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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.05.2003 17.2003.21

23. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,422 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2003.21

Lugano 23 maggio 2003/dp    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 maggio 2003 presentato da

__________,  (patrocinato dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza emanata il 27 marzo 2003 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di

__________,

(patrocinato dall'avv. __________),

non ricorrente;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto:                     A.      Con sentenza del 27 marzo 2002 la presidente della Corte del­le assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di amministrazione infedele per avere, contrariamente agli accordi, investi­to denaro affidatogli da __________ e __________, danneggiandone il patrimonio. Essa ha inoltre riconosciuto __________ autore colpevole di falsità in documenti per avere indicato fittiziamente sé stesso nel “for­mulario A” relativo all'iden­tificazione dell'avente diritto economico del conto n. __________ intestato alla __________ presso la Banca __________. __________ è stato prosciolto invece dall'imputazione di amministrazione infedele. In applicazione della pena, __________ (contumace) è stato condannato a 5 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, e __________ a 2 mesi di detenzione, pure sospesi condizionalmente. __________ è stato tenuto inoltre a risarcire le parti civili, mentre le analoghe pretese nei confronti di __________ sono state rinviate al foro competente.

                                   B.      Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 28 marzo 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del

                                             5 maggio successivo egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                   1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                    2.      In concreto la Corte di assise ha ritenuto che il “formulario A” relativo all'identificazione dell'avente diritto economico costituisce un documento a norma dell'art. 110 n. 5 CP e che l'analogo formulario relativo al conto n. __________ presso la __________, sottoscritto il 30 settembre 1997 dal ricorrente e da __________ (annesso all'act. B 1.3), costituisce un falso intellettuale, indicando esso – contrariamente al vero – che i due erano aventi diritto economico (sentenza, pag. 15). Quanto all'aspetto soggettivo, la presidente della Corte ha accertato che l'accusato sapeva come tale prerogativa spettasse in realtà alla __________ (società off-shore delle Isole Vergini) e che il documento era stato confezionato per consentire a quest'ultima (o, nell'ipotesi a lui più favorevole, a tale __________) di non figurare come titolare di una notevole somma di denaro. A scopo di inganno, ossia per garantire l'anonimato alla __________ o a __________, egli aveva perciò fatto uso dell'atto, annettendolo alla documentazione necessaria per l'apertura del conto. Sempre secondo la presidente della Corte, l'imputato ha agito con piena consapevolezza del fatto che né lui, né __________, né __________, né la __________ Ltd. (intestataria del conto) erano aventi diritto economico. Del resto non era verosimile che, come fiduciario, egli avesse equivoca­to sulla titolarietà economica dei fondi versati dalla __________, la società che avrebbe dovuto eseguire le operazioni descritte nel consid. 3 della sentenza. Ciò posto, la presidente della Corte ha escluso altresì che il ricorrente potesse avere agito per effetto di un'erronea percezione delle circostanze di fatto o di diritto (sentenza, pag. 16).

                                    3.      Il ricorrente insorge contro la condanna per falsità in documenti (art. 251 n.1 CP). Sostiene che al momento di dichiarare chi fosse il beneficiario economico del conto egli non aveva l'inten­zione di imbrogliare nessuno, tanto meno la banca come desti­nataria del “formulario A”. Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag.183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252). Il ricorrente non spiega perché nel caso in esame l'accertamento citato sarebbe inficiato di arbitrio, termine al quale nemmeno accenna. Né egli illustra perché la prima giudice avrebbe argomentato in modo apertamente insostenibile ritenendo, per altro sulla base delle sue medesime affermazioni (sentenza, consid. 7), che egli fosse pienamente consapevole della falsità del “formulario A” e dell'artificio messo in atto per non far figurare il vero titolare economico della somma versata sul conto bancario. Il ricorrente esaurisce per vero il suo memoriale in argomentazioni chiaramente appellatorie, in cui si limita a ribadire di avere agito in buona fede, non avendo allora reputato necessario approfondire il caso prima di firmare il noto formulario, anche perché egli si riteneva comproprietario della __________, indipendentemente dai fondi che vi dovevano confluire. Ciò non basta tuttavia per motivare un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio, nel quale occorre spiegare in mo­do circostanziato perché un determinato accertamento – in concreto la consapevolezza di confezionare un falso ideologico per coprire l'anonimato di terzi – sarebbe manifestamente inso­stenibile, ovvero arbitrario.

                                    4.      Il ricorrente insiste nell'affermare di non avere agito per nuocere al patrimonio altrui né per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, visto che dal “formulario A” egli non ha tratto alcun utile, né patrimoniale né di altro genere. L'argomento è infruttuoso. Il vantaggio divisato con la falsa compilazione del “formulario A” consisteva infatti – come ha sottolineato la prima giudice – nella volontà di consentire alla __________ (o a __________) di non figurare come titolare della somma confluita sul conto bancario destinato alle future operazioni della stessa __________, garantendo ai beneficiari l'anonimato (sentenza, pag. 16). Ciò basta per adempiere, dal profilo soggettivo, il reato di falso ideologico (CCRP, sentenza del 21 agosto 2002 in re P., consid. 12). Quanto alle altre motivazioni del ricorso, per di più ancorate a semplici congetture, esse non sono di miglior giovamento, la fattispecie in esame costituendo un tipico esempio di falsità in documenti, come risulta dalla sentenza del Tribunale federale pubblicata in SJ 122/2000 I pag. 234, alla quale si rinvia.

                                    5.      Ne discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                    2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                             a) tassa di giustizia         fr. 700.–

                                             b) spese                           fr. 100.–

                                                                                        fr. 800.–

                                             sono posti a carico del ricorrente.

                                    3.      Intimazione:

– __________;

– avv. __________;

– __________;

– avv. __________;

– Procuratore pubblico avv. __________;

– Presidente della corte delle assise correzionali di Lugano;

– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via Franscini 3, 6501 Bellinzona;

–  Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

–  Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–  Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;

–  avv. __________ (per la parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                 Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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