, non solo non verificabili né convincenti, ma in aperto contrasto con gli accertamenti della Corte o costruite su ipotesi di fatto che la Corte aveva scar

17.2009.16 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.06.2009 17.2009.16 — Swissrulings