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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.08.2003 17.2003.44

8. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·948 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2003.44

Lugano 8 agosto 2003/dp    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 14 giugno 2003 presentato da

__________  

contro  

                                         la sentenza emanata il 10 giugno 2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

                                         __________,

                                         (patrocinato dalla lic. iur. __________,

                                         studio legale __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 20 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria per avere, il 6 marzo 2002 a __________, apostrofato come “bu­giar­da” e “ladra” la sorella __________, offendendone l'onore. Lo ha dichiarato inoltre autore colpevole di vie di fatto per avere, nelle medesime circostanze, energicamente trattenuto per un braccio la sorella, provocandone la caduta. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 300.–, rinviando la parte civile __________ al foro competente per le pretese di risarcimento.

                                  B.   Statuendo su opposizione di __________, con sentenza del 10 giugno 2003 il giudice della Pretura penale ha riconosciuto quest'ultimo autore colpevole di ingiuria, mandandolo però esen­te da pena. Lo ha invece prosciolto dall'altra imputazione di vie di fatto.

                                  C.   Il 14 giugno 2003 __________ ha inoltrato ricorso contro la sentenza appena citata, postulando la conferma integrale del decreto d'accusa. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è subito comunicata verbalmente nei dispositivi, con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del diritto di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).

                                   2.   Nella fattispecie la ricorrente ha introdotto il 14 giugno 2003 tem­pestiva dichiarazione di ricorso contro i dispositivi della sentenza comunicati oralmente dal primo giudice al termine del pubblico dibattimento in applicazione dell'art. 276 cpv. 1 CPP. Ha anche spiegato, in termini sommari, perché contesta il giudizio impugnato. Se non che, dopo avere ricevuto la sentenza motivata (intimata alle parti dalla Pretura penale il 27 giugno 2003), essa non ha ulteriormente motivato il gravame. Ciò desta qualche interrogativo, dato che la procedura di ricorso si scinde in due fasi: la prima consiste in una semplice dichiarazione in cui chi intende impugnare la sentenza annuncia la sua volontà di ricorrere, la seconda consiste nell'esposizione delle censure da parte del ricorrente, il che deve intervenire nei 20 giorni successivi alla motivazione scritta della sentenza. È vero però che nulla impedisce al ricorrente di introdurre nei 5 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi una dichiarazione di ricorso corredata di motivazione. Esigere che il ricorrente riproponga la motivazione nei 20 giorni susseguenti all'intimazione della sentenza scritta trascenderebbe nel formalismo eccessivo. Sotto questo profilo il ricorso in esame può dunque essere ritenuto proponibile.

                                   3.   Il problema è che nel suo esposto del 14 giugno 2003 la ricorrente non si confronta per nulla con le diffuse motivazioni che hanno indotto il giudice della Pretura penale a dichiarare l'imputato esente da pena, pur riconoscendolo colpevole di ingiuria (sentenza, 7 seg.), e a proscioglierlo dall'imputazione di vie di fatto (sentenza, consid. 1 a 6). Essa si limita infatti a esprimere stupore di fronte al verdetto, sottolineando che la clemenza del primo giudice non si concilia con il comportamento dell'imputato, il quale al dibattimento ha riconosciuto le proprie responsabilità, porgendo le sue scuse ed impegnandosi ad astenersi in futuro da atteggiamenti irriguardosi nei confronti della sorella. Se non che, per tacere del fatto che la circostanza richiamata si riferisce a un tentativo di conciliazione messo in atto del primo giudice senza pregiudizio per l'accusato e alla condizione che la parte civile ritirasse la querela (sentenza, pag. 5), il giudizio impugnato poggia su svariate considerazioni che la ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente confutare. Ancorché proponibile, il gravame non è quindi lontanamente motivato come un ricorso per cassazione. Sfugge pertanto a una disamina nel merito.

                                   4.   Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Dato che la ricorrente non ha for­mazione giuridica né è patrocinata da un legale, si prescinde tut­tavia – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  __________;

                                         –  lic. iur. __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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