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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.08.2008 17.2008.50

6. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,537 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Restituzione per inosservanza del termine di 5 giorni ex art. 276 cpv. 2 CPP per proporre la dichiarazione di ricorso

Volltext

Incarto n. 17.2008.50

Lugano 6 agosto 2008/kc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Lardelli, vicepresidente Pellegrini e Epiney–Colombo  

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione (recte: sull’istanza di restituzione in intero) del 31 luglio 2008 presentato da

RI 1  attinente di , nato il 16 luglio 1958 a , domiciliato a , coniugato, docente 

  contro la sentenza emanata il 21 luglio 2008 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione :     1.     Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione:

                                          2.     Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 3 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere il 29 novembre 2007 a __________ violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con il motoveicolo Ducati targato  alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 10 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi fr. 1 200.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 segg. CP), e a una multa di fr. 500.–, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.

                                B.      Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 21 luglio 2008 il giudice della Pretura penale ha confermato tanto l’imputazione, quanto la proposta di pena. Contro tale sentenza, RI 1 ha presentato il 31 luglio 2004 formale ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

In diritto:               1.      Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente alle parti nei dispositivi e con l’esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 277 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 277 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata (art. 298 cpv.1 e 4 CPP, cui rinvia l’art. 278 cpv. 2 CPP).

                                2.      Nella fattispecie, l’accusato ha inoltrato il 31 luglio 2008 alla Pretura penale uno scritto, con il quale egli ha dichiarato di inoltrare formale ricorso contro la sentenza pretorile, asseverando che il ritardo di 2 giorni (verosimilmente per presentare dichiarazione di ricorso ex art. 277 cpv. 2 CPP) è conseguente alla sua improvvisa partenza avvenuta il giorno seguente la sentenza 22 (recte: 21) luglio 2008 per gravi motivi famigliari, tanto da rientrare al proprio domicilio il 30 luglio 2008. Prima di partire, egli assevera, avrebbe telefonato al Tribunale d’appello, che gli avrebbe consigliato di attendere la sentenza scritta, “inducendomi in errore non ho avuto il tempo materiale per inoltrare il mio appello”. Chiede pertanto di accettare il ricorso.

                                3.      Nella misura in cui, per avventura, l’accusato considera il suo scritto quale ricorso per cassazione ex art. 289 cpv. 2 CPP, il rimedio andrebbe dichiarato d’acchito inammissibile, in quanto non preceduto dalla dichiarazione previa di volere ricorrere prevista dall’art. 277 cpv. 2 CPP, che andava presentata entro cinque giorni da quando il giudice della Pretura penale ha comunicato oralmente la propria decisione (21 luglio 2008), ossia entro il 28 luglio 2008, tenuto conto del fatto che il relativo termine di cinque giorni veniva a scadere di sabato. Per tacere del fatto che alle parti non è stata notificata alcuna sentenza motivata, condizione essenziale per presentare ricorso per cassazione (art. 289 cpv. 2 e 4 CPP).

                                4.      In realtà, come peraltro ritenuto dal giudice della Pretura penale nel suo scritto 4 agosto 2008, con il quale ha trasmesso a questa Corte gli atti per competenza, con la sua iniziativa del 31 luglio 2008 l’accusato si è proposto di ossequiare – ancorché in ritardo – la formalità prescritta dall’art. 277 cpv. 1 CPP, ovvero di inoltrare formale dichiarazione di ricorso contro la sentenza di primo grado, in modo da garantirsi la facoltà di successivamente presentare ricorso per cassazione una volta notificatagli la sentenza motivata. Sennonché, come visto, al 31 luglio 2008 il termine per presentare la dichiarazione di ricorso previa era scaduto, circostanza peraltro riconosciuta dallo stesso prevenuto. Il quale ritiene tuttavia tale ritardo non imputabile alla sua persona, ma alla sua improvvisa partenza avvenuta il 22 luglio 2008 per gravi motivi famigliari e al suo conseguente rientro al domicilio avvenuto solo il 30 luglio successivo. Sarebbe inoltre stato indotto in errore  dalla cancelleria del Tribunale d’appello, la quale gli avrebbe consigliato di attendere la motivazione scritta della sentenza, ciò che lo avrebbe indotto in errore privandolo del tempo necessario per presentare appello.

                                          a)     Argomentando in questo modo, è evidente che l’accusato si propone di vedersi garantito il termine per proporre dichiarazione di ricorso nonostante il ritardo con il quale si è attivato. In altri termini, egli si propone di ottenerne la sua restituzione. Ora, secondo l’art. 21 cpv. 1 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. L’istanza dev’essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 22 cpv. 2 CPP). Sull’istanza decide l’autorità davanti alla quale doveva essere compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione. Se è stato emanato un decreto di accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto (art. 22 cpv. 2 CPP), in casu quindi questa Corte.

                                          b)    L’accusato non ha però dimostrato di essere stato impedito senza sua colpa di osservare il termine di cinque giorni prescritto dall’art. 277 cpv. 2 CPP per presentare formale dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Egli si è limitato ad asserire di essere stato costretto a partire il giorno successivo al dibattimento per gravi motivi famigliari e di essere così rientrato al suo domicilio soltanto il 30 luglio successivo, senza però spiegare in che cosa sarebbero consistiti i pretesi gravi motivi famigliari e, in particolare, senza comunque essere riuscito a rendere per lo meno verosimile che il preteso impedimento lo avrebbe a tal punto condizionato da nemmeno più consentirgli di spedire alla Pretura una lettera con la quale egli manifestava la sua intenzione di ricorre e di ricevere la motivazione scritta della sentenza, della cui esistenza era a perfetta conoscenza avendo presenziato al relativo dibattimento e alla relativa comunicazione dei dispositivi (v. verbale dei dibattimento). Quanto al preteso errore conseguente al fatto che la cancelleria del Tribunale di appello gli avrebbe consigliato di attendere la sentenza scritta, inducendolo in errore e privandolo così del tempo materiale per inoltrare appello, l’accusato si avvale di un argomento inadatto allo scopo. Giacché il preteso consiglio, comunque sia, non poteva che riferirsi alla seconda fase della procedura ricorsuale, ovvero al fatto di attendere la motivazione scritta prima di decidere se poi effettivamente ricorrere una volta, evidentemente, inoltrato dichiarazione di ricorso ex art. 277 cpv. 2 CPP (art. 289 cpv. 2 e 4 CPP). Circostanza sulla quale l’accusato, di professione ingegnere meccanico HTL e docente c/o la SPAI, non poteva evidentemente equivocare.

                                5.      Da quanto precede ne discende che il ricorso, da trattare come istanza di restituzione in intero, deve essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                  fr. 400.–

                                          sono posti a carico dell’istante.

                                3.      Intimazione:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il vicepresidente                                                      Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.

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