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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 09.01.2003 17.2003.1

9. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·835 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2003.1

Lugano 9 gennaio 2003/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 18 dicembre 2002 da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 27 novembre 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           che con sentenza del 27 novembre 2002, emanata nelle forme contumaciali, il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ricettazione, mancata truffa e appropriazione indebita, condannandolo a 6 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) a valere come pena parzialmente aggiuntiva a un'altra pena di 18 mesi di detenzione inflitta il 18 gennaio 1994 dal Tribunale correzionale di __________;

                                          che contro tale sentenza __________ ha introdotto il 27 novembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;

                                          che nei motivi del gravame, presentati il 18 dicembre successivo, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio;

                                          che il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                         che il ricorrente è stato giudicato in contumacia dalla prima Corte (art. 308 segg. CPP) per non essere comparso al pub­blico dibattimento, nonostante la citazione pubblicata nella forma degli assenti sul Foglio ufficiale n. __________/2002 del __________ 2002 e n. __________/2002 del __________ 2002 (verbale del processo, pag. 2);

                                          che all'inizio del dibattimento il difensore ha riconosciuto la regolarità della citazione (verbale del processo, pag. 2) e non ha chiesto un rinvio del processo (art. 313 cpv. 2 CPP con riferimento all'art. 237), accettando così che si procedesse in assenza del suo assistito (art. 313 cpv. 1 CPP);

                                          che, secondo costante giurisprudenza, in caso di sentenza contumaciale il ricorso per cassazione è proponibile solo contro la dichiarazione di contumacia, ovvero sulla questione di sapere se il giu­dice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G., consid. 5; sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 3; sentenza del 23 ottobre 2002 in re M., consid. 2);

                                          che non è dato ricorso per cassazione, invece, contro la sentenza come tale (CCRP, sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 2; DTF 122 I 36 consid. 2 pag. 37, 121 IV 340 consid. 1a e 2a pag. 341);

                                          che all'accusato è riconosciuta la facoltà, ad ogni modo, di chiedere in ogni momento, entro i termini di prescrizione dell'azione penale, la revoca del giudizio pronunciato in assenza e lo svolgimento del processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 2);

                                          che nel caso in esame il ricorrente non muove censure contro la dichiarazione di contumacia, ma insorge contro la sentenza di assise lamentando la violazione di disposti procedurali e di merito;

                                          che in condizioni del genere l'impugnativa risulta già di primo acchito inammissibile;

                                          che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP con richiamo all'art. 9 cpv. 1 CPP);

                                          che, certo, al momento di comunicare i dispositivi della propria sentenza il presidente della Corte di assise non ha specificato la facoltà di impugnare unicamente la dichiarazione di contumacia, limitandosi a evocare il generico diritto di ricorrere per cassazione giusta l'art. 287 segg. CPP;

                                          che, nondimeno, il ricorrente era ed è tuttora assistito da un difensore, il quale non poteva ignorare i limiti cui soggiace un ricorso per cassazione diretto contro una sentenza emanata in assenza dell'imputato;

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:           1.      Il ricorso è inammissibile.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in;

                                          a) tassa di giustizia      fr.     500.-b) spese                         fr.     100.-fr.     600.-sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, c/o avv. __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle assise correzionali Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, SG/SC, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio fallimenti di Lugano, via al Fiume 7, 6962 Viganello (parte civile);

                                          –    __________ (parte civile);

                                          –    __________ (parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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