Incarto n. 17.2008.4
Lugano 18 febbraio 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato l’8 gennaio 2008 da
RI 1 di __________ e di __________, cittadino portoghese, nato a __________ il 25 dicembre 1993, domiciliato a __________, celibe, studente (patrocinato dall’avv. PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 dicembre 2007 dal Consiglio per i minorenni;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 5 ottobre 2007 (COLL 8/2007) il Magistrato dei minorenni ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:
“1. ripetuto furto (art. 139 cifra 1 CP)
1.1 per avere, in data 21 gennaio 2007 a __________ presso il negozio “alimentari da __________”, agendo in correità con __________, ognuno con un ruolo diverso, guadagnando l’interno del negozio mediante scasso della porta secondaria e rovistando successivamente all’interno dello stesso, indebitamente sottratto al fine di appropriarsene vari generi alimentari ed una cassa registratrice.
Refurtiva recuperata limitatamente alla cassa registratrice;
1.2 per avere, in data 21 gennaio 2007 a __________ presso il negozio “__________”, agendo in correità con __________, __________, __________, ognuno con un ruolo diverso, entrando nel medesimo attraverso una finestra sul retro del negozio e rovistando dappertutto, indebitamente sottratto al fine di appropriarsene, oggetti vari tra cui pipette e sbrasini e denaro contante per un ammontare pari ad almeno Euro 1'000;
2. danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. ed agendo secondo le modalità ivi descritte, intenzionalmente deteriorato la proprietà altrui;
3. ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP)
per essersi, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. e 1.2. ed agendo secondo le modalità ivi descritte, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto in proprietà private altrui”
Il magistrato dei minorenni ha quindi sottoposto RI 1 alla misura del collocamento presso il __________ unità “__________” a regime chiuso (Canton __________) dal 26 settembre 2007 per un periodo di 12 settimane.
B. Con decreto del 5 ottobre 2007 (PRLA 70/2007) il Magistrato dei minorenni ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:
“1. lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)
per avere, in data 6 settembre 2007 nei pressi delle scuole medie di __________, tirando con una cannuccia dei q-tips tagliati a metà ai quali aveva applicato degli aghi da cucito in direzione di __________ e colpendolo all’addome, provocato a quest’ultimo lesioni personali, come meglio descritto nel certificato medico del 7 settembre 2007 rilasciato dal Dr. Med. ____________________, presente agli atti;
2. appropriazione semplice (art. 137 cifra 1 CP)
per essersi, nel corso della prima metà del mese di giugno 2007, nei pressi delle Scuole Medie di __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato di un buono del negozio di scarpe __________ del valore di CHF 100.- trovato per terra sui gradini del ponte dell’Istituto scolastico ;
3. ripetuto furto/furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 CP/art.172 ter)
per avere, in varie località del __________, nel periodo intercorrente tra il mese di aprile 2006 ed il mese di luglio 2007 agendo in alcune occasioni da solo ed in altre in correità con amici, indebitamente sottratto al fine di appropriarsene oggetti vari e denaro contante e meglio:
3.1. nel corso dei primi giorni di aprile 2006, a ____________________ introducendosi nei locali del negozio, sottratto denaro contante per un ammontare pari a circa CHF 105.- e due cassette DVD; refurtiva non recuperata;
3.2. in data 24 luglio 2006, a __________ presso lo studio di Fisioterapia “__________” entrando nei locali e rovistando dappertutto, sottratto denaro contante per un ammontare pari ad almeno CHF 520 .- ; refurtiva non recuperata;
3.3. tra il 1. ed il 2 marzo 2007 a __________, agendo in correità con __________ ognuno con un ruolo diverso, ai danni della “__________” prendendolo dalla cassaforte nella quale si trovava custodito, sottratto denaro contante per un ammontare pari a circa CHF 500.- /600.- ; refurtiva non recuperata;
3.4. nella notte tra il 12 ed il 13 luglio 2007 a __________ presso il noleggio pedalò di proprietà del sig. __________, agendo in correità con __________ ognuno con un ruolo diverso, forzando con una trancia i tre lucchetti che assicurano il contenitore metallico adibito a chiosco sottratto oggetti vari e denaro contante, secondo quanto descritto qui di seguito:
- denaro contante contenuto nella cassa registratrice per un ammontare pari a circa Euro 100.- e CHF 160.- ,
- una canna da pesca da carpa del valore di CHF 250.- di proprietà di __________,
- una canna da pesca marca Shimano del valore di CHF 300.- di proprietà di __________,
- uno zaino marca Eastpack contenente attrezzatura per la pesca ed una canna da pesca marca Shimano del valore di CHF 300.- di proprietà di __________,
- scatoletta contenente circa CHF 70.- di proprietà di __________ e __________;
refurtiva recuperata limitatamente alla canna da pesca marca Shimano di proprietà di __________, allo zaino Eastpack, ad una scatola con accessori da pesca;
4. minaccia (art. 180 CP)
per avere, in data 11 settembre 2007 presso le scuole medie di __________, proferendo nei confronti di __________ frasi quali “io ti accoltello (…)” ed intimandogli che se non avesse risposto alle sue domande gli avrebbe spaccato la faccia, incusso timore nei confronti di quest’ultimo;
5. ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP)
5.1. per essersi, in data 11 settembre 2007 presso le scuole medie di __________, recandosi nell’Istituto nonostante, sin dal mese di novembre 2006, fosse stato diffidato, dal Direttore a non entrarvi più, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto introdotto nel medesimo, ed essendosi altresì trattenuto nella scuola, nonostante esplicita intimazione ad uscire;
5.2. per essersi, nel corso dei primi giorni del mese di aprile 2006, a __________ presso la videoteca “__________”, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto in una proprietà privata;
5.3. per essersi tra il 9/10 settembre 2006, a __________ presso lo studio veterinario “__________”, mediante lieve pressione della finestra, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto in una proprietà privata;
5.4. per essersi, in data 24 luglio 2006, a __________, presso lo studio di Fisioterapia “__________, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto in una proprietà privata;
5.5. per essersi, tra il 24 ed il 27 febbraio 2007 a __________, presso il ristorante pizzeria “__________”, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto nell’esercizio pubblico;
6. furto d’uso (art. 44 LNI)
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.4. agendo in correità con __________, prendendo un pedalò di proprietà di __________, dopo aver tagliato il lucchetto che lo assicurava alla riva, sottratto il natante al fine di farne uso”.
Il magistrato dei minorenni ha quindi inflitto a RI 1 10 giornate di prestazioni personali, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
C. Ai decreti RI 1 ha presentato opposizione, di modo che gli atti sono stati trasmessi al Consiglio per i minorenni.
Statuendo l’11 dicembre 2007, il Consiglio per i minorenni ha confermato le imputazioni, condannando il giovane sia a una misura di collocamento in un istituto educativo (per tempo indeterminato, con la possibilità di revisione della misura ogni 6 mesi, disponendo inoltre il sostegno esterno da parte del Servizio educativo minorile nella persona di __________ e __________ per sostenere i genitori nei loro compiti educativi e assistere il minore negli “eventuali” periodi in cui non fosse ancora collocato in istituto), sia alla pena di 6 giornate di prestazioni personali, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Le parti civili sono state rinviate al foro competente per le pretese di risarcimento. Sia le spese del procedimento sia quelle del collocamento sono state poste a circo dello Stato.
D. Al termine del dibattimento, dopo la lettura dei dispositivi di condanna e del rimedio giuridico, RI 1 ha dichiarato volere ricorre in cassazione.
Nella motivazione scritta dell’8 gennaio 2008, egli chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di dichiararlo sì autore colpevole per i reati ascrittigli, salvo sostituire la condanna per lesioni semplici con quella di vie di fatto (v. dispositivo numero 2).
Per quanto concerne la pena, egli chiede che il dispositivo venga riformato nei primi 3 punti, ossia che venga pronunciata la condanna di:
“1. RI 1 alla misura del collocamento presso il __________ unità “__________” a regime chiuso del Canton __________ dal 26 settembre 2007 per un periodo di 12 settimane.
2. viene disposto il sostegno esterno da parte del Servizio educativo minorile, nella persona di __________ e __________.
3. alla pena di di 6 (sei) giornate di prestazioni personali, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alle quali viene computato il carcere preventivo di 13 giorni corrispondenti a 6,5 giornate di prestazioni personali”.
E. Dopo aver preso visione delle conclusioni dei responsabili del __________ (unità “__________”) espresse nel rapporto 11 gennaio 2008, che conclude per un ulteriore collocamento del giovane, con scritto 1° febbraio 2008 la difesa ha ritirato parte delle impugnative, e meglio, quella relativa al dispositivo N° 1 di condanna, accettando quindi che a RI 1 sia comminata una misura di collocamento in un istituto educativo per un tempo indeterminato con la possibilità di revisione della misura ogni 6 mesi.
Con osservazione del 1° febbraio 2008 il Magistrato dei minorenni ha proposto di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 26 della Legge sulla magistratura dei minorenni (LMM, RL 4.2.2.1) dispone che “se il minorenne ha commesso un reato molto grave o si tratta di un caso particolarmente complesso”, il Magistrato dei minorenni formula l'atto di accusa e deferisce l'accusato al Consiglio per i minorenni. Negli altri casi emette una proposta di giudizio, applicando le misure e le pene previste per i minorenni dal Codice penale (art. 27 cpv. 1 LMM). È quanto ha fatto in concreto il Magistrato dei minorenni con i decreti del 5 ottobre 2007. La proposta formulata dal Magistrato diviene poi definitiva se il minorenne o i suoi rappresentanti legali non sollevano opposizione scritta entro dieci giorni (art. 27 cpv. 2 e 30 cpv. 1 e 2 LMM). In caso di opposizione la proposta di giudizio vale come deferimento al Consiglio per i minorenni (art. 27 cpv. 3 LMM). Contro le sentenze del Consiglio per i minorenni il condannato e i suoi rappresentanti legali possono poi inoltrare ricorso per cassazione secondo gli art. 287 segg. CPP (art. 37 cpv. 1 LMM).
2. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
3. Nella sua “premessa” la difesa sottolinea che alcune sue argomentazioni riportate nella sentenza impugnata non sono corrette (ad esempio, mai avrebbe chiesto che al suo cliente non venisse concessa la sospensione condizionale della pena) e che alcune eccezioni sollevate nemmeno sono state riportate nel verbale, così come alcune dichiarazioni del ricorrente. La decisione impugnata non fa inoltre cenno alcuno all’opposizione espressa dal ricorrente in punto alla posa dei quesiti e alla richiesta di introdurne uno sulla competenza del Consiglio per i minorenni relativa ai punti del decreto non oggetto di opposizione (ricorso, pag. 2).
Così com’è formulato, l’assunto è improponibile. Oltre a non formulare una richiesta di giudizio in merito a queste presunte incongruenze o inesattezze della sentenza di merito, il ricorrente – come vedremo – verte il suo ricorso su questioni che prescindono dalle presunte inesattezze.
4. Per quanto concerne il collocamento in un istituto educativo, per tempo indeterminato, con la possibilità di revisione della misura ogni 6 mesi, il ricorrente ha – come visto (consid. E) – ritirato il ricorso. Per cui cade anche la contestazione relativa alla modifica operata dal Magistrato dei minorenni al dibattimento con cui chiedeva il collocamento a tempo indeterminato invece dell’originale proposta di una durata di 12 settimane, e cadono, di riflesso, anche “i problemi procedurali” ivi connessi (ricorso, pag. 2-5 punto 1).
5. Restano per contro attuali sia la contestazione relativa alla qualifica di lesioni semplici riferita ai fatti del 6 settembre 2007 (punto 1 del decreto PRLA 70.2007), sia quella relativa al mancato computo del carcere preventivo sofferto dall’imputato dal 13 al 26 settembre 2007 alla pena di 6 giorni di prestazioni personali inflittagli dal Consiglio per i minorenni.
Non si comprende, per contro, la portata della precisazione che si vorrebbe apportare al punto 2 del dispositivo di condanna (“viene disposto il sostegno esterno da parte del Servizio educativo minorile, nella persona di __________ e __________”; ricorso pag. 9), e nemmeno il ricorrente tenta di spiegarla. A ben vedere, sia la formulazione del Consiglio per i minorenni, sia quella proposta dal ricorrente (a maggior ragione dopo il ritiro della censura relativa al collocamento in un istituto educativo a tempo indeterminato) perseguono lo stesso obiettivo, che è quello di permettere a __________ e __________, educatori del Servizio educativo minorile, di sostenere l’adolescente nei periodi in cui non si trovi collocato presso l’istituto. Il Consiglio per i minorenni ha solo precisato che il sussidio dei due educatori verte nel “sostenere i genitori nei loro compiti educativi e assistere il minore”. Per cui, visto che il memoriale non spiega perché la precisazione del Consiglio dovrebbe essere modificata, né dal lato pratico se ne scorge l’utilità, la doglianza, comunque non sufficientemente motivata, va dichiarata inammissibile.
6. Per quanto concerne la condanna per lesioni semplici ai danni di __________, riferita ai fatti del 6 settembre 2007, il ricorrente – che non contesta i fatti accertati in prima sede – ritiene che, qualificando le lesioni riportate nel certificato medico del dott. __________ (lesione cutanea compatibile con esiti di puntura da corpo estraneo e arrossamento di due millimetri di diametro) come lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 n. 1 prima frase CP, il Consiglio per i minorenni abbia ecceduto il suo margine di apprezzamento. Le lesioni provocate alla vittima (__________ con dei “dardi che ha tirato con una cannuccia” (Q-tips tagliati a metà imbastiti con degli aghi da cucito) costituirebbero infatti solo una “leggera lesione dell’integrità fisica”, che avrebbero comportato unicamente un “disturbo passeggero del suo benessere”. Il dolore patito sarebbe stato solo breve e momentaneo, e la lesione, paragonabile a dei graffi, configurerebbe il reato di vie di fatto o quello di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 n. 1 seconda frase CP (caso poco grave). Nemmeno l’intervento del medico era necessario: esso è stato dettato unicamente dal timore, infondato, che il ragazzo fosse stato punto con una siringa (ricorso, pag. 5-6 punto 2).
a) Il Consiglio per i minorenni ha spiegato che, colpendo __________ all’addome con degli aghi da cucito applicati su dei Q-tips tagliati a metà soffiati dentro una cannuccia, l’imputato ha provocato alla vittima “una lesione cutanea” compatibile con una puntura da corpo estraneo (ago), ciò che indica – ha sottolineato la Corte – che RI 1 ha intenzionalmente voluto ferire la vittima, che a causa del ferimento ha necessitato di cure mediche (“almeno a livello di verifica). Tenendo, inoltre, conto del pericolo di infezione che una puntura di un ago potrebbe creare se non ben disinfettato, la prima Corte ha quindi ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi del reato di lesioni semplici (sentenza, pag. 11 consid. 3.2).
b) Ai sensi dell’art. 123 n. 1 CP, è ritenuto autore colpevole di lesioni semplici ed è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo, che non sia quello di cui all’art. 122, al corpo od alla salute (fisica e psichica) di una persona. È punibile, quindi, sia chi cagiona un danno al corpo, sia chi lo cagiona all’integrità corporale (la salute). Il pregiudizio deve comunque essere di una certa importanza. La giurisprudenza ha fornito diversi esempi: le iniezioni, una rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, contusioni, lividi, graffi, salvo i casi che hanno provocato solo dei fastidi passeggeri (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_ 517/2008 del 27 agosto 2008, consid. 3.4) e senza importanza dal punto di vista del benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1 pag. 191, 119 IV 25 consid. 2a pag. 26).
Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa (art. 126 CP). Un tale pregiudizio può esistere anche se non ha causato nessun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.1 pag. 191, 119 IV 25 consid. 2a pag. 26).
La distinzione fra lesioni semplici e semplici vie di fatto è questione di misura e lascia un certo spazio ad un ragionevole apprezzamento. In caso di contusioni, lividi o escoriazioni, per determinare se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo; in questo ambito la giurisprudenza riconosce un margine di apprezzamento del giudice (A. Roth, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, edizione 2007, n. 16 ad art. 122 segg. CP, n. 4 e 8 ad art. 123 CP e 5 ad art. 126 CP) tanto che è possibile scostarsi dall’interpretazione e dalle conclusioni del primo giudice soltanto quando ciò è davvero necessario (DTF 134 IV 189 consid. 1.3 pag. 192, 119 IV 25 consid. 2a pag. 27).
c) Ora, come visto, nei casi limite la distinzione tra la qualifica di vie di fatto e lesioni semplici si opera in funzione dell’intensità del dolore. In questi casi il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, e solo un eventuale abuso può essere sanzionato (DTF 134 IV 189 consid. 1.3 pag. 192). In concreto, sebbene dal certificato medico non risulti quale percezione del dolore la vittima abbia avuto o quanto intensa e duratura possa essere stata (v. allegato rapporto di polizia 13 settembre 2007, Inc. 2007.865), è comunque difficile credere che i dardi in questione (v. quelli sequestrati, busta di plastica allegata al verbale di perquisizione dell’11 settembre 2007, Inc. 2007.865) non abbiano provocato dolore alcuno. Anzi, destano impressione. Le dimensioni di una delle due punte è di quasi 2 cm (l’imputato ha dichiarato averne fabbricate almeno 8, e di averne lanciate contro i “ragazzi” almeno 3; verbale d’interrogatorio di RI 1 del 13 settembre 2007, pag. 2, Inc. 2007.865), ciò che con il perfetto assemblaggio con i Q-tips (che nella parte posteriore agiscono come uno stantuffo), si presume possano essere scagliate con una certa potenza. Si può solo immaginare quali danni avrebbero potuto arrecare simili dardi se avessero malauguratamente colpito un occhio.
Tuttavia, non è in base al dolore che la prima Corte ha deciso per il reato di lesioni semplici, ma – per quanto è dato di capire – sulla base “del pericolo di infezione che una puntura di un ago può creare se non ben disinfettato”. L’argomento non è fuori luogo. Il medico, infatti, stando alla testimonianza della vittima, avrebbe prelevato un campione di sangue per farlo analizzare al fine di accertare eventuali infezioni (verbale d’interrogatorio di __________ del 10 settembre 2007, pag. 3 in alto, Inc. 2007.865). Oltretutto, come visto sopra, la giurisprudenza ammette le lesioni semplici in caso di iniezioni o punture, per cui non è utile tergiversare oltre sulla questione, tenuto conto che il giudice di prima sede fruisce di ampio potere di apprezzamento nel valutare se una lesione debba essere qualificata di lesione semplice o via di fatto.
Il rischio di infezione che la puntura avrebbe potuto provocare alla vittima, non ha determinato il Consiglio per i minorenni – a ragione – a prospettare all’imputato nemmeno la qualifica di lesione semplice poco grave ai sensi dell’art. 123 n. 1 seconda frase CP. L’oggettiva pericolosità di quel tipo di dardi (“freccette”, come le chiama l’imputato) lanciati con la cannuccia come fosse una cerbottana, e il paventato rischio d’infezione che avrebbe potuto produrre (sebbene l’imputato abbia affermato di avere scaldato la punta con un accendino per sterilizzarla; verbale d’interrogatorio di RI 1 del 13 settembre 2007, pag. 2, Inc. 2007.865), non permettono – tenuto conto inoltre dell’ampio margine di apprezzamento dell’autorità di prima sede – nemmeno questa derubrica. Non è quindi ravvisabile, neppure in quest’ultima ipotesi, abuso alcuno. Il ricorso va quindi respinto.
7. Il ricorrente insorge, pure, contro il mancato computo del carcere preventivo sofferto (13 giorni, dal 13 al 26 settembre 2007) alla pena di 6 giornate di prestazioni personali (sospesa condizionalmente per 2 anni) inflittagli dal Consiglio per i minorenni. Egli sostiene che, secondo la nuova norma, il carcere preventivo deve essere sempre computato, anche se non è in nesso causale con il reato ascritto. Inoltre, la prestazione personale inflittagli costituisce una pena, affiancata nella fattispecie a una misura di collocamento. E se è pur vero che nel diritto penale dei minori ogni pena ha una componente educativa/pedagogica, 6 giornate di prestazioni personali costituiscono – sottolinea il ricorrente – una pena e non una misura protettiva, come erroneamente ha invece indicato l’autorità giudicante. Pure errato – soggiunge il ricorrente – è dare al carcere preventivo inflittogli funzione “protettiva”; nel caso di specie non risulta infatti, oltretutto, che la richiesta di conferma al GIAR abbia avuto scopi protettivi. Non riconoscergli il computo del carcere preventivo equivarrebbe a peggiorare la sua situazione (di tredicenne) in rapporto ad un adulto. Il ricorrente chiede inoltre che il computo venga effettuato in misura di “un giorno di carcere per ogni 4 ore di prestazione personale” (ricorso, pag. 6-8 punto 3).
a) Il Consiglio per i minorenni, dopo avere richiamato l’art. 1 cpv. 2 lett. b della Legge federale sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin) che rimanda all’art. 51 CP, che prevede il computo nella pena del carcere preventivo sofferto nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ha spiegato che per la valutazione della corrispondenza dell’imputazione del carcere preventivo per i casi sottoposti al DPMin con quelli previsti dall’articolo 51 CP, occorre verificare, affinché si possa ammettere la riduzione, se il lavoro di pubblica utilità normalmente inflitto agli adulti, corrisponda alla prestazione personale nella legge applicabile al minore.
Secondo l’autorità giudicante, oltre a un’evidente “differenza formale” tra le due prestazioni (perché, per quanto è dato di capire, regolate in due disposizioni diverse), l’art. 1 DPMin, previsto a titolo sussidiario, escluderebbe “il rinvio dell’imputazione del carcere preventivo per la prestazione personale, definita dall’articolo 23 DPMin, poiché non corrisponde a quella del lavoro di pubblica utilità previsto dall’articolo 37 CP”. Le due disposizioni hanno inoltre finalità diverse, con un carattere “più educativo” nella misura prevista per i minorenni, rispetto al carattere “più genericamente di emendamento” del lavoro di pubblica utilità. Secondo il Consiglio per i minorenni, imputare il carcere preventivo sofferto comprometterebbe “la funzione riparatrice diretta della sanzione prevista per i minorenni”. Inoltre – ha proseguito la prima Corte – il carcere preventivo per gli adulti ha finalità sostanzialmente legate allo svolgimento dell’inchiesta, quello relativo ai minori ha una funzione “protettiva” e può essere ordinato soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con una misura protettiva cautelare (sentenza, pag. 12-13 consid. 5).
b) L’art. 1 cpv. 2 lett. b DPMin rinvia all’art. 51 del CP, che prevede che il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
Se alcune regole del diritto penale (le pene e le misure ai sensi degli art. 34-73 CP) non si applicano al diritto penale dei minori, alcune invece sono imperativamente applicabili, tra queste il computato del carcere preventivo ai sensi dell’art. 51 CP (M. Dupuis/B. Geller/ G. Monnier/L. Moreillon/ C. Piguet, Code Penal I, Partie génerale – art. 1-110, DPmin, Basilea 2008, n. 26 ad art. 1 DPMin; H. Gürber/C. Hug/ P. Schlöfli, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, edizione 2007, n. 11 ad art. 1 JStG).
Il ragazzo ha subìto 13 giorni di carcere preventivo presso il carcere __________. Da nessuna parte risulta che l’arresto abbia avuto “funzione protettiva”, anzi la conferma dell’arresto da parte del GIAR indica quali motivi l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, i bisogni dell’inchiesta, la sicurezza pubblica, il pericolo di fuga e di recidiva (v. verbale di notifica di arresto e di decisione del 14 settembre 2007, allegato inc. 2007.865). Quindi, che lo si abbia privato della libertà per 13 giorni (cfr. art. 6 DPMin) essenzialmente per necessità istruttorie è un dato di fatto.
Ma al di là di quest’ultima considerazione, che si debbano computare questi giorni di carcere preventivo è palese e non presta adito a dubbi: l’art. 51 CP, che, lo si ricorda, deve essere applicato, sancisce che il carcere preventivo deve essere computato alla pena. Che poi la prestazione personale abbia una componente (anche preponderante) educativa non ha nessuna importanza, dovendo i giorni di carcere preventivo sofferto essere computati alla pena inflitta, non importa di che natura essa sia (Nadja Doudin, Droit pénal de mineurs: la détention avant jugement, in : Jusletter del 12 gennaio 2009, VI pag. 10-11). Del resto, se problemi (di corrispondenza) ce ne sono, questi sono riferiti solo alla multa (art. 106 CP e 24 DPMin), essendo il computo con tutte le altre pene pacifico (M. Dupuis/B. Geller/ G. Monnier/L. Moreillon/ C. Piguet, op. cit., n. 2-5 ad. art. 51 CP; Nadja Doudin, op. cit., pag. 11). Lo stesso art. 51 CP suggerisce il tasso di conversione sia con la pena pecuniaria, sia con il lavoro di pubblico utilità (art. 51 seconda frase CP).
Se si dovesse seguire il ragionamento dell’accusa e del Consiglio per i minorenni, i 13 giorni di carcere preventivo sofferto dall’adolescente costituirebbero una sorta di pena aggiuntiva. Oltretutto, 13 giorni di carcere a __________ sono tanti, soprattutto se si pon mente al fatto che in quel momento l’imputato, nato il 25 dicembre 1993, nemmeno aveva compiuto 15 anni – anzi, nemmeno ancora i 14 – il che pone seri interrogativi sulla corretta esecuzione dell’arresto (v. art. 6 e 25 DPMin; N. Queloz, le nouveau droit pénal suisse des mineurs permet-il de faire face à l’évolution de la delinquence des jeunes? in: Festschrift für Franz Riklin, Zurigo 2007, pagg. 577 segg., in particolare pag. 586; FF 1999 pag. 1898-1899). N. Queloz ritiene addirittura che, in conformità ai principi sanciti all’art. 25 DPMin, un minore di 15 anni mai dovrebbe essere carcerato preventivamente (op. cit., pag. 586 punto 4 in basso). Il messaggio sulla Legge federale sul diritto penale minorile (FF 1999 pagg. 1891 e segg.) indica(va) invece sempre un collocamento specializzato per “i minori di età compresa tra i 10 e i 15 anni”, anche in caso di “incarcerazioni inferiori a 14 giorni” (FF 1999 pag. 1899). Questa precisazione è poi stata abbandonata nella versione definitiva della legge.
Sia come sia, evidentemente, non è nella logica della sistematica della legge minorile inasprire a tal punto la repressione dei reati commessi dagli adolescenti, siano essi anche, come il prevenuto, d’indole particolarmente difficile.
Pertanto, i 13 giorni di carcere preventivo vanno computati: non farlo significherebbe colpire il minore in misura più severa di quanto non preveda la legge.
Il ricorso quindi, va accolto, e il dispositivo riformato come proposto dal ricorrente, compreso il tasso di conversione di un giorno di carcere per quattro ore di prestazioni personali (cfr. art. 51 CP secondo frase).
8. Da quanto precede discende che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza va riformata nel senso che a RI 1 va computato il carcere preventivo sofferto dal 13 al 26 settembre 2007 alla pena di 6 giornate di prestazioni personali inflittegli dal Consiglio per i minorenni. Per il resto il ricorso va respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, sia di prima sede che del presente giudizio, sono a carico dello Stato. Sulle eventuali ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP). Per quanto riguarda invece le ripetibili del presente giudizio, lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 1 000.– per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto.
La sentenza impugnata è annullata, e il dispositivo della sentenza è riformato nel senso che sulla pena di 6 giorni di prestazioni personali inflitta al ricorrente va computato il carcere preventivo sofferto dal 13 al 26 settembre 2007.
Per il resto il ricorso è respinto.
Il dispositivo di condanna è quindi riformato come segue:
1. invariato
2. invariato
3. alla pena di 6 (sei) giornate di prestazioni personali, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, su cui viene computato il carcere preventivo di 13 giorni corrispondenti a 6,5 giornate di prestazioni personali”.
4-8. invariati
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1 000.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.