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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.04.2004 17.2003.36

27. April 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,922 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2003.36

Lugano 27 aprile 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 14 luglio 2003 presentato da

 ____________________,  (patrocinata dall'avv. ____________)  

contro  

la sentenza emanata il 30 maggio 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 14 novembre 2001, alle ore 12.50, è avvenuto sull'autostrada A2 in territorio di __________, al chilometro 26.375 in direzione sud, un incidente della circolazione avente quale protagonista __________, conducente di una Mercedes “C 280” targata __________. Secondo il rapporto di polizia, l'interessata circolava sulla corsia di sorpasso a una velocità, stimata da un testimone, di circa 170 km/h. Nell'abbordare una curva piegante leggermen­te a sinistra, essa si era trovata la corsia ostruita da un altro veicolo che stava compiendo un regolare sorpasso. Al che essa aveva frenato bruscamente e si era spostata a destra, ma aveva urtato la fiancata sinistra di un autocarro Daf che procedeva sulla normale corsia di marcia a una velocità (registrata dal cronotachigrafo) di 90 km/h. Era così rimbalzata a sinistra, collidendo violentemente con lo spartitraffico, e aveva terminato la corsa in posizione di contromano sulla corsia di sorpasso. Interrogata dagli agenti, __________ non era stata in grado di spiegare l'accaduto, asserendo di non ricordare nulla e che al momento dell'incidente aveva “visto tutto bianco, presumibilmente a seguito di un malore”.

                                  B.   Con decreto di accusa del 9 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e l'ha condannata a 10 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 1'000.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 30 maggio 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione, ma ha limitato la pena a una multa di fr. 1'000.–. A mente sua non risultavano dagli atti elementi che comprovassero la velocità di 170 km/h tenu­ta dall'accusata, anche se quest'ultima circolava sicuramente “ad una velocità inadeguata sia in rapporto alle proprie condizioni fisiche che ai vigenti limiti”.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata __________ ha presen­tato lo stesso 30 maggio 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 14 luglio 2003 essa chiede di essere prosciolta dall'accusa e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Con osservazioni del 28 luglio 2003 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   2.   In concreto il giudice della Pretura penale ha accertato che quel 14 novembre 2001 l'accusata aveva seriamente compromesso la sicurezza del traffico e che solo per un caso fortuito l'incidente non aveva avuto conseguenze più gravi. In effetti, benché fosse a digiuno da giorni e in ansia per gli avvenimenti che avevano colpito il suo paese d'origine (ove si trovano i suoi parenti), essa si era posta alla guida del mezzo e circolava a una velocità inadeguata, certamente superiore al limite consentito (120 km/h), non riuscendo per finire a controllare il veicolo di fronte a un ostacolo che occupava la sua corsia. Quanto al preteso malore, esso non trovava conferma in alcuna attestazione, nonostante l'accusata fosse stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso e sia stata visitata in seguito dal medico di fiducia. Onde, per finire, gli estremi dell'art. 90 n. 2 LCStr.

                                   3.   La ricorrente definisce i predetti accertamenti arbitrari poiché in contrasto con gli atti di causa e fondati unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre. Asserisce in primo luogo di avere unicamente dichiarato che nei giorni precedenti l'infortunio essa aveva mangiato poco e aveva forse subìto un piccolo mancamento, ma mai di essere stata a digiuno da giorni. L'accertamento del giudice del merito, secondo cui al momento del sinistro la ricorrente era a digiuno da due giorni poiché in ansia per gli avvenimenti occorsi nel suo paese d'origine senza poter telefonare ai propri parenti (consid. 2) trova conforto però nel certificato rilasciato il 26 febbraio 2002 dal dott. __________, il quale attesta che durante la consultazione del 19 novembre 2001 la paziente gli aveva riferito di essere digiuna dal giorno prima, circostanza che poteva “senz'altro essere la causa della perdita dei sensi”. Anche se l'interessata non ha mai dato per certo una perdita dei sensi, limitandosi a supporre un piccolo mancamento (rapporto di polizia, pag. 4). L'accertamento del primo giudice, stando al quale l'accusata si era messa alla guida del veicolo nonostante fosse a digiuno da un paio di giorni non è quindi arbitrario.

                                   4.   Secondo la ricorrente non è provato che essa abbia superato la velocità consentita di 120 km/h, unico dato certo essendo i 90 km/h tenuti dall'autocarro condotto da __________. Anche su questo punto l'argomentazione è destinata all'insuccesso. Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni di __________, la quale aveva dichiarato agli inquirenti che essa circolava a 120 km/h e che la Mercedes della ricorrente sopraggiungeva a velocità sostenuta, tanto che ella si era spostata con la sua Fiat “Punto GT” sulla corsia di destra per lasciarla passare (verbale 14 novembre 2001 annesso al rapporto di polizia). L'accertamen­to del giudice del merito, per il quale l'accusa­ta circolava a una velocità certamente superiore al limite consen­tito è quindi esente da arbitrio. Né la ricorrente spiega perché __________ non sarebbe credibile. Anzi, nella misura in cui asserisce che nessuno sarebbe tanto sprovveduto da dichiarare alla polizia un eccesso di velocità, quasi che la testimone viaggiasse oltre i limiti, essa ammette involontariamente di avere superato a sua volta i 120 km/h autorizzati.

                                   5.   La ricorrente sostiene poi che il giudice ha dato arbitrariamente per acquisita la presenza di un terzo veicolo, più lento, che le aveva ostruito la corsia di sorpasso e l'aveva indotta a una brusca frenata, facendole perdere la padronanza del veicolo. Essa invoca le dichiarazioni di __________, conducente del camion, il quale ha riferito che il traffico era scarso e che davanti a lui non c'era veicolo alcuno, né sulla corsia di marcia né su quella di sor­passo, salvo una vettura alcune centinaia di metri più avanti (verbale del 14 novembre 2001 annesso al rapporto di polizia). Il primo giudice ha creduto però a __________, del tutto estra­nea all'accaduto, la quale nel suo verbale del 14 novembre 2001 aveva esplicitamente dichiarato davanti alla polizia, sotto giuramento, che la condu­cente della Mercedes aveva continuato la corsa sulla corsia di sorpasso finché si era trovata dinanzi un furgone rosso che stava superando il piccolo autocarro bianco condotto da __________. Ciò l'aveva indotta a una brusca frenata con conseguente perdita di padronanza del veicolo (sentenza, pag. 6 in alto). Del resto, __________ si è limitato a dichiarare quanto aveva potuto scorgere davanti a lui, il che non esclude la presenza del furgone rosso in fase di sorpasso, tanto meno ove si consideri che in quel momento egli aveva udito la brusca frenata e stava fissando il retrovisore sinistro, dove gli era apparsa la Mercedes che sbandava e che lo ha urtato più o meno a metà della fiancata sinistra (verbale citato, del 14 novembre 2001).

                                   6.   A parere della ricorrente è arbitraria la conclusione del primo giu­dice, il quale ha ravvisato gli estremi dell'art. 90 n. 2 LCStr nella circostanza che essa si trovava in uno stato di spossatezza inidoneo alla guida. In realtà il giudice del merito ha ravvisato la grave violazione delle norme della circolazione nel fatto che – come si è visto – la ricorrente, pur essendo a digiuno da giorni e in stato di seria preoccupazione, si era messa alla guida e circo­lava a una velocità eccessiva, sicuramente superiore al consentito (sentenza, consid. 5). Anzi, la stessa ricorrente ha ottenuto che il dott. __________ certificasse come essa fosse digiuna dalla vigilia dell'incidente (sopra, consid. 3), ragione per cui mal si comprende come essa possa ora sostenere che l'accertamen­to sul suo stato fisico al momento dell'infortunio sia arbitrario.  Per il resto ella non pretende che, sulla base degli accertamenti di cui si è detto, il primo giudice abbia violato il diritto federale, per cui la questione non merita di essere vagliata ulteriormente.

                                   7.   Da ultimo la ricorrente ribadisce che unica causa del sinistro è stato un malore e si duole che gli inquirenti non abbiano acquisito agli atti le risultanze delle verifiche mediche, né abbiano sentito per lo meno uno dei soccorritori giunti sul posto. Se non che, il primo giudice ha escluso l'ipotesi di un malore accertando come la ricorrente nella situazione di pericolo avesse frenato violentemente, al punto da bloccare le ruote (sentenza, pag. 6 in alto). Il che è confermato dalle dichiarazioni di __________, la quale ha visto da tergo la Mercedes frenare, e di __________, il quale ha udito “una forte frenata”. Perché sarebbe arbitrario ascrivere tale manovra alla presenza di un veicolo più lento, sulla corsia di sorpasso, la ricorrente non illustra. Si limita a opporre che, secondo la normale esperienza, un improvviso piccolo malore può portare un conducente ad azionare involontariamen­te i freni. Se non che, nel caso concreto si è trattato di una brusca frenata, che per comune esperienza non è opera di un conducente colto da malore o mancamento improvviso. Per altro, la ricorrente neppure spiega come il personale sanitario avrebbe potuto attestare che essa era stata vittima di un malore o da un piccolo mancamento se non, come ha fatto il dott. __________ nel suo certificato, fondandosi sulle dichiarazioni di lei medesima. Anche su quest'ultimo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr. 600.–

                                         b) spese                            fr. 100.–

                                                                                    fr. 700.–

                                         sono posti a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;    

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Pretura penale, Bellinzona;

                                         –  Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

                                         –  Sezione esecuzione pene e misure, Torricella;

                                         –  Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           La segretaria

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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