Incarto n. 17.2004.47
Lugano 28 novembre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 agosto 2004 presentato da
RI 1 (patrocinato dall',)
contro la sentenza emanata il 1° luglio 2004 del giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Venerdì 3 gennaio 2003, alle ore 14.50 circa, RI 1 proveniva dalla stazione FFS di M__________ alla guida di un furgoncino Ford ¿Courier¿, proprietà della L__________ di L__________ (TI __________) percorrendo la strada cantonale (via F__________). Giunto dirimpetto la caserma dei pompieri, su via Zorzi, egli si è immesso in una rotonda con l'intento di voltare a sinistra e raggiungere l'autostrada. Percorsi pochi metri, tuttavia, egli ha urtato di striscio una bicicletta condotta da __________ P__________, proveniente da R__________, il quale era intenzionato a raggiungere il centro di M__________. A causa dell'impatto il ciclista è finito con la ruota anteriore sul cordolo centrale della rotonda, è rovinato a terra e ha battuto violentemente il capo. Trasportato in elicottero all'Ospedale Civico di Lugano, dove è giunto in coma, egli è risultato soffrire di un'emorragia cerebrale non suscettibile di alcun intervento neurochirurgico. È stato trasferito così nel reparto di cure intense dell'Ospedale della Beata Vergine di Mendrisio per una cura palliativa. __________ il 18 gennaio 2003.
B. L'autopsia eseguita il 20 gennaio 2003 dall'Istituto cantonale di patologia ha indicato come causa della morte ¿un'insufficienza respiratoria terminale secondaria a broncopolmonite lobare acuta di tutti i lobi polmonari in parte necrotizzante in soggetto anziano affetto da emorragia cerebrale intraparenchimale sinistra¿ (referto autoptico del 7 febbraio 2003, pag. 3). Per chiarire se
l'incidente fosse in relazione con la morte, il Procuratore pubblico ha interpellato il prof. dott. __________ Bo__________, ricercatore e docente di medicina legale nell'Università degli Studi ¿La Sapienza¿ di Roma, il quale nella sua relazione del settembre 2003 ha concluso che l'infortunio del 3 gennaio 2003 ¿è stato non solo condizione idonea e condizione adeguata del decesso del P__________, ma deve essere considerato come condizione necessaria, eliminando la quale cioè il decesso non si sarebbe verificato (condicio sine qua non)¿ (pag. 14).
C. Con decreto di accusa del 19 gennaio 2004 il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di omicidio colposo per avere cagionato a __________ un trauma psichico (rispettivamente fisico-contusivo) al cranio che ne ha provocato la morte. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 50 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, il giudice della Pretura penale ha confermato tanto il capo d'imputazione quanto la proposta di pena.
D. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il
5 luglio 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il
2 agosto successivo, egli chiede di essere assolto o almeno, in via subordinata, di rinviare gli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio previa audizione dei medici dell'Ospedale della Beata Vergine di Mendrisio e del medico legale. Nelle sue osservazioni del 30 agosto 2004 il Sostituto Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. PA 1, costituitisi parte civile, sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
2. Il ricorrente si duole che il primo giudice gli abbia illegalmente limitato i suoi diritti di difesa rifiutando l'escussione in aula del patologo dott. __________ L__________. Ricorda di avere sollecitato tale audizione perché questi, medico legale che ha condotto l'autopsia, poteva fornire tutte le necessarie precisazioni sulle cause del decesso e perché il patologo è stato sentito dal Sostituto Procuratore pubblico in assenza dell'accusato.
a) Il giudice della Pretura penale ha motivato tale rifiuto precisando che il patologo era già stato sentito dal Sostituto Procuratore pubblico (verbale d'interrogatorio 2 aprile 2003: act. 28), che la sua deposizione è sufficientemente chiara sulle cause del decesso e che una sua nuova deposizione sarebbe stata inutile, le conclusioni del dott. Pierangelo Lucchini essendo state condivise dal perito giudiziario dott. __________ Bo__________ (ordinanza sulle prove 13 aprile 2004 e 11 giugno 2004).
b) Il diritto di essere sentito assicura ¿ tra l'altro ¿ la facoltà di assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se per un verso ¿ e per principio ¿ l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro tali limiti l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/
Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti).
c) In concreto non si può dire che il primo giudice abbia arbitrariamente rifiutato l'assunzione della prova. Per ottenere chiarimenti sul nesso di causalità fra l'incidente, l'emorragia e la broncopolmonite della vittima (causa ultima del decesso: referto autoptico del 7 febbraio 2003, pag. 3) già il Sostituto Procuratore pubblico ha sentito il 2 aprile 2003 il dott. P
d) L__________ (act. 28), il quale ha confermato il nesso di causalità nella sequenza: incidente, stress emotivo, rialzo della pressione arteriosa, rottura vascolare intracerebrale, emorragia intraparenchimale dell'emisfero cerebrale sinistro, broncopolmonite lobare acuta diffusa, insufficienza respiratoria terminale acuta, morte. Tale conclusione è stata condivisa dal perito giudiziario G__________ Bo__________, seppure con una maggiore propensione per il trauma fisico quale origine scatenante della catena causale, il quale ha ritenuto che le conclusioni del dott. L__________ non solo sono in grado ¿di spiegare al meglio la causa anatomo-patologica del decesso, ma anche di correlarla al momento di interesse giuridico e medico legale, e cioè all'incidente stradale del 3 gennaio 2003¿ (referto peritale pag. 10). Sulla base di ciò il giudice della Pretura penale poteva rinunciare senza arbitrio all'escussione litigiosa, tanto più che il ricorrente non spiega quali ragguagli avrebbe inteso ottenere dal professionista. Anzi, nel ricorso egli elogia la deposizione 2 aprile 2003 del dott. L__________ per la ¿particolare precisione, dovizia e notevole capacità di sintesi¿ (ricorso, pag. 5). Il primo giudice non ha quindi commesso alcun vizio essenziale di procedura rifiutando di citare in aula il patologo.
3. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe inficiata di altre ¿manchevolezze ed errori procedurali essenziali che ne hanno irrimediabilmente pregiudicato un eventuale esito favorevole all'accusato¿ (ricorso, pag. 15), il primo giudice avendo ¿ in particolare ¿ ¿estromesso¿ rilevanti deposizioni rilasciate al dibattimento (ricorso pag. 17). Ora, nella misura in cui il ricorrente lamenta un vizio essenziale di procedura a norma dell'art. 288 lett. b CPP, il ricorso è fuori argomento. Se il primo giudice ha ignorato determinate deposizioni ai fini della sentenza, può tutt'al più essere caduto in arbitrio accertando i fatti, ma non ha commesso alcun vizio di procedura. È vero che il ricorrente rimprovera anche al primo giudice di avere dato arbitraria prevalenza alle conclusioni peritali piuttosto che a quelle dei medici dell'Ospedale della Beata Vergine di Mendrisio, ma non spiega perché. Riassunta la deposizione 1° luglio 2004 del dott. __________ Ba__________,
egli pretende che ¿la sentenza qui impugnata non indica alcunché e neppure considera la pur precisa esposizione del testimone¿ (ricorso, pag. 16). Non indica tuttavia per quali ragioni il giudice sarebbe incorso in arbitrio accreditando le conclusioni peritali piuttosto che quelle ricordate nel gravame. Una doglianza di arbitrio non può esaurirsi nel prospettare una diversa opinione, foss'anche più convincente, né tanto meno nel rimproverare al giudice di avere scartato o ignorato un determinato parere medico (sopra, consid. 1). In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio occorre spiegare perché il censurato agire del giudice sarebbe arbitrario, non solo nella motivazione, ma anche nel risultato. Carente di motivazione, al riguardo il gravame va dichiarato inammissibile.
4. Nel merito il ricorrente sostiene che, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, non è stato individuato con precisione alcun punto di collisione tra il veicolo e la bicicletta, che il furgoncino procedeva ¿a passo d'uomo¿, che in realtà non v'è stata nessuno scontro e che il ciclista è caduto da sé, ¿senza urtare la vettura¿ (ricorso, pag. 9 seg.). Al giudice della Pretura penale egli rimprovera di avere accertato fatti non conformi alla realtà, senza soffermarsi su dubbi più che fondati circa il reale svolgimento degli eventi (ricorso, pag. 10). Ora, cosi com'è formulato, al proposito il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile senza ulteriore disamina. Il ricorrente non pretende infatti che il primo giudice sia caduto in arbitrio nell'accertare i fatti. Tanto meno egli specifica in che consisterebbe l'arbitrio. Carente ancora una volta di requisiti formali, l'impugnazione sfuggirebbe già di per sé a un esame di merito.
Sia come sia, si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe votato a miglior sorte. Che il ricorrente procedesse a velocità moderata, invero, è stato accertato anche dal primo giudice, il quale non ha precisato, certo, che nell'affrontare la rotonda l'automobilista viaggiasse ¿a passo d'uomo¿, ma ha dato atto che il furgoncino ha ridotto notevolmente la velocità, immettendosi nella rotatoria ad andatura confacente (sentenza, pag. 10). Per quanto attiene alla collisione, il giudice l'ha accertata fondandosi sulle dichiarazioni dei testimoni e sui rapporti della polizia cantonale (sentenza, loc. cit.). Contestare l'impatto non è serio, ove appena si consideri che nel verbale di interrogatorio del 3 gennaio 2003 il ricorrente medesimo ha ammesso di avere sentito un colpo e di avere poi constatato che a terra v'era un ciclista, ciò che il 16 aprile 2003 egli ha confermato di fronte al Sostituto Procuratore pubblico, precisando di avere intravisto un'ombra dopo essersi immesso nell'area rotatoria e di avere contemporaneamente udito un rumore alla portiera sinistra del furgone. Attardarsi oltre sugli accertamenti di fatto sarebbe perciò superfluo.
5. In diritto l'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona con la detenzione o con la multa. E, giusta l'art. 18 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole ove l'agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkomnentar, 2ª edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP). Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza occorre riferirsi alle norme specifiche (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121), a cominciare da quelle sulla circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135, 225 consid. 2a pag. 227; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.1; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CP).
a) Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e l'esito deve sussistere inoltre un rapporto di causalità naturale e adeguato. Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole raffigura la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga a meno, ancorché non ne sia la causa unica (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosomiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 30 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP), a meno che il giudice di merito abbia disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212).
b) La causalità naturale deve poi essere adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4, e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2). La causalità adeguata è un problema di diritto, che questa Corte ¿ come il Tribunale federale ¿ esamina con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213). Essa viene a meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad
esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la concolpa deve avere un peso tale da risultare
l'origine più probabile e immediata dell'evento considerato e relegare in second'ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2).
6. Il ricorrente afferma che in virtù del principio in dubio pro reo e in mancanza di una prova che possa determinare le cause di un sinistro, come una perizia tecnica ricostruttiva dell'incidente, nel dubbio non si può maturare il convincimento che egli abbia violato l'art. 41b cpv. 1 ONC. Al riguardo il giudice della Pretura penale ha ricordato che, secondo l'art. 41b cpv. 1 ONC, prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra. Ciò posto, egli ha accertato che al momento in cui l'accusato si è immesso nella rotatoria __________ P__________ già si trovava all'interno. L'accusato doveva quindi cedergli la precedenza. E nel caso in cui non avesse visto il ciclista, egli non avrebbe prestato sufficiente attenzione al traffico, pur circolando piano, onde la negligenza. Perché tale conclusione sarebbe conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti o a un'arbitraria valutazione delle prove, rispettivamente alla violazione del principio in dubio pro reo riferito al divieto dell'arbitrio, il ricorrente non accenna. Si limita a evocare la velocità ridotta, il punto di collisione, il tempo trascorso tra la percezione del pericolo e l'incontro tra il veicolo e la bicicletta, il tempo di arresto della bicicletta e i motivi della caduta del ciclista, lo stato di salute e le possibili reazioni della stessa vittima, senza però spiegare perché ¿ sulla base dei fatti accertati dal primo giudice ¿ ciò denoterebbe un'erronea applicazione dell'art. 41b cpv. 1 ONC.
7. Il ricorrente contesta nella fattispecie anche il nesso di causalità naturale. A suo parere l'emorragia cerebrale che ha determinato la morte di __________ P__________ non è di origine traumatica, bensì spontanea. Al primo giudice egli fa carico di avere arbitrariamente scartato l'opinione del dott. __________ Ba__________, ribadita dagli altri medici, secondo cui se l'emorragia cerebrale fosse stata di natura traumatica, ciò denoterebbe ¿un evento decisamente straordinario ed eccezionale¿ (ricorso, pag. 16). Privilegiando le conclusioni del perito giudiziario, il giudice della Pretura penale avrebbe inoltre sorvolato su vari riscontri favorevoli all'automobilista (ricorso, pag. 17).
a) Esaminati i vari referti medici (compreso quello peritale e quello autoptico), Il primo giudice ha ritenuto che l'emorragia cerebrale all'origine della morte di __________ P__________ si riconduce a un trauma direttamente correlato all'incidente. Che la perdita di sangue nell'encefalo si debba a un trauma psichico e a uno fisico nulla muta, giacché pure un trauma psichico riconducibile allo stress emotivo di essere stato vittima di un incidente è un risultato diretto dell'infortunio e non ha nulla di spontaneo (sentenza, pag. 11). Quanto all'età
avanzata, alla sclerosi vascolare e alla diminuita capacità di coagulazione della vittima, esse rappresentano concause di minore importanza che non interrompono il nesso causale (sentenza, pag. 12).
b) L'argomentazione del primo giudice è scevra di arbitrio. I soli professionisti ¿ unitamente, sembra, ai medici dell'Ospedale Civico di Lugano ¿ che nella fattispecie propendevano per
un'emorragia spontanea erano il dott. Ba__________, i suoi collaboratori e il dott. __________ O__________, tutti presso l'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio. In un certificato del 3 gennaio 2003 quest'ultimo ha attestato invero un'¿estesa emorragia intracerebrale sinistra verosimilmente spontanea¿ (act. 2). In un certificato del 4 febbraio 2003 gli altri avevano diagnosticato a loro volta un'emorragia cerebrale verosimilmente spontanea a sinistra, precisando che ¿l'ipotesi è quindi di un ictus cerebri emorragico spontaneo¿ (act. 15). Sta di fatto però che, conosciute le risultanze dell'esame autoptico e della perizia giudiziaria, al dibattimento il dott. Ba__________ ha relativizzato la dinamica dell'incidente posta alla base del suo certificato 4 febbraio 2003 (l'ipotesi che il ciclista si fosse semplicemente accasciato sulla fiancata dell'autofurgone), definendola azzardata e senza riscontri oggettivi (sentenza, pag. 8). Inoltre le ulteriori indagini medico-legali sulle quali il primo giudice ha fondato la sentenza hanno fornito una diversa spiegazione dell'origine emorragica, tant'è che il dott. L__________, medico legale __________, e il perito giudiziario hanno chiaramente fatto risalire la morte di __________ P__________ a un trauma.
Abbia lo stress emotivo causato l'emorragia cerebrale e in seguito la broncopolmonite (dott. L__________) o direttamente il trauma cranico causato l'emorragia intraparenchimale seguita dalla broncopolmonite e dall'insufficienza respiratoria terminale (dott. Bo__________), poco giova. Anzi, lo stesso perito ha finito per condividere proprio l'opinione del dott. L__________, secondo cui l'origine dell'emorragia cerebrale può ricondursi a uno stress emotivo (spavento) dovuto all'incidente, non senza aggiungere che il trauma fisico di natura contusiva a livello del cranio sembrava addirittura prevalente nella diffusione dell'emorragia cerebrale (referto, pag. 10; sentenza, pag. 8). Senza cadere in arbitrio il giudice della Pretura penale poteva fondarsi su tali opinioni specialistiche, tanto più che in aula il dott. Ba__________ ha ¿ come detto ¿ relativizzato la propria. Nella misura poi in cui il ricorrente menziona affermazioni proferite in aula dal dott. Ba__________, ma non registrate nel verbale del processo, egli può solo rimproverare sé stesso (art. art. 255 lett. b e c CPP).
8. Stando al ricorrente, tra il suo comportamento e la morte della vittima farebbe difetto ad ogni modo, in concreto, un nesso di causalità adeguato. A suo avviso un osservatore imparziale non avrebbe ravvisato una correlazione idonea fra il comportamento di un automobilista che si immette lentamente in una rotonda e quello di un ciclista che si appoggia alla portiera del veicolo, cadendo a terra e decedendo (verosimilmente) a causa dell'età
avanzata, di deficit dei fattori della coagulazione ematica dipendente da epatopia cronica, di sclerosi vascolare e della particolare labilità emotiva. Il solo spavento bastava in effetti per determinare un rialzo della pressione arteriosa, che nel caso specifico ha portato alla rottura vascolare intercerebrale, senza dimenticare che l'emorragia si è prodotta a livello sottogaleale (non nella zona dell'urto della testa con il terreno, né nella zona del contraccolpo, né sulla direttrice dell'urto), che i medici hanno escluso trattarsi di emorragia traumatica, che è subentrata una broncopolmonite, un'insufficienza respiratoria, e che la morte è subentrata a 15 giorni di distanza. Se così fosse ¿ rileva il ricorrente ¿si tratterebbe di evento straordinario e imprevedibile (ricorso, pag. 22).
a) La causalità adeguata dipende dalla sua prevedibilità oggettiva. Occorre concretamente chiedersi se un osservatore neutro, scorgendo l'autore agire nelle circostanze del caso,
avrebbe potuto prevedere che il comportamento avrebbe molto verosimilmente condotto alle conseguenze verificatesi, sebbene non potesse prevedere il susseguirsi di ogni singolo elemento (DTF 122 IV 145 consid. 3b/aa pag. 148). Ciò non significa che l'evento debba succedere spesso o regolarmente, né si devono prendere in considerazione solo quelle conseguenze che, secondo un apprezzamento oggettivo, sono da attendersi di solito. Bisogna dipartirsi dalle conseguenze effettive e decidere retrospettivamente se e in che misura
l'azione incriminata costituisca una causa rilevante (CCRP, sentenza del 25 agosto 1995 in re B., consid. 2c). Se un
evento è di per sé idoneo a provocare conseguenze come quelle verificatesi, anche conseguenze singolari, ovvero straordinarie dal punto di vista quantitativo e non qualitativo, possono essere adeguate (DTF 112 V 38 consid. 4b).
b) Secondo gli accertamenti del primo giudice, in seguito alla collisione della sua bicicletta con il furgoncino __________ P__________ è caduto a terra, ha battuto violentemente il capo, si è fratturato il cranio nella zona temporale destra, è stato colpito da un'emorragia intercerebrale ed è entrato in coma, subendo un graduale declino fisico che ha portato all'insorgere di una broncopolmonite, di un'insufficienza respiratoria terminale e, infine, alla morte (sentenza, pag. 13; act. 28, pag. 2). La natura dell'emorragia, riconducibile a un trauma contusivo-encefalico con lesione cerebrovascolare da contraccolpo (piuttosto che a un trauma psichico) ha costituito una concausa della morte (sentenza, pag. 13 con riferimento alla perizia giudiziaria, pag. 10). Quanto alla età della vittima (77 anni), alla sua particolare emotività, alla preesistenza di una sclerosi vascolare e al deficit di coagulazione sanguigna, il giudice della Pretura penale non ha ritenuto tali fattori prevalenti sulle altre cause che hanno portato al decesso (sentenza, pag. 13).
c) Nel caso specifico si conviene che ¿ come hanno rilevato tanto il dott. Ba__________ quanto il perito giudiziario ¿ lesioni analoghe a quelle subìte dalla vittima, ossia emorragie nella zona centrale del cervello, sono quasi sempre d'origine spontanea, mentre quelle traumatiche sono di regola più superficiali. Entrambi i professionisti hanno precisato tuttavia che, in un minor numero di situazioni, una lesione come quella descritta può ricondursi anche a un trauma (sentenza pag. 12 seg. e referto peritale, pag. 11). Anche il medico legale dott. L__________ ha riconosciuto che, seppur rara, un'emorragia cerebrale provocata da un rialzo pressorio derivante da una reazione di stress, non è un fatto straordinario (verbale del 2 aprile 2003, pag. 3). Dal canto suo il perito giudiziario ha sì ravvisato concause della morte preesistenti, come l'età avanzata, la sclerosi vascolare, la labilità emotiva e il deficit della capacità di coagulazione sanguigna, ma non al punto da prevalere sulla causa principale, cioè sul trauma contusivo cranico-encefalico con lesione cerebrovascolare da contraccolpo (sentenza, pag. 8 seg.).
d) In una recente sentenza del 18 maggio 2005 (6S.55/2005, destinata a pubblicazione) il Tribunale federale, riassunta la giurisprudenza e la dottrina sulla nozione di causalità adeguata e le circostanze che ne permettono l'interruzione (consid. 5.1 e 5.2), ha rammentato che ¿ oltre al diritto francese, italiano, tedesco e austriaco ¿ il diritto svizzero non conosce l'interruzione del nesso causale preesistente a una predisposizione costituzionale della persona (se mai se ne tiene conto nella calcolazione del danno e dell'indennità per torto morale; DTF 131 III 12). In quel caso il pedone vittima dell'incidente aveva subìto in seguito dell'impatto con un'automobile la frattura del piede sinistro, che è degenerato in cancrena e ha dovuto essere amputato. Due settimane dopo il pedone è deceduto per una crisi cardiaca dovuta alla cancrena, ma l'infarto è stato ritenuto come causa oggettivamente prevedibile. La cagionevole salute della vittima non è stata giudicata, in quel caso, un fattore atto a interrompere il nesso di causalità adeguato (consid. 5.4).
e) Se ne conclude che, giudicando nel senso descritto sulla base dei fatti accertati, il primo giudice ha avuto corretta nozione anche del nesso di causalità adeguata. Anche sull'ultimo punto il ricorso è destinato quindi al rigetto.
9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 191 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'400.¿
b) spese fr. 100.¿
fr. 1'500.¿
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
¿ ¿
N.B.: l¿indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
terzi implicati
PC 1 rappr. da: RC 1
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario