Incarto n. 17.2005.5
Lugano 16 febbraio 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 febbraio 2005 presentato da
__________,
__________ __________ nata __________ in __________, __________, nato ____________________ il __________, domiciliato __________, __________, __________
(patrocinato dall'avv__________, __________)
contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2004 dalla Corte delle assise criminali in Locarno nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 dicembre 2004 la Corte delle assise criminali in Locarno ha riconosciuto __________ (detto Mo__________) __________ autore colpevole di infrazione aggravata e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Essa ha accertato che fra l'agosto del 2002 e il luglio del 2003 l'imputato aveva ripetutamente detenuto almeno 2550 g complessivi di cocaina acquistati a credito da vari spacciatori, oltre 100 g di cocaina comperati da tale __________ (__________) __________, di cui 600 g trasportati a __________, 35 g offerti a consumatori locali, 100 g intermediati tra il fratello __________ e __________ (detto __________) __________ e una quantità imprecisata, ma almeno 1815 g, venduti a tossicodipendenti del , il tutto sotto forma di ovuli (con un grado di purezza indeterminato) da circa 10 g l'uno, a un prezzo compreso tra fr. 80.– e fr. 110.– il grammo.
La Corte ha accertato inoltre che tra il giugno del 2002 e l'agosto del 2003, agendo in correità con __________, l'imputato aveva ripetutamente venduto a tossicodipendenti locali 110 g di cocaina complessivi (con un grado di purezza indeterminato), sempre sotto forma di ovuli da 10 g l'uno e sempre a un prezzo variante da fr. 80.– a fr. 110.– il grammo, stupefacente che __________ si era procurato a credito dallo spacciatore __________. La Corte ha accertato infine che tra l'ottobre del 2002 e il luglio del 2003, ma soprattutto nel 2003, l'imputato aveva consumato un'imprecisata quantità di cocaina (almeno 20 g) e di marijuana. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 3 anni e 9 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione – effettiva – dalla Svizzera per cinque anni.
B. Contro la sentenza appena citata __________ ha inoltrato il 17 dicembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta presentata il 2 febbraio successivo egli chiede che si accerti un ridimensionamento delle quantità di cocaina trattata e spacciata, che gli si riduca la pena principale, che si rinunci all'espulsione, rispettivamente che se ne riduca la durata e che la si sospenda condizionalmente. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3 a pag. 178 con rinvii).
2. Il ricorrente esordisce con una serie di premesse generali riferite alle imputazioni contenute nell'atto di accusa, alla quantità di droga acquistata, venduta e trasportata (al massimo 2550 g di cocaina accertati nel corso del dibattimento), alla sua età al momento dei fatti, alla sua attiva collaborazione prestata durante l'inchiesta, al modo in cui egli intende censurare la sentenza impugnata, al periodo che a suo parere entra in considerazione per definire le imputazioni a suo carico (ad esclusione in particolare dei mesi in cui egli era assente poiché partito per ), alle ragioni che lo avevano spinto a tale rientro in patria e – infine – ai motivi che escluderebbero il suo coinvolgimento nella fornitura di 880 g di cocaina da parte di tale __________ (cioè la sua assenza dalla Svizzera al momento della consegna di quello stupefacente a __________). L'esposto si esaurisce però in precisazioni e intendimenti non seguiti da sostanziate censure di arbitrio (termine nemmeno invocato dal ricorrente) dirette contro un determinato accertamento dei fatti e, men che meno, contro la motivazione posta di volta in volta dalla prima Corte a fondamento del proprio convincimento in merito al coinvolgimento dell'accusato in buona parte delle fattispecie indicate nell'atto di accusa. Puramente appellatorio, al proposito il ricorso per cassazione denota tutta la sua inammissibilità.
3. Premesso che, secondo l'atto di accusa riprodotto nella sentenza, in concreto sarebbero intervenuti acquisti per un totale di 4190 g di cocaina, di cui 65 g offerti e 85 g consegnati, il ricorrente sostiene che non tutto può essergli ascritto, nel senso che non gli possono essere addebitati gli acquisti da tale __________ e __________ (__________) __________. La sua posizione andrebbe perciò riveduta sulla base delle quantità di droga da lui ammesse, fondandosi sullo schema a pag. 6 del ricorso in cui figurano gli acquisti, le vendite, i trasporti di cocaina e le persone coinvolte. Ora, nella misura in cui pretende di non avere acquistato droga da __________ e da __________ __________, il ricorrente allega una tesi inammissibile. Egli non tenta nemmeno di spiegare, in effetti, perché la Corte sarebbe caduta in arbitrio rimproverandogli di avere trafficato, insieme con il fratello __________ e __________ (detto __________), almeno 450 g degli 850 g di cocaina forniti la prima volta da __________ (sentenza, pag. 19 a 21), come pure accertando un suo coinvolgimento nella fornitura di circa 100 g di droga da parte di __________ (sentenza, pag. 22 a 24). Il ricorso si rivela inammissibile anche laddove il ricorrente propone un proprio conteggio in merito alle quantità di cocaina da lui trattate (pag. 6), ove appena si consideri che egli non spende una parola per dimostrare come mai la Corte sarebbe trascesa in arbitrio accertando un suo maggiore coinvolgimento al riguardo (sentenza, pag. 5).
4. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto reputa la Corte di assise, non sarebbe emersa nemmeno una prova tangibile di un sodalizio con il fratello __________. Egli ricorda di avere avere spiegato come sia iniziata la sua attività illecita e ripete che nessun elemento conforta l'opinione della Corte, l'istruttoria avendo appurato bensì che entrambi trafficavano cocaina, ma non che esistesse una qualsivoglia organizzazione comune. Essi non vivevano insieme e operavano in modo indipendente l'uno dall'altro, la sua funzione essendo solo quella di rifornirsi dagli spacciatori __________ e __________. Nemmeno può essere condiviso, per il ricorrente, l'accertamento secondo cui egli svolgeva un ruolo centrale, dall'istruttoria essendo emerso addirittura che a un certo momento __________ comperava direttamente da __________. Anche i suoi clienti erano limitati, né egli ha acquistato droga in precedenza da __________. La testimonianza di __________ poco gioverebbe, avendo questi ammesso di avere riferito agli inquirenti sul preteso sodalizio tra i due basandosi su deduzioni. Del resto, mentre egli si è costituito alla polizia, il fratello __________ è rimasto a . Quanto figura nella sentenza impugnata non corrisponderebbe neppure a quanto ha testimoniato lo stesso __________, il quale per finire l'ha scagionato. Egli ha perciò acquistato la merce da sé solo e da sé solo l'ha rivenduta. Quanto affermato da __________ non basta per ritenere provato un rapporto di correità, ove si consideri anche la riduzione di pena di cui questi ha potuto beneficiare, né il preteso sodalizio può essere desunto da altre testimonianze.
Così com'è formulato, il ricorso è di nuovo inammissibile. Non solo il ricorrente non invoca arbitrio di sorta, ma nemmeno pretende che la Corte di assise si sia sospinta in un errore di valutazione qualificato accertando un consorzio dedito al traffico di cocaina formato da lui e il fratello. Per di più, egli non si confronta con le diffuse motivazioni che hanno indotto la Corte a concludere come, nonostante qualche debole e maldestro tentativo di ritrattazione o di precisazione, le rivelazioni di __________ (in particolare), __________, __________, __________ e __________ consentano di accertare oltre ogni ragionevole dubbio una comunità d'azione tra lui e il fratello, una specie di sodalizio, un punto di riferimento per i fornitori e per gli acquirenti della droga, i quali potevano rivolgersi all'uno quando non era presente l'altro (sentenza, pag. 11 a 15). Si rammenti che per criticare con successo gli accertamenti di una Corte di merito non basta allegare una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, ma occorre illustrare perché il singolo accertamento o la singola valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ossia manifestamente insostenibili. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato (sopra, consid. 1). Il ricorso in esame è lungi dall'adempiere tali requisiti.
5. Richiamandosi alle varie imputazioni contenute nell'atto di accusa, il ricorrente fa valere che le quantità di droga da lui riconosciute corrispondono sostanzialmente alle risultanze istruttorie e alle versioni degli altri imputati. Ciò vale anzitutto per la consegna dello stupefacente, in particolare per i 300 g di cocaina acquistati da __________, per i 700 g in ovuli comperati da __________ in tre occasioni (e non in quattro, come asserisce il Procuratore pubblico) e per gli ulteriori 130-140 g venduti. Quanto al terzo viaggio (300 g di cocaina), esso non può essergli addebitato, trovandosi egli a quel momento a . Nemmeno può essergli rimproverato di avere acquistato o venduto in totale 1730 g di cocaina, avendo egli riconosciuto unicamente di avere partecipato a tre forniture, e non alla quarta, del luglio del 2003 (800 g di cocaina), poiché assente all'estero. Inoltre la merce non sarebbe stata consegnata a lui, ma al fratello e a __________ (__________). Il ricorrente ammette invece la seconda fornitura (circa 500 g) e la terza (300 g), ordinata però e ritirata dal fratello, onde una sua responsabilità limitata a 130-140 g. Per quel che è del trasporto, non gli possono essere imputati più di 700 g (in luogo di 1730 g), l'altro trasporto di 700 g riferendosi a merce del fratello.
Ancora una volta il ricorso non riesce a varcare la soglia dell'ammissibilità. La Corte di assise ha indicato diffusamente sulla base di quali considerazioni essa è giunta a stabilire in circa 1730 g la quantità di cocaina presa in consegna, detenuta, trasportata e rivenduta dal ricorrente grazie alle quattro forniture eseguite da __________, spiegando com'era pervenuta ad accertare in 130 g l'entità della prima consegna, in 300 g (recte: 500) quella della seconda, in 500 g (recte: 300) quella della terza e in 800 g quella dell'ultima, non senza trascurare che in tale occasione il ricorrente ha ritirato solo 700 g, pur partecipando all'intero traffico in società con il fratello, codestinatario della droga (sentenza, pag. 16 a 18). Anziché confrontarsi con tali motivazioni, il ricorrente si esaurisce in un gravame confuso, contraddittorio (la terza consegna di stupefacente, di 300 g, da parte di __________ per il tramite del corriere __________ indicata a pag. 17 della sentenza impugnata è prima contestata, poi ammessa) ed enunciato per di più come un atto di appello. Il ricorrente si rivolge alla Corte di cassazione e di revisione penale, invero, come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Su questo punto il rimedio non è un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Donde la sua improponibilità.
6. Il ricorrente rileva altresì che, per quanto riguarda i suoi rapporti con il nominato __________, la Corte di assise si è dipartita da un quantitativo di stupefacente pari a 1650 g, suddivisi in due forniture da 850 g e 800 g, addebitandogli la seconda. Egli obietta però di non avere comperato nulla da quel fornitore, tanto più che la seconda consegna è avvenuta nell'agosto del 2003, quando egli si trovava all'estero. __________ ha confermato la sua assenza, limitandosi a dichiarare che gli avrebbe presentato __________, salvo precisare poi che si trattava di deduzioni sue. Simile testimonianza non può pertanto essere ritenuta attendibile. La stessa Corte ha accertato, del resto, che egli non aveva assistito alla seconda consegna della partita di 800 g di cocaina. Del resto – egli soggiunge – non può essere condivisa nemmeno l'opinione della Corte di assise, che reputa approssimativa la data dell'agosto 2003 riferita da __________ alla prima consegna, periodo durante il quale egli si trovava all'estero. Quanto alla seconda, egli si trovava pure all'estero.
L'argomentazione appena riassunta sfugge ulteriormente a qualsiasi esame. A prescindere dal fatto che l'interessato sembra adombrare finanche una propria responsabilità in una consegna di droga che la Corte di assise non gli addebita (quella di 800 g intervenuta tra la fine di agosto e l'inizio di settembre del 2003, quando l'imputato si trovava a : sentenza, pag. 21), il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio. Anzi, egli non cerca nemmeno di spiegare perché la Corte avrebbe tratto conclusioni insostenibili ritenendo che, quantunque non abbia preso in consegna l'intera partita di 850 g di cocaina fornita da __________ la prima volta, egli ne abbia nondimeno venduto insieme con il fratello e __________ almeno 450 g, come pure ritenendo che la data indicata da __________ per quanto riguarda tale consegna (agosto del 2003) sia frutto di approssimazione, altrimenti il teste non avrebbe potuto descrivere in modo tanto logico e puntuale il ruolo dell'imputato nella fattispecie. D'alto canto, sempre secondo la Corte, __________ non ha coinvolto il ricorrente nell'intera operazione, riconoscendo che parte della droga fornita da __________ la prima volta è stata venduta quando l'imputato si trovava effettivamente a . Inoltre l'accusato non appariva credibile, avendo egli persino negato di conoscere __________, a dispetto di quanto dichiarato con dovizia di particolari da __________, suo amico fraterno (sentenza, loc. cit.). Perché anche queste riflessioni sarebbero arbitrarie il ricorrente non spiega.
7. Afferma dipoi il ricorrente che il traffico messo in atto da __________ (__________) __________ riguardava unicamente il fratello, come hanno dichiarato __________ (compagna di __________) nel suo interrogatorio del 23 aprile 2004 e __________ in aula. Al riguardo non vi sarebbe perciò nessuna prova né indizio a suo carico. Ancora una volta il ricorrente sorvola del tutto i motivi che hanno spinto la Corte a ritenerlo coinvolto, unitamente al fratello __________, anche in tale traffico (avente per oggetto almeno 100 g di cocaina), sebbene l'amica di __________ abbia ammesso di non essere mai stata presente quando questi si incontrava con l'accusato e suo fratello a __________ e di avere soltanto dedotto che il principale referente dell'amico fosse il fratello dell'imputato. Giacché le precisazioni della testimone – ha rilevato la Corte – consentivano unicamente di propendere per un ruolo minore del ricorrente rispetto al fratello nell'operazione, come per altro aveva riferito __________ agli inquirenti (sentenza, pag. 22 a 24). Non bastavano tuttavia per scagionalo. Non seguito da una sostanziata censura di arbitrio, il ricorso non consente un esame di merito a va perciò nuovamente dichiarato inammissibile.
8. Il ricorrente contesta che le quantità di cocaina da lui offerte possano essere stimate in 65 g, non avendo egli proposto nulla a __________ ed essendosi limitato a prospettare l'acquisto a __________ e __________ rispettivamente 10 g e 20 g di cocaina, per un totale di 30 g (e non di 35 g come ha accertato la Corte). Egli non spiega tuttavia come mai i primi giudici siano caduti in arbitrio ritenendo credibile __________, che lo accusava di avergli dato circa 5 g di cocaina (sentenza, pag. 24). Anzi, egli nemmeno si duole di arbitrio. Donde l'inammissibilità dell'esposto. Il ricorrente ricorda infine di avere ammesso la vendita a __________ di soli 110 g di cocaina, ciò che dovrebbe rafforzare la sua credibilità. Manifestamente appellatoria, l'argomentazione è inadatta a confortare un eventuale arbitrio, per di più neppure invocato, senza dimenticare poi che la pretesa ammissione di colpa in tale contesto non può certo definirsi spontanea, avendo l'accusato negato durante l'inchiesta ogni suo coinvolgimento (sentenza, pag. 25).
9. In diritto il ricorrente fa valere che le quantità di droga da lui trattate non sono state accertate in modo preciso, ma soltanto approssimativo, e sono avvenute su un arco di tempo limitato rispetto a quanto figura nell'atto di accusa, ovvero dall'agosto del 2002 al marzo del 2004. Ancora una volta egli si esaurisce però nel ribadire la propria versione dei fatti, senza invocare né tanto meno sostanziare arbitro di sorta. Egli soggiunge altresì che la quantità di droga trattata è relativa, determinante essendo la qualità dello stupefacente, che ne determina la pericolosità. Non bastava dunque fondarsi, ai fini del giudizio, sulla conclusione della Corte, che ha ritenuto trattarsi di droga con un grado di purezza del 10%. Egli omette di spiegare nondimeno perché la Corte avrebbe errato dipartendosi dalla giurisprudenza secondo cui, quando il grado di purezza della sostanza non è accertabile poiché lo stupefacente non è stato ritrovato o è stato consumato, è lecito presumere un tasso del 10% (sentenza, pag. 27).
10. Secondo il ricorrente, nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove la Corte di assise ha violato il principio in dubio pro reo consacrato dagli art. 9 Cost. e 6 par. 2 CEDU. Quanto alla valutazione delle prove, egli ripete di avere ammesso sin dall'inizio le sue responsabilità, non potendoglisi addebitare circostanze non provate. A suo avviso, in particolare, nulla dimostrerebbe il preteso sodalizio con fratello, sicché i quantitativi di droga che entrano in considerazione possono essere solo quelli da lui riconosciuti e riassunti a pag. 15 del ricorso, escluse le forniture eseguite da __________ e da __________. Fondato su fatti diversi da quelli accertati senza arbitrio dai primi giudici, il ricorso per cassazione esula manifestamente dal potere cognitivo di questa Corte. Va giudicato pertanto, una volta di più, inammissibile.
11. Riferendosi alla commisurazione della pena, il ricorrente adduce che bisogna dipartirsi dalla quantità di droga accertata al dibattimento e non dai 4040 g considerati dalla Corte, dovendo tale valore essere ridotto di almeno un quarto. Circa il grado di purezza, esso non può essere generalizzato nel 10% già per il fatto che, trattandosi di ovuli, l'imballaggio pesava più della sostanza. La quantità di 2.5 kg stimata dalla Corte di assise va ridotta dunque a 1 kg al massimo, ciò che consentirebbe di sospendere condizionalmente la pena detentiva. Inoltre – a parere del ricorrente – occorrere considerare il diverso grado di responsabilità dei compartecipi nell'acquisto, nella vendita e nel trasporto della droga, non fare un tutt'uno come l'atto di accusa. Se la sua colpa è grave, non va trascurato che egli ha contestato sin dall'inizio di avere agito come il fratello e che la sua posizione è perciò diversa. La pena, inoltre, va commisurata al prescritto degli art. 63 e 64 CP. Ed egli ha sempre sostenuto di voler cambiare vita, ha ammesso di avere sbagliato, si è costituito. Di ciò la Corte di assise non ha tenuto alcun conto, come non ha apprezzato la collaborzione da egli prestata all'inchiesta. Anzi, gli ha attribuito a torto un ruolo centrale, mentre egli ha svolto una funzione di second'ordine. Il fatto poi di essere tornato in Svizzera è segno univoco di sincero pentimento (art. 64 cpv. 4 CP). Nella sentenza, invece, quanto lui ha detto al dibattimento è stato interpretato solo a suo sfavore, soprattutto per quanto riguarda i 110 g di cocaina, al cui proposito la Corte ha adombrato un atto di convenienza, mentre egli voleva solo regolare la sua posizione. Perché egli non abbia rivelato il nome di __________ è comprensibile. Infine va rivalutata la sua incensuratezza e la giovane età al momento dei fatti. Tutto ciò imporrebbe una ragguardevole riduzione di pena, tanto più considerando le condanne inflitte a __________ (4 anni e 6 mesi di carcere per 3500 g) e a __________ (che ha addirittura evitato il carcere).
Articolato su una commistione inestricabile di fatti e diritto, il ricorso è destinato ancora una volta a un giudizio di inammissibilità. Intanto il ricorrente dà per acquisiti fatti diversi da quelli accertati in modo vincolante dalla Corte di assise (quantità e grado di purezza della droga, comportamento di lui, ruolo da lui avuto nel traffico e così via). Oltre a ciò, egli neppure affronta i motivi che hanno indotto la Corte a definire particolarmente grave il suo grado di colpa per la quantità di droga trafficata (ancorché il criterio abbia valenza relativa), per il lungo periodo in cui egli ha delinquito (sentenza, pag. 28 consid. b), per il movente dimostrato (egoismo e fine di lucro), per gli introiti da egli percepiti, per la scarsa dedizione al lavoro in generale (sentenza, pag. 28 consid. c), per la consapevolezza sugli effetti nefasti della droga e per l'impossibilità di riconoscere una scemata responsabilità (art. 11 CP) in esito al preteso consumo di cocaina (sentenza, pag. 29 consid. d). Tanto meno il ricorrente si confronta con le motivazioni per cui la Corte gli ha negato l'attenuante del sincero pentimento, riducendogli unicamente la pena a norma dell'art. 63 CP per avere egli ammesso di essere tornato in Svizzera spinto principalmente da ragioni economiche e dall'intento di garantire al figlio un futuro in Svizzera, per le serie riserve sulla fondatezza delle giustificazioni addotte per tacere l'identità del sedicente __________ e, più in genere, per non avere egli raccontato tutta la verità (sentenza, pag. 29 seg.). E ancor meno il ricorrente illustra perché, irrogandogli una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione alla luce delle circostanze aggravanti e attenuanti considerate, la Corte di assise abbia trascurato criteri rilevanti ai fini della commisurazione della pena, rispettivamente sia caduta in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento.
Per quanto attiene alla purezza della droga e alla rilevanza di tale fattore per stimare la quantità di sostanza trattata (in ogni caso tale, nella fattispecie, da connotare una violazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti), giovi ricordare che –come ha rilevato la Corte di assise (sentenza, pag. 28) – l'aspetto soggettivo del reato è più importante della quantità di droga trattata (DTF 121 IV 193). La quantità e la purezza dello stupefacente è di rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF 121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 301; CCRP, sentenza del 22 ottobre 2004 in re S., consid. 5). In concreto il ricorrente neppure accenna a siffatta ipotesi.
12. Infine il ricorrente insorge contro la pena accessoria dell'espulsione, rilevando di avere avuto modo di ribadire come la sua ferma intenzione sia quella di cambiar vita, anche per la presenza in Svizzera della madre e della sorella con figli. Sta di fatto che una volta di più egli non si confronta per nulla con le argomentazioni che hanno indotto la Corte di assise a ordinare l'espulsione per cinque anni (pag. 31 seg.) e a disporne l'esecuzione effettiva (pag. 33 seg.). Insufficientemente motivato, il ricorso va dichiarato anche al proposito inammissibile.
13. Dato l'esito dell'impugnazione, formulata invero non senza leggerezza, gli oneri processuali vanno a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gi oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– ;
– avv. ;
–
terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questa sentenza può essere impugnata mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.