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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 09.10.2009 17.2006.64

9. Oktober 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·14,776 Wörter·~1h 14min·5

Zusammenfassung

Amministrazione infedele qualificata. Denucia di falso del verbale dibattimentale

Volltext

Incarto n. 17.2006.64-65  

Lugano 9 ottobre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati da

  RI 1  e     domiciliato a      già patrocinato dagli avvocati PA 1   - il 22 dicembre 2006  (inc. CCRP n. 17.2006.65) RI 2  e     domiciliato a     patrocinato dagli avvocati PA 2    

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 3 novembre 2006 dalla Corte delle assise criminali;  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1;        

                                   2.   Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 2;

                               3.  Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 3 novembre 2006 la Corte delle assise criminali  ha riconosciuto RI 2 e RI 1 coautori colpevoli di amministrazione infedele qualificata, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a __________, nel periodo marzo - settembre 2001, agendo in correità tra loro,

                                         RI 2, nella sua qualità di vicedirettore e consulente finanziario alla clientela privata di PC, obbligato per negozio giuridico a gestire fra l’altro gli interessi patrimoniali dell’ istituto bancario e RI 1, nella sua qualità di vicepresidente del consiglio d’amministrazione e membro della commissione ristretta del consiglio di amministrazione di PC, obbligato per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dell’istituto bancario e a sorvegliarne la gestione, ripetutamente e intenzionalmente violato i propri doveri, in particolare effettuando sul conto nominativo di RI 1, nonché sui conti __________di pertinenza economica di RI 1 e __________ di pertinenza economica di _________(sorella di RI 1), ma di fatto gestito da RI 1 - relazioni di cui RI 2 era il consulente - numerose operazioni di investimento ad alto rischio (investimenti in prodotti derivati) senza sufficiente copertura, facendo sì che il patrimonio di PC venne messo a rischio e quindi concretamente danneggiato per un importo dell’ordine complessivo di fr. 13'826’ 560.- al 27 settembre 2001.

                                         Sempre con sentenza del 3 novembre 2006 la stessa Corte ha riconosciuto RI 2, singolarmente, autore colpevole di amministrazione infedele qualificata, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a _________, nel periodo marzo-settembre 2001, agendo in qualità di consulente finanziario alla clientela privata e da inizio 2001 anche in qualità di vicedirettore di PC, _________, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dell’istituto bancario, ripetutamente e intenzionalmente violato i suoi doveri, in particolare effettuando sul conto _________intestato a lui e alla moglie, nonché sui conti _________intestato a _________, _________intestato a _________, _________intestato a _________- di cui era il consulente ripetute operazioni di investimento ad alto rischio senza sufficiente copertura, facendo sì che il patrimonio di PC venne messo a rischio e quindi concretamente danneggiato per un importo dell’ordine di complessivi fr. 7'601’751.al 27 settembre 2001. La Corte delle assise criminali ha altresì riconosciuto RI 2 autore colpevole di complicità in ripetuta appropriazione indebita per avere a _________ nel periodo 1° ottobre 1998-18 settembre 1999, nella sua qualità di consulente finanziario alla clientela privata di PC, aiutato intenzionalmente la suocera, curatrice di _________, a indebitamente impiegare averi di quest’ultima a lei affidati e depositati sul conto n. presso PC, per fr. 215’000.e US$ 19’ 738.98; come pure autore di falsità in documenti per avere a _________, in più occasioni, tra il 30 settembre 1998 e il 18 agosto 1999, al fine di procacciare a terzi un indebito profitto, attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, nonché fatto uso del medesimo documento, consegnato da _________ alla competente Autorità Tutoria, in particolare, per avere omesso di riportare nell’inventario iniziale, per la curatela istituita a favore di _________, i saldi del di lei conto presso PC, facendo quindi apparire sul documento consegnato all’Autorità Tutoria una composizione del patrimonio e un saldo diverso da quelli reali.

                                         Prosciolto RI 2 dall’imputazione di amministrazione infedele qualificata in danno di PC in relazione all’operatività sui conti _________e in danno dei clienti _________(conto cifrato _________) e _________(conto _________), la Corte delle assise criminali ha condannato: RI 2 alla pena di 2 anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto;

                                         RI 1 alla pena di 2 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella di 5 giorni di detenzione inflittagli il 7 maggio 2004 dal giudice dell’istruzione di _________.

                                         La Corte delle assise criminali ha poi rinviato la parte civile PC al foro civile per le proprie pretese. Infine, essa ha disposto la confisca - deduzione fatta delle spese processuali e della tassa di giustizia - del saldo attivo dei conti n. , n. , n.  e n. (dossier titoli) intestati a _________presso PC, del cifrato _________(dossier titoli) nella titolarità di _________ presso PC, e del conto cifrato _________ (dossier titoli) nella titolarità di _________presso PC.

                                  B.   Contro la sentenza di assise, sia RI 1 sia RI 2 hanno inoltrato il 6 novembre 2006 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti dei gravami presentati il 21, rispettivamente il 22 dicembre 2006, essi chiedono:

                                         RI 1, in via principale: l’accoglimento delle eccezioni sollevate, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza impugnata; in subordine, l’accoglimento delle eccezioni sollevate, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa a una nuova Corte del merito per nuovo processo. In via subordinata: la riforma della sentenza impugnata, nel senso del suo proscioglimento da ogni accusa; in via ancora più subordinata: la sospensione condizionale della pena inflittagli e, in ogni modo, la sua riduzione;

                                         RI 2: in via principale, la condanna a 18 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. In via subordinata, la condanna a 2 anni di reclusione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                  C.   Con osservazioni del 22 gennaio 2007 il procuratore pubblico ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso proposto da RI 1, rispettivamente la reiezione del ricorso di RI 2 per quanto riguarda la richiesta di giudizio in via principale, rimettendosi per contro al giudizio di questa Corte per la domanda subordinata.

                                         Dal canto suo, con osservazioni 25 gennaio 2007, la parte civile PC ha proposto la reiezione integrale di entrambi i gravami.

                                         Con scritto 12 gennaio 2007, RI 1 ha comunicato a questa Corte di non avere osservazioni da formulare al ricorso di RI 2, rinviando alle motivazioni esposte nel proprio memoriale ricorsuale.

                                         Con scritto 16 gennaio 2007 alla Corte di cassazione di revisione penale, RI 1 ha riproposto, con ulteriori considerazioni, la denuncia di falso del verbale del dibattimento sollevata nel proprio ricorso (v. punto 2.2/1 pag. 10 segg.). Tale scritto è stato intimato alle parti il 1° febbraio 2007.

                                         Con lettera 8 febbraio 2007, l’allora presidente di questa Corte ha chiesto al procuratore pubblico titolare dell’inchiesta sfociata nella sentenza impugnata se, di fronte alla citata denuncia, il Ministero pubblico avesse compiuto atti, rispettivamente ne stesse compiendo, rispettivamente intendesse compierne, nell’ambito, dandosene il caso, delle sue competenze.

                                         Con scritto del 15 febbraio successivo – intimato alle parti per conoscenza – il Procuratore Generale, cui la richiesta dell’8 febbraio era stata trasmessa per competenza, ha comunicato di avere immediatamente proceduto a verificare le ipotesi denunciate da RI 1 nel ricorso per cassazione del 21 dicembre 2006 e di avere concluso, il 12 gennaio 2007, con una formale decisione di non luogo a procedere.

                                         Il 12 marzo 2007 RI 1 ha presentato alla Camera dei ricorsi penali istanza di promozione dell’accusa (art. 186 cpv. 1 CPP ), subordinatamente richiesta di completamento delle informazioni preliminari (art. 186 cpv. 4 CPP) contro il decreto di non luogo a procedere “in re ignoti 12 gennaio 2007 del PG”. Con osservazioni 23 marzo 2007 il Procuratore Generale ha chiesto la reiezione dell’istanza.

                                         Chiamata a esprimersi unicamente nella sua veste di presidente della Corte di assise giudicante e non di denunciata, ritenuto come il decreto di non luogo a procedere impugnato riguardasse persone ignote (v. scritto 16 marzo 2007 del presidente della Camera dei ricorsi penali), con osservazioni 16 aprile 2007, la  presidente ha pure postulato la reiezione dell’istanza.

Con replica 18 maggio 2007 RI 1 si è confermato nella sua istanza.

                                         Altrettanto hanno fatto il Procuratore Generale e la presidente della Corte giudicante con scritti di duplica  31 maggio 2007.

                                         Con sentenza 17 settembre 2007, la Camera dei ricorsi penali ha respinto l’istanza di promozione dell’accusa proposta da RI 1.

                                         Con scritto 27 settembre 2007, RI 1, riferendosi al paragrafo 6 di pag. 7/8 della citata sentenza, ha chiesto al Ministero pubblico di volere istruire l’ipotesi di reato (frode processuale) ivi menzionata.

                                         Il 31 ottobre successivo, il Procuratore Generale ha emanato al riguardo un decreto di non luogo a procedere (NLP _________) nei confronti di “ignoti identificabili nelle autorità o funzionari del Tribunale penale cantonale”, contro il quale RI 1 ha presentato il 12-13 novembre 2007 un’istanza di completamento, che la Camera dei ricorsi penali ha respinto con sentenza 23 novembre 2007.

                                  D.   Il 15 gennaio 2009 RI 1 ha inoltrato una domanda di ricusazione nei confronti dei giudici della Corte di cassazione e di revisione penale. Con sentenza dell’8 giugno 2009 la Corte di cassazione e di revisione penale ad hoc ha respinto l’istanza nella misura della sua ricevibilità.

E.     Al pubblico dibattimento del 9 ottobre 2009 RI 1 - che con scritto del 24 giugno 2009 aveva comunicato di rinunciare al patrocinio dei suoi avvocati - si è confermato nelle proprie allegazioni, specificandole e illustrandone ulteriormente determinati passaggi. La parte civile e il procuratore pubblico hanno di nuovo postulato il rigetto del ricorso.

Dal canto suo, con scritto del 30 settembre 2009, RI 2 e i suoi legali hanno dichiarato di rinunciare al pubblico dibattimento.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 3719). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

                                    I.   Accertamento dei fatti e valutazione delle prove da parte della Corte delle assise criminali

                                   2.   Entrato nel 1992, su proposta del partito socialista, nel consiglio d’amministrazione di PC, RI 1 – stando alla sentenza di assise - è stato nominato, dapprima, membro della commissione del consiglio d’amministrazione della banca (1997) e, poi, segretario dello stesso. Il 1° luglio 1999, è diventato vicepresidente del consiglio d’amministrazione, ciò che ha comportato per lui un onere lavorativo, fino al 2001, da una a due giornate piene per settimana (sentenza, pag. 20).

                                         Stando sempre alla sentenza impugnata, con scritto del 12 settembre 2001 (giorno successivo a quello dell’attentato alle torri gemelli di _________ ), S, direttore della succursale di _________ di PC, ha informato B, direttore generale di PC che, a seguito di un’assegnazione di titoli a fronte di una vendita precedente di put su un’azione olandese, il deposito del cliente “_________ ” evidenziava uno scoperto di fr. 350’000.- e che, a causa di analoghe operazioni, sul medesimo conto non si potevano escludere ulteriori perdite nell’ordine di circa fr. 350’000.-. S chiedeva, in buona sostanza, lumi al superiore, non senza segnalare che, a suo giudizio, occorreva chiudere d’ufficio le operazioni put in corso, prima di nuove assegnazioni (sentenza, pag. 21, con riferimento all’allegato B al verbale B5 di B). Solo il 18 settembre 2001 – ha osservato la Corte – B si è attivato, telefonando a tutti i consulenti e chiedendo loro “informazioni sull’eventuale esposizione in derivati della clientela” (sentenza, pag. 21 con riferimento al citato verbale, pag. 3). Alla sollecitazione – sempre secondo i primi giudici - ha risposto RI 2 con mail del 19 settembre 2001, trasmettendo “i nominativi delle posizioni gestite dalla regione _________ (consulente _________ ) attualmente a rischio perché non gestite secondo le direttive interne sull’utilizzo dei prodotti derivati (eccezione a suo tempo concessa dalla DG)”, ossia quello dell’avv. RI 1 (sede) e i conti __________ (Sede), __________ (_________) e __________(_________), e puntualizzando che “attualmente la situazione risulta essere preoccupante, tuttavia in accordo con i clienti (a conoscenza dei fatti) abbiamo preso le necessarie misure per riuscire entro breve-medio termine a ridurre le esposizioni in prodotti derivati e rientrare in un’operatività secondo criteri meno speculativi. Per quanto riguarda le altre posizioni in derivati per la reg. di _________, posso affermare che vengono applicate le direttive summenzionate con i relativi controlli” (sentenza, pag. 21-22).

                                         Convocato quello stesso giorno da B, RI 2 venne ricevuto dallo stesso direttore generale, che lo attendeva insieme a RI 1. RI 2 – stando alla sentenza di primo grado – descrisse le operazioni sui derivati in essere sui citati conti sulla base delle “situazioni patrimoniali ad uso interno”. A dire dello stesso RI 2 - ha fatto presente la Corte – RI 1 avrebbe tenuto, nell’occasione, un atteggia- mento totalmente silente e passivo.

                                         Sta di fatto che, sempre quello stesso giorno, intervenne la revisione interna della Banca che – hanno ricordato i primi giudici - ebbe modo di accertare che le relazioni gestite da RI 2 e che si trovavano in situazione debitoria nei confronti dell’istituto bancario a causa, soprattutto, di vendite di opzioni put erano dieci: le quattro citate e altre sei (tre ai nomi di tali __________e tre “cifrate” corrispondenti agli acronimi __________).

                                         Sentiti i clienti e in particolare RI 1, il giorno successivo il presidente del consiglio di amministrazione di PC, e B hanno deciso di chiudere tutte le operazioni short put (alcune vendite di call vennero invece chiuse nel seguito).

                                         Si verificò, così, una perdita per PC dell’ordine di 21-22 milioni di franchi.

Della perdita venne informato il 26 settembre 2001 l’allora Procuratore Generale. Grazie alle intercettazioni telefoniche – sentite in aula, così da costituire accertamento dei fatti - è poi emerso che RI 2, parlando con i colleghi e con un cliente, ebbe ripetutamente a dire che RI 1 era sempre stato al corrente dell’operatività sui derivati eseguita sui conti di sua pertinenza (sentenza, pag. 22).

Ricordati alcuni provvedimenti presi dalla magistratura inquirente (sentenza, pag. 23, con riferimento alle perquisizioni e ai sequestri), i primi giudici hanno, poi, sottolineato che, già nel suo prima verbale del 1° ottobre 2001, RI 2 – interrogato presso il Ministero pubblico alla presenza del suo legale, avv. PA 2, conosciuto per la prima volta quello stesso giorno - dichiarava che RI 1 era sempre stato al corrente degli investimenti in derivati eseguiti sui suoi conti e che la situazione si era deteriorata a far tempo dal marzo 2001, dopodiché entrambi decisero di comune accordo di continuare l’operatività, benché la copertura con fondi propri fosse esaurita e comunque insufficiente (sentenza, pag. 23).

Da qui, il primo interrogatorio di RI 1, che ebbe luogo a cura del Procuratore Generale e alla presenza del suo legale di allora (avv. PA 1) e del funzionario Efin che seguiva il caso. In quel primo verbale – ha ricordato la Corte di assise – RI 1 negò di avere mai saputo da RI 2 di avere perso tutti i suoi capitali sin dal mese di marzo del 2001 e negò altresì di avere, all’epoca, concordato con lo stesso RI 2 di continuare l’operatività senza le necessarie coperture (sentenza, pag. 23-24).

Terminato l’interrogatorio, il Procuratore Generale ordinò l’arresto di RI 1.

                                         L’arresto venne confermato dal GIAR il giorno successivo (sentenza, pag. 24).

                                   3.   Nel ripercorrere la vicenda, la Corte di merito ha poi ricordato che sia RI 1, sia RI 2 - in concomitanza il primo con la sua nomina nel consiglio d’amministrazione di PC il secondo con la sua assunzione in banca - avevano aperto presso lo stesso istituto un conto corrente nominativo in franchi ancorché RI 1, per la verità, fosse già titolare, in quell’istituto, sin dal 1980 di un libretto di risparmio e di un deposito titoli.

                                         Il conto corrente nominativo in franchi n. , RI 1 lo ha aperto il 13 ottobre 1992, firmando l’usuale documentazione, ovvero le condizioni generali, il cartoncino firme e altri documenti, ritenuto che solo più tardi, ovvero il 2 marzo 1997, egli ha firmato anche le condizioni generali per le operazioni a termine e su opzioni e l’atto di costituzione in pegno dei suoi averi a favore della banca (sentenza, pag. 24-25, con riferimento ad AI 265, classificatore 9 e doc. TPC 41.2). La Corte ha precisato (sentenza, pag. 24) che RI 1 ha sempre ricevuto al suo domicilio la posta relativa al conto nominativo in rassegna, inizialmente aperto affinché su di esso venissero accreditati i gettoni di presenza.

                                         Quanto alla conoscenza reciproca di RI 1 e RI 2 – ha proseguito la prima Corte – i due furono presentati l’un altro da L, all’epoca capo del servizio “gestione patrimoniale” centralizzato presso la sede di _________. Sarebbe stato L, anche a nome dell’allora direttore del settore finanziario, K, a suggerire a RI 1 (recte: sollecitare) di diventare cliente della banca che, all’epoca, stava compiendo i suoi primi passi nel settore del “private banking” (sentenza, pag. 25). Agli occhi di L - stando a RI 1 – era importante che un consigliere d’amministrazione della banca vi portasse i propri risparmi e vedesse così in prima persona come funzionavano i nascenti servizi finanziari (sentenza, pag. 25). Per finire stando ai primi giudici - RI 1 ha deciso di aderire a tale richiesta, trasferendo in PC averi suoi e della sua famiglia di origine (per circa un milione di franchi). L’importo di fr. 400’000.- circa egli l’avrebbe versato sul suo conto nominativo.

                                         Per la rimanenza, egli, il 5 gennaio 1995, aprì appositamente il conto _________, indicandone la madre come avente diritto economico (sentenza, pag. 25). Ufficialmente, il consulente responsabile di _________ fu L. RI 1 ebbe, comunque, procura sul conto _________ dalla sua apertura sino al 3 ottobre 2000 quando gli subentrò l’avv. PA 1, sua collega di studio (sentenza, pag. 25). _________(ovvero _________) firmò il formulario di “posta a trattenere” e il contratto fiduciario. L’atto di costituzione di pegno venne invece firmato solo più tardi, ovvero il 31 gennaio 1997 (sentenza, pag. 25). Ricordato che al dibattimento è emerso che a fronte del conto _________ furono in realtà eseguite operazioni sui derivati già nel 1995 (doc. dib. 15), che gli ordini di borsa portavano la calligrafia di RI 2 e la firma di L, la Corte delle assise criminali ha sottolineato che gli esempi prodotti dalla revisione interna della banca fanno stato del fatto che già allora (ottobre-novembre 1995, gennaio-aprile-settembre 1996), chi si occupava materialmente del conto, ovvero RI 1 (la madre non risulta essersene mai occupata), ordinava operazioni in derivati del tipo vendita di call o di put (non ancora però le strategie).

                                         Nei 21 classificatori allegati all’AI 265, e meglio in quelli da 5 a 8 - ha puntualizzato la Corte - è indicata tutta l’operatività in derivati che venne effettuata con detto conto a partire dal 1° gennaio 1997 e che si concluse con ingenti guadagni visto che il deposito iniziale di fr. 600’000.- circa evocato da RI 1 era aumentato, quando _________ cessò di essere operativo (verso la fine del 2000, ancorché venne chiuso formalmente solo il 17 maggio 2001), a quasi fr. 3'500’000.- (sentenza, pag. 26).

                                         Esposti i motivi che RI 1 ha addotto a giustificazione di detta chiusura (sentenza, pag. 26-27), la Corte di assise ha quindi ricordato che al conto _________ subentrò il conto _________, nel senso che tra il 30 novembre e il 29 dicembre 2000 venne effettuato il trapasso (per quasi fr. 3'500’000.-) dei fondi a _________ per contanti, con contestuale vendita di tutti i titoli e chiusura di tutte le operazioni (sentenza, pag. 27).

                                         A partire dal 1997 - ha fatto presente la Corte di assise - è certo che RI 2, che operava sotto la sorveglianza di L, ha effettuato numerose operazioni coperte (ai sensi della circolare, che sarà ripresa più avanti) sui derivati (ma anche le cosiddette strategie ) sui conti già citati (_________ e del nominativo RI 1), come pure su un conto intestato a un suo conoscente (__________) e sul proprio conto __________ (sentenza, pag. 27), della cui esistenza - stando allo stesso RI 2 - RI 1 era a conoscenza (sentenza, pag. 28).

                                         RI 1 ha, dal canto suo, negato di sapere dell’esistenza del conto personale di RI 2. Sta di fatto, ha obiettato la Corte di assise, che - come sarà spiegato più avanti - quando RI 2 chiese l’autorizzazione a operare con le strategie, la chiese - oltre che per i conti _________ e nominativo RI 1 - anche per il proprio conto _________(sentenza, pag. 29).

                                         La Corte ha, poi, puntualizzato che K, all’epoca direttore della divisione finanziaria, in aula ha dichiarato di essere stato ben consapevole che l’autorizzazione gli veniva richiesta per RI 1, all’epoca membro della commissione del consiglio d’amministrazione e segretario del consiglio d’amministrazione stesso. Quanto al conto _________, se in aula non ne ricordava più l’avente diritto economico, è però certo che lo sapeva quando concesse l’autorizzazione, sia perché l’apertura del cifrato _________ al funzionario RI 2 l’aveva pur sempre vistata lui, sia perché non è pensabile che egli abbia dato l’autorizzazione, eccezionale, a operare in deroga di una circolare ad un cliente che nemmeno conosceva (sentenza, pag. 29).

                                         In ogni modo, ha commentato la Corte, l’operatività sui derivati in PC è stata consentita, benché la banca non disponesse di strutture sufficientemente moderne, idonee soprattutto a gestire in modo adeguato il controllo dei rischi connessi a tali operatività. L’unica cosa che in banca, quantomeno dopo il 1996, era in grado di “blindare” l’isitituto di credito e di mettere ogni rischi operativo a carico esclusivo della clientela, era l’apposita circolare sui derivati (ossia la nr. del 20 dicembre 1996; sentenza, pag. 31). Di ciò - ha accertato senza mezzi termini la Corte di merito - sia RI 1 che RI 2 erano pienamente consapevoli, così come sapevano che l’operatività, fino all’aprile del 2000, veniva eseguita manualmente (sentenza, pag. 29).

                                   4.   Nell’illustrare le norme alle quali le operazioni sui derivati compiute in PC dovevano sottostare, la Corte delle assise criminali ha, innanzitutto, richiamato gli art. 14 e 15 della Legge sulla PC del 25 ottobre 1988, che vietavano alla banca, tra l’altro, “le speculazioni di borsa, tanto per conto proprio quanto per conto del suo personale” e di “accordare crediti senza garanzie ai membri del proprio consiglio di amministrazione, della direzione e della commissione di revisione”. Per il personale - hanno spiegato i primi giudici - vigeva altresì una circolare (la n. 2284/8) che fissava disposizioni per gli “affari in proprio”. Questa circolare, in buona sostanza, al punto B enumerava le operazioni vietate, tra cui, le opzioni, i futures e i warrants, al punto A8 subordinava l’apertura di conti o di depositi cifrati al consenso “delle rispettive Direzioni”, e al punto C1 prevedeva la concessione di autorizzazioni speciali da parte della direzione generale “in deroga alle presenti disposizioni” (sentenza, pag. 29-30). La Legge sulla PC - ha proseguito la Corte - è poi stata modificata il 30 novembre 1998 (con entrata in vigore il 19 gennaio 1999), nel senso che l’art. 14 è stato modificato, nello stesso non essendo più stato ripreso il divieto per il personale di speculare in borsa, mentre che l’art. 15 è rimasto praticamente inalterato, continuando a vietare alla banca di concedere crediti senza garanzie ai membri del proprio consiglio d’amministrazione e della direzione.

                                         Quanto alla circolare 2284/8 del 2 settembre 1991 - ha ricordato la Corte - essa è stata modificata il 22 marzo 1999 e sostituita dalla circolare n. 2608/8 relativa alle “Disposizioni per il personale concernenti affari in proprio” che ha mantenuto per il personale il divieto di effettuare operazioni speculative, in particolare opzioni, futures e warrants, ma anche la possibilità di ottenere in via eccezionale delle deroghe a precise condizioni (sentenza, pag. 30).

                                         In buona sostanza, tali operazioni dovevano essere coperte da mezzi liquidi depositati presso la banca oppure da averi investiti sul mercato monetario, facilmente realizzabili, con copertura al 100% dall’inizio della transazione e sino alla sua chiusura o scadenza da situarsi sin dall’inizio.

                                         Quanto al blocco degli averi e dei titoli, la circolare rinviava alla circolare n. 2517/4.1 del 20 dicembre 1996 concernente le direttive dell’impiego di prodotti derivati valide per la clientela, ritenuto che in caso di vendita di futures su indici azionari o tassi di interesse quale assicurazione di un portafoglio esistente, bastava che gli attivi di base fossero sufficientemente rappresentati onde evitare effetti leva (vedi direttive ABS dell’aprile del 1996 concernenti il mandato di gestione patrimoniale, punto 14). Qualora consentite, operazioni del genere erano subordinate – sempre secondo la circolare n. 2608/8 - alla firma dei singoli ordini nonché delle relative “condizioni generali per operazioni a termine su opzioni” e dell’atto di pegno. Trattandosi di personale impiegato presso una Succursale (o Agenzia di _________), spettava al direttore rispettivamente al gerente responsabile di formulare un preavviso all’intenzione della direzione generale (sentenza, pag. 30-31).

                                         Quanto più specificatamente all’impiego di prodotti derivati - ha fatto presente la Corte di assise - esistevano in PC le apposite direttive del 20 dicembre 1996 (circolare n. 2517/4.1; v. allegato A all’act. A1) che - stando a quanto accertato dai giudici - erano all’epoca note sia a RI 2, dato che alla loro redazione aveva partecipato anche lui, sia a RI 1 quanto meno dopo la scoperta del “caso L” (sentenza, pag. 34).

                                         Di queste direttive val la pena riportare - come avvenuto in sentenza (pag. 31-34) - le parti più significative, segnatamente le prime tre premesse (punto 2), le regole stabilite per l’acquisto e la vendita di opzioni (punti 3 e 4), quelle per la responsabilità (punto 6) e quelle per i documenti (punto 7).

                                         “2. PREMESSE

° Attualmente questi strumenti non vengono impiegati per conto proprio dalla PC del Cantone Ticino (vedi circolare interna no. 2494/4.1 del 24 aprile 1996).

° Operazioni su opzioni allo scoperto (short Call/Put) come pure operazioni su Commodities (merci e materie prime, esclusi i metalli preziosi) non vengono di regola effettuate dalla Banca. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione Generale.

° Operazioni per conto di clienti che hanno conferito il mandato di gestione patrimoniale, compresa la clientela istituzionale, sono regolamentate dalle relative direttive ASB (no. _________ del 26 aprile 1996), nonché dalla circolare interna no. 2517/4.1 del 20.12.1996.

3. ACQUISTO DI OPZIONI

3.1 Long Call/long Put

La compera in apertura di una opzione di acquisto (call) o di una opzione di vendita (put) per conto della clientela, non comporta alla Banca nessun rischio di credito o di vincolo ai sensi dell’art. 21 Ordinanza federale sulle banche e casse risparmio (OBCR),    in quanto l’acquirente paga il premio (il rischio è limitato all’ammontare dello stesso).

Alla trasmissione dell’ordine, il consulente deve indicare che si tratta di un acquisto TO OPEN.

Chiusura di posizioni long

La chiusura di operazioni aperte viene effettuata mediante semplice vendita delle posizioni long e impone al consulente di precisare all’ufficio borsa che si tratta di una operazione TO CLOSE.

4. VENDITA DI OPZIONI

4.1 Call coperto (Covered Call)

La vendita in apertura di un call coperto non comporta alla Banca nessun rischio di credito o di vincolo ai sensi dell’art. 21 OBRC. Un call è coperto se il venditore dispone dell’attivo di base soggiacente al contratto di opzione. La vendita di call coperti non richiede il versamento di un margine. E’ però obbligatorio il blocco degli attivi di base in deposito.

Alla trasmissione dell’ordine, il consulente deve indicare che si tratta di una vendita TO OPEN/COVERED.

4.2 Put coperto (Covered Put)

La vendita in apertura di un put coperto non comporta alla Banca nessun rischio di credito o di vincolo ai sensi dell’art. 21 OBRC. Un put è coperto se il venditore dispone delle garanzie necessarie. Queste garanzie possono essere costituite da fondi, linee di credito concesse dall’Ufficio titoli oppure averi facilmente realizzabili costituiti a pegno che gli permettono di far fronte al 100% all’impegno derivante dal contratto di opzione. La Banca blocca questi fondi fino alla scadenza rispettivamente alla liquidazione della posizione. Questo tipo di operazione viene effettuato su mercati dove non è richiesta la costituzione di un margine a garanzia.

Operazioni su mercati dove, nonostante la copertura globale dell’impegno, viene richiesta la costituzione di un margine a garanzia, di regola non sono permesse.

Alla trasmissione dell’ordine, il consulente deve indicare che si tratta di una vendita TO OPEN/COVERED.

4.3 Clientela con mandato di gestione patrimoniale

Per questa clientela le operazioni elencate ai punti 4.1 e 4.2 non necessitano del blocco in deposito degli attivi di base o delle garanzie necessarie, poiché effettuate e sorvegliate dall’Ufficio gestione patrimoniale.

4.4 Chiusura di posizioni

La chiusura di operazioni aperte viene effettuata mediante il riacquisto delle posizioni vendute precedentemente e impone al consulente di precisare all’ufficio borsa che si tratta di un’operazione TO CLOSE.

…omissis

6. RESPONSABILITÀ

6.1 Consulente

I consulenti designati dai rispettivi capi servizio titoli sono responsabili di:

valutare che il cliente sia idoneo ad assumere determinati rischi (notoria solvibilità, altre relazioni, ecc.,)

far firmare al cliente la documentazione necessaria,

accertare che siano costituite le garanzie necessarie per effettuare la transazione,

aprire il conto margine se necessario,

avvisare il cliente di eventuali Margin call oppure dell’esercizio di opzioni,

sorvegliare le posizioni aperte fino alla loro liquidazione o scadenza.

6.2 Ufficio borsa

L’ufficio borsa è responsabile di:

valutare che i mercati sui quali vengono effettuate le transazioni presentino una sufficiente trasparenza e liquidità al fine di garantire un’ineccepibile esecuzione degli ordini.

6.3 Back office borsa

Il back office borsa è responsabile di:

verificare giornalmente le coperture,

contabilizzare settimanalmente l’aggiornamento del Variation margin,

avvisare il consulente di eventuali Margin call posizioni scoperte. Nel caso in cui non fossero rispettati i termini previsti al punto 5.3 avvisare verbalmente (con conferma scritta) i rispettivi capi servizio titoli (Sede e/o Succursali),

bloccare, rispettivamente sbloccare gli attivi necessari (per i clienti delle Succursali questo compito viene assolto dal rispettivo ufficio amministrazione titoli),

avvisare in tempo utile (di regola 48 ore) il consulente delle posizioni aperte prossime a scadenza.

6.4 Capi servizio titoli (Sede e Succursali)

I capi servizio titoli sono responsabili di:

designare i consulenti abilitati ad operare nell’ambito della presente circolare (vedi punto 6.1),

sorvegliare la corretta applicazione della presente direttiva

prendere i provvedimenti necessari nel caso in cui si presentassero delle inadempienze nell’interazione del margine (Margin call) richiesto,

avvisare le Direzione Generale di situazioni particolari o tendenze anomale dei mercati (elevate volatilità ecc.), e proporre eventuali aumenti di margine.         

7. DOCUMENTI

Tutti i clienti che desiderando effettuare operazioni su prodotti derivati devono firmare i seguenti formulari, oltre ai documenti di base abituali:

condizioni generali per operazioni a termine e su opzioni (Mod. 432-10.88),

-          Atto di costituzione in pegno (Mod. 509) ad esecuzione delle operazioni descritte ai punti 3 e 4.1.”

                                   5.   Per quanto attiene poi alle operazioni su derivati (opzioni e futures), PC - ha rilevato la prima Corte - in realtà non ha mai avuto negli anni novanta e neppure in seguito, accesso diretto alla borsa (Soffex e in seguito Eurex). Perciò, per soddisfare le richieste di alcuni (pochi) clienti, già prima della metà degli anni novanta, gli operatori di PC si rivolgevano ai colleghi della _________ che aveva accesso alla borsa. Tanto che il 22 marzo 1995 tale rapporto venne formalizzato con la firma di una “Convenzione relativa alla negoziazione di contratti d’opzione e financial futures “(sentenza, pag. 34, con riferimento all’allegato 1 doc. TPC 79). Dal canto suo - ha puntualizzato la Corte di merito - la _________ era solita utilizzare quale testo della “Convenzione” il formulario che essa all’epoca faceva firmare ai propri clienti che investivano presso di lei sui derivati. Essa non ha, però, in pratica mai considerato PC alla stregua di un qualsiasi cliente privato. Tanto che non richiese garanzie né margini, bensì, in considerazione del rating AA di cui godeva PC, le concesse una “linea di credito”, mai ufficialmente formalizzata come di prassi nel settore bancario (sentenza, pag. 34-35).

                                         Inizialmente - ha fatto presente la Corte - la linea di credito ammontava a fr. 500’000.-. In seguito, venne riadeguata più volte: nel 1998, nel 2000 e nell’agosto 2001 fino a raggiungere, nel novembre 2001, fr. 40’000 000.- (sentenza, pag. 35).

                                    Dal profilo operativo - ha spiegato poi ancora la Corte - i funzionari della sala mercati e dell’ufficio back office della sede di _________ di PC conferivano direttamente con i loro omologhi in _________, cui passavano poi gli ordini di borsa (a partire dall’aprile 2000 circa, gli ordini venivano passati automaticamente per via informatica). Gli operatori presso _________ giornalmente allestivano un cosiddetto reporting con tutte le operazioni sui derivati (futures e opzioni) aperte in quel preciso giorno e con l’elenco di tutte quelle in essere a tale data. Tale reporting giornaliero veniva, quindi, spedito per fax a PC (in atti vi sono quelli da gennaio a settembre del 2001). Ricevuto il reporting, un funzionario di PC (in genere A o, in sua assenza, il suo capo  J) - sempre stando a quanto accertato in sentenza - verificava che gli ordini di borsa eseguiti dai colleghi di _________ fossero conformi a quelli trasmessi da PC, dopodiché lo stesso reporting veniva semplicemente archiviato, senza che venisse mandato in visione alla direzione generale di PC. Forse per questo motivo - ha ipotizzato la Corte - diversi dirigenti sentiti in aula come testi hanno dichiarato di non avere saputo che PC nel 2001 era esposta, per i derivati, per milioni e milioni nei confronti della _________ (sentenza, pag. 35).

                                         Comunque sia - ha osservato la Corte - avere archiviato sic et simpliciter, anche nel 2001, quando la borsa si stava ”sgonfiando”, fino al “crollo” dell’11 settembre, il reporting della _________ - documento che dava, giorno per giorno, una fotografia nitida e completa dell’andamento delle operazioni sui derivati (non solo di RI 2, ma anche di altri consulenti che con essi operavano) - è stata cosa invero improvvida (sentenza, pag. 35). Si fosse, ad esempio, in quel marzo-aprile 2001, levato qualche segnale da parte dei funzionari del back office borsa della sede (che ogni giorno vedevano i reporting con le massicce perdite causate, ad esempio, da assegnazioni di titoli, da chiusure in perdita e dalla contemporanea apertura di nuovi contratti), le cose, forse, sarebbero - secondo i primi giudici - andate altrimenti (sentenza, pag. 36, dove la Corte si sofferma, non senza sarcasmo, sulla versione fornita da  J e dai suoi subalterni a giustificazione del loro operato). A questo proposito, la Corte ha ancora sottolineato come la _________ trasmettesse a PC un reporting mensile di tutte le operazioni sui derivati, aperte o in essere il cui solo destino era, però, quello di finire archiviato senza alcun esame (sentenza, pag. 36). I primi giudici hanno precisato che i reporting giornalieri e mensili allestiti dalla _________  non sono da confondere con i reporting di cui ha parlato RI 2 nei suoi verbali e in aula. Trattasi - ha ricordato la Corte - di un reporting di tutt’altro genere, che veniva allestito all’attenzione di RI 1, per dargli modo di conoscere nel dettaglio la situazione dei conti di sua pertinenza, ivi compresa l’operatività sui derivati e, in seguito, da quando si iniziò a farle, delle strategie, nonché la loro performance globale (sentenza, pag. 36).

                                         Evocate le modalità e la tempistica con cui il reporting destinato a RI 1 veniva allestito e a questi regolarmente messo a disposizione (sentenza, pag. 36-39), la Corte di assise, avuto riguardo sempre al citato reporting (denominato anche PIS da “portfolio information system”), ha sottolineato che in aula RI 2 ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, e meglio:

di avere sempre spedito alla fine di ogni mese all’indirizzo di RI 1 (CP, _________) il documento portafoglio globale, che egli era solito chiamare reporting mensile (sentenza, pag. 39), per i conti RI 1, nominativo, e per _________;

di avere poi proposto a RI 1 di evitare di spedirgli mensilmente il reporting per il conto _________, poi diventato _________, perché l’operatività per le strategie del conto era uguale a quella del conto nominativo, moltiplicata per tre;

di avere ritenuto che fosse sufficiente spedire a RI 1 una copia della situazione patrimoniale ad uso interno e ciò con riferimento al solo conto _________;

di avere sempre, personalmente o tramite la sua segretaria, spedito a RI 1 i reporting mensili relativi al suo conto nominativo (sentenza, pag. 40).

                                         La cosiddetta situazione patrimoniale a uso interno, ha osservato la Corte, in realtà è esistita in PC solo dopo che talune operazioni relative agli investimenti in derivati sono state automatizzate. Esisteva poi l’estratto patrimoniale con il calcolo della performance realizzato manualmente dall’Ufficio reporting (documento allestito solo per i clienti con mandato di gestione patrimoniale e per alcuni clienti particolari che ne facevano richiesta). L’estratto patrimoniale allestito manualmente nel 2001 – stando a quanto riferito da RI 2 all’avv. PA 2 nel verbale 24 ottobre 2001, pag. 5 - risulta essere stato realizzato mensilmente solo per il conto nominativo di RI 1.

                                         Ricordato, poi, che RI 2 aveva preteso di avere ricevuto questi estratti dall’Ufficio reporting e di averli sempre spediti a RI 1, accompagnandoli con l’estratto patrimoniale ad uso interno relativo al conto _________ (sentenza, pag. 40-41), i primi giudici hanno rilevato che RI 1 ha invece sempre negato, sia nei verbali predibattimentali, sia in aula, di avere ricevuto nel 2001 il reporting (alias _________) che allestiva, in parte manualmente, un funzionario della banca pur riconoscendo - solo al dibattimento - di avere visto, in occasione dell’incontro avuto con RI 2 il 21 marzo 2001, della “documentazione bancaria relativa ai suoi conti” che, però, RI 2 non gli lasciò (sentenza, pag. 41 con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 21). Tuttavia, a questo proposito, la Corte di assise ha rilevato che, davanti agli inquirenti, segnatamente nel verbale del 16 ottobre 2001, RI 1 aveva dichiarato di avere regolarmente avuto modo di prendere atto dell’estratto patrimoniale informatico ad uso interno, che regolarmente gli veniva mostrato da RI 2 e che era considerato un documento serio, approvato anche dall’ufficio di revisione esterno _________, ancorché ricordando che in occasione della riunione del 21 settembre 2001 della commissione del consiglio di amministrazione di PC, si era perfino discusso di una eventuale azione di responsabilità nei confronti della stessa _________ per non essersi resa conto, nell’approvare l’introduzione del sistema contabile, che poi sfocia negli estratti patrimoniali, di tutta una serie di difetti (sentenza, pag. 41).

                                   6.   Nell’accertamento dei fatti, la Corte delle assise criminali si è poi soffermata sull’audizione al dibattimento di T, membro dell’Efin, segnatamente laddove egli ha spiegato, a mano di un apposito scritto (doc. dib. 10) e proiettando i corrispondenti lucidi, le definizioni di base di “opzione”, di “acquisto call” (Jong call), di “vendita call” (short call), di “acquisto put” (long put), di “vendita put” (short put) e di “roll over” (sentenza, pag. 42).

                                         La Corte ha, quindi, sottolineato che RI 1 e RI 2 hanno riconosciuto, sempre in aula, di avere iniziato a operare sui derivati facendo operazioni singole, semplici e coperte. In buona sostanza, inizialmente essi concordavano di comperare un titolo e subito vendevano un call, incassando il relativo premio. Il più delle volte, quando arrivava la scadenza, il call non veniva esercitato, per cui essi si tenevano il premio. Analogo discorso in caso di vendita put, laddove invece del titolo occorreva disporre in conto della liquidità necessaria per acquistare il soggiacente (al prezzo strike) in caso di esercizio (sentenza, pag. 42 con riferimento anche ai verbali predibattimentali di RI 1 del 2 e, in particolare, del 16 ottobre 2001). Le prime strategie - sempre secondo i primi giudici vennero messe in atto nei primi mesi del 1997, ossia più o meno da quando RI 1 era entrato a far parte della commissione del consiglio d’amministrazione di PC (24 aprile 1997) ed era diventato segretario del consiglio d’amministrazione stesso (23 maggio 1997).

                                         A dire di RI 2 - ha rilevato la Corte - RI 1 si era all’epoca lamentato con lui della poca redditività degli investimenti fino allora effettuati per rapporto all’incremento che la borsa aveva realizzato nel medesimo periodo. RI 1 gli avrebbe, così, accennato al fatto che, mentre i suoi conti registravano performances intorno al 10-15%, la borsa era cresciuta di ben il 50% (sentenza, pag. 43-44).

                                         Dal canto suo - sempre stando alla sentenza impugnata - al dibattimento RI 1 non ha escluso di avere, a suo tempo, espresso a RI 2 considerazioni del genere ma ha, nondimeno, negato di averlo spinto ad applicare le strategie affermando che è stato, invece, lui a proporgli una nuova strategia di investimenti che richiedeva comunque una autorizzazione (sentenza, pag. 44). A questo proposito, la Corte ha, tuttavia, sottolineato che, nel 1997, se aveva letto la circolare sui derivati, RI 1 non poteva non sapere che le strategie che RI 2 gli proponeva, non vi erano contemplate. Sta di fatto che, per finire, a partire dai primi mesi del 1997 – ancor prima di chiedere autorizzazione di sorta - RI 2, con l’accordo di RI 1, ha avviato le prime operazioni in strategia che - come spiegato sia da T, sia da RI 2 in aula - null’altro sono che l’apertura di una vendita di call, in contemporanea con una vendita di put su uno stesso soggiacente, con medesima scadenza. Se entrambe le operazioni - ha spiegato la Corte - hanno lo stesso prezzo di esercizio (strike), la strategia viene definita short straddle; se invece hanno prezzi di esercizio diversi, la strategia viene chiamata short strangle (sentenza, pag. 45). Queste operazioni sono come ribadito da RI 2 in aula - particolarmente redditizie, in un mercato sostanzialmente stabile, rispettivamente su titoli che hanno quotazioni relativamente stabili, circostanza che - secondo gli stessi giudici del merito - era nota anche a RI 1 (sentenza, pag. 45).

                                         La Corte ha, poi, rilevato che “in caso di mercato instabile, se si producono, prima della scadenza, oscillazioni verso il basso e nel seguito verso l’alto (o viceversa) si può essere esercitati sia per i put sia per i call” (sentenza, pag. 45). Le operazioni short straddle e short strangle, sempre secondo la Corte, sono basate sull’anticipazione di “un mercato stabile”. Se il soggiacente di base rimane entro una certa forbice di corsi, alla scadenza il venditore di call e di put ha un utile, nel senso che il suo guadagno massimo è pari alla somma dei premi incassati all’atto delle vendite. Se, invece, il corso del soggiacente fuoriesce dalla zona di fluttuazione, ha osservato la Corte, il rischio di perdita può diventare illimitato (sentenza, pag. 45-46).

                                         Per finire - ha concluso la stessa Corte - le strategie sono operazioni molte delicate, per cui chi le ha fatte sapeva che erano indicate in un mercato sostanzialmente stabile. Pur sapendo ciò - ha precisato la Corte - i prevenuti hanno scelto di fare tali strategie nel 2001 sul titolo _________, quando non si poteva più parlare di una stabilità del titolo (sentenza, pag. 46).

                                         Illustrate, poi, le prime operazioni in strategia eseguite (sentenza, pag. 46), la Corte delle assise criminali ha ricordato che, il 27 ottobre 1997, su indicazione di RI 2 e K, era emerso che il capo del servizio “gestione patrimoniale” L aveva commesso malversazioni in danno di alcuni clienti, in seguito a perdite maturate utilizzando strumenti derivati, in particolare futures e warrants. Di questo fatto venne immediatamente informata la commissione del consiglio d’amministrazione, nella quale già sedeva RI 1 (sentenza, pag. 46-47). La commissione si riunì insieme ai membri della direzione e al capo revisore di allora in due riunioni straordinarie al termine delle quali venne deciso di sporgere denuncia penale contro L. Questi  venne arrestato il 5 novembre 1997 e rimase in detenzione preventiva fino al 22 gennaio 1998, per essere poi condannato il 16 dicembre 2003 per ripetuta amministrazione infedele, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti (reati commessi tra maggio 1995 e novembre 1997) a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente (sentenza, pag. 47, cui seguono i verbali delle sedute straordinarie della commissione del 31 ottobre e del 3 novembre 1997, sentenza, pag. 47-50).

                                         Il 14 novembre 1997 - sempre stando alla prima Corte - venne tenuta una seduta straordinaria dell’intero consiglio d’amministrazione di PC, cui partecipò anche RI 1 e durante la quale ci si soffermò sugli ordinamenti previsti dall’istituto sia per l’esecuzione delle diverse operazioni entranti in linea di conto in questa specifica fattispecie (prodotti finanziari derivati), sia per il relativo controllo (sentenza, pag. 50-53, con riferimento al verbale della relativa seduta; act. 247/4). A questo proposito, risulta dalla sentenza impugnata che, su richiesta della difesa di RI 1, la pubblica accusa ha acquisito dalla _________, all’epoca revisore esterno di PC, la lettera che l’allora ispettore S aveva inviato il 22 novembre 1997 all’allora presidente del consiglio d’amministrazione, avv. _________, per segnalargli situazioni - a suo modo di vedere non corrette in materia di operazioni sui derivati, riscontrate durante le revisioni effettuate nel 1996 presso le succursali di _________ e _________ e presso la sede di _________.

                                         A questa segnalazione è seguita la decisione del presidente di richiedere alla _________ un rapporto sulla natura del controllo e su eventuali responsabilità. Il rapporto è stato presentato il 16 gennaio successivo (sentenza, pag. 52 con riferimento al doc. TPC 62, in cui sono state ricordate le circolari elaborate dall’istituto per la gestione patrimoniale, la consulenza privata e gli strumenti derivati e in cui sono stati pure evidenziati i problemi conseguenti all’incremento delle operazioni sui derivati e alla gestione manuale da parte del back office borsa delle operazioni su opzioni e su futures, con conseguente maggior difficoltà per i funzionari a mantenere aggiornate le usali verifiche). Di questo rapporto - ha ricordato la Corte - la commissione del consiglio d’amministrazione di PC, in cui sedeva anche RI 1, ha preso conoscenza (sentenza, pag. 57 ).

                                         Di lì a qualche mese, ha proseguito la prima Corte, alla stessa commissione è poi giunto il rapporto della revisione esterna sui conti del 1997, nel quale le carenze riscontrate nella gestione delle operazioni sui derivati venivano riprese sotto il titolo “irregolarità, riserve e termine per il ripristino della situazione legale” (sentenza, pag. 57) e in cui veniva assegnato alla banca un termine scadente al 31 dicembre 1998 per “il ripristino della situazione informatica” (sentenza, pag. 58). Ricordato che il consiglio d’amministrazione di PC ha approvato tale rapporto il 24 luglio 1998, la Corte ha sottolineato come, ciò nonostante, si sia dovuto attendere fino all’aprile del 2000 per disporre di un sistema informatico che ha automatizzato alcune, ma solo alcune, funzioni relative all’operatività sui derivati. Soltanto la separazione dell’ufficio amministrativo titoli/back office borsa dai servizi operativi venne realizzata subito: il primo venne inglobato nella divisione interna diretta da R, i secondi rimasero nella divisione diretta da K. I primi giudici hanno nondimeno rilevato che per l’operatività di RI 2 sul suo conto _________ e sui conti _________, nominativo RI 1 e Santoni, tale modifica non ebbe in realtà effetto alcuno; sostanzialmente perché, per le lamentele di  J, insieme all’autorizzazione a “fare le strategie”, a RI 2 fu anche restituito se mai gli era stato tolto - il controllo delle coperture, così come la gestione dei “blocchi” ad esse relative, operazioni che sono sempre restate manuali e a lui affidate (sentenza, pag. 58).

                                         In ogni caso - ha sottolineato la Corte di merito - è certo che, dopo il caso che aveva coinvolto L, sia a RI 2 sia a RI 1 dovevano essere ben chiare quelle che erano le regole da rispettare in PC per poter operare sui derivati. In particolare, doveva essere loro chiaro che, con il descritto deficit di strutture adeguate, era essenziale il pieno rispetto delle regole fissate nello specifico campo (sentenza, pag. 58-59).

                                   7.   Tornando al 1997, la Corte di merito ha accertato che, poche settimane dopo che il caso L era venuto alla luce, il 2 dicembre 1997 RI 2 ha inviato al direttore K, responsabile della divisione servizi finanziari della banca, un “promemoria”, ossia un’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione a eseguire operazioni short strangle e short straddle sui mercati azionari per le relazioni no. 127 865 - GBM __________, 108'993 NSR avv. RI 1 e 126 055-ETZ _________. Su queste relazioni - ha ricordato la Corte - a partire dal 1997 lo stesso RI 2 aveva già operato con le cosiddette strategie (sentenza, pag. 59). Della citata istanza - ha puntualizzato la Corte - si trovano agli atti almeno quattro esemplari: due senza aggiunte manoscritte e corredati di un allegato, estratto dall’opuscolo Soffex, reperibili quale doc. A annesso al verbale B7 di K, rispettivamente quale doc. TPC 41.2, contrassegnato con il numero 51 e recante il visto di un ispettore, forse di S; il terzo esemplare, sul quale qualcuno ha scritto “x.” “urgente”, quale allegato al verbale di RI 2 del 1° ottobre 2001, ritenuto che “_________” è il capo ufficio titoli e back office borsa,  J; il quarto, recante delle aggiunte a mano apposte da RI 2, quale allegato doc. B al verbale di K, rispettivamente quale allegato doc. A al verbale di RI 2 (sentenza, pag. 60). Quanto all’istanza priva di aggiunte manoscritte, essa è del seguente tenore:

“  Oggetto: operazioni “short strangle” e “short straddle” sui mercati azionari per relazioni no.

_________

_________

_________

Con riferimento alla circolare no. 2517/4.1 del 20.12.1996 concernente le “Direttive per l’impiego di prodotti derivati”, nella quale non è previsto l’uso di simili strategie, chiedo per conto dei clienti summenzionati di poter operare nell’ambito di queste operazioni.

Questo genere di operazioni è descritto nel fascicolo “SOFFEX -strategie con opzioni e futures nel contesto dei mercati azionari” (vedi copia allegata).

Per quanto concerne le svolgimento tecnico delle operazioni, faccio notare che i clienti interessati possiedono la liquidità sufficiente per far fronte all’impegno derivante dalla vendita dei puts. I calls d’altro canto rimangono teoricamente scoperti, tuttavia la copertura al 100% tramite liquidità sul prezzo d’esercizio e la scadenza ravvicinata (massimo – 1-mese), nonché i premi incassati limitano notevolmente qualsiasi rischio in eccesso. Inoltre faccio notare che un’eventuale fuoriuscita dai parametri di utile per il cliente può essere compensata con un’operazione di “roll-over”. Il rischio sulle transazioni viene portato al 100% dai clienti stessi (essi firmeranno le necessarie dichiarazioni di scarico).

Le operazioni descritte sono molto redditizie in quanto è statisticamente provato che l’80% delle opzioni emesse scadono senza valore. Conseguentemente colui che approfitta della diminuzione di volatilità e valore temporale è quello che realizza i maggiori utili (cioè il venditore).

Personalmente preavviso favorevolmente queste transazioni in quanto permetterebbero di sfruttare anche piccole oscillazioni giornaliere sul mercato e quindi, oltre al già menzionato “return”per il cliente, vengono creati movimenti redditizi per la nostra banca.”

                                         Nell’interpretare tale scritto, i primi giudici hanno concluso che, sia come sia, esso era volto a ottenere l’autorizzazione per fare le strategie, non contemplate dalla circolare (sentenza, pag. 61).

                                         Quanto all’affermazione di RI 2 in aula, secondo cui lo scritto fosse altresì volto ad ottenere l’autorizzazione a fare operazioni con una copertura del 10-15%, anziché del 100%, come previsto dalla circolare, i primi giudici hanno anzitutto rilevato che uno scenario del genere non risulta nemmeno prospettato, rispettivamente adombrato nell’istanza.

                                         Del resto - ha proseguito la Corte - K  (che concesse l’autorizzazione), sentito al dibattimento, è stato categorico affermando che lui autorizzò verbalmente RI 2 a eseguire le strategie, senza però mai avere inteso un’esecuzione con il margine del 10-15%, anziché del 100%. Quest’affermazione, K l’ha ribadito anche di fronte all’esibizione dell’esemplare di domanda di autorizzazione in cui RI 2 aveva apposto a mano delle aggiunte, asserendo che il volume dei contratti aperti ivi indicati per RI 1 e _________ era di fr. 400’000.-, rispettivamente di fr. 800’000.-, ovvero non era per niente pari al 10% del suo patrimonio dell’ordine di fr. 1'000’000.e osservando che nella sua testa era sempre presente la funzione occupata in banca da RI 1 (membro del consiglio d’amministrazione), che gli impediva per legge e per regolamento di usufruire di crediti in bianco (sentenza, pag. 61, con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 51 segg.).

                                         Nella sentenza impugnata la Corte ha precisato che le dichiarazioni di K risultano supportate, non soltanto dal tenore letterale dell’istanza di RI 2, ma dai seguenti altri elementi oggettivi. Dapprima, dal fatto che è stato possibile appurare che per tutto il 1998 lo stesso RI 2 aveva operato in modo tale da rispettare nella sostanza l’integrale copertura (sentenza, pag. 63, con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 55); circostanza confermata anche dal rapporto 48/98 allestito il 2 dicembre 1998 dalla revisione interna (doc. TPC 41.2), che attesta unicamente alcune vendite call non coperte sul conto nominativo di RI 1 (ma non molte). Poi, le dichiarazioni di K sono supportate dal fatto che per nessuno degli undici conti menzionati nell’atto di accusa è mai stato tenuto un conto margine che possa definirsi tale (sentenza, pag. 64). Certo - ha spiegato la Corte - vi sono in atti documenti bancari su cui è stampata la parola “margine”, ma il relativo spazio o è restato bianco oppure in esso figura la cifra zero (sentenza, pag. 64).

                                         Al dibattimento, lo stesso RI 2 ha dovuto dare atto che per le opzioni un “conto margine” in PC non è mai esistito (per i futures sì) e ha, altresì, dato atto che ogni qualvolta egli, nei verbali predibattimentali e/o in aula, ha parlato di “margine”, si è sempre riferito a un calcolo che faceva lui mentalmente quando operava, dopo di che bloccava per tale importo i titoli in deposito, rispettivamente la liquidità in conto corrente (sentenza, pag. 64).

                                         Confrontato con la richiesta di autorizzazione integrata con note manoscritte inviata a K ha osservato la Corte - RI 2 ha ipotizzato poi di avere, verso la fine del 1998, nuovamente interpellato lo stesso K, chiedendogli di potere operare con “margine” anziché con copertura piena, ma - ha osservato la Corte - K ha riferito di non ricordare siffatta circostanza (sentenza, pag. 64 con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 54). Quanto poi all’esemplare di istanza contrassegnato con la nota manoscritta “x Jack” “urgente” - ha rilevato la Corte -  J (cui le sigle si riferivano) ha dichiarato al dibattimento di avere più volte reclamato, verbalmente e per scritto, sia presso K sia presso R, segnalando che il suo ufficio non era in grado di eseguire i controlli (manuali) che la circolare sui derivati imponeva (sentenza, pag. 65). Al che K - secondo quando riferito dallo stesso J - di fronte alle sue esternazioni sul maggior onere lavorativo causato dalle strategie, gli avrebbe risposto che l’operatività di RI 2 per i tre conti era autorizzata e che il controllo delle coperture l’avrebbe da lì in poi eseguito il consulente RI 2 stesso, con che l’ufficio non avrebbe più dovuto occuparsene. Ciò che avvenne (sentenza, pag. 66).

                                         Per finire - ha riassunto la Corte - al dibattimento K ha confermato quanto già riferito agli inquirenti, ossia che alla direzione generale era noto che RI 1 operava in borsa sui suoi conti e che si avvaleva in particolare della consulenza di RI 2 (sentenza, pag. 66 con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 54).

                                   8.   Ricordato di nuovo che il caso L ha tenuto banco in seno alla commissione del consiglio d’amministrazione di PC ancora nell’avanzata primavera del 1998 e che lo stesso è venuto a costituirsi come un’irregolarità nel rapporto della revisione esterna del maggio 1998, approvato dall’intero consiglio d’amministrazione il 24 luglio successivo (sentenza, pag. 67), i primi giudici hanno rilevato che le misure che ne sono seguite sono in buona sostanza state annullate dall’agire dell’ex-direttore K quando, autorizzato che ebbe RI 2 a operare sui derivati per i due conti di pertinenza di RI 1 e per il conto _________ dello stesso RI 2, provvide nel contempo a risolvere le lamentele e le reclamazioni del capo ufficio titoli e del back office borsa  J, allegerendolo delle mansioni (fondamentali per evitare rischi) di controllo delle coperture (sentenza, pag. 68).

                                         Il 10 luglio 1998 - stando sempre alla sentenza impugnata - l’ispettorato interno aveva consegnato anche ai membri del consiglio d’amministrazione un rapporto su un’ispezione tenuta presso la succursale di _________ (AI 247/10) in cui venivano espresse critiche di non poco conto all’operatività sui derivati così come veniva condotta dai consulenti di _________ (sentenza, pag. 68).

                                         Il 30 ottobre successivo lo stesso ispettorato inviava, tra l’altro anche ai membri della commissione del consiglio d’amministrazione della banca, un rapporto relativo a un’ispezione effettuata dal 28 settembre al 23 ottobre 1998 presso la succursale di Lugano (AI 247/12).

                                         Un terzo rapporto – ha accertato la Corte – è stato trasmesso dalla revisione il 18 novembre 1998, tra l’altro, di nuovo anche alla commissione, in relazione ad un’ispezione effettuata presso la sede _________ in merito alle operazioni del personale. In questo terzo rapporto veniva sottolineata la necessità – viste le deroghe concesse – di uno stretto rispetto delle disposizioni in vigore, nell’attesa dell’emanazione di nuove direttive che chiarissero il concetto di speculazione da parte personale (sentenza, pag. 69 con riferimento ad AI 247/13).

                                         Una quarta ispezione - sempre stando alla prima Corte - è stata infine eseguita dall’ispettorato interno nei giorni dal 19 al 27 novembre 1998, presso la sede di _________. Di quest’ispezione fa stato il rapporto 48/98 di data 2 dicembre 1998 inviato al direttore della succursale di _________, G, alla Direzione - Sede di _________, ai membri della commissione del consiglio di amministrazione e alla società _________ (AI 247/15, corrispondente alla versione ridotta, e doc. TPC 41.2 nella versione integrale). Nelle “osservazioni di particolare rilevanza” figura quanto segue (sentenza pag. 70):

“  -   le operazioni su opzioni; anche quelle effettuate a copertura di posizioni in deposito,devono essere eseguite unicamente quando tutta la documentazione contrattuale è firmata e agli atti;

      le strategie finanziarie effettuate a mezzo di prodotti, derivati non sono contemplati dalla suddetta circolare e non sono previste deroghe da parte della Direzione Generale. Le strategie applicate presso la dipendenza danno come risultato alcune posizioni non coperte con gli attivi di base ed altre con garanzie non formalizzate come esplicitamente richiesto. Questo tipo di operazioni non sono quindi permesse con l’attuale regolamentazione (“direttive per l’impiego di prodotti derivati” e “disposizioni per il personale concernente gli affari in proprio”).”

                                         Dagli allegati al rapporto - che RI 1, in aula, ha dichiarato di non avere ricevuto, ai membri della commissione essendo stato recapitato solo il rapporto - risulta che gli ispettori ebbero modo di prendere conoscenza della domanda di autorizzazione 2 dicembre 1997 di RI 2 a K, dei formulari “condizioni generali per operazioni a termine e su opzioni” e “atto di costituzione di pegno” firmati il 3.4.1997 da RI 1, della valutazione al 1.12.1998 e deposito 108993 del conto nominativo RI 1 e del fatto che non sempre le vendite di call eseguite sul conto nominativo RI 1 erano coperte.

                                         Basandosi sulla documentazione in atti, in particolare sul “foglio rosa” intitolato “nota di revisione”, i primi giudici hanno accertato che i risultati dell’ispezione furono discussi dai revisori interni (S e U) con il direttore G e con Q (sentenza, pag. 70). Pur se, sentiti come testi, questi ultimi hanno dichiarato di non ricordare di avere discusso con gli ispettori le risultanze del citato rapporto (sentenza, pag. 71), la Corte ha sottolineato come l’accertamento di cui sopra si fondi anche sulla lettera che, due giorni prima di andare in pensione, G ha scritto alla sede di _________, alla direzione e all’ufficio revisione e in cui, riferendosi alle osservazioni contenute nel rapporto di revisione 48/98 del 2 dicembre 1998, ha scritto quanto segue:

“  Nel rapporto di revisione si segnalano sia la mancanza della documentazione prevista dalla circolare 2517/4.1,sia l’utilizzo di strategie finanziarie con prodotti derivati non contemplate dalla circolare stessa.

Praticamente per tutte le relazioni per le quali sono state fatte operazioni con prodotti derivati (vendita di call coperti) senza la firma delle condizioni generali per le operazioni a termine e su opzioni la documentazione mancante è stata fatta sottoscrivere, rispettivamente verrà fatta firmare entro breve tempo. Presso l’ufficio si è nuovamente fatto presente l’inderogabilità della firma di questa documentazione prima di operare.

Per quanto riguarda l’utilizzo di strategie (meglio la contemporanea vendita di un put e di un call sullo stesso titolo) rileviamo anzitutto che le stesse non sono state effettuate per clienti con relazioni presso la succursale di _________. Riteniamo comunque che questo tipo di operazioni debbano, in forza delle circolare già citata, poter essere autorizzate dalla Direzione Generale. Pur condividendo la preoccupazione per il controllo di queste posizioni, riteniamo a titolo eccezionale sia necessario dare questa possibilità a clienti che non presentano problemi di solvibilità e che siano a conoscenza del funzionamento di questi prodotti.” (sentenza, pag. 71)

                                         Commentata con ironia la missiva, specie con riferimento al fatto che G sapeva benissimo che i clienti cui si riferiva erano RI 1 e RI 2, come pure al fatto che, pur manifestando preoccupazione, egli caldeggiò la proposta di dare loro la possibilità a titolo eccezionale di operare con le strategie (sentenza, pag. 71), la Corte di assise ha, per finire, preso atto che in questo modo il rapporto del 2 dicembre 1998 dell’ispettorato interno non ebbe seguito (sentenza, pag. 72).

                                         K - cui la lettera di G era stata trasmessa - ha riferito al dibattimento di non averne parlato con il partente G e di non avergli dato risposta, né per il sì né per il no, ipotizzando di averla demandata ad un altro membro della direzione generale.

                                         Comunque sia - così hanno accertato i primi giudici - nessuno intervenne, né allora, né dopo, se non a bloccare, quantomeno a controllare se le strategie che venivano eseguite sui conti del membro della commissione del consiglio d’amministrazione (RI 1) e del funzionario RI 2, rispettavano o meno le direttive sui derivati e, in particolare, le regole relative al controllo delle coperture e ai “blocchi” degli averi (sentenza, pag. 72).

                                         Così come accertato dalla prima Corte, la revisione interna non lasciò però cadere la questione. La ripropose nel rapporto  23 dicembre 1998 relativo all’attività nel quarto trimestre, specie con riferimento alla mancata osservanza della direttiva 2517/4.1 del 20 dicembre 1996 a seguito della constatazione di operatività senza la necessaria documentazione contrattuale e senza la necessaria copertura (sentenza, pag. 72; AI 247/16). Riunitasi l’8 gennaio 1999, la commissione del consiglio d’amministrazione - alla presenza tra l’altro di RI 1 e, per la prima volta, di B - ha tuttavia passato sotto silenzio il rapporto 48/98 (sentenza pag. 73), così come l’amara conclusione finale del rapporto trimestrale e, cioè, che:

“  da queste richieste e da alcune altre constatazioni fatte, si ricava l’impressione che i controlli interni non sono più meticolosi come in passato e che soprattutto situazioni nuove colgono talvolta impreparati i settori di retrovia; le strutture attuali non permettono, a nostro giudizio, un ulteriore sviluppo dell’attività, almeno nell’area dei prodotti finanziari” (sentenza, pag. 72).

                                         Al dibattimento - ha ricordato la Corte - RI 1, prodotto il verbale completo della riunione che attesta come altri furono gli argomenti che occuparono l’attenzione dei consiglieri, ha giustificato il silenzio adducendo che i descritti rapporti non lo preoccupavano per nulla, ritenendo che la revisione interna stesse facendo bene il suo lavoro (sentenza, pag. 73).

                                         La Corte non ha però mancato di esprimere le sue perplessità riguardo tali affermazioni, specie considerando che RI 1 e altri presenti disponevano di rapporti che ponevano l’accento su operazioni sui derivati molto particolari (le strategie), eseguite da un consulente della Banca nell’interesse del suo conto cifrato personale e di quelli di un membro della commissione del consiglio di amministrazione. Cioè, il rapporto attirava l’attenzione su operazioni che l’ispettorato definiva “non permesse con l’attuale regolamentazione” e comunque non totalmente in ordine con le coperture (sentenza, pag. 73). Cercando le ragioni di questo strano silenzio, la Corte ha rilevato che “se nessuno alla riunione dell’ 8.1.1999 parlò per “riverenza” o per “deferenza” verso l’avv. RI 1 (che, all’epoca, con i derivati stava guadagnando) o per altro motivo, alla Corte non è dato di sapere. Certo è che al cliente-organo avv. RI 1 non conveniva parlarne” (sentenza pag. 73).

                                         Certo è ha accertato la Corte giudicante - che dal 1999, per migliorare ulteriormente la redditività delle strategie, RI 2 cominciò a “fare leva sul patrimonio”, ovvero “a lavorare col margine”, diminuendo, fino ad arrivare al cinquanta per cento, il grado di copertura delle operazioni. Complice il favorevole andamento della Borsa, i vantaggi a fine anno - ha osservato la Corte - non mancarono di farsi sentire, apportando ad _________ e al nominativo RI 1 le strabilianti performances del 50% e a _________ l’ottima performance del 12%. Che ciò sia avvenuto contravvenendo alle regole - ha rilevato la Corte - sembra però non avere interessato nessuno, tanto meno colui che di tali performances in primis beneficiava. Che RI 1, organo di PC, quando c’erano in gioco i suoi interessi di cliente non si preoccupasse molto che il funzionario RI 2 non fosse attento al rispetto delle formalità, sarebbe poi anche comprovato, secondo la Corte, dalle dichiarazioni di scarico sui rispettivi suoi conti (sentenza, pag. 74).

                                   9.   Rilevato che nel rapporto sulla revisione dei conti annuali per il 1998 emesso il 7 maggio 1999 da _________ l’irregolarità segnalata l’anno precedente era stata tolta e che i tempi per la messa in funzione del supporto informatico s’avveravano essere piuttosto lunghi, i primi giudici hanno riportato la lettera 23 luglio 1999 che RI 1, diventato nel frattempo vicepresidente del consiglio d’amministrazione di PC, aveva indirizzato ai due capi area, B ed R, con copia all’entrante in funzione, il 1° agosto 1999, nuovo presidente del consiglio d’amministrazione, F. In questa lettera, RI 1  si lamentava delle modalità con le quali la banca era solita procedere alla presentazione dello stato patrimoniale dei clienti non in gestione, con particolare riferimento all’incompletezza dei relativi dati di riferimento, sollecitando una definizione dei problemi entro l’autunno successivo (sentenza, pag. 75). Il tema sollevato da RI 1 - hanno ricordato i giudici di primo grado - è stato subito posto all’ordine del giorno della seduta della commissione del 27 luglio 1999 (sentenza, pag. 76 con riferimento al relativo verbale, AI 247/23). Tuttavia - ha accertato la Corte - è solo nell’aprile 2000 circa, con la messa in funzione del sistema denominato “Info 8000”, che RI 2 è stato in grado di stampare per i conti di pertinenza di RI 1, ma anche per gli altri conti, la citata situazione patrimoniale ad uso interno.

                                         Per quanto riguarda le operazioni sui derivati - sempre stando alla sentenza di primo grado - Info 8000 ha altresì consentito di allestire ed eseguire per via informatica la trasmissione degli ordini di borsa, i conteggi relativi ad ogni operazione nonché la contabilizzazione in conto corrente, nelle varie rubriche, degli accrediti e degli addebiti (sentenza, pag. 77). Sennonché - ha rilevato la Corte - in aula, RI 2 ha dichiarato, in ciò confortato da  J, che Info 8000 non era in grado né di verificare automaticamente le coperture, né di procedere automaticamente al blocco e allo sblocco del deposito titoli e che queste operazioni sono sempre rimaste di sua competenza (sentenza, pag. 77). Questa dichiarazione non è stata - secondo la Corte - smentita nemmeno dalla deposizione di C, assunto in PC il 1° ottobre 2000, quale capo area logistica e come membro della direzione generale, che, a torto, ha preteso che all’interno della banca si riteneva che il controllo delle coperture delle operazioni in derivati avvenisse automaticamente attraverso il citato sistema informatico (sentenza, pag. 77). La Corte non ha creduto a C nemmeno quando questi ha preteso di avere saputo solo nel 2003-2004 che ciò non era il caso. Secondo la Corte, in effetti, le note perdite milionarie avveratesi nel settembre 2001 non potevano già allora non avergli fatto capire che le lacune nella gestione dei derivati si ponevano proprio a livello delle coperture e del relativo blocco. Proseguendo nell’analisi della deposizione di C, la Corte ha sottolineato che egli non poteva avere dimenticato nemmeno le indagini fatte dalla revisione interna e da quella esterna in relazione al cosiddetto caso W (consulente presso la Succursale di _________), scoperto nella prima decade di gennaio 2001; indagine in cui era emerso che il soggetto aveva procurato perdite a diversi suoi clienti, tra l’altro, proprio con operazioni in opzioni short put, tanto da spingere il direttore generale B a ordinare all’ispettorato interno di allestire alla sua attenzione un rapporto speciale, cosa che è stata fatta il 24 gennaio 2001. Rapporto (AI 247/38) nel quale gli ispettori hanno richiamato al direttore generale regole che già i colleghi che li avevano preceduti avevano a suo tempo segnalato agli organi della banca, specie con riferimento alla circolare n. 2517/4.1, che esigeva che l’impegno derivante dal contratto fosse coperto al cento per cento e che le coperture fossero controllate dal back office borsa (sentenza, pag. 79). Nonostante l’entrata in vigore di Info 8000 (primavera 2000) - ha concluso perentoriamente la Corte di assise - la questione dei controlli e delle coperture era ancora, nel mese di gennaio 2001, ben lungi dall’essere risolta (sentenza, pag. 79).

                                10.   La Corte ha, poi, ricordato che, nel corso del 1999, il consiglio d’amministrazione di PC ha subito importanti cambia- menti: il 1° agosto è diventato presidente F e il 1° luglio RI 1 ha iniziato ad operare come vicepresidente. Ancora, la Corte ha ricordato che, nel corso di quell’anno, erano nati dei conflitti tra il nuovo capo revisore - V, entrato in funzione il 1° gennaio 1999 - e i revisori a lui sottoposti (S, Z e SC) tanto che questi hanno chiesto ed ottenuto di recarsi, il 6 dicembre 1999, ad _________nello studio legale del nuovo presidente del consiglio d’amministrazione (F), per manifestargli le loro lamentele nei confronti del capo. Z - stando alla sentenza impugnata - dopo i fatti del settembre 2001 rilasciò un’intervista al Giornale del Popolo, in cui disse che i revisori rivelarono al presidente già in quel dicembre 1999 altre cose che in banca non funzionavano e, tra queste, l’operatività sui derivati, che veniva autorizzata benché non vi fossero né i mezzi, né gli uomini, né la struttura per farli (sentenza, pag. 80) col che si creavano dei rischi (sentenza, pag. 80). Da qui la reazione di F, sfociata nella promozione di una causa civile in Pretura contro due giornalisti del Giornale del Popolo, poi sospesa per accordo tra le parti.

                                         Dal profilo penale - sempre stando a quanto accertato in sentenza - i difensori di RI 1 hanno inoltrato il 12 dicembre 2003 al Ministero pubblico una denuncia contro F per falsa testimonianza. Il relativo procedimento penale è terminato con un decreto di non luogo a procedere, confermato dalla Camera dei ricorsi penali. Sta di fatto che F ha sempre negato di essere stato informato dai revisori in merito a problemi connessi con l’operatività sui derivati. Certo è - secondo la Corte - che alla seduta 28 gennaio 2000 della commissione cui parteciparono, su invito del presidente, sia il capo revisore che i tre ispettori, un discorso pacato non poté essere fatto poiché si arrivò subito ad un litigio tra S e V che portò ben presto all’interruzione della trattanda. Di lì a qualche mese cosi risulta accertato in sentenza - S diede le sue dimissioni, seguite da quelle di Z. Poco dopo, ossia il 29 novembre 2000, anche V gettò la spugna (sentenza, pag. 80).

                                         In aula ha ricordato la Corte - Z ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, ancorché sfumandole, ossia distinguendo tra ciò che si sapeva prima e ciò che si sapeva dopo il settembre 2001 e riconducendo il discorso fatto il 6 dicembre 1999 al presidente del consiglio d’amministrazione alla prospettazione di un possibile scenario di rischio in relazione al quale, tuttavia, non vennero fatti dei nomi (sentenza, pag. 80-81).

                                11.   Riassunti i fatti relativi alle imputazioni contro il solo RI 2 (consid. 13, pag. 81), la Corte delle assise criminali si è soffermata sul conto _________ (di pertinenza di RI 1), osservando che esso era stato aperto dallo stesso RI 1 il 3 gennaio 2000, per effettuare delle operazioni sull’indice SMI, ritenuto che la posta relativa al conto era “trattenere” (sentenza, pag. 81). Tuttavia, la Corte ha ricordato come nel verbale del 2 ottobre 2001 RI 1 abbia detto che RI 2 gli riferiva verbalmente circa le operazioni eseguite e che qualche volta, durante i loro incontri, gli mostrava l’estratto patrimoniale ad uso interno della banca precisando che si trattava di un documento in cui venivano riassunte, ad uso dei consulenti, tutte le posizioni e che  talvolta veniva mostrato e consegnato anche ai clienti perché si trattava dell’unica possibilità, viste le carenze informatiche, di illustrare lo stato del loro patrimonio (sentenza, pag. 81). Di _________ - stando alla Corte - RI 2 , già nel verbale del 1° ottobre 2001 (con conferma al dibattimento), aveva riferito che esso ha cominciato ad operare verso inizio 2000, senza un versamento di contante, ancorché il rischio fosse coperto da ulteriore patrimonio di RI 1 sul conto nominativo. In concomitanza con la sua apertura, RI 1 aveva comunque sottoscritto l’usuale formulario generale di costituzione pegno, oltre che le condizioni generali per operazioni a termine su opzioni, la convenzione per la costituzione di deposito di titoli, la convenzione fiduciaria e l’ordine per mandato di investimento, ossia il cosiddetto “minimandato” (sentenza, pag. 82). Si è trattato dell’unica volta - ha osservato la prima Corte - che RI 1 ha firmato (lui personalmente, rispettivamente sua madre per _________ e sua sorella per _________) questo formulario, ritenuto che, al di là dell’esistenza di detto formulario, il conto _________ è stato gestito in modo del tutto analogo agli altri conti di pertinenza dello stesso RI 1, ovvero con investimenti in titoli e su derivati (“strategie”), operazioni queste ultime che il citato “minimandato” nemmeno menzionava (sentenza, pag. 82).

                                         Sin dall’apertura, nel 1992, del suo conto nominativo e pure negli anni successivi - ha proseguito la Corte - RI 1 non ha mai conferito a PC il cosiddetto “mandato di amministrazione” o “mandato di gestione patrimoniale”, sua intenzione essendo, secondo RI 2, quella di rimanere autonomo e decidere lui come gestire il patrimonio di sua pertinenza (sentenza, pag. 82).

                                         Su  _________ - si legge nella sentenza - già il 14 gennaio 2000, sono state ordinate, senza chiedere autorizzazione alcuna, le prime operazioni in “strategia” sullo SMI. Queste operazioni sono proseguite fino a settembre 2001 (sentenza, pag. 82).

                                         Secondo gli accertamenti della Corte, il cifrato _________ - aperto dopo la chiusura di _________ e con avente diritto economico la sorella di RI 1, che ha firmato la documentazione di routine il 21 novembre 2000, conferendo procura a U e sottoscrivendo l’atto di costituzione in pegno e le condizioni generali per le operazioni a termine e su opzioni, nonché il formulario posta “trattenere” - è stato operativo sui derivati, in particolare con le strategie, da subito dopo la sua apertura (sentenza, pag. 83). Dell’operatività si sono, però, occupati RI 2 e RI 1 e non altre persone.

                                         Ciò posto, la Corte di assise ha accertato che, da giugno 2000 circa, RI 2 ha operato, di regola, con le medesime strategie sul buono di godimento _________ per sette dei conti qui in esame. In pratica, egli passava singoli ordini di borsa - ordini distinti ma uguali, salvo che per il numero dei contratti - per _________ (cui subentrò poi _________), per il nominativo RI 1 e per gli altri indicati nell’atto di accusa. Inizialmente la proporzione era di 100 contratti per _________, di 50 contratti per il nominativo RI 1 e per _________ e di 25 contratti cadauno (con riferimento al solo RI 2) per _________ (sentenza, pag. 83). L’operatività sullo SMI nel 2000 ha riguardato, invece, il conto _________. A partire dal 2001, RI 2  ha esteso quest’operatività  anche agli altri sette conti, in un rapporto che, fatte le debite proporzioni, è stato quello di 4 volte _________, 3 volte _________, 2 volte _________ e una volta il conto nominativo RI 1, _________ (sentenza, pag. 83). Occasionalmente RI 2 ha poi eseguito strategie, senza autorizzazione, per ulteriori tre clienti, con perdita complessiva di fr. 126.000.- circa. Questa perdita è stata riconosciuta e coperta dai clienti ciò che ha comportato, in assenza del requisito del danno, il decadimento dell’imputazione di amministrazione infedele nei confronti di RI 2 (sentenza, pag. 83).

                                12.   Stando alla sentenza impugnata, RI 1 ha pure eseguito operazioni - ancorché semplici su un conto di modesta consistenza di cui egli era titolare, insieme alla collega di studio, presso l’PC e sul quale affluivano gli affitti di uno stabile, di cui i due erano comproprietari.

                                         Il 25 gennaio 2000 – ha, poi, accertato la Corte - RI 1 ha aperto presso la _________ il conto cifrato “_________”, di cui era avente diritto economico la sua compagna, poi divenuta sua moglie. Su questo conto - stando ai primi giudici - sono state eseguite operazioni con strumenti derivati, futures e opzioni, ma non operazioni short straddle e short strangle. Il conto, di cui RI 1 era procuratore e che aveva posta a trattenere, è stato chiuso il 2 febbraio 2001.

                                         Sempre presso la  _________ - ha proseguito la Corte - è stata aperta, il 25 gennaio 2000, la relazione cifrata “_________”. Avente diritto economico di questa relazione risultava essere sempre l’allora compagna dell’accusato. E, come con il “_________”, RI 1 aveva procura anche su questo conto. Tuttavia, con scritto del 23 novembre 2001, l’avente diritto economico ha comunicato alla banca di non riconoscersi quale titolare della relazione. Anche su questo conto sono state eseguite operazioni con strumenti derivati, opzioni e futures (sentenza, pag. 84-85).

                                         Infine hanno accertato i primi giudici - il 12 febbraio 2001 RI 1 ha aperto presso la _________ anche un conto nominativo, sul quale ha eseguito quattro vendite put “to open” , di cui una sul titolo _________, due sul titolo _________, una sul titolo _________ (sentenza, pag. 85).

                                         Diversamente da PC, che richiedeva totale copertura delle operazioni, presso la _________ l’operatività sui derivati – stando alla prima Corte - avveniva con il sistema del “margine”. Ciò significava che, a ogni variazione delle operazioni in essere, il consulente, rispettivamente il sistema informatico, provvedeva a “bloccare” sull’apposito conto il margine di copertura (sentenza, pag. 85).

                                         Ritornando alle singole operazioni eseguite in _________, la Corte, fondandosi sulle verifiche effettuate dal perito dell’Efin, ha accertato che sulla relazione “_________” vennero depositati complessivamente fr. 1'263’748.-. I soldi vennero trasferiti - quando la relazione fu estinta - sul conto  “Cortesemente”. L’operatività sui derivati e la compravendita di titoli avrebbe prodotto un utile realizzato di fr. 43’983.-. Quindi, una performance del 3-4%, ben lontana - sempre secondo la Corte - da quel 50% che invece avevano fruttato a RI 1 le operazioni speculative eseguite presso PC (sentenza, pag. 86). L’ operatività su “Cortesemente” - ha rilevato la Corte fondandosi sempre sui calcoli illustrati dall’Efin - si è conclusa, invece, con una perdita realizzata sui futures di fr. 237’936.-, ritenuto inoltre che, al 16 ottobre 2001, ulteriori perdite per fr. 614’000.- erano ancora “latenti” (sentenza, pag. 86).

                                         Ciò posto, i primi giudici si sono soffermati sullo scritto che M, dimorante a Londra, ma all’epoca consulente presso _________, ha inviato nell’imminenza del dibattimento ad uno dei difensori di RI 1 (doc. TPC 113). In tale scritto, M affermava di avere avuto l’impressione che RI 1 non avesse una particolare padronanza dell’uso di “semplici e basilari prodotti derivati (opzioni su cambi)” e, perciò, lui tentò di spiegargli cosa fossero gli obiettivi di una determinata strategia, quali ne fossero i costi, i potenziali utili e le potenziali perdite senza però suscitare un grande interesse da parte del suo interlocutore proprio a causa delle sue difficoltà nel capire i concetti basilari della specifica materia (sentenza, pag. 86). La Corte non ha ritenuto di dover dare peso a tali dichiarazioni poiché lo stesso RI 1, nel suo verbale dell’11 ottobre 2001, aveva dichiarato il contrario, e cioè di avere avuto una conoscenza in materia superiore a quella di un normale investitore, ancorché non di livello di un investitore professioni- sta. Per quanto riguarda le conoscenze dell’istituto del cosiddetto roll over, la Corte si è riferita alle dichiarazioni rese da RI 1 nei verbali del 2 e del 16 ottobre 2001: in particolare, ricordando l’intensissima attività di investimento del patrimonio proprio e di famiglia - in cui era affiancato da RI 2 - a partire dal 1995 e, in particolare dal 1998, con le quali venivano privilegiate le cosiddette strategie, ovvero le combinazioni short call/put, accumulando un patrimonio che, partito da circa  fr. 1'000'000.-, a fine 2000 non era lontano dai fr. 5'000’000.-, con performances che nel 1999 e nel 2000 ruotavano intorno al 50% (sentenza, pag. 87).

                                         Sempre a proposito delle conoscenze di RI 1 in queste materie, la Corte ha, inoltre, fatto riferimento a quanto da lui dichiarato in aula e, cioè, che a lui i derivati “piacciono” e che, presso PC, da solo - senza cioè la collaborazione di consulenti - aveva fatto nel 2000 investimenti anche in hot issues e in penny stocks e che, nel 2001, aveva deciso di effettuare “degli investimenti in derivati sull’indice DAX”, operazioni che venivano sì gestite da RI 2, ma da lui seguite con grande attenzione (sentenza, pag. 87 con riferimento al verbale predibattimentale del 24 ottobre 2001, pag. 2). Sempre su questo tema, la Corte ha ricordato che, al dibattimento, RI 2 ha dichiarato che le conoscenze di RI 1 sui derivati erano molto buone (sentenza, pag. 88).

                                         Vagliando poi l’affermazione dei difensori di RI 1, secondo cui l’informazione che dava PC era insufficiente (a lui non sarebbe nemmeno stato consegnato l’opuscolo menzionato nelle “condizioni generali per operazioni a termine e su opzioni “), i primi giudici hanno anzitutto rilevato che, al riguardo, RI 2 ha, invece, sostenuto che la banca aveva fatto stampare molti esemplari di tali opuscoli. Poi, la Corte ha fatto presente che in _________ RI 1 aveva sottoscritto dei formulari i quali, al punto “Caratteristiche e rischi”, davano/danno addirittura per scontato che il cliente conoscesse/conosca la caratteristiche degli strumenti derivati, per cui la banca, non soltanto non si assumeva/ assume nessun obbligo di istruire il cliente per permettergli di operare sui mercati, ma addirittura declinava al riguardo preventivamente ogni responsabilità (sentenza, pag. 88). RI 1 - ha accertato la Corte - sapeva in ogni modo che in _________, contrariamente a quanto accadeva in PC, esisteva un conto margine (sentenza, pag. 88-89). E’ invero singolare - ha commentato infine la Corte – che, nella sua qualità di organo della banca, a suo dire sempre attento e animato dal desiderio di fare il bene dell’istituto, nonché di fine giurista quale era, a RI 1 non sia mai venuto in mente, da un lato, che la circolare del 1996 sui derivati di PC, per le opzioni non conosceva la nozione di “margine” ma solo quella della copertura al 100% e, d’altro lato, che non l’abbia stupito dopo che RI 2 prese a parlargli di ”margine” - che un tale conto non esistesse, quanto meno per il suo conto nominativo, visto che tutta la posta veniva inviata alla sua cassetta postale (sentenza, pag. 89).

                                         I primi giudici hanno poi ritenuto che RI 1 fosse attento anche ai problemi operativi della banca e non solo quindi a quelli di più ampia portata riguardanti le strategie anche sulla base dello scritto 23 luglio 1999, indirizzato ai direttori B e R con il quale egli - diventato da poco vicepresidente - aveva vibrantemente protestato, lamentando l’assenza di un estratto patrimoniale che potesse definirsi tale (sentenza, pag. 89). Non solo. Il 27 gennaio 2000 - ovvero nello stesso periodo in cui aveva aperto presso _________ il conto “_________, ciò che gli ha permesso di constatare di persona la diversità delle procedure, sopratutto in relazione alle esigenze che _________ poneva per gli investimenti in derivati - RI 1 si è di nuovo rivolto ai direttori per lamentare un errore di cui sarebbe rimasto vittima a seguito del fatto che sul suo conto personale sarebbero spariti US$ 7’500.- relativi a un put (sentenza, pag. 89). In realtà ha ricordato la Corte - era accaduto che US$ 7’500.- costituenti il premio per un’apertura short put su delle azioni americane erano stati accreditati al conto di una società anziché al conto di RI 1. Quel 28 gennaio 2000 - ha puntualizzato la Corte - l’allora direttore R ha scritto a RI 1, spiegando l’accaduto e riconducendo l’errore al fatto, già noto alla commissione del consiglio d’amministrazione (e quindi anche allo stesso RI 1), che “nel nostro istituto i rischi operativi sono molto alti, a causa della complessa organizzazione e dei flussi di lavoro non ancora compiutamente documentati e solo parzialmente automatizzati” e al fatto che si era trattato, in concreto, di un’operazione sui derivati eseguita con mezzi manuali, ancorché rispettando tutte le direttive in materia e, anche “nell’organizzazione dei processi legati alla trattazione degli ordini (attribuzione dei consulenti ai clienti, operatività sui depositi, immissione degli ordini, controllo delle operazioni ecc.) e di quelli relativi all’informazione dei clienti (consegne di documenti, controllo degli estratti ecc.)” (sentenza, pag. 90). Quindi, la Corte ha sottolineato il sarcasmo e la competenza evidenziati da RI 1 nello scritto inviato in via confidenziale al presidente del consiglio d’amministrazione F, in cui evidenziava l’errore commesso dalla Banca a suo danno (e appena corretto), rilevava come “purtroppo gli errori si moltiplicano”, sottolineando come non ci si possa “trincerare dietro l’insufficienza informatica” e terminava chiedendosi “ se il mio caso è raro quanto il millenium bug” (sentenza, pag. 92).

                                         In questo contesto, la Corte ha ritenuto poi rilevante il fatto che il cliente-organo RI 1 aveva ricevuto nel gennaio 2000 il “ _________”, ossia il reporting del suo conto nominativo, che egli lo aveva letto e controllato e che era stato in grado di metterlo in connessione con i conteggi che via via gli venivano spediti ogni qualvolta che, a fronte di tale suo conto, venivano aperte posizioni put e/o call su questo o quel soggiacente, per cui perveniva ad incassare il premio (sentenza, pag. 93). Mettendo in nesso tra loro il reporting ed i conteggi, RI 1 era in grado, secondo i giudici di prima sede, di scoprire errori di contabilizzazione a suo danno anche se la posta, ancorché non disprezzabile, non era nemmeno di quelle di cinque o sei cifre che incassò ripetutamente, a titolo di “premi” nel corso del 2001 (sentenza, pag. 94).

                                         La Corte ha, poi, ricordato che RI 1, nel verbale del 2 ottobre 2001, aveva detto agli inquirenti di avere ricevuto regolarmente i conteggi relativi al suo conto nominativo, di averli letti e capiti. Quindi, la Corte ha ricordato che, se al dibattimento RI 1 ha dichiarato di avere ricevuto i conteggi ma di non averli letti perché per lui faceva stato ciò che RI 2 gli comunicava oralmente (sentenza, pag. 94), dopo che gli furono prospettate le sue dichiarazioni predibattimentali, egli è pervenuto, infine, a confermarle (verbale dl dibattimento, pag. 48). A questo proposito, la Corte ha pure accertato - basandosi, tra l’altro, sulla deposizione in aula di P, segretaria in PC - che i citati conteggi RI 1 li ha  sempre ricevuti per posta, inviatagli non da _________ dal consulente RI 2, bensì dalla sede di _________.

                                         La Corte ha rilevato anche che P ha pure reso dichiarazioni da cui si evince che RI 1, al di là del suo dire, era diventato, nel 2000-2001, un esperto conoscitore di derivati (sentenza, pag. 94, con riferimento al verbale del dibattimento, pag. 42). Sempre diffondendosi sul tema della competenza in materia acquisita da RI 1, la Corte ha ricordato che, già nel 2000, scrivendo a F, l’imputato aveva utilizzato, parlando di derivati, termini quali “ le operazioni che “fanno leva” dimostrando di conoscerne bene il significato, contrariamente a quanto da lui preteso al dibattimento (sentenza, pag. 95). Che egli padroneggiasse la materia - stando alla sentenza impugnata - risulta ulteriormente suffragato dal fatto che, quando nel corso del 2000, segnatamente quando il Consiglio di Stato stava ancora preparando il Messaggio per la modifica della legge sulla PC che l’avrebbe portata a diventare “banca universale”, la Consigliera di Stato lo chiamò e lo incaricò di rielaborare u

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