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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.12.2004 17.2004.68

30. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,115 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

opposizione alla prova del sangue - presupposti - compatibilità con la garanzia dell'equo processo

Volltext

Incarto n. 17.2004.68

Lugano 30 dicembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 14 dicembre 2004 presentato da

                                         __________,

                                         ___________, estetista

                                         (patrocinata dall'avv. __________)

                                         contro la sentenza emanata il 17 novembre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Verso le 2.00 del 5 aprile 2004 __________, cittadino italiano residente oltre confine, ha segnalato telefonicamente alla polizia cantonale un incidente della circolazione avvenuto circa 40 minuti prima. Egli ha raccontato che mentre circolava lungo la riva __________ di __________ in direzione di __________ sulla propria Volks­wagen “Golf” con targhe italiane __________, il veicolo che lo seguiva – una Fiat “Ritmo” di color verde guidata da una giovane a suo parere sui 25 anni – si era avvicinato repentinamente per due volte senza toccarlo e una terza volta l'aveva tamponato. Inserite le luci di emergenza egli aveva rallentato per fermarsi, ma l'altra automobile lo aveva sorpassato, dandosi alla fuga. Annotato il numero di targa (TI __________), egli aveva tentato di inseguire la Fiat, ma di essa aveva perduto le tracce presso l'entrata autostradale di __________.

                                  B.   La polizia cantonale ha identificato il detentore del veicolo nella persona di __________, la quale è stata rintracciata verso le ore 3.30 a __________ nell'appartamento di un suo conoscente – tale __________, che è risultato trovarsi con lei in automobile al momento dei fatti – e tradotta negli uffici della gen­darmeria di Lugano per accertamenti, dove ha subito ammesso di essere stata alla guida della Fiat. Preso atto che le veniva ordinata l'analisi del sangue, essa ha dichiarato di rifiutarla, negando di avere tamponato l'automobile di __________. Alle ore 4.22 __________ è stata sottoposta a prova etanografica, che ha dato un risultato di 0.75 g per mille. Gli agenti le hanno fatto leggere allora l'art. 91 LCStr (guida in stato di ebrietà e opposizione alla prova del sangue), ma essa ha confermato la sua renitenza al prelievo di sangue, dichiarando che ne avrebbe assunto le conseguenze. È quindi stata accompagnata all'Ospedale __________ per un visita medica, senza che siano stati riscontrati sintomi di ebrietà.

                                  C.   Con decreto di accusa del 1° giugno 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ colpevole di opposizione alla prova del sangue, di infrazione alla norme della circolazione per non avere rispettato la distanza di sicurezza e avere urtato l'automobile di __________, come pure di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per avere abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri imposti dalla legge. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni e a una multa di fr. 500.–. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 17 novembre 2004 il giudice della Pretura penale ha ritenuto __________ colpevole di opposizione alla prova del sangue, ma l'ha prosciolta dalle altre accuse e l'ha condannata a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni e a una multa di fr. 200.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 19 novembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del ricorso, presentata il 14 dicembre successivo, essa chiede la sua completa assoluzione e la riforma in tal senso della sentenza impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   La ricorrente ricorda di avere subito negato, non appena raggiunta dalla polizia nell'appartamento di conoscenti presso cui si trovava verso le ore 1.30, di avere causato qualsivoglia incidente. Ricorda che la prova etanografica ha dato un risultato di 0.75 g per mille e di avere rifiutato l'esame del sangue, proclamando la sua estraneità ai fatti e facendo valere di avere bevuto alcol dopo essere giunta a casa degli amici dove la polizia l'ha trovata. Essa si duole che il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'inconsistenza delle accuse a lei rivolte da __________, l'ha ritenuta colpevole di opposizione alla prova del sangue solo perché gli indizi sarebbero stati suscettibili di indurre gli agenti a ordinare l'analisi, ritenendo irrilevante il successivo consumo di alcol. Se non che – essa rileva – secondo l'art. 55 LCStr un conducente può essere costretto a sottoporsi alla prova del sangue solo ove esistano indizi di ebrietà. Ravvisando siffatti indizi nel caso specifico il primo giudice sarebbe incorso nell'arbitrio, nulla suffragando l'ipotesi che essa conducesse in stato di ebbrezza. La polizia è intervenuta solo sulla segnalazione, rivelatasi infondata, di un terzo, ciò che non costituisce un elemento di prova sufficiente per applicare l'art. 91 cpv. 3 LCStr. Né può essere sufficiente al riguardo il risultato della prova etanografica eseguita alle ore 4.22, la quale non poteva indiziare uno stato di ebrietà risalente a tre ore prima. Soltanto in caso di incidente – a parere dell'interessata – il provvedimento adottato sarebbe stato legittimo.

                                   2.   Chiunque, in stato di ebrietà conduce un veicolo a motore, è punito con la detenzione o con la multa (art. 91 cpv. 1 LCStr). La stessa pena è comminata a chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue ordinata – o che deve presumere sia ordinata – o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo (art. 91 cpv. 3 LCStr). Il prelievo di sangue o l'esame medico complementare costituiscono in effetti mezzi di prova adeguati per accertare l'ebrietà (art. 138 cpv. 1 e 140 OAC). E a un prelievo di sangue o a un esame medico comple­mentare può essere sottoposto non solo il conducente di un veicolo a motore (o senza motore), ma ogni persona (anche un pedo­ne) implicata in un infortunio, se è sospettata di trovarsi in stato di ebbrezza (art. 55 LCStr; DTF 100 IV 261 consid. 3). Il campo di applicazione dell'art. 91 cpv. 3 LCStr è quindi più esteso rispetto a quello dell'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2003, n. 50 ad art. 91 LCStr). D'altro lato l'autorità non può ordinare un prelievo di sangue o un esame medico complementare indiscriminatamente. L'art. 138 cpv. 2 OAC stabilisce infatti che l'analisi del sangue va eseguita ove esistano indizi di ebrietà o se una persona la richie­da.

                                         L'art. 91 cpv. 3 LCStr riguardando solo prelievi di sangue o esami medici complementari, giovi ricordare che il rifiuto di soffiare in un etilometro non è sanzionabile, nemmeno sotto il profilo degli art. 286 e 292 CP. L'etilometro può essere usato dalla polizia per un primo esame. Se dà un risultato inferiore a 0.6 g per mille, non si eseguono altri controlli (art. 138 cpv. 3 OAC). Se l'interessato rifiuta la prova etanografica, compete all'autorità ordinare un prelievo di sangue, il cui rifiuto è allora pu­nibile (DTF 113 IV 89; Corboz, op. cit., n. 53 ad art. 91 LCStr). Chi si oppone alla prova del sangue o all'esame medico complementare dev'essere informato nondimeno sulle conseguenze del rifiuto (art. 138 cpv. 4 OAC). In caso di rifiuto della prova del sangue l'autorità non è tenuta, in ogni modo, a ordinare un esame medico a norma dell'art. 140 OAC (DTF 106 IV 65).

                                   3.   Nella fattispecie il primo giudice ha accertato che la notte del

                                         5 aprile 2004 l'accusata è stata oggetto di una segnalazione per essersi data alla fuga verso le ore 1.20 dopo essersi avvicinata due volte pericolosamente al veicolo che la precedeva e averlo tamponato una terza. Verbalizzato il racconto del denuncian­te, gli agenti hanno rintracciato l'accusata, la quale ha negato l'accaduto, ma non di essere stata alla guida del proprio veicolo a quell'ora. Essa ha accettato la prova etanografica, dalla quale è risultato un tasso alcolemico di 0.75 g per mille. Onde l'ordine di sottoporsi a un prelievo di sangue e l'avvertimento circa la conseguenze legate a un rifiuto (art. 91 cpv. 3 LCStr). L'accusata ha confermato la renitenza, dichiarando di assumerne le conseguenze. A mente del primo giudice, gli indizi a disposizione della polizia (guida pericolosa, denuncia d'incidente con abbandono dei luoghi, esito della prova etanografica) bastavano per ordinare un prelievo di sangue in virtù dell'art 138 cpv. 2 e 3 OAC, che l'accusata avesse davvero tamponato l'automobile del denunciante o no. Quanto all'interessata, essa ha rifiutato la presa di sangue per motivi manifestamente ingiustificati, come le tre ore passate dai fatti, la circostanza che il denunciante non si trovasse negli uffici della polizia e – motivazioni addotte al dibattimento – la pretesa diffidenza verso gli agenti, oltre alla pretesa assunzione di alcolici nel frattempo. Così agendo, ha concluso il primo giudice, essa si è opposta intenzionalmente alla prova del sangue nel senso dell'art. 91 cpv. 3 LCStr (sentenza, consid. 2b).

                                   4.   Non può essere seriamente revocato in dubbio che nel caso in esame il risultato della prova etanografica (0.75 g per mille), mol­to vicino al tasso limite di 0.8 g per mille, legittimasse un prelievo di sangue, tanto più che dinanzi agli agenti l'interessata non ave­va preteso di avere bevuto alcolici dopo le ore 1.20, ma si era limitata a far valere il tempo trascorso (3 ore) dalla denuncia e a lamentare l'assenza del denunciante dagli uffici della gendarmeria. La questione è di sapere tutt'al più se sussistessero indizi per una prova etanografica, a prescindere dal fatto che l'accusata non vi si sia opposta. Gli indizi a disposizione degli agenti erano nondimeno sufficienti. A carico dell'accusata pendeva una denuncia per gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale, la quale emanava da un soggetto credibile e assolutamente lucido (la prova all'etilometro aveva escluso la presenza di alcol nel sangue di lui), il quale aveva rilasciato dichiarazioni pre­cise e scevre da esagerazioni. La denunciata dal canto suo non negava di essere stata alla guida del suo veicolo in quel momento, né di essere passata dalla riva __________ a __________. Anzi, al dibattimento essa ha riconosciuto che la propria auto procedeva a singhiozzo, trattandosi di un vecchio modello che aveva ancora il motore freddo e l'acceleratore manuale inserito (sentenza, consid. 3), ammettendo altresì di essersi avvicinata al veicolo antistante e di avere visto tale conducente fermarsi (sentenza, loc. cit.). Per di più, gli agenti di polizia hanno constatato che l'autovettura del denunciante era danneggiata dietro, anche se il veicolo della denunciata era apparentemente integro. Sottoponendo nelle descritte circostanze la ricorrente alla prova etanografica, gli agenti non hanno pertanto violato l'art. 138 cpv. 2 OAC. Su questo punto il ricorso è quindi destinato all'insuccesso.

                                   5.   La ricorrente invoca la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU, facendo valere che l'art. 91 cpv. 3 LCStr punisce chi non collabora con l'autorità per accertare fatti di rilevanza penale. Ciò non è tuttavia ammissibile, come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto occasione di stabilire in una sentenza sfavorevole alla Svizzera circa l'obbligo imposto dal diritto federale ai contribuenti di collaborare nelle procedure di sottrazione fiscale (sentenza pubblicata in RDAF 2001 II pag. 14 seg.). In realtà la ricorrente dimentica come nella stessa sentenza la Corte abbia precisato altresì che non ogni norma penale volta a san­zionare una mancata collaborazione del cittadino è contraria all'art. 6 CEDU (pag. 15 con richiamo a una sentenza del 17 dicembre 1996 in re Saunders c. Gran Bretagna). E proprio nella sentenza citata la Corte aveva deciso che il diritto dell'accusato di non incriminarsi non si estende all'obbligo di sottoporsi a una prova etanografica o a un prelievo di sangue (Raccolta delle sentenze e delle decisioni  della Corte europea dei diritti dell'uomo 1996 II pag. 2063 seg.). Anche al proposito il ricorso manca perciò di fondamento.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 600.–

                                         b)  spese                        fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –    __________;

                                         –    avv. __________;

                                         –    Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;

                                         –    Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –    Ministero pubblico della confederazione, Berna;

                                         –    Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

                                         –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

                                         –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;

                                         –    Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

                                         –    Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, Camorino.

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

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