Incarto n. 17.2008.79
Lugano 16 settembre 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 dicembre 2008 da
RI 1 e
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato in fatto e in diritto:
1. Con decreto d’accusa 19 maggio 2008, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non avere accompagnato, il 29.12.2007, il 26.1. 2008 e il 9.2.2008, il figlio presso il __________ dove il padre avrebbe esercitato il diritto di visita in forma libera disattendendo, così, l’ordine impartitole dalla PL 1 con decisione 14.5.2007 e con comminatoria dell’art. 292 CP.
Il procuratore pubblico ne ha, perciò, proposto la condanna alla multa di fr 500.- che, in caso di mancato pagamento, sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di 5 giorni.
2. RI 1 ha sollevato opposizione contro tale decreto d’accusa.
3. Con sentenza 7 ottobre 2008, constatato che la prevenuta, nonostante fosse stata regolarmente citata “a mezzo raccomandata del 27 agosto 2008” non era comparsa al dibattimento, il giudice della Pretura penale ha proceduto nelle forme contumaciali ed ha confermato il decreto d’accusa.
4. Con scritto pervenuto alla pretura penale il 27 ottobre 2008 RI 1 ha, implicitamente, chiesto il rifacimento del dibattimento sostenendo che il giudice, nella sua decisione del 7 ottobre precedente, non aveva preso in considerazioni le ragioni per cui non aveva presenziato al dibattimento.
5. A seguito di tale scritto, il giudice della pretura penale ha indetto un nuovo dibattimento per le 11.15 del 19 novembre 2008.
RI 1 non ha presenziato nemmeno a questo dibattimento.
Rilevato come la prevenuta fosse stata regolarmente citata e ritenuta ingiustificata la sua assenza, il giudice, con sentenza intimata il 28 novembre 2008, ha dichiarato definitivamente valida la sentenza contumaciale di condanna del 7 ottobre 2008.
6. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza 19/28 novembre 2008 (notificata alla condannata il 5.12.2008) osservando, dapprima, di non avere potuto partecipare al dibattimento indetto per il 19 novembre precedente poiché non aveva ricevuto in tempo la relativa citazione.
7. Giusta l’art. 7 CPP, le intimazioni di atti giudiziari avvengono per invio postale o per mezzo di usciere (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, dunque, una notifica è eseguita per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPP). Se il destinatario è assente dal Cantone, ma è noto il luogo ove si trova, gli atti giudiziari gli possono essere notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per tramite dell’autorità giudiziaria del luogo, riservati i trattati (cfr. art. 122 CPP), tra i quali vanno annoverati – in materia penale – la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1), il Secondo Protocollo addizionale alla citata Convenzione concluso in data 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) e singole Convenzioni concluse dalla Svizzera con singoli Stati, come ad esempio l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese del 28 ottobre 1996 che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.943.92), l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania del 23 novembre 1969 con le relative modifiche che completa la citata Convenzione (RS 0.351.934.61) e l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41).
Quest’ultimo accordo – che, come detto, completa la citata Convenzione e ne agevola l’applicazione (art. XII n. 1) - contempla (così come ad esempio, gli accordi stipulato con Francia e Germania) la facoltà di indirizzare direttamente per via postale qualsiasi atto processuale e provvedimento in materia penale alle persone che si trovano sul territorio dell’uno o dell’altro stato. Tale accordo, approvato dall’Assemblea federale il 20 aprile 1999 (RS 2001, 1524), è entrato in vigore tra i due Stati contraenti mediante scambio di note il 1°giugno 2003 (v. RS 0351.945.1 pag. 1 in alto; v. anche RU 2003, pag 2005; CCRP sentenza 17 marzo 2008,v. inc. 17.2007.53 consid. 3.
8. Dagli atti risulta che la citazione per il dibattimento del 19 novembre 2008 è stata spedita alla ricorrente per raccomandata con avviso di ricevimento il 5 novembre 2008.
La ricerca postale chiesta dalla pretura penale il 15.12.2008 non ha dato, per quel che risulta dall’incarto, alcun esito.
Il 17 febbraio 2009, la pretura penale ha trasmesso a questa Corte (con la semplice menzione “da inserire nell’incarto già trasmesso il 15.12.2008”) lo scritto 12 febbraio 2009 inviato al primo giudice – apparentemente in risposta ad una richiesta di quest’ultimo (richiesta di cui, però, questa Corte non ha ricevuto copia) – in cui la ricorrente scrive che “a conferma di quanto scritto nella mia lettera del 9 dicembre 2008” allega “quanto da voi richiesto”. Quanto allegato dalla ricorrente è la stampata di una ricerca postale effettuata sul sito delle “Poste italiane” da cui emerge che la “spedizione __________ con data 5.11.2008” è stata “consegnata dal portalettere del centro postale di __________ in data 19 novembre 2008” .
In queste condizioni, ritenuto come sia evidente che la mancata partecipazione al dibattimento previsto per il 19 novembre 2008 non può essere imputata a colpa della ricorrente e, quindi, come sia evidente che l’accertamento del primo giudice secondo cui l’accusata era stata “regolarmente citata” (sentenza pag. 2) sia manifestamente arbitrario, la sentenza 19/28 novembre 2008 va annullata e gli atti ritornati alla pretura penale affinché venga indetto, con termini adeguati, un nuovo dibattimento e si proceda ad un nuovo giudizio.
9. Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti ritornati alla pretura penale affinché proceda alla citazione, con termini adeguati, di un nuovo dibattimento e ad un nuovo giudizio.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.b) spese complessive fr. 200.fr. 1'000.sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.