Incarto n. 17.2002.68
Lugano 29 novembre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 8 novembre 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza emanata il 1° ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa del 19 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di vie di fatto per avere, il 9 agosto 2001, spintonato e colpito con uno schiaffo, durante un alterco, __________ negli uffici dell'agenzia di collocamento __________, senza tuttavia cagionare un significativo danno al corpo o alla salute di lui, come pure autore colpevole di ripetuta contravvenzione alle legge federale sul trasporto pubblico per avere, il 24 e il 26 agosto 2001, viaggiato con un mezzo pubblico delle Ferrovie Federali Svizzere sulla tratta da __________ senza alcun valido titolo di trasporto;
che in applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 700.– e al pagamento di fr. 160.– alle FFS in rifusione del danno;
che con decreto di accusa del 18 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha nuovamente riconosciuto __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico per avere, il 15 dicembre 2001, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto ai danni dei __________, onde la proposta alla condanna di un'ulteriore multa di fr. 100.–;
che, statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 1° ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato le imputazioni contenute nel decreto di accusa del
19 novembre 2001, mentre ha prosciolto __________ dall'imputazione figurante nel decreto di accusa del 18 marzo 2002, condannando l'imputato per finire a una multa di fr. 200.– e alla rifusione di fr. 160.– alle FFS;
che l'8 novembre 2002 __________ è insorto contro la sentenza predetta con una lettera in cui chiede “la revisione per cassazione” del giudizio pretorile sulla base di un memoriale del 12 settembre 2002 da lui stesso inviato al Pretore in vista del pubblico dibattimento;
che lo scritto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che, chiusa la discussione, il Pretore emana la propria sentenza, immediatamente comunicata verbalmente nel dispositivo con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP);
che in tale circostanza il Pretore avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del diritto di rinunciare, pure entro cinque giorni, a esigere la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 3 CPP);
che nel caso in esame il condannato non risulta avere dichiarato di ricorrere contro la sentenza del Pretore entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, avvenuta il 1°ottobre 2002, né pretende che – per avventura – la comunicazione dell'art. 276 cpv. 1 CPP non sia avvenuta o che non gli sia stato indicato il termine per ricorrere in cassazione;
che il ricorrente non pretende nemmeno di essere stato impedito senza sua colpa dal presentare una tempestiva dichiarazione di ricorso contro la sentenza del Pretore, intimatagli nel dispositivo il 31 ottobre 2002, ciò che esclude anche un'eventuale domanda di restituzione per inosservanza dei termini (art. 21 CPP);
che il ricorso, presentato il 7 novembre 2002, va pertanto dichiarato inammissibile, la dichiarazione previa dell'art. 276 cpv. 2 CPP costituendo un presupposto processuale;
che il ricorso non può nemmeno essere trattato come domanda di revisione, il ricorrente limitandosi a richiamare quanto già addotto davanti al primo giudice, ma non indicando quali sarebbero i fatti e i nuovi mezzi di prova ignoti al Pretore che potrebbero – dandosi il caso – condurre verosimilmente a un giudizio diverso (art. 299 cpv. 1 lett. c CPP e 397 CP);
che, ciò premesso, gli oneri processuali devono essere posti a carico dell'interessato, soccombente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP);
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 cpv. 1 lett d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________;
– Procuratore pubblico avv. __________, in sede;
– __________ (parte civile);
– __________ (parte civile);
– Pretura di Lugano, Sezione 4, in sede;
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.