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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.04.2003 17.2003.11

8. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·656 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2003.11

Lugano 8 aprile 2003/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 marzo 2003 presentato da

__________

  contro  

la sentenza emanata il 20 febbraio 2003 dal giudice della  Pretura penale nel procedimento a carico di   __________,  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese

Ritenuto:

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 4 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, colpendolo con due pugni al volto, oltre che con calci alla gamba destra, procurandogli le lesioni descritte in un certificato medico rilasciato il 7 luglio 2002 dall'Ospedale __________. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la  condanna a una multa di fr.  400.–. Il 22 novembre 2002 __________, costituitosi parte civile, ha introdotto al Ministero pubblico opposizione al decreto di accusa.

                                  B.   Con decisione del 20 febbraio 2002 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento per tardività dell'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto di accusa. __________ ha impugnato tale giudizio con ricorso per cassazione del 12 marzo 2003, chiedendo la riattivazione del procedimento e il risarcimento del danno subito. il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è una sentenza e non un decreto di stralcio, come parrebbe trasparire dall'infelice formulazione del dispositivo. Nella misura in cui un tribunale dichiara irricevibile un rimedio giuridico per tardività, in effetti, esso accerta la mancanza di un presupposto processuale. Non emana quindi un mero decreto, ma una decisione di non entrata in materia, ciò che non comporta alcuno stralcio della causa. Sotto questo profilo il ricorso per cassazione è quindi ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'accusato e la parte civile che intende opporsi a un decreto di accusa deve presentare opposizione al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall'intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte contenute in quest'ultimo acquistano forza di giudicato. Nella fattispecie il giudice della Pretura penale ha accertato che il decreto di accusa è stato intimato al patrocinatore della parte civile il 4 novembre 2002 ed è stato ritirato da quest'ultimo l'indomani. Il termine per presentare opposizione essendo scaduto il 20 novembre successivo, egli ha giudicato tardiva l'opposizione introdotta il 22 novembre 2002.

                                   3.   Nel gravame il ricorrente non contesta – a ragione – la tardività dell'opposizione. Si duole del modo con cui è stato condotto il procedimento penale e, in particolare, della scarsa attenzione riservata dagli inquirenti alla sua denuncia. Argomenti del genere sono però inammissibili, poiché diretti contro un decreto di accusa passato in giudicato. Ne segue che il ricorso non può essere oggetto di ulteriore disamina.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   80.–

                                                                                fr. 180.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________;

                                         – Procuratore pubblico avv. __________;

                                         – __________ (per via rogatoriale);

                                         – Pretura penale, Via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                 Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.