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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 01.12.2003 17.2003.69

1. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,424 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2003.69

Lugano 1 dicembre 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24 novembre 2003 presentato da

                                          __________,

                                          contro

                                          la sentenza emanata il 16 ottobre 2003 dal presidente della Pre­tura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.    Con decreto d'accusa del 2 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, tra il marzo e il maggio del 2003, trasportato come uomo tuttofare del negozio __________, senza essere autorizzato, piantine di canapa a __________ e a __________ per conto di terzi, piantine che sa­peva essere destinate alla produzione di marijuana, per avere ripetutamente venduto quantità imprecisate di marijuana, per avere collaborato a installare impianti per la coltivazione “indoor” di canapa e per avere incassato per tali mansioni un compenso lordo mensile di fr. 3'000.–. __________ è stato ritenuto autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, inoltre, per avere ripetutamente consumato imprecisate quantità di sostanza stupefacente senza essere autorizzato. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Al decreto d'accusa __________ ha presentato opposizione.

                                  B.    Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 16 ottobre 2003 il presidente della Pretura penale ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, ma solo per avere ripetutamente venduto fra il 9 e il 14 maggio 2003, nel negozio di canapa __________, una quantità imprecisata di marijuana sotto forma di sacchetti odorosi. Dalle altre imputazioni l'accusato è stato invece prosciol­to. Ciò posto, __________ è stato condannato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Il giudice della Pretura penale ha disposto infine la confisca di quanto sequestrato dalla polizia.

                                  C.    Contro la sentenza citata __________ ha inoltrato il 21 ottobre 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 24 novembre successivo, egli chiede la sua completa assoluzione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il ricorso non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.    Il ricorrente impugna la condanna per ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (vendita di un'imprecisata quantità di marijuana sotto forma di sacchetti odorosi) contestando di ave­re agito intenzionalmente e invocando la sua buona fede. Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 19 IV 1 consid. 5a pag. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.197/2003 del 12 settembre 2003, consid. 3.2) che vincola la Corte di cassazione e di revisione penale, a meno che risulti arbitrario (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). E, per essere arbitrario, esso deve risultare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché l'accertamento in questione sia viziato di arbitrio. Secondo giurispru­denza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   2.    Il presidente della Pretura penale non ha creduto all'accusato, il quale pretendeva di ignorare che la canapa da lui vendu­ta era usata come stupefacente e di essere sempre stato convinto che servisse solo a fini alimentari. Richiamato il verbale d'interrogatorio del 14 maggio 2003 (annesso all'act. 1), egli ha rilevato anzitutto che l'accusato era al corrente del divieto di coltivare e di commerciare canapa a scopo di stupefacente, quantunque al dibattimento non fosse risultato del tutto chiaro se egli fosse consapevole che la canapa contenuta nei sacchetti era uno stupefacente. Seri indizi – ha soggiunto il primo giudice – avrebbero dovuto però far dubitare l'accusato: il divieto di vendita ai minorenni, il fatto che i sacchetti si trovassero sotto il bancone e non fossero insieme con l'altra merce esposta, ma soprattutto l'informazione “a tappeto” data in quel periodo dai media sulle operazioni anticanapa della polizia. Ai primi di maggio era ampiamente risa­puto, dunque, che la canapa venduta in sacchetti odorosi veniva usata in realtà come droga leggera. L'accusato, che ha frequen­tato le scuole medie in Italia e che al dibattimento si è dimostrato un soggetto intelligente, non poteva trascurare ciò e non poteva dunque essere in errore. Inoltre, accomodandosi del rischio che la canapa da egli venduta fosse adoperata come stupefacente, egli aveva agito con dolo eventuale, onde la sua punibilità a nor­ma dell'art. 19 n. 1 cpv. 4 LStup.

                                   3.    Il ricorrente fa valere che il divieto di vendere sacchetti odorosi a minorenni non lo aveva insospettito, poiché altri prodotti (come alcol e tabacco) soggiacciono alla stessa restrizione. Quanto alla circostanza che i sacchetti non fossero esposti, ciò si riconduceva semplicemente agli ordini ricevuti dai suoi superiori. Né lo avrebbe insospettito la richiesta accentuata di quel prodotto da parte dei clienti, essendosi egli limitato a supplire per cinque giorni la venditrice in ferie. I suoi superiori, poi, erano del tutto tranquilli, mentre l'eco destata nei media dalle numerose operazioni anticanapa della polizia gli risultava estranea, dato che egli vive in Italia, veniva in Svizzera solo per lavorare e non leggeva i giornali ticinesi né guardava la televisione svizzera. Pur avendo saputo casualmente che avvenivano controlli sulla vendita di alcuni prodotti, egli era stato rassicurato dai suoi superiori, i quali gli avevano detto che l'aper­tura del negozio era stata regolarmente autorizzata dal Municipio di __________. E nemmeno la polizia, che una volta era intervenuta a causa di un'insegna non regolare col­locata all'esterno, aveva accennato ad illegalità di sorta. Tutto ciò avvalorerebbe – egli conclude – la sua buona fede.

                                   4.    Con gli argomenti testé riassunti il ricorrente non spiega, né tan­to meno dimostra, perché l'accertamento sulla sua consapevolezza circa la reale natura del prodotto venduto sarebbe non solo erroneo, bensì arbitrario. Nel ricorso egli si limita a contrapporre all'opinione del primo giudice la sua propria versione dei fatti e a ribadire quanto egli sapeva al momento di agire, senza però sostanziare alcun motivo che faccia apparire la conclusione del presidente della Pretura penale come manifesta­mente insostenibile oppure dovuta a un eccesso o a un abuso di apprezzamento. L'interessato nega, in altri termini, l'esistenza di qualsiasi dolo eventuale dipartendosi dal suo proprio racconto, ma non dai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. Ciò non è ammissibile. Come si è spiegato (consid. 1), la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non può rivedere la fattispecie come se fosse una giurisdizione d'appello. Ne segue che il ricorso, improponibile, sfugge a un sindacato di merito.

                                   5.    Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Dato nondimeno che il ricorrente – sprovvisto di cognizioni giuridiche – ha agito senza l'ausilio di un legale, si rinuncia eccezionalmente a ogni prelievo.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:              1.    Il ricorso è inammissibile.

                                   2.    Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.    Intimazione a:

                                          – __________;

                                         – Procuratore pubblico __________;

                                         – Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

                                          – Ufficio Reperti, c/o Polizia cantonale, 6501 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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