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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.12.2004 17.2003.10

29. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,803 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari - presupposti soggettivi - potere di cognizione dwella Corte di cassazione e di revisioen penale nel vagliare l'aspetto soggettivo - falsità in atti commessa per negligenza - contravvenzione

Volltext

Incarto n. 17.2003.10

Lugano 29 dicembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso presentato il 7 marzo 2003 dal

                                         Procuratore pubblico del Cantone Ticino

                                         contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

                                         __________,

                                         (patrocinato dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 16 ottobre 2002 verso le ore 10 l'agente della polizia cantonale __________ ha ricevuto nel suo ufficio a __________ una lettera in lingua straniera con la data del giorno prima firmata da __________ e __________. Allegato allo scritto v'era un biglietto con la dicitura “conse­gnata da __________”. Quello stesso giorno l'interprete __________ ha provveduto alla traduzione dello scritto, nel quale le due firmatarie denunciavano tale __________ di averle ingannate, promettendo loro un'occupazione in Svizzera come ballerine e intrattenitrici nei bar, salvo poi chiedere loro di prostituirsi. Nello stesso scritto le due donne pretendevano altresì di aver dovuto pagare a una certa __________ US$ 2800 per il viaggio. __________ ha quindi segnalato il caso all'aiutante __________ e al capitano __________, i quali gli hanno suggerito di assumere a verbale le dichiarazioni delle due donne e di procedere al fermo di __________.

                                  B.   Nel primo pomeriggio dello stesso 16 ottobre 2002 __________ ha telefonato ad __________, marito della titolare del bar __________ e responsabile di fatto del locale, chiedendogli di accompagnare in ufficio le due denuncianti per l'interrogatorio. In seguito egli ha interpellato il commissario __________, domandandogli come procedere per non esporre a rischio le due donne. Questi gli avrebbe consigliato di redigere un verbale per ognuna delle ragazze, sul quale avrebbe semplicemente indicato le rispettive generalità e il nome di copertura. Subito dopo egli avrebbe dovuto stendere un altro verbale in cui riportare le deposizioni, indicando le denuncianti con il solo nome fittizio. Verso le ore 15 __________ ha cominciato a registrare le dichiarazioni concordi delle due donne, alla presenza dell'interprete __________, mettendo il tutto in un unico verbale. Ha tuttavia interrotto l'interrogatorio non appena avvertito che __________ sarebbe giunta al bar __________ fra le ore 16.00 e le 16.30 per incassare la somma chiesta alle due ragazze. Insieme con tre colleghi egli ha raggiunto così l'esercizio pubblico. Per evitare attese alle due donne la verbalizzazione è stata portata a termine dal sergente __________. Verso le 17.30, dopo avere atteso invano l'arrivo di __________, __________ è rientrato in ufficio, dove ha trovato il verbale già firmato dalle denuncianti e dall'interprete. Dal momento che in calce figurava anche il suo nome, egli ha lo letto e sottoscritto a sua volta.

                                  C.   Il 17 ottobre 2000 __________ ha trasmesso al commissa­rio __________, per il tramite del sergente __________, i tre verbali e la lettera in originale con la traduzione. L'indomani il sergente __________ ha segnalato a __________ di essere venuto a sapere che la procedura seguita nel caso specifico non era corretta, poiché si sarebbero dovuti redigere verbali distinti per ognuna delle ragazze, un documento unico non permettendo di risalire con sufficiente chiarezza all'origine delle dichiarazioni. __________ si è recato quindi al bar __________, dove per mezzo di __________ (che fungeva da interprete) ha spiegato alle due donne che occorreva redigere verbali separati e ha chie­sto loro se avessero qualche cosa da aggiungere o da modificare rispetto a quanto raccontato il giorno prima. __________ ha chiesto di rettificare parzialmente la prima frase del testo, togliendo il passaggio in cui __________ parlava di sua madre.

                                  D.   Rientrato in ufficio, __________ ha stilato due verbali distinti, mettendo le frasi al singolare e togliendo il riferimento non voluto da __________. Nel pomeriggio egli è poi tornato al __________ dove, sempre con l'aiuto di __________, ha chiesto alle due ragazze se erano d'accordo con la traduzione del gestore o se esigevano la presenza di un interprete ufficiale. Le due vi hanno rinunciato e, sentite le spiegazioni sulle modifiche apportate al verbale precedente, hanno firmato i nuovi documenti. A questo punto __________ ha lacerato l'originale e ne ha portato i pezzi in ufficio per passarli al tritacarte. Siccome in calce ai due nuovi verba­li, che portavano la data e l'ora di quello originale, figurava anche il nome del traduttore ufficiale, __________ è poi stato chiamato telefonicamente in gendarmeria per sottoscriverli. Se non che, a seguito di sviluppi intercorsi dopo una retata della polizia al bar __________, i due verbali non sono stati sottoposti all'interprete ufficiale e sono rimasti nel cassetto della scrivania di __________.

                                  E.   Con decreto di accusa del 17 dicembre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di tentata falsità in atti formati da pubblico ufficiale (art. 317 n. 1 cpv. 2 CP) per avere, il 17 ottobre 2000, creato di sua iniziativa come sergente di polizia due verbali di interrogatorio in cui le denuncianti figuravano come autrici delle dichiarazioni, attestando in tal mo­do, contrariamente al vero, dichiarazioni rilasciate in circostanze e modalità diverse da quelle realmente avvenute. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 500.–. Al decreto di accusa __________ ha inoltrato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 4 febbraio 2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'accusato, ponendo la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 770.– a carico dello Stato.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto il 6 febbraio 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del ricorso, presentata il 7 marzo successivo, egli chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di confermare il decreto di accusa o, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2003 __________ propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Premesso che il giudice della Pretura penale ha correttamente riconosciuto sia la qualifica di funzionario al sergente di polizia (art. 110 n. 4 CP), sia la qualità di documento ai due verbali di interrogatorio (art. 110 n. 5 CP) e che non sussiste discussione circa i presupposti oggettivi della falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 n. 1 CP), il Procuratore pubblico ricor­da che in concreto l'assoluzione dell'imputato si deve alla presunta inesistenza di dolo da parte dell'autore, il quale secondo il giudice della Pretura penale ha agito in buona fede, senza la consapevolezza di creare un documento falso e – soprattutto – senza la volontà di ingannare altri. Se non che, egli prosegue, per quanto riguarda tale reato non occorre un dolo diretto, ma basta un dolo eventuale. L'autore è punibile perciò a norma dell'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP anche quando preveda l'infrazione come possibile e non faccia quanto è in suo potere per eliminarne o attenuarne le conseguenze, accomodandosi del risultato. L'intenzione di inganno si desume nella fattispecie dalla volontà di usare il falso, poco importando che una persona non sia stata effettivamente ingannata. E nella fattispecie l'accusato avrebbe agito nella piena consapevolezza dell'illecito.

                                   2.   Quanto l'autore di una reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se un persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiger/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con richiami alla nota 182; Corboz, Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si propo­neva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di com­mettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr. sempre sul piano federale: Schweri, Le pouvoir en nullité devant le Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso). Arbitrario (art. 288 lett. c CPP) non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fonda­mento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 con­sid. 2b pag. 30, 112 Ia 269 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.2 pag. 178 con rinvii).

                                   3.   Giusta l'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP sono puniti con la reclusione o con la multa i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto di importanza giuridica, in specie autenticano una firma o una copia non conforme all'originale. A differenza dell'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP, dal lato soggettivo tale reato non presuppone che l'autore agisca per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV 216 consid. 2 pag. 220). La fattispecie è già adempiuta quando l'autore sa di ingannare facendo uso dell'atto come se fosse autentico, anche se poi la persona non viene effettivamente ingannata (DTF 121 IV 216 consid. 4 pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2003, n. 10 ad art. 317 CP). Anzi, il reato può già essere commesso per negligenza (art. 317 n. 2 CP).

                                   4.   Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto fuori discussione – come detto – sia la qualifica di funzionario per quanto riguardava l'accusato, sia la qualifica di documento per quanto riguardava i verbali di interrogatorio, destinati a provare la commissione di un reato, os­sia un fatto di importanza giuridica. Che questi non siano stati firmati dall'interprete è stato ritenuto senza rilievo dal primo giudice, l'accusato essendo stato chiamato a rispondere di tentata falsità in documenti (anche per non avere fatto proseguire i verbali medesimi al Procuratore pubblico). Se non che – ha continuato il giudice della Pretura penale – l'istruttoria non ha permesso di dimostrare né che l'accusato abbia avuto l'intenzione di creare un falso, né che egli abbia mirato all'inganno di terzi. La decisione di redigere due verbali distinti senza eseguire un nuovo interrogatorio delle due donne è stata presa dopo che i superiori gli avevano chiesto di rimediare alle lacune del verbale originario. L'accusato ha quindi agito con la mera intenzione di sanare la mancanza e non di confezionare falsi, idonei a trarre in errore terze persone. Ciò risulta anche dal fatto che i nuovi verbali riportano esattamente quanto avevano riferito le ragazze durante il primo interrogatorio alla presenza dell'interprete, salvo essere volti al singolare e non accennare più alle dichiarazioni di __________ in cui l'amica parlava di sua madre.

                                         La copia del verbale originale – ha soggiunto il giudice della Pre­tura penale – dimostra in modo inequivocabile che i due nuovi protocolli sono identici a quello distrutto e nulla induce a sospettare che le due ragazze abbiano fornito una versione diversa. I due verbali riprendono la data del 16 ottobre 2000, quando è avvenuto l'interrogatorio originario, e attestano che le due donne sono state sentite insieme, com'è realmente avvenuto. Prima di sdoppiare il verbale, del resto, l'accusato ha interpellato le denuncianti, spiegando loro – tramite __________ – le sue intenzioni e chiedendo loro se avessero qualche cosa da aggiungere o da modificare rispetto a quanto riferito la vigilia. Ha poi nuovamente sottoposto loro i due protocolli, sempre facendo capo alla traduzione di __________, documenti che le ragazze hanno firmato dopo avere preso atto delle modifiche. Secondo le intenzioni del prevenuto, i due verbali avrebbero poi dovuto essere sottoposti all'esame e alla sottoscrizione dell'interprete ufficiale. Donde il convincimento circa la buona fede di lui.

                                   5.   Il Procuratore pubblico sostiene che nel caso in esame l'accusa-to, ispettore di polizia con anni di esperienza, non poteva ignorare l'illiceità del proprio agire, tant'è che ha distrutto il verbale originario. Cosciente di quanto stava facendo, egli si è astenuto dal far proseguire i due nuovi verbali per la via di servizio, lasciandoli nella sua scrivania. Ciò dimostra che egli aveva preso in debito conto l'eventualità di trarre altri in errore, compreso il magistrato inquirente, i suoi collaboratori e le possibili autorità di ricorso. I verbali in questione costituiscono perciò un falso deliberato, poiché attestano interrogatori esperiti in modi e circostanze inveritiere, come l'accusato sapeva perfettamente. Il Procuratore pubblico fa valere altresì che uno sperimentato sergente di polizia non può avere distrutto il verbale originario per negligenza, né avere allestito per mera negligenza i due verbali sostitutivi. Per tacere del fatto che l'accusato ha fatto sottoscrivere i due verbali alle interessate senza l'interprete ufficiale, nonostante fossero certificate la sua presenza e l'avvenuta traduzione. Il proscioglimento è perciò – egli sostiene – conseguente a un'errata applicazione del diritto.

                                   6.   Il primo giudice – come si è ripetuto – ha escluso qualsiasi dolo dell'autore, accertando che questi ha agito senza la consapevolezza di creare un documento falso e, soprattutto, senza la volontà di ingannare terzi. In buona fede egli ha cercato di adottare gli accorgimenti che, secondo la sua visione delle cose e in base a quanto gli era stato riportato da colleghi e superiori, avrebbero accontentato il Procuratore pubblico, tenendo indenni le ragazze e salvaguardando la conformità delle deposizioni (sentenza, pag. 8 seg.). Tali accertamenti, che riguardano il foro interno dell'autore, vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 2). Tutt'al più il Procuratore pubblico avrebbe potuto censurarli di arbitrio, ma nel ricorso egli nemmeno accenna a una doglianza del genere. A dire il vero, egli neppure si confronta con le diffuse considerazioni che hanno indotto il primo giudice a

                                         escludere, nonostante la negligenza dell'imputato, l'intenzione di confezionare falsi verbali di interrogatorio o di ingannare alcuno. Certo, il Procuratore asserisce che l'accusato ha agito con piena intenzione, consapevole dell'illiceità del proprio agire, ma così argomentando egli si fonda su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata. Ciò non è ammissibile.

                                         Avesse il Procuratore pubblico inteso far valere che l'accusato ha agito con dolo eventuale, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. A prescindere dalla circostanza che nel ricorso non si fa alcuna distinzione fra dolo diretto e dolo eventuale, sapere se l'autore abbia agito accomodandosi del risultato è – una volta ancora – un fatto che il primo giudice ha escluso, senza che il Procuratore sollevi critiche di arbitrio. Onde l'ulteriore irricevibilità del ricorso. Rimarrebbe da esaminare se l'accusato abbia agito per negligenza (art. 317 n. 2 CP), ciò che lo stesso primo giudice sembra ammettere (sentenza, pag. 9). Come lo stesso primo giudice ha rilevato, nondimeno, all'accusato è stato imputato un tentativo di falsificazione in atti, il quale non può essere commesso per negligenza (sentenza, pag. 9). Per di più, la falsificazione in atti per negligenza dell'art. 317 n. 2 CP sarebbe una semplice contravvenzione, e come tale andrebbe considerata prescritta (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 317 CP).

                                   7.   Dato l'esito del ricorso, gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato, che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al ricorso tramite un legale,

                                         un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, Lugano;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona.

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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