Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.09.2009 17.2008.61

24. September 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,754 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

Perché la coltivazione o la detenzione di canpa costituisca un'infrazione alla LStup non basta il semplice accertamento di un tenore di THC superiore allo 0,3%, occore che la stessa sia effettivamente destinata all'estrazione e all'utilizzo di stupefaciente

Volltext

Incarto n. 17.2008.61

Lugano 24 settembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 18 settembre 2008 da

 RI 1 patrocinato dall’avv.  PA 1    

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 agosto 2008 dal giudice della Pretura penale  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 30.10.2007, il procuratore pubblico  ha ritenuto l’avv. RI 1 autore colpevole di infrazione alla LFStup per avere coltivato, nel corso degli anni 2005-2007, un imprecisato numero di piantine di canapa (nel 2007, almeno 34 per un peso complessivo di 2,077 kg) – catalogabili nella classe degli stupefacenti e che furono cedute gratuitamente a __________ - e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 170.- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni nonché alla multa di fr. 600.-.

L’avv. RI 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa.

                                  B.   Il giudice della pretura, nella sentenza emanata alla fine del dibattimento celebrato l’11 agosto 2008, ha, dapprima accertato che la coltivazione di piante di canapa – fatta dall’ RI 1 su un terrazzo della casa di cui è proprietario a __________ – è stata scoperta per caso dalla polizia e che le 34 piante rinvenute e sequestrate presentavano un tasso di THC variante tra lo 0,49 e l’1,09% . Dopo avere precisato che l’avv. RI 1 ha da subito dichiarato che egli coltivava tale canapa, non per utilizzarla quale stupefacente, ma perché la moglie e __________, entrambi naturopati, potessero farne degli unguenti curativi (ad esclusiva applicazione esterna) da utilizzare per la cura di loro pazienti e che il procedimento penale avviato, sulla base di tali informazioni, nei confronti di __________ si è concluso il 30 ottobre 2007, con un decreto di non luogo a procedere dopo che è stato appurato che questi aveva effettivamente usato la canapa fornitagli dall’avv. RI 1 per la produzione di unguenti curativi che presentavano un tasso di THC pari allo 0,15%.

                                    Rilevato, comunque, che l’avv. RI 1 non era stato in grado di spiegare, in relazione all’attività terapeutica da lui indicata, perché fosse necessario coltivare 34 piante di canapa, il giudice della pretura penale ne ha confermato la condanna per infrazione alla LFStup e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere di fr. 140.- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni nonché alla multa di fr. 400.-.

                                  C.   Con tempestivo ricorso, l’avv. RI 1 ha chiesto, in via principale, la sua assoluzione e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sostenendo, da un lato, un arbitrio nell’accertamento dei fatti e, d’altro lato, un’erronea applicazione del diritto.

                                  D.   Senza svolgere particolari osservazioni, con scritto 2 ottobre 2008, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). Esso può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

                                   2.   Il ricorrente sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure ha arbitrariamente accertato che egli non è stato in grado di rendere verosimile che il numero di piante di canapa coltivate fosse davvero necessario per la fabbricazione di unguenti curativi.

                               2.1.   Sull’argomento, nella sentenza del primo giudice si legge che RI 1 non è stato in grado di fornire una “spiegazione plausibile in merito alla necessità della quantità delle piante ritrovate” poiché “né lui né la moglie posseggono uno studio di naturopatia né si occupano professionalmente della cura di terzi, fatta eccezione per qualche persona con dolori reumatici che non giustifica di certo una produzione di canapa così assidua”.

Da una pianta di dimensioni normali – prosegue il primo giudice – si possono produrre circa 30 ml di pomata che è sufficiente alle necessità di cura di un malato cronico per due settimane. Ciò equivale a dire – continua il primo giudice – che, per le necessità di cura per un anno per malato bastano circa 15 piante di canapa: “la quantità di canapa ritrovata è, quindi, da definire del tutto ingiustificata anche in considerazione dei fini d’utilizzo indicati dall’accusato” (sentenza consid. 8 pag. 6).

                               2.2.   Secondo il ricorrente, il giudice di prime cure ha, dapprima, sbagliato in modo manifesto accertando che la di lui moglie non si occupa di naturoterapia. In realtà, lo stesso __________ ha dichiarato al dibattimento (verb. dib. pag. 3) che questa era stata sua allieva ed ora è una sua “collega naturopata”. In più, egli stesso, al dibattimento e in precedenza (cfr. verb. dib. pag. 3 e verbale 16.8.2007), ha precisato che la moglie praticava in modo assiduo e costante la naturoterapia e che forniva “l’unguento contro i reumatismi a coloro che non avevano la possibilità/capacità di produrre da sé la sostanza” (ricorso pag. 3).

Inoltre – sempre secondo il ricorrente - il giudice di prime cure ha crassamente sbagliato ritenendo che il numero di piante coltivato era eccessivo per le necessità professionali (terapeutiche) della signora __________ e del collega. Valutando la quantità di canapa necessaria alla produzione di unguenti terapeutici, il giudice – continua il ricorrente - ha sbagliato in modo pacchiano non ritenendo che, così come peraltro risulta dal rapporto del dott. __________  , non tutte le piante di canapa danno fiori (li danno solo le piante femmine) poiché la canapa è una pianta dioica e che, pur se tutte le 34 piante coltivate fossero state femmine, l’unguento prodotto con i fiori da esse forniti sarebbe stato a malapena sufficiente per le necessità di cura di due malati cronici durante un anno.

Il ricorrente ribadisce, poi, che dagli atti risulta in modo chiaro che il quantitativo di piante coltivato era determinato dalle necessità di ottenere l’unguento – ad uso esclusivo esterno – da utilizzare nell’arco di un anno per l’attività di naturopata della moglie e che “le eventuali piantine femminili in sovrabbondanza venivano consegnate all’amico naturopata __________   “ di cui sia il ricorrente che la di lui moglie erano, oltre che amici, pazienti.

                               2.3.   Viste le emergenze probatorie evidenziate nel ricorso – in particolare, la dichiarazione di __________   secondo cui la signora __________ è una sua “collega naturopata”, il curriculum vitae di quest’ultima prodotto al dibattimento e le dichiarazioni costanti dello stesso ricorrente  l’accertamento secondo cui la moglie del ricorrente “non si occupa professionalmente della cura di terzi” risulta essere manifestamente arbitrario.

Altrettanto arbitraria è la conclusione del primo giudice secondo cui l’avv. RI 1 non è stato in grado di giustificare, in funzione dell’attività di naturopata della moglie, la quantità di piante coltivata: nella misura in cui risulta dagli stessi dati utilizzati dal primo giudice che, nella migliore delle ipotesi, le 34 piante coltivate avrebbero fornito fiori sufficienti alla produzione dell’unguento necessario alle esigenze terapeutiche di due malati cronici per un anno, è certamente arbitrario concludere che la quantità di canapa ritrovata è da definire del tutto ingiustificata anche in considerazione dei fini d’utilizzo indicati dall’accusato” (sentenza consid. 8 pag. 6). Ciò a maggior ragione se si considera che, poco prima, accertando (a torto) come non si potesse dire che la signora __________ si occupasse professionalmente della cura di terzi, lo stesso primo giudice aveva ritenuto che la signora curava, comunque, “qualche  (sott. del red.) persona (quindi più di una persona) con dolori reumatici” (sentenza consid. 8 pag. 6).

                                   3.   Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice ha sbagliato ritenendo che “ogni attività con canapa il cui tenore di THC supera lo 0,3% (…) sia eo ipso proibita e punibile” (ricorso pag. 5).

                               3.1.   Applicando il diritto, il primo giudice, dopo avere precisato che è punibile solo chi mette in commercio della canapa sapendo o dovendo presumere che la stessa verrà utilizzata come stupefacente, ha rilevato che, comunque, “pur se il caso concreto non concerne un canapaio, non si può ritenere che l’accusato abbia agito conformemente alla legge” (sentenza consid. 4 pag. 4).

E questo, da un lato, poiché egli, “pur essendo avvocato” non ha richiesto l’autorizzazione per la coltivazione di canapa (sentenza consid. 5), d’altro lato poiché la sua tesi secondo cui la presenza di THC sarebbe essenziale per la produzione di unguenti terapeutici è smentita dalle considerazioni del dott. __________   ed anche di __________ (sentenza consid. 6 e 7) e, infine, poiché non è stato in grado di giustificare, avuto riguardo all’attività terapeutica della moglie, la necessità di coltivare ben 36 piante (sentenza consid. 8).

Ma - ha continuato il primo giudice – “quand’anche l’accusato avesse maggiormente giustificato i motivi per i quali disponeva di quantità così ingenti di canapa (…) va (…) osservato che, in ogni caso, la legge federale punisce anche il semplice possesso di stupefacenti e che l’accusato ha coltivato e curato per 3 anni della canapa senza poter escludere l’ipotesi che un reato si producesse” (sentenza consid. 9).

                               3.2.   Nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto che il giudice “avrebbe dovuto esaminare approfonditamente l’intenzione del coltivatore qui ricorrente” e “in particolare, avrebbe dovuto rendersi conto che il procuratore pubblico non aveva indicato prove atte a dimostrare che esisteva un’intenzione eventuale da parte del ricorrente di destinare le piante coltivate per l’uso come stupefacente” (ricorso pag. 5).

Invece, il primo giudice non ha nemmeno considerato che l’assenza di dolo del ricorrente emergeva con evidenza da una serie di circostanze. In particolare, emergeva dalla finalità della coltivazione che era quella di curare persone con problemi specifici, in particolare reumatici e anziani, dal luogo nascosto in cui la canapa veniva coltivata (una piccola terrazza nascosta e inaccessibile), dalla quantità coltivata (appena sufficiente alla produzione dell’unguento necessario alla cura di due pazienti), dal tenore basso di THC nell’unguento (così come accertato con le analisi effettuate sugli unguenti di __________  ) e, comunque, dall’impossibilità di un’assunzione orale dell’unguento (a causa della consistenza dell’unguento e del contenuto di mirra, sostanza estremamente amara).

Pertanto – conclude il ricorrente – una corretta valutazione dei fatti avrebbe dovuto portare il primo giudice all’accertamento inequivocabile secondo cui “non c’è mai stata né volontà né intenzione di estrarre e usare o lasciar usare le piante quale stupefacente” e “che sono stati usati tutti i necessari provvedimenti, precauzioni e misure per impedire qualsiasi possibile uso come stupefacente delle piante da parte di terzi” (ricorso pag. 7).

                               3.3.   Così come il TF ha già avuto modo di precisare, secondo il tenore letterale degli art. 8 LStup, 3 OStup del 29.5.1996 e1e4 OStup-OFSP del 12.12.1996, la canapa è considerata uno stupefacente ai sensi dell’art. 1 LFStup – e, quindi, uno stupefacente proibito – soltanto quando essa è destinata all’estrazione o alla produzione di stupefacenti, ritenuto comunque che l’haschisch e il THC sono, per loro natura, degli stupefacenti. Pertanto, l’art. 8 LFStup non proibisce di coltivare, importare, mettere in commercio o detenere canapa (o suoi derivati) a scopi diversi dall’utilizzo quale stupefacente, per esempio a fini ornamentali o di produzione di fibre tessili o ancora di prodotti alimentari, cosmetici, eccetera.

In questo senso, le attività indicate all’art. 19 LFStup sono represse, quando esse concernono canapa, soltanto se sono esercitate in vista della produzione di stupefacenti, il dolo eventuale essendo al proposito sufficiente (STF 14.6.2001 6S 15/2001; DTF 126 IV 198; G. Corti, Canapa e canapai, fra legalità e illegalità, in RDAT 1999 p. 377 e seg; P. Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, SB, Berne 1995, no 38 e 92ss ad art. 19).

Dunque, se la presenza di THC in misura superiore allo 0,3% è necessaria affinché un’attività con la canapa sia proibita dall’art. 8 LSTup e punita dall’art. 19 LStup – poiché la canapa deve essere oggettivamente atta a produrre effetti stupefacenti -  perché questo articolo trovi concreta applicazione è ancora necessario che l’attività con la canapa sia effettivamente destinata all’estrazione e all’utilizzo di stupefacente.

Il semplice accertamento di un tenore di THC superiore allo 0,3% ancora non basta, quindi, perché la coltivazione o la detenzione di canapa costituisca infrazione alla LFStup: per esempio, è lecito il possesso di una pianta di canapa a fini esclusivamente ornamentali, quand’anche si trattasse di una varietà ricca in THC (STF 14.6.2001 6S 15/2001 consid. 2b).

                               3.4.   In concreto, un accertamento non arbitrario dei fatti indica come l’avv. RI 1 abbia coltivato delle piante di canapa (che avevano un tenore di THC superiore allo 0,3%) i cui fiori venivano utilizzati unicamente per la produzione di unguenti curativi – non assumibili per via orale e, comunque, con un tasso di THC inferiore allo 0,3% – che la di lui moglie e __________  , entrambi naturopati, utilizzavano per la cura di pazienti cronici (principalmente anziani affetti da problematiche reumatologiche).

In questo contesto fattuale, l’art. 19 LStup non trova applicazione: è, infatti, in concreto escluso che la canapa venisse coltivata per estrarne stupefacente (o per sfruttarne tale carattere) ed è altrettanto escluso – viste le circostanze indicate a pag. 7 del ricorso e riportate al consid. 3.2 – che vi siano gli elementi da cui si possa dedurre che l’avv. RI 1 dovesse prendere in considerazione e accettare l’ipotesi che terzi potessero usare della canapa da lui coltivata per farne un uso stupefacente (cfr, per i requisiti del dolo eventuale, in particolare DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Pertanto, l’avv. RI 1 va prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LFStup senza che sia necessario addentrarsi nella questione relativa alla necessità della presenza di THC nelle piante utilizzate per la fabbricazione di unguenti curativi.

La questione della mancata richiesta d’autorizzazione va risolta in altra sede.

                               3.5.   Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.- a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LFStup.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.         1'000.b) spese complessive               fr.            200.fr.         1'200.sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1

fr. 1'000.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

17.2008.61 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.09.2009 17.2008.61 — Swissrulings