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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.10.2004 17.2004.26

28. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,398 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

eccesso di legittima difesa

Volltext

Incarto n. 17.2004.26

Lugano 28 ottobre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 maggio 2004 presentato da

 RI 1 di __________ e di __________ nata __________, attinente di __________, nato a __________ il 19 giugno 1970, domiciliato a __________, coniugato, meccanico di automobili, (  PA 1 )  

contro la sentenza emanata il 21 aprile 2004 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 7 giugno 2002, alle 17.15 circa, PC 1, in possesso unicamente della licenza di allievo conducente, è sfuggito a un controllo di polizia allo svincolo autostradale di Lugano Nord. Percorso il viadotto sopra l'autostrada a forte velocità, giunto all'incrocio con la strada Bioggio-Manno egli ha svoltato a destra in direzione di Manno, ma a causa della velocità eccessiva ha invaso la preselezione che permette ai conducenti provenienti da Manno di accedere al viadotto, costringendo il motociclista RI 1 a una brusca virata verso destra per evitare di essere investito. Constatato che dal viadotto stava sopraggiungendo un veicolo della polizia con i segnali prioritari accesi e resosi conto che si trattava di un inseguimento, RI 1 ha deciso a sua volta di tallonare il fuggitivo, indicando agli agen­ti la via da quegli seguita.

                                         Nel frattempo PC 1 aveva svoltato dietro uno stabile in cui si trovava la vecchia sede dell'UBS a Manno. Stando alla versione di RI 1, costui ha poi abbandonato il veicolo e ha cercato di nascondersi in fondo a una rampa che permette di accedere al sottosuolo dell'edificio. Se non che, vistosi scoperto, era risalito e lo aveva aggredito, torcendogli un pollice e costringendolo a usare la forza per trattenerlo fino all'arrivo della polizia. Secondo PC 1, invece, RI 1 lo ha raggiunto non appena egli era uscito dalla vettura e lo aveva tempestato di pugni al volto senza che lui lo avesse minimamente aggredito.

                                  B.   Con decreto di accusa del 24 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere colpito PC 1 con pugni al volto e ne ha proposto la condanna a 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Statuendo su opposizione, con sentenza del 21 aprile 2004 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel decreto di accusa, ma ha ridotto la pena a una multa di fr. 100.– poiché l'accusato aveva agito in stato di legittima difesa, ancorché eccedendo nella reazione.

                                  C.   Contro il predetto giudizio RI 1 ha inoltrato il 22 aprile 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 27 maggio 2004 egli chiede la sua assoluzione o quanto meno, in subordine, l'esenzione da ogni pena, rivendicando almeno fr. 5'000.– di ripetibili da porre a carico dello Stato o di PC 1. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2004 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. PC 1, pure costituitosi parte civile, non ha di contro ritirato l'invio raccomandato contenente il ricorso con l'invito a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   2.   Giusta l'art. 33 cpv. 1 CP ognuno ha il diritto di respingere in mo­do adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione fatta a sé o ad altri. Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP); se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena (art. 33 cpv. 2 CP). La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere d'apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tal fine entra in linea di conto la gravità dell'attacco o della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con la rea­zione difensiva (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel, StGB, Kurz­kommentar, 2a edizione, n. 10 ad art. 33 CP; CCRP, sentenza del 17 aprile 1991 in re N., consid. 3).

                                         L'eccesso di legittima difesa è, appunto, una reazione sproporzionata alle circostanze (Trechsel, op. cit., 16 ad art. 33 CP). In tal caso il giudice attenua la pena dell'autore secondo libero apprezzamento (art. 66 CP) oppure prescinde da ogni pena (art. 33 cpv. 2 seconda frase CP). L'imputato va esente da pena, però, solo se l'attacco ingiusto ha provocato – almeno preponderatamente – uno stato di eccitazione e di sbigottimento che le circostanze e le modalità dell'attacco fanno apparire scusabile. Non ogni minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per mandare esente da pena l'autore. Facendo uso del suo potere di apprezzamento che gli compete, il giudice usa un metro di valutazione tanto più severo quando più pericolosa appaia la reazione dell'imputato. Come nel caso dell'art. 113 CP, è necessario esaminare se di fronte a un attacco come quello subìto dall'imputato una persona normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) sarebbe caduta nel medesimo stato di eccitazione e di sbigottimento (Trechsel, op. cit., n. 17 ad art. 33 CP). Per applicare l'art. 33 cpv. 2 seconda frase CP il giudice deve indicare chiaramente, ad ogni modo, se l'autore fosse o no in preda a eccitazione o sbigottimento e, in caso affermativo, se l'eccitazione o lo sbigottimento fosse scusabile (DTF 115 IV 167 consid. 4c pag. 172).

                                   3.   Di fronte alle versioni contrastanti dell'imputato e della parte lesa, il primo giudice ha ritenuto più attendibile quella di RI 1, ossia che, vedendosi scoperto, PC 1 era risalito la nota rampa di accesso e, nel tentativo di trovare una via di fuga prima dell'arrivo della polizia, aveva aggredito l'imputato che gli ostacolava il passaggio (consid. 10 pag. 6 in fine e 7 in alto). A quel momento l'accusato aveva reagito, ma esagerando. Non si era limitato infatti a respingere l'attacco e a trattenere il fuggitivo, ma aveva colpito quest'ultimo con numerosi pugni e gomitate, tanto da lasciargli tracce importanti e permanenti. Donde la spro­porzione della difesa (consid. 11, pag. 7).

                                   4.   Il ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che la controparte aveva iniziato l'aggressione colpendolo con pugni, spintoni e gomitate disordinati, sicché non gli era rimasta altra possibilità se non l'uso della stessa forza e degli stessi mezzi allo scopo di neutralizzare l'attacco. Data la concitazione e gli animi surriscaldati, a suo dire il metodo utilizzato per respingere l'aggressione era adeguato all'attacco disperato del fuggiasco e proporzionato alle circostanze. Ora, a parte il fatto che invano si cercherebbe nel ricorso una qualsivoglia censura (anche solo implicita) di arbitrio nell'accertamento dei fatti o nella valutazione delle prove, dalla sentenza impugnata non risulta che la parte civile abbia cominciato l'attacco sferrando pugni, spintoni e gomitate disordinati. Del resto, in aula l'imputato si è limitato a dichiarare che la controparte lo aveva aggredito, torcendogli fra l'altro il pollice (sentenza, consid. 2 pag. 3 in alto), ma non ha preteso che l'intensità dell'aggressione fosse quella asserita nel ricorso.

                                         Certo, il ricorrente si è opposto a un'aggressione, tant'è che gli è stato riconosciuta una situazione di legittima difesa, ma il primo giudice ha accertato altresì che egli non si è limitato a respingere l'attacco e a trattenere l'antagonista, bensì aveva assunto un ruolo attivo, sferrando numerosi pugni e gomitate. Su questa fase della colluttazione il ricorrente non spende una parola, incentrando i suoi argomenti sul momento iniziale, quando si era trovato a respingere l'aggressione. Anzi, egli sovverte persino gli accertamenti del primo giudice allorché pretende che mal si concilia con la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 33 cpv. 1 CP il rimprovero a lui rivolto di avere non solo respinto l'attacco, ma di essere divenuto parte attiva. In real­tà, appurato in modo vincolante per questa Corte che l'imputato si era sì difeso, ma aveva poi assunto un ruolo attivo, sferrando una serie di pugni e gomitate, la conclusione che l'interessato abbia ecceduto nella sua difesa con una reazione sproporzionata all'aggressione e al pericolo reale resiste alla critica. Ciò posto, rimane da esaminare, se per quanto riguarda la pena, il primo giudice abbia tratto le giuste conseguenze, in particolare rinunciando a esentare l'imputato da ogni sanzione. Il problema sarà ripreso più avanti (consid. 7).

                                   5.   Le conseguenze subìte dalla parte civile sono ampiamente descritte dal presidente della Pretura penale, il quale ha riprodotto nella sentenza impugnata un certificato rilasciato l'11 luglio 2003 dal dott. __________ __________ attestante (consid. 3, pag. 4) “dolori cronici articolazioni temporo mandibolari bilaterali, soprattutto a destra con destabilizzazione dell'articolazione di destra; scatti dolorosi in apertura e chiusura e difetto di occlusione delle due arca­te dentarie; disturbo cronico di respirazione nasale soprattutto a sinistra su deviazione traumatica del setto; scheggiatura di quattro denti; disturbo conseguente della masticazione; obbligo a seguire dieta di cibi molli, disturbi digestivi funzionali; disturbo conseguente della locuzione, con pronuncia strascicata a bocca semiaperta, inesistente prima del trauma; stati ansiosi recidivanti, nell'ambito di possibile sindrome da stress postraumatico”. In qualità di medico curante dal 1990, il medico ha attestato “che quanto segnalato sopra è apparso esclusivamente dopo l'incidente, e ne è conseguenza diretta”. “A distanza di un anno dal fatto – egli ha continuato – siamo confrontati con un insieme di danni definitivi, gravi che influiranno in modo netto sulla qualità di vita dell'interessato”.

                                   6.   A parere del ricorrente le lesioni subite dalla parte civile non sono così gravi come il noto certificato medico di compiacenza sembra lasciar desumere, in contrasto con altri certificati resi da medici e istituti coinvolti. Anche su questo punto l'apprezzamento del primo giudice sfugge tuttavia a censura. Mal si comprende in quale arbitrio sarebbe caduto il presidente della Pretura penale, in effetti, scartando l'eventualità di affezioni preesistenti esposta a mero titolo di ipotesi dal dott. __________ __________ in un certificato del 4 settembre 2003 e qualificando come incompleto il certificato rilasciato dall'Ospedale Civico di Lugano, che si limitava a riportare l'esito della visita al pronto soccorso (consid. 3, pag. 4, e 9, pag. 6 in alto). Né si vede perché dovrebbe essere arbitrario non condividere l'argomento della difesa circa le conseguenze minime patite dalla parte lesa, il certificato dell'11 luglio 2003 rilasciato dal dott. __________ fondandosi sulla diagnosi diretta e sulla conoscenza preventiva del paziente (consid. 9, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Quanto alla pretesa compiacenza, genericità e inesattezza di tale certificato, il ricorrente si esaurisce nell'affermare opinioni personali, limitandosi a contrapporre le risultanze di attestati medici più consoni alla propria tesi, ma così facendo non sostanzia alcuna doglianza di arbitrio, nemmeno implicita. Si ricordi che per motivare una censura di arbitrio non basta criticare la sentenza impugnata né contrapporre una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (sopra, consid. 1).

                                   7.   Da ultimo il ricorrente ritiene, in via subordinata, che il giudice lo avrebbe dovuto esentare da pena per avere egli agito in stato di sensibile eccitazione e di sbigottimento, dovuti sia alla messa in pericolo per la manovra sconsiderata della controparte in fuga a bordo della vettura che all'attacco subito. Tale questione non è stata separatamente trattata in prima sede, come richiede la giurisprudenza (DTF115 IV 167 consid. 4c, pag. 172), il presidente della Pretura penale essendosi limitato ad analizzare la fattispecie sotto il profilo dell'art. 33 cpv. 2 prima frase CP, senza ulteriori distinzioni. La mancanza rimane però priva di conseguenze. È vero che il ricorrente era sicuramente eccitato a causa del comportamento del fuggitivo, il quale prima lo aveva costretto a una brusca sterzata con la motocicletta per evitare l'investimento e poi lo aveva aggredito per sfuggire agli agenti di polizia. Considerando tuttavia l'insieme delle circostanze accertate, una persona normalmente intenzionata non si sarebbe lasciata trasportare dall'alterazione fino a reagire con tanta violenza. La situazione in cui è venuto a trovarsi il ricorrente era senz'altro sgradevole e irritante, ma non al punto da giustificare una perdita di controllo tale da legittimare le lesioni all'avversario accertate dal primo giudice. Si può capire la rabbia del ricorrente, ma non la totale perdita di senso della misura culminata in atti di violenza qualificati e completamente inutili per trattenere il soggetto fino all'arrivo imminente della polizia. Condannando l'imputato a una multa di fr. 100.– il presidente della Pretura penale non ha pertanto denotato eccesso o abuso del proprio potere di apprezzamento nel valutare le circostanze che entrano in considerazione ai fini dell'art. 33 cpv. 2 CP, sia nella sua prima che nella seconda variante. Anche al proposito il ricorso è destinato quindi all'insuccesso.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia             fr. 600.–

                                         b) spese                               fr. 100.–

                                                                                       fr. 700.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

      N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

  Terzi implicati

 PC 1    

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

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