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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.08.2003 17.2003.30

12. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,723 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2003.30 (rinvio TF)

Lugano 12 agosto 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 ottobre 2001 presentato dal

Procuratore pubblico del Cantone TICINO  

Contro  

la sentenza emanata il 13 settembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti di  

                                         __________,

                                         (patrocinato dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

vista la sentenza 6S.489/2002 del 5 giugno 2003 con cui il Tribunale federale ha annul­lato la sentenza emanata il 31 ottobre 2002 da questa Corte nella causa n. 17.2001.64;

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________, cittadino turco ora titolare di un passaporto greco, ha raggiunto la Svizzera nel 1979, dove un anno più tardi ha acquistato una ditta luganese attiva nel commercio di succhi di frut­ta. Con sentenza del 15 giugno 1983 la Corte delle assise criminali in Lugano lo ha riconosciuto autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per fatti accadu­ti nell'ottobre del 1982, condannandolo a 10 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Durante l'espia­zione della pena __________ è stato colpito da un cancro ai testi­coli, che ha richiesto un intervento chirurgico e la sospensione dell'esecuzione della pena, poi ripresa su richiesta di lui. Il 19 aprile 1990 il Consiglio di vigilanza sull'esecuzione delle pene ne ha disposto la liberazione condizionale e la sospensione a titolo di pro­va della pena accessoria dell'espulsione per 5 anni.

                                  B.   Il 25 ottobre 1990 l'Ufficio federale degli stranieri ha pronunciato nei confronti di __________ un divieto d'entrata di durata illimitata, ritenendo il ritorno di lui indesiderato per i fatti formanti ogget­to della condanna penale. Adito da __________, con decisione del 5 dicembre 1991 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto il ricorso. Nel frattempo, con decreto d'accusa del

                                         31 luglio 1991 l'allora Procuratore pubblico sottocenerino ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrato in Svizzera nonostante il divieto emesso dall'Ufficio federale degli stranieri e ne ha proposto la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente. Statuendo su opposizione, con sentenza del 14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'accusato dall'imputazione, decretando l'inapplicabilità del divieto d'entrata.

                                  C.   Fondandosi sulla sentenza del Pretore, il 12 febbraio 1992 __________ ha chiesto all'Ufficio federale degli stranieri la revoca del divieto d'entrata. La richiesta è stata respinta con decisione del

                                         3 marzo 1992. Statuendo su ricorso dell'accusato, il 12 marzo 1993 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha rigettato il ricorso. Con decreto di accusa del 22 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha nuovamente riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS per essere entrato illegalmente e ripetutamente in Svizzera dal 1995 attraverso valichi imprecisati e per avere soggiornato a __________, a __________ e in altre località del Cantone nonostante il divieto d'entrata di durata indeterminata. Egli ne ha proposto perciò la condanna a 15 giorni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per due anni. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione.

                                  D.   Giudicando sull'opposizione, con sentenza del 13 settembre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'accusato dall'imputazione, confermando in sostanza quanto già deciso il 14 gennaio 1992. Contro tale sentenza il Procuratore pubblico ha introdotto il 14 settembre 2001 una  dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 ottobre successivo, egli ha chiesto la conferma del decreto d'accusa o, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali (recte: a un altro Pretore) per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 2001 __________ ha proposto di rigettare il gravame. Con sentenza del 31 ottobre 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il ricorso nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile (inc. 17.2001.64).

                                  E.   Contro la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale il Procuratore pubblico è insorto con ricorso per cassazione del 18 dicembre 2002 al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio sull'imputazione di ripetuta entrata illegale. Statuendo il 5 giugno 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

Considerando

in diritto:                  1.   Se accoglie un ricorso per cassazione per quanto riguarda l'azio­ne penale, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale (art. 277ter cpv. 1 PP). Quest'ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3), limitandosi a esaminare i punti che devono essere oggetto di nuovo giudizio in base ai considerandi del Tribunale federale. I punti che non sono stati messi in discussione rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami). La giurisprudenza ha precisato nondimeno che, nei limiti del divieto della reformatio in peius, la nuova decisione deve riguardare anche punti non contestati dinanzi al Tribunale federale, in quanto la loro connessione lo esiga (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3, 121 IV 190 consid. 7 pag. 128 con rinvii).

                                   2.   Il Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa a questa Corte perché statuisca di nuovo sull'imputazione di ripetuta entrata illegale, dalla quale l'accusato era stato prosciolto in entrambi i gradi di giudizio. Esso ha ritenuto che questa Corte abbia disatteso il diritto federale, segnatamente gli art. 13 cpv. 1 prima frase e 23 cpv. 1 LDDS, ritenendo pregiudizialmente che le decisioni del 5 dicembre 1991 e del 12 marzo 1993 con cui il Dipartimento federale di giustizia e polizia aveva confermato il divieto d'entrata fossero inficiate da soverchio rigore. Il Tribunale federale ha ritenuto che, pur essendo abilitata a vagliare pregiudizialmente la legittimità della decisione amministrativa alla base del procedimento penale, nel caso specifico questa Corte non avesse sufficienti motivi per ravvisare un abuso del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità amministrativa. Secondo il Tribunale federale il rapporto tra l'opponente e la Svizzera non era, al momento dell'emanazione del divieto, tanto stretto da far apparire il provvedimento come sproporzionato nei confronti dell'interesse pubblico (sentenza, consid. 3.3, pag. 7). Annullata la sentenza impugnata, Il Tribunale federale ha rinviato perciò la causa a questa Corte per nuovo giudizio.

                                   3.   Ciò posto, le indicazioni vincolanti del Tribunale federale impongono di accogliere il ricorso per cassazione nella misura in cui il Procuratore pubblico sosteneva che il Pretore non aveva motivo per dichiarare sproporzionato – e perciò illegittimo – il divieto d'entrata in Svizzera per tempo illimitato. Il che non comporta però automaticamente la condanna dell'imputato per ripetuta entrata illegale in Svizzera, come reputa il Procuratore pubblico. Nel decreto d'accusa del 22 gennaio 2001, per vero, il ricorrente era stato ritenuto autore colpevole – tra l'altro – di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrato illegal­mente e ripetutamente in Svizzera dal 1995 attraverso valichi impre­cisati. Quando e quante volte ciò sia avvenuto non è dato tuttavia di sapere, né la circostanza può essere chiarita consultando atti (art. 296 cpv. 1 CPP). La questione non è per altro di poco momento, ove appena si consideri che parte dell'infrazione appare essersi nel frattempo prescritta. Spetterà pertanto alla Pretura penale – subentrata il 1° gennaio 2003 alla Pretura distrettuale che ha statuito in prima sede – procedere ai necessari accertamenti, chiarendo il numero e il momento delle pretese infrazioni. Essa dovrà poi vagliare l'aspetto soggettivo della fattispecie, con particolare riferimento ai motivi che hanno indotto il soggetto a infrangere il divieto d'entrata, elemento non trascurabile ai fini della commisurazione della pena. Per conto, la Pretura penale non dovrà determinarsi sull'altra imputazione, quella di ripetuto soggiorno illegale. Da tale capo di accusa il ricorrente è stato infatti prosciolto con sentenza passata in giudicato (sentenza del Tribunale federale, consid. 3, pag. 5).

                                   4.   Concludendo, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata nella misura in cui Pretore ha prosciol­to l'accusato dall'imputazione di infrazione alla legge federa­le sul domicilio e la dimora gli stranieri riferita alla ripetuta entrata illegale in Svizzera e gli atti rinviati alla Pretura penale per nuovo giudizio su tale imputazione nel senso dei consideran­di. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 15 con rinvio all'art. 9 CPP). Sono posti perciò a carico dello Stato e dell'accusato in ragione di metà ciascuno. A titolo di ripetibili ridotte lo Stato verserà inoltre a __________ un'indennità di fr. 500.– (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è annullata nella misura in cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto il ricorrente dall'imputazione di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri relativamente alla ripetuta entrata illegale in Svizzera. Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    900.–

                                         b) spese                         fr.    100.–

                                                                                fr. 1'000.–

                                         sono poste per metà a carico di __________ e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 500.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  Procuratore generale, 69001 Lugano;

                                         –  __________, c/o avv. __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Pretura penale, via Gaggini 1, 6500 Bellinzona;

                                         –  Pretura del distretto di Lugano sezione 4, 6900 Lugano;

                                         –  Ufficio federale degli stranieri, 3003 Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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