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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.09.2004 17.2004.51

20. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,477 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

domanda di revisione di un sentenza emanata dal giudice della Pretura penale - presupposti- rilevanza di fatti o di mezzi di prova nuovi ignoti al giudice del primo processo

Volltext

Incarto n. 17.2004.51

Lugano 20 settembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 7 settembre 2004 presentata da

                                          __________,

                                          __________, economista, coniugato

                                          (patrocinato dall'avv. __________)

                                          contro

                                          la sentenza emanata il 6 luglio 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.    Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;

                                          2.    Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   L'8 agosto 2003 __________, dopo avere trascorso la serata al Festival del film di Locarno, si è recato a Bellinzona alla guida della sua Fiat  “Panda” (TI __________) per riaccompagnare a casa una conoscente. Sulla via del ritorno, alle ore 1.20, egli è transitato nell'abitato di Cadenazzo davanti a un apparecchio elettronico per il controllo della velocità posto sulla strada cantonale, dove vige il limite di 50 km/h. L'apparecchio ha rilevato che il suo veicolo viaggiava a 81 km/h (86 km/h, dedotto il margine di tolleranza).

                                  B.   Con decreto di accusa del 23 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.–. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 6 luglio 2004 il giudice della Pretura penale ha confermato tanto l'imputazione quanto la proposta di pena.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 9 luglio 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati

                                         l'8 agosto successivo, egli ha chiesto – all'appoggio anche di un rapporto da lui commissionato all'ing. __________, esperto in segnaletica e infortunistica stradale – che il capo d'imputazione fosse derubricato a infrazione “semplice” alle norme della circolazione e che la multa fosse ridotta a fr. 200.–. Con sentenza del 18 agosto 2004 questa Corte ha respinto il ricorso in quanto am­missibile (inc. 17.2004.48).

                                  D.   Con istanza del 7 settembre 2004 __________ postula la revisione della sentenza emessa il 6 luglio 2004 dal giudice della Pretura penale, invocando fatti e mezzi di prova ignoti a tale giudice (art. 299 lett. c CPP). In pendenza di procedura egli chiede inoltre che l'esecuzione della sentenza impugnata sia sospesa (art. 301 cpv. 5 CPP). L'istanza non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in ca­so di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevan­ti che non erano noti al giudice del primo processo. Tale nor­ma ha la medesima portata dell'art. 397 CP (del resto espres­sa­men­te richiamato), adempie cioè i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii all'art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi di prova nuovi devono quindi essere rilevanti (sérieux). Nuovo è un fatto o un mezzo di prova del tutto ignoto al giudice che ha statuito (DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 253 consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo di prova che il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 112 IV 6 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti del dibattimento possono essere considerati nuovi, alla duplice condizione che il giudice, ne avesse avuto conoscenza, avrebbe verosimilmente deciso in modo diverso e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Rilevanti sono fatti o mezzi di prova suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Che un'assoluzione – totale o parziale – non sembri poter influire sulla commisurazione della pena, per contro, poco importa (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

                                   2.   Nei primi nove punti del memoriale (pag. 2 a 5) l'istante sostiene, per riprendere la sua stessa sintesi delle argomentazioni, che “il Pretore penale ha accertato in maniera discutibile i fatti, ritenendo quale fattispecie relativa alla visibilità della segnaletica soltan­to ciò che della stessa si vede direttamente sulla documentazione fotografica. Siccome però la fattispecie completa non era quella che si vede direttamente sulla detta documentazione fotografica, l'accertamento dei fatti doveva essere fatto come da noi qui esposto, per giungere pertanto alle conclusioni sostenute dal qui richiedente” (memoriale, punto 10). Già tale assunto dimostra che l'istante fraintende l'istituto della revisione. Così com'è for­mulata, in effetti, l'istanza non è altro che un nuovo ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, fondato una volta ancora sulla censura di arbitrio nell'accertamen­to dei fatti e nella valutazione delle prove. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di rilevare tuttavia, nella sentenza del 18 agosto 2004, che il giudice della Pretura penale poteva giungere senza arbitrio al convincimento secondo cui l'accusato era in grado di notare i se­gnali con il limite di velocità (50 km/h) posti sulla destra e sulla sinistra della carreggiata, se avesse prestato attenzione. A maggior ragione ove si consideri che al conducente non poteva sfuggire di circolare all'interno di una località. Ora, una domanda di revisione deve ancorarsi a fatti o mezzi di prova ignoti al primo giudice e suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della sentenza di condanna. Completamente estranei alle previsioni dall'art. 299 lett. c CPP, i primi dieci punti dell'istanza in esame non sorreggono in realtà alcuna domanda di revisione e vanno pertanto dichiarati inammissibili.

                                   3.   L'istante fonda poi la domanda di revisione sul referto consegna­togli il 4 agosto 2004 dall'ing. __________, dopo l'emanazione della sentenza da parte del giudice della Pretura penale, affermando che tale mezzo di prova, nuovo e decisivo, permette finalmen­te un debito accertamento dei fatti. Come l'esperto sottolinea, invero, il limite di velocità (50 km/h) era poco visibile per due gravi carenze di segnaletica: la posa del cartello nell'unica zona d'ombra del tratto stradale e l'abbagliamento provocato da un vicino faro alogeno che illumina un'esposizione d'automobili. Su questo punto la domanda di revisione è proponibile, ma infruttuosa. Quand'anche il primo giudice avesse avuto a disposizione il noto referto, in effetti, appare già di primo acchito inverosimile ch'egli avrebbe deciso in modo diverso. Che il segnale non si trovasse in una posizione propriamente felice, per vero, era stato accertato anche dal giudice medesimo, cui era noto che in seguito il cartello era poi stato spostato di qualche metro verso Sant'Antonino (sentenza del 6 luglio 2004, consid. 3). Nemmeno la circostanza che nei pressi del segnale si trovasse il faro alogeno di un'esposizione era stato trascurato; il primo giudice aveva soggiunto nondimeno che un analogo cartello si trovava sull'altro lato della carreggiata (loc. cit., consid. 3 in fine), che il limi­te di 50 km/h subentra in quel luogo dopo un lungo trat­to in cui la velocità massima consentita è di 60 km/h (sicché nulla giustificava gli 81 km/h rilevati: loc. cit., consid. 4 in fine) e che l'accusato non poteva ignorare di circolare – comunque fosse – in una zona densamente abitata, con molte case a filo della strada e un cavalcavia destinato all'attraversamento dei pedoni (loc. cit., consid. 5 in fine). Il rapporto allegato all'istanza non appare dunque suscettivo di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato. Anche in proposito la domanda è votata perciò all'insuccesso.

                                   4.   L'emanazione del giudizio odierno giudizio rende senza oggetto la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 301 cpv. 2 CPP,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di revisione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico Mario Branda, 6501 Bellinzona;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ministero Pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

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