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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.05.2003 17.2002.56

6. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·12,428 Wörter·~1h 2min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2002.56

Lugano, 6 maggio 2003/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 settembre 2002 presentato da

__________,  (patrocinata dagli avvocati __________, e __________)

  contro  

la sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti suoi e di

                                         __________,

                                         (patrocinato dall'avv. __________)

                                         non ricorrente;

esaminati gli atti,

posti  i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 30 luglio 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano ha dichiarato __________ autrice colpevole di:

                                         –   ripetuta truffa per mestiere in danno dei coniugi __________ e __________, cittadini tedeschi residenti a __________,

-   in 39 occasioni commessa da sé sola per un importo di complessivi fr. 1 506 994.– e DM 939 120.– (dall'ottobre del 1990 all'ottobre del 2000), e

-   in 13 occasioni commessa in correità con __________ per un importo di complessivi DM 23 278 300.– (nel corso del 2000);

                                         –   lesioni gravi per avere, dal 1997, cagionato con dolo eventua­le un'infermità mentale irreversibile, ovvero un danno grave e permanente alla salute di __________, e

                                         –   conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere, in correità con terzi, indotto con l'inganno, in qualità di acquirente, il notaio __________ ad attestare in un rogito di compravendita immobiliare, il 24 marzo 2000, un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato (fr. 280 000.– invece di fr. 385 000.–).

                                         __________ è stata prosciolta invece dall'accusa di truffa aggravata per avere fornito nel 1994, 1995 e 1997 ai coniugi __________, dietro versamento di complessivi DM 307 690.–, medicamenti destinati all'amico di famiglia __________. È stata prosciolta altresì dalla medesima accusa, sino a concorrenza di

                                         fr. 351 000.–, per avere effettivamente destinato quest'ultimo importo, come dichiarato, a opere di beneficenza.

                                         Con la stessa sentenza la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore colpevole di:

                                         –   truffa per mestiere in danno dei coniugi __________ e __________, come detto, commessa in correità con __________ in      13 occasioni per complessivi DM 23 278 300.– (nel corso del 2000) e

                                         –   riciclaggio di denaro per avere fatto trasferire, il 20 ottobre 2000, una somma di  DM 5 300 000.– da un suo conto presso la __________ a un conto della moglie presso il medesimo istituto allo scopo di vanificarne il ritrovamento e la confisca.

                                         In applicazione della pena, __________ si è vista infliggere 9 anni di reclusione (compreso il carcere preventivo sofferto). A __________, cui è stato riconosciuto uno stato di grave scemata responsabilità, sono stati irrogati 2 anni di reclusione (computato anche nel suo caso il carcere preventivo sofferto) e 7 anni di espulsione dalla Svizzera. Entrambi gli imputati sono stati con­dannati inoltre a rifondere solidalmente a __________ e __________ complessivi fr. 18 762 591.30 con interessi a titolo di risarcimen­to danni.

                                         La Corte ha ordinato altresì la confisca di otto conti bancari e della particella n. __________ RFD di __________, intestata ad __________

                                         , “deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali”. Tali beni sono stati attribuiti a __________ e __________ in parziale risarcimento del danno. La Corte ha mantenuto anche il sequestro conservativo – in garanzia del risarcimento assegnato ai coniugi __________ – di ulteriori quattro conti bancari, così come delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, pure intestate ad __________. Infine la Corte ha ordinato la confisca in favore dello Stato di strumenti medici e di documentazione sequestrata al domicilio di __________. Due ultimi conti bancari sono stati invece dissequestrati, il loro saldo non risultando costituire provento di reato.

                                  B.   In estrema sintesi la fattispecie si riconduce agli accertamenti che seguono. I coniugi __________ e __________, facoltosi cittadini germanici, hanno conosciuto a __________ nel 1986/87 __________, la quale risiedeva a __________ e si diceva dottoressa laureata all'Università di __________, già ricercatrice in un __________ -Institut sull'uso del laser in medicina, per tacere di altre lauree e specializzazioni come un asserito titolo di professore ottenuto per lavori nel campo della psico-neuro-immunolo­gia. __________ si dichiarava dedita inoltre, per filantropia, all'assistenza di vecchi e malati della regione. Così, ha accertato la Corte, pur essendo semplice naturopata senza alcuna formazione universitaria, con l'inganno astuto essa ha conquistato la fiducia degli anziani coniugi, divenendone medico personale. Per un decennio almeno, tra l'ottobre del 1990 e l'ottobre del 2000, essa ha percepito da loro un compenso fisso di fr. 5000.– mensili, oltre a un'indennità di fr. 10 000.– mensili da destinare a opere caritatevoli. A ciò si è aggiunto altro denaro da lei ottenuto per ulteriori devoluzioni in beneficenza, per presunti corsi di formazione, per l'acquisto di un computer e per la fornitura di medicamenti (il più delle volte importati dall'America), compresa l'asserita elaborazione in laboratori della __________, nel dicembre 1999, di uno specifico farmaco genetico destinato a combattere il morbo di Alzheimer, costato a __________ DM 890 000.–. In realtà, ha accertato la Corte, i farmaci in questione non erano di alcuna efficacia terapeutica dimostrata, i pretesi corsi di formazione si risolvevano in vacanze e solo una piccola parte del denaro ricevuto per opere di beneficenza è stato destinato a scopi caritatevoli. Inoltre negli Stati Uniti non è stato preparato alcunché di specifico per __________: quanto __________ ha consegnato al paziente nel dicembre del 1999 era solo “Wobenzym N”, un antinfiammatorio non registrato in Svizzera ch'essa già procurava ai coniugi. Tutto ciò ha consentito ad __________ di arricchirsi, sull'arco di un decennio, di complessivi fr. 1 506 994.– e DM 939 120.–.

                                         Nel 1997 __________ ha cominciato ad accusare gravi proble­mi di salute. Sin dal 1986 egli soffriva di forte ipertensione, per contrastare la quale nel 1995 __________ gli aveva consegnato preparati diversi (“Coradol”, “Rauvolfia”, “Rutina”). La salute dell'anziano è andata tuttavia peggiorando, tant'è che nel 1997 il dott. __________, cui __________ si rivolgeva per ottenere la periodica attestazione di idoneità alla guida, gli ha prescritto l'assunzione di “Zestril”, un antipertensivo, e di “Aspirina cardio”, un antiaggregante. __________, nella quale __________ aveva cieca fiducia, ha sostituito l'aspirina – che riteneva avere troppe controindicazioni – con il noto “Wo­benzym N”, che i coniugi già assumevano. Ciò ha vanificato, secondo la Corte, gli effetti della terapia. La salute dell'uomo, ot­tantenne, è continuata a peggiorare. __________ appariva viepiù confuso e rallentato, con progressivo degrado intellettuale (perdite di memoria, difficoltà di espressione). Per finire sono subentrate manifestazioni di demenza che lo hanno reso irreversibilmente disorientato nel tempo e nello spazio. __________ sapeva che il vero problema di __________ era la pressione alta (sebbene paventasse il morbo di Alzheimer o quello di Parkinson), conosceva i rischi dell'ipertensione arteriosa (danni cerebrali) ed era del tutto consapevole che il suo trattamento era inefficace. La Corte ha accertato del resto che __________ non era affetto da altre patologie e che con grande probabilità la demenza, di tipo vascolare-multinfartuale (non senile), poteva essere evitata con l'adeguato uso di ipertensivi classici, scientificamente approvati.

                                         Alla fine del 1999 __________ ha parlato ai coniugi __________ di un grande medico ricercatore, specializzato in chirurgia sperimentale e biotecnologia, professore e candidato al premio Nobel, che lavorava segretamente per l'esercito tedesco in un __________ -Institut, che viaggiava sotto scorta e che lei conosceva per avere operato gratuitamente la di lei madre al cuore, in Germania. In realtà __________ era un ex elettricista, divenuto aiuto infermiere – senza nemmeno una formazione completa – dopo essere entrato nel 1977 come novizio nell'ordine monastico degli ospedalieri (che ha lasciato due anni dopo). Nel 1984 egli aveva cominciato a praticare abusivamente la medicina, ma era stato scoperto e perseguito penalmente, salvo sfuggire a sanzio­ni poiché riconosciuto ai limiti dell'irresponsabilità. Dopo di allora egli non aveva più lavorato, sostentandosi grazie alla rendita di invalidità percepita dalla moglie (sposata nel 1994) e a prestiti di amici. __________ ha fatto credere con astuzia ai coniugi __________ – ha accertato la Corte – che, tra gli altri meriti, __________ era un luminare nella ricerca sul morbo di Alzheimer. Così, nella seconda metà di gennaio del 2000 lei e __________ si sono recati dai coniugi __________, in elicottero, e hanno prelevato a __________ un campione di sangue da portare subito all'Università di Boston per la preparazione di un rimedio genetico. In real­tà la fiala è stata gettata. Per la pretesa elaborazione del medicamento __________ ha pagato DM 1 500 000.–. Inoltre __________ si è vista consegnare da __________ un testamen­to in cui i coniugi destinavano un quarto del loro patrimonio a una fondazione che la stessa __________ avrebbe amministrato.

                                         Una decina di giorni più tardi __________ e __________ hanno nuovamente raggiunto __________ in elicottero, hanno somministrato a __________ l'asserito medicamento genetico (una semplice soluzione salina comperata in farmacia) e hanno prelevato un campione di sangue anche a __________. Con il pretesto di sintetizzare un rimedio anche per lei (a loro dire affetta da un aspergiloma) e, soprattutto, di continuare la cura del marito essi hanno ottenuto altri DM 2 100 000.–. Su richiesta di __________ a quel versamento ne sono seguiti altri: uno di DM 3 800 000.– ai primi di marzo del 2000, uno di DM 345 000.– una ventina di giorni dopo, uno di € 1 352 300.– all'inizio di aprile e uno di DM 720 000.– il 20 aprile 2000. Infine __________ ha proposto ai coniugi __________ di costituire una società anonima, creando nel Ticino un laboratorio per sfruttare economicamente le presunte scoperte di __________, non senza precisare che all'operazione era interessato il dott. __________, sindaco di __________. Nel maggio del 2000 i coniugi __________ hanno versato così fr. 200 000.– per costituire il capitale della ditta, fondata sotto la ragione sociale __________ S.A. con un capitale di fr. 100 000.–. Gli altri fr. 100 000.– sono stati trattenuti da __________. Per finanziare la ricerca di __________ nel quadro della __________ S.A. __________ ha ottenuto dai coniugi __________ ancora DM 2 000 000 ai primi di maggio del 2000, DM 550 000.– a fine mese, DM 2 500 000.– nel giugno successivo, fr. 2 400 000.– alla fine del mese di luglio, DM 2 418 300 nell'agosto e DM 1 500 000.– a settembre. Nell'ottobre del 2000 essa ha riscosso ancora DM 200 000.– per onorari di __________. La vicenda si è conclusa poco dopo, con l'arresto di __________ e, successivamente, di __________.

                                  C.   Contro la sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Corte delle assise criminali __________ ha introdotto il giorno stesso una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 9 settembre 2002 essa chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, sia pronunciata:

                                         –   la sua assoluzione, in tutto o in parte, dall'accusa di truffa per mestiere (dispositivo n. 1.1);

                                         –   la sua assoluzione dall'accusa di lesioni gravi (dispositivo n. 1.2);

                                         –   la sua assoluzione dall'accusa di conseguimento fraudolento di falsa attestazione (dispositivo n. 1.3);

                                         –   la riduzione a 20 mesi di detenzione della pena inflittale, con scarcerazione immediata (dispositivo n. 4.1);

                                         –   l'annullamento, in tutto o in parte, delle condanna al risarcimento del danno (dispositivo n. 5);

                                         –   l'annullamento, in tutto o in parte, delle confische in favore dei coniugi __________ (dispositivo n. 6);

                                         –   l'annullamento, in tutto o in parte, delle conferme di sequestro in favore dei medesimi (dispositivo n. 7);

                                         –   l'annullamento della confisca relativa ai medicamenti, ai macchinari e alla documentazione rinvenuta al suo domicilio di __________ (dispositivo n. 8) e

                                         –   l'annullamento del giudizio sulle spese (dispositivo n. 10).

                                         In subordine la ricorrente postula la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio, “con stralcio dagli atti processuali della perizia psichiatrica della dott. __________ con annessi esami testistici del signor __________ ”.

                                         Nelle loro osservazioni del 27 settembre 2002 __________ e __________ propongono di respingere il ricorso nella misura in cui fosse ammissibile. Con osservazioni del 2 ottobre 2002 il Procuratore pubblico conclude a sua volta per il rigetto dell'impugnazione.

                                  D.   __________ è deceduto a Berlino il __________ 2003. Al pubblico dibattimento del 6 maggio 2003 davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale i difensori di __________ hanno esposto le loro tesi, ribadendo le loro conclusioni. Il Procuratore pubblico ha postulato una volta ancora il rigetto del ricorso, nella misura in cui fosse ricevibile. Il patrocinatore delle parti civili ha for­mulato analoga richiesta. La ricorrente si è rimessa alle allegazioni dei propri difensori, rammaricandosi per l'accaduto.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                   2.   Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudi­cato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in pri­ma sede. Non possono dunque entrare in linea di conto ai fini del giudizio né il referto medico del 3 settembre 2002 sull'efficacia del farmaco “Wobenzym N”, accluso al ricorso, né quello del 23 aprile 2003, inviato a questa Corte il 30 aprile successivo, in cui si afferma che non solo l'ipertensione, ma anche altre cause pos­sono portare a sindromi di demenza. Sapere se tali documenti possano eventualmente suffragare una domanda di revisione (art. 299 CPP) è, con tutta evidenza, un quesito estraneo all'oggetto del giudizio odierno.

                                         Si aggiunga, per abbondanza, che la Corte di assise ha dichiarato l'imputata colpevole di lesioni gravi non solo per avere sostituito a suo tempo l'“Aspirina cardio” prescritta dal dott. __________ con il “Wobenzym N”, “ma anche e soprattutto [per] il mancato adeguamento della terapia antipertensiva che si dimostrava nei fatti inefficace” (sentenza impugnata, pag. 108 verso l'alto). Sapere se il “Wobenzym N” sia o non sia un surrogato dell'aspirina non sarebbe quindi decisivo ai fini del giudizio. Quanto al fatto che non solo l'ipertensione arteriosa, ma anche altri fattori possano generare fenomeni di demenza, come le ma­lattie cardiache (fibrillazioni atriali, affezioni coronariche, insufficienza cardiaca), il diabete mellito, il fumo, le macroangiopatie, l'abuso di bevande alcoliche, l'età avanzata e il sesso maschile, ciò poco sussidia, dal momento che – come si vedrà oltre – all'infuori dell'ipertensione il perito giudiziario non ha riscontrato alcun'altra patologia che potesse causare demenza (sentenza, pag. 105 in basso). Per di più, il referto medico del 23 aprile 2003 si diparte dalla premessa che __________ soffrisse di arteriosclerosi generalizzata (pag. 2 in alto), ipotesi che non trova alcun conforto agli atti. In concreto nemmeno tale parere si rivelerebbe dunque di rilievo per il giudizio.

                                   3.   Al pubblico dibattimento del 6 maggio 2003 il secondo difensore della ricorrente ha esposto doglianze e argomentazioni in modo assolutamente autonomo, senza il benché minimo riferimento al contenuto del memoriale redatto dal primo difensore. Ciò non è ammissibile. È vero che la Corte di cassazione e di revisione penale non è legata alle motivazioni di un ricorso (art. 295 cpv. 2 CPP), nel quadro però delle censure sollevate. Critiche enun­ciate per la prima volta al dibattimento (art. 292 CPP, identico all'abrogato art. 233 vCPP) non sono mai state ricevibili (CCRP, sentenza del 16 dicembre 1981 in re S., consid. 4.3.4; più recen­temente: CCRP, sentenza del 18 ottobre 1994 in re E. e litisconsorti, consid. 22a). Se così non fosse, un imputato potrebbe limi­tarsi a formulare nel ricorso scritto le proprie richieste di giudizio, riservandosi di addurre le motivazioni al dibattimento, ciò che appunto la giurisprudenza vieta (CCRP, sentenza del 7 ottobre 1986 in re H., consid. 1; Rep. 1974 pag. 217 consid. 2). Quanto il secondo patrocinatore della ricorrente ha addotto il 6 maggio 2003 può quindi essere considerato nella sola misura in cui trovi adeguato riscontro nel gravame scritto. Per il resto, va dichiarato irricevibile.

                                   4.   L'imputata esordisce anzitutto, nel ricorso, contestando l'accusa di lesioni gravi (memoriale, punto 1.1). Sostiene di avere frainteso l'origine dei sintomi manifestati da __________, attribuendoli alla malattia di Alzheimer o a senilità, onde la sua inconsapevolezza circa la vera causa del male (“primo assunto”), e soggiunge di non avere inteso cagionare un danno alla salute di __________ (“secondo assunto”) né di avere assistito consapevolmen­te al degrado valetudinario dell'uomo (“terzo assunto”). L'argomentazione è irricevibile. Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii), che vincola la Corte di cassazione e di revisione penale. Il relativo apprezzamento quindi può essere criticato solo per arbitrio. La ricorrente non tenta nemmeno di dimostrare estremi del genere, limitandosi a doglianze meramen­te appellatorie. Tali censure sfuggono perciò a qualsiasi esame.

                                   5.   Il ricorso è irricevibile anche nella misura in cui la ricorrente insorge contro il rapporto di causalità naturale tra la forte ipertensione sofferta da __________ e il manifestarsi della demenza (ricorso, punto 1.2). Il nesso di causalità naturale è, a sua volta, un dato di fatto (DTF 125 IV 195 consid. 2b pag. 197, 123 III 110 consid. 2 pag. 111, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212 con richiami). Non può quindi essere discusso liberamente, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo. I primi giudici hanno accertato senza ambagi, con riferimento alla perizia giudiziaria, che “un'adeguata terapia antipertensiva avrebbe evitato i danni cerebrali intervenuti” (sentenza, pag. 105). La ricorrente non nega che ciò sia vero: ribadisce di non avere diagnosticato la vera causa del male e di avere errato involontariamente nella terapia, ma ciò riguarda una volta di più la sua consapevolezza, che è – come si è appena visto – un altro dato di fatto. Al dibattimento l'interessata ha contestato altresì la perizia giudiziaria, definendola superficiale e inconcludente. Totalmente estranee al contenuto del memoriale scritto, simili argomentazioni non sono ricevibili. In cassazione del resto non si tratta di valutare la forza probante di una perizia: si tratta di sapere se, valutando tale perizia, la prima Corte sia caduta in arbitrio. Privo di adeguata motivazione, al proposito il ricorso si dimostra una volta ancora improponibile.

                                   6.   Circa la qualifica delle lesioni riportate da __________ (memoriale, punto 1.3) la ricorrente torna a contestare – senza alcun accenno all'arbitrio – la sua intenzionalità. Non giova ripetere però che l'intenzione è un dato di fatto. La ricorrente critica anche l'adeguatezza del nesso causale, affermando che il paziente stesso rifiutava i farmaci prescritti dal suo precedente medico, il dott. __________. Dimentica però che tale renitenza si rife­risce al periodo anteriore al 1995, mentre le lesioni gravi a lei imputate sono successive al 1997 (sentenza, pag. 96 consid. 6.2 e pag. 98 consid. 6.3). L'asserto cade dunque nel vuoto. Che nel 1999 __________ si sia rivolto d'urgenza a uno specialista di malattie polmonari poco giova, giacché non consta che quel medico si sia curato della pressione arteriosa (sentenza, pag. 113). E da un chirurgo polmonare, il quale avrebbe verosimilmente verificato la pressione arteriosa, __________ ha poi rinunciato a presentarsi, proprio su indicazione della ricorrente (sentenza, pag. 115 consid. 7.2 in fine).

                                         Per quanto riguarda la qualifica del reato, l'interessata sostiene che __________ ha riportato solo lesioni semplici (art. 123 CP) o, tutt'al più, colpose (art. 125 CP). A parte il fatto però che nessuno dei precedenti da lei menzionati (ricorso, punti 1.3.1 a 1.3.5) è simile o anche solo assimilabile al caso in esame, non può seria­mente revocarsi in dubbio che cagionare l'occlusione di arterie cerebrali (ancorché piccole) a una persona, sicché quest'ultima subisca danni irreversibili al cervello, non sia più capace di orientarsi nel tempo e nello spazio, ragioni a rilento e solo su temi semplici, fatichi a parlare, perda il filo del discorso, non sia più in grado di spostarsi né di vestirsi o di lavarsi o di nutrirsi senza l'aiuto altrui (sentenza impugnata, pag. 101 consid. 6.4) costituisca – in assenza di altre patologie accertate (sentenza, pag. 105 in basso) – una lesione grave nel senso dell'art. 122 seconda e terza frase CP. Su questo punto, checché asserisca la ricorrente sulla base dei precedenti da lei evocati, il gravame è privo di consistenza.

                                         Diversa è la questione di sapere se la ricorrente abbia agito con dolo eventuale – come ha ritenuto la Corte di assise – o per imprevidenza colpevole. L'interessata si diffonde in teorie su “sa­pere” e “volere”, ma dimentica una volta di più che quanto la Corte ha accertato circa la sua consapevolezza e la sua volontà è un fatto vincolante in sede di cassazione (sopra, consid. 3). In concreto la ricorrente sapeva che __________ andava curato, sapeva che l'ipertensione può causare danni cerebrali, sapeva che la pressione arteriosa di __________ rimaneva troppo alta, sapeva che la salute dell'uomo peggiorava (sentenza, pag. 111) ed era “perfettamente consapevole” circa l'inefficacia della sua terapia (sentenza, pag. 108 a metà). Ciò nondimeno essa si è adoperata “affinché gli __________ non fossero visitati da nessun altro” (sentenza, pag. 108 in basso), affermando che i medici ticinesi non erano all'altezza delle sue competenze (sentenza, pag. 109). Tali constatazioni non possono essere semplicemente tacciate di arbitrio o di contraddittorietà. Incombeva alla ricorrente spiegare con chiari richiami agli atti ove risiederebbe l'arbitrio, illustrando perché simili accertamenti sarebbero in contrasto palmare con le risultanze istruttorie. Invano si cercherebbe una motivazione del genere nel ricorso e invano la si è attesa al dibattimento.

                                   7.   Sempre per quanto attiene alla qualifica delle lesioni riportate da __________, la ricorrente allega altre citazioni giurisprudenziali (memoriale, punti 1.4 e 1.5) intese ad allegare che in campo terapeutico un nesso causale può essere “agevolmente” interrotto da una diagnosi errata, che lesioni semplici possono anche cagionare malattie gravi e che in caso di intervento medico “un attentato importante” alla salute può configurare anche una mera lesione semplice, alla stessa stregua – per esempio – di iniezioni non autorizzate dal paziente. La ricorrente insiste dipoi sulla distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto, asserendo che i danni alla salute costituiscono per principio lesioni semplici. Ora, a pre­scindere dal fatto che quest'ultima opinione non può lontanamente essere condivisa, il ricorso si esaurisce in una rassegna di giurisprudenza puramente astratta e non si confronta né con quanto l'imputata sapeva circa le conseguenze dell'ipertensione in generale né con le lesioni concretamente riportate da __________ nel caso specifico. Per di più, la ricorrente confonde fatti e diritto come se si rivolgesse a un'autorità chiamata a giudicare liberamente, senza vincoli cognitivi. Formulato come un atto di appello, senza alcuna chiara censura cassatoria, il ricorso si dimostra una volta ancora infruttuoso.

                                   8.   Nel punto 1.6 del memoriale l'interessata riprende a trattare la questione della causalità naturale fra il suo comportamento e la demenza in cui versa ormai __________. Essa rammenta lo “stato patologico preesistente (l'alta pressione)” del soggetto, la sua età, le sue resistenze a adottare “uno stile di vita meno pesante e abitudini alimentari più sane”. Richiama anche il nuovo referto medico del 3 settembre 2002 – accluso al ricorso (sopra, consid. 2) – sull'efficacia del “Wobenzym N” e fa valere che in concreto, comunque sia, il nesso causale è stato interrotto “dalle ripetute visite mediche effettuate dal dott. __________ in occasione dei controlli periodici ai quali regolarmente __________ si sottoponeva”, come pure dalla proposta di terapia formulata da un altro medico, entrambi i professionisti avendo sollecitato __________ ad assumere aspirina. La ricorrente sottolinea inoltre la sua mancanza di intenzionalità (in specie di dolo eventuale) e contesta nuovamente l'esistenza di lesioni gravi. Che al riguardo il ricorso si presenti come una commistione appena districabile di fatti e diritto è dir poco.

                                         a)    Per quanto concerne il nesso di causalità naturale, anzitutto, esso sussiste ove un determinato comportamento appaia come la condizione necessaria per il verificarsi di un risultato (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212 con richiami). Tale comportamento non deve apparire per forza come la causa unica e immediata: è sufficiente che, insieme con altre cause, esso abbia contribuito con alto grado di verosimiglianza a produrre l'evento (sentenza del Tribunale federale 6S.54/2002 del 27 giugno 2002 in re C., consid. 4.2). Il nesso di causalità naturale è – si ribadisce – un dato di fatto che vincola Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 4). Accertato un nesso di causalità naturale, occorre ancora domandarsi se esso sia adeguato, cioè se il comportamento dell'autore fosse idoneo, secondo la co­mune esperienza e il normale andamento delle cose, a provocare o a favorire quel risultato (DTF 123 III 110 consid. 3a pag. 112, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212 con rinvii). La causalità adeguata può – eccezionalmente – essere interrot­ta ove circostanze concomitanti (come la forza della natura, un difetto del materiale, un vizio di costruzione, la colpa di un terzo o quella della vittima) appaiano tanto imprevedibili da relegare in sott'ordine il comportamento dell'autore e tutte le altre concause (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 65 con riferimenti). Il nesso di causalità adeguata è un problema di diritto (DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213).

                                         b)    Nella fattispecie la Corte di assise ha accertato che la sindrome demenziale di cui soffre __________ è dovuta all'occlusione irreversibile di arterie cerebrali causata da persistente ipertensione, ciò che con grande probabilità un'adeguata terapia farmacologica avrebbe evitato (sentenza, pag. 105 con riferimento alla perizia giudiziaria). La ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe arbitrario né pretende che la Corte di assise abbia frainteso la nozione di causalità naturale. L'interruzione del nesso evocata nel ricorso riguarda, in realtà, la causalità adeguata. Mal si comprende tuttavia come l'età del soggetto (nota alla ricorrente), la forte e annosa ipertensione (nota alla ricorrente: sentenza, pag. 96 a metà), la renitenza di lui a cambiare ritmi di vi­ta e abitudini alimentari (per altro di scarso influsso: sentenza, pag. 104), le prescrizioni del dott. __________ o del medico di __________ possano apparire circostanze concomitanti eccezionali tanto imprevedibili da relegare in sott'ordine il comportamento dell'imputata. Tanto meno ove si consideri che proprio la ricorrente ha modificato la terapia prescritta dal dott. __________, sostituendo l'aspirina con il noto “Wobenzym N”. Non privo di disinvoltura, al riguardo il gravame non merita altra disamina.

                                         c)    Quanto alla mancanza di dolo eventuale, la nozione è sicuramente giuridica (art. 18 CP). Dolo eventuale sussiste ove un autore, pur ritenendo possibile che il suo comportamento possa provocare un determinato evento o un determinato risultato, se ne accomodi e agisca ugualmente, augu­randosi tutt'al più che l'evento o il risultato non si verifichi (DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti). Quel che l'autore sa o vuole nel caso specifico è nondimeno – come si è ripe­tuto – un dato di fatto vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 3). In concreto la ricorren­te conosceva i possibili esiti di un'eccessiva pressione arteriosa di lunga data e sapeva che la terapia da lei applicata era inefficace (“poiché ne constatava nei fatti l'inefficacia”: sentenza, pag. 111 in basso). Lasciando le cose come stavano essa ha quindi accettato che il rischio di danni cerebrali o di eventi cardiaci acuti (infarti) si avverasse. Chi si accomoda di un evento, invero, lo accetta, anche se non lo approva (DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253). E l'ipotesi – puramen­te soggettiva – che __________ fosse colpito dal morbo di Alzheimer non dispensava la ricorrente dal curare in modo idoneo almeno l'ipertensione. Tanto meno ove si pensi che a tal fine sarebbe verosimilmente bastato intensificare il tratta­mento (sentenza, pag. 103) e che come medico di fiducia essa aveva una posizione di garante (sentenza, pag. 106 in fondo). Nella misura in cui tenta di mettere in discussione il nesso di causalità adeguata, la ricorrente non può dunque trovare ascolto.

                                         d)    Quanto all'esistenza di lesioni gravi, la ricorrente insiste nel sostenere che il semplice fatto di lasciar peggiorare una ma­lattia preesistente non può, contrariamente a quello di provocare una malattia, configurare una lesione grave. Essa dimentica tuttavia che la qualifica di lesione grave dipende dal risultato (DTF 124 IV 56; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1 ad art. 122 CC; Roth in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 1 ad art. 122), non dalle condizioni in cui si trovava il soggetto prima dell'atto illecito. E sulle condizioni irreparabili in cui è venuto a trovarsi __________ non mette più conto ormai di diffondersi (sopra, consid. 5).

                                   9.   In merito alla condanna per truffa aggravata la ricorrente censura in primo luogo l'accertamento stando al quale essa medesima ha orchestrato l'artificio che nel dicembre del 1999 ha indotto i coniugi __________ a elargire la somma di DM 890 000.– per la pretesa elaborazione, in laboratori della __________ a Boston, di uno specifico farmaco genetico destinato a combattere il morbo di Alzheimer. Essa afferma di essere stata uno strumento inconsapevole alla mercé di __________, il quale non solo ha partecipato, ma ha subdolamente ideato – come vero “motore” dell'operazione – il primo episodio di “un meccanismo collaudato per attingere a pie­ne mani al patrimonio degli __________ ” (ricorso, punti 2.1 e 2.2).

                                         a)    La Corte di assise ha riassunto le due contrapposte versioni di __________ e di __________, che si addossavano a vicenda la responsabilità dell'inganno, spiegando per finire di avere creduto a quella del secondo sia perché suffragata “in modo granitico” dalle dichiarazioni costanti e categoriche di __________, “secondo cui la __________, nel proporle questi me­dicamenti, non le fece neppure il nome di __________. Soltanto in seguito (…) iniziò a parlarle di __________ – di cui le aveva accennato in termini più generali nella primavera precedente – vantandone le qualità di medico e di ricercatore” (sentenza, pag. 83). Fosse stato __________ a escogitare l'invenzione della cura contro l'Alzheimer – ha soggiunto la Corte – “certamente la __________ lo avrebbe detto alla __________, anche soltanto per meglio convincerla della bontà della cura” (loc. cit.). Non senza malevolenza, la ricorrente taccia la Corte di parzialità, ma non spende una parola – né l'ha spesa al dibattimento – per contestare l'argomentazione testé riassun­ta. Carente di motivazione, su questo punto il ricorso si dimostra inammissibile. Certo, la ricorrente si vale del fatto che nella loro istanza di risarcimento i coniugi __________ abbiano accusato __________ di essere “già nel gioco” il giorno del loro primo versamento. A parte il fatto però che le persuasioni di parte civile non sono per ciò solo determinanti, l'interessata trascura che un ricorso per cassazione non è un atto di appello e che il ricorrente deve confrontarsi con la sentenza impugnata, non con l'opinione delle parti civili o con quel­la della pubblica accusa.

                                         b)    Che __________ non fosse l'ideatore del raggiro legato alla possibilità di elaborare un rimedio contro il morbo di Alz­heimer ancora non significa, con ogni evidenza, ch'egli fosse totalmente estraneo alla riscossione dei DM 890 000.–. La Corte medesima ha accertato che sin dal dicembre del 1999 la ricorrente aveva proposto a __________ di fingersi medico e di eseguire un prelievo di sangue a __________ (sentenza, pag. 120 in alto). Al dibattimento la ricorrente ha sottolineato altresì come __________ abbia ammesso di essere stata interpellata il 28 dicembre 1999 direttamente da __________, il quale le aveva significato la sua disponibilità a far produrre pillole speciali per il marito __________, non ancora autorizzate in Germania (act. A.21, pag. 4 a metà). Inoltre, dei DM 890 000.– riscossi da __________, non meno di DM 550 000.– sono finiti su un con­to intestato ai suoceri di __________ (sentenza, pag. 84 verso l'alto), senza che la Corte di assise abbia potuto trovare una spiegazione plausibile (“semplicemente, visti i rapporti fra __________ e __________, il primo ha beneficiato di parte dei soldi prelevati dalla seconda senza avere un ruolo negli eventi che hanno portato a tale prelievo”: sentenza, pag. 84 a metà). __________ invero doveva fungere anche da tesoriere e custodire denaro dell'imputata (sentenza, pag. 146 in alto). Che ciò basti per giustificare il riversamento dei DM 550 000.– ai suoceri di lui, tuttavia, appare dubbio. Comunque sia, si volesse anche supporre che __________ non fosse estraneo all'operazione, resta il fatto che contro di lui non risulta essere stato promosso alcun capo d'imputazione correlato all'incasso dei DM 890 000.–. Inoltre nel diritto penale ognuno risponde delle proprie colpe. Quand'anche __________ avesse concorso alla commissione del reato, ciò non solleverebbe la ricorrente dalle proprie responsabilità, sicché un eventuale coinvolgimento di __________ in veste di complice o di correo non apporterebbe all'interessata alcun giovamento dal profilo penale.

                                10.   Sempre contestando la condanna per truffa, la ricorrente assume di non avere abusato della qualifica di dottore, essendo per lo meno naturopata (quantunque senza alcun titolo accademico), di essersi limitata a esercitare la medicina con un'attività “di piccolo cabotaggio”, curando qualche malanno ad anziani del paese, e di avere in ogni modo assistito i coniugi __________ “con discreto successo” (ricorso, punto 2.3.1). Asserisce inoltre – ciò che ha ribadito anche al dibattimento – che medicinali come il “Neytu­morin”, il “Wobenzym N” e altri da essa procurati sono ottimi farmaci, ingiustamente screditati dalla pubblica accusa (ricorso, punto 2.3.2). Prive di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata, simili argomentazioni – del tutto appellatorie – si rivelano già di primo acchito irricevibili. A qualsiasi esame sfugge anche la successiva argomentazione, in cui la ricorrente assume che “nessun inganno, men che meno astuto, a lei può essere im­putato” (punto 2.3.3). La Corte di assise ha dedicato svariati paragrafi alla questione (sentenza, pag. 85 consid. 5.2). La ricorrente non tenta nemmeno di spiegare perché tali passaggi – che contengono precisi accertamenti sul comportamento da lei tenu­to – sarebbero errati o, in qualche modo, giuridicamente viziati. Anzi, essa nemmeno vi allude, esaurendosi in un'arringa tanto appassionata quanto infruttuosa in un ricorso per cassazione, nel cui ambito l'applicazione del diritto è verificata bensì con libero esame, ma limitatamente ai fatti accertati.

                                11.   In un capitolo successivo la ricorrente epiloga la sua biografia, proponendone una “sobria rivisitazione” atta a “rileggere tutta la vicenda eliminando col pensiero dalla [sua] vita tutto quanto ha a che vedere con __________ ” (punto 2.4.1). Analogamente essa procede nei confronti di __________, di cui descrive i foschi precedenti (punto 2.4.2). Nel seguito essa ripercorre “i punti e le carat­teristiche essenziali che hanno fatto da sfondo alla conoscenza __________ ”, con ampi richiami a verbali istruttori, commenti e deduzioni personali (punto 2.4.3). Più oltre, la ricorrente fa valere di non essere stata indotta ad agire da impellenti bisogni finanziari (punto 2.4.4) ed elenca tutta una serie di menzogne raccon­tate da __________ (punto 2.4.5), ciò che giustificherebbe una “conclusione intermedia” (punto 2.4.6), secondo cui essa non poteva sapere che __________ non era medico, non è stata l'ideatrice della truffa verso i coniugi __________, non ha attuato alcun inganno astuto e si è trovata in balìa di __________ come uno strumento inconsapevole. Donde, a suo parere, l'arbitrarietà dei contrari accertamenti della Corte. Ora, un ricorso per cassazione non può essere motivato a tale stregua.

                                         È appena il caso di ricordare che la Corte di cassazione e di revisione penale non è una corte d'appello. Un condannato non può quindi limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti e la propria interpretazione degli eventi “a ruota libera”, senza alcun riferimento alla sentenza impugnata, dolendosi di arbitrio perché le conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie. Egli deve distinguere tra fatti e diritto. Nella misura in cui reputa che singoli accertamenti di fatto siano arbitrari, gli tocca di indicare con un minimo di precisione quali siano tali accertamenti e con quali risultanze agli atti essi risultino manifestamente inconciliabili. Nella misura in cui ritiene invece che – sulla base dei fatti accertati – la legge sia stata applicata in modo erroneo, gli incombe di specificare quale sia la violazione censurata e per­ché essa sarebbe tale. La Corte di cassazione e di revisione penale, in effetti, “è vincolata agli accertamenti di fatto del giudice del merito” e “non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente” (art. 295 cpv. 1 CPP). Solo alle motivazioni delle censure essa non è legata (art. 295 cpv. 2 CPP). Sapere se la ricorrente conoscesse sin dall'inizio l'impostura di __________, fosse o non fosse l'ideatrice della truffa, fosse o non fosse un ignaro strumento nelle mani di __________ sono questioni di fatto. Al proposito la ricorrente avrebbe dovuto precisare dove la Corte sarebbe caduta in arbitrio e perché. Sapere se la ricorrente abbia attuato un inganno astuto è invece una questione di diritto. Se non che, a tale riguardo l'interessata argomenta non sulla base dei fatti accertati dalla prima Corte, ma fondandosi sulla propria versione degli eventi. Comunque lo si consideri, il gravame in oggetto non è motivato come un ricorso per cassazione, ma tutt'al più come un atto di appello – ammesso e non concesso che in un atto di appello si possa prescindere da qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata – destinato a un'autorità munita di libera cognizione.

                                12.   La ricorrente passa in rassegna, in una terza parte del memoriale, singoli aspetti della condanna per truffa, contestando una volta ancora l'inganno astuto, negando l'indebito profitto conseguito e sottolineando la diligenza di cui avrebbero dovuto far uso i coniugi __________ (punto 3.1). Limitato a pochi cenni che la stessa ricorrente definisce “generiche premesse” (pag. 45 in alto), per altro senza particolare motivazione, al proposito il ricorso non ha portata propria. Ciò posto, la ricorrente insorge contro quello che l'atto di accusa definisce “salario”, ovvero il compenso fisso di

                                         fr. 5000.– mensili da lei percepito tra il 1990 e il 2000 per i ser­vigi resi ai coniugi __________ (in totale almeno fr. 600 000.–: sentenza, pag. 63 in alto), sostenendo che non si trattava di una mercede per prestazioni mediche, ma – come ha ripetuto al dibattimento – della rimunerazione per un insieme di servizi “non difforme dalle aspettative dei coniugi __________ ” (punto 3.2). Invano essa tenta però di equivocare sui termini. La truffa ravvisata dalla Corte di assise non consiste invero nel fatto che la ricorrente abbia fornito prestazioni diverse da quelle richieste (di chiaro carattere medico, contrariamente a quanto asserisce l'interessata), bensì che abbia fornito prestazioni senza disporre delle conoscenze specialistiche presunte dai pazienti. Nemmeno l'interessata pretende, del resto, che i coniugi __________ sarebbero stati d'accordo di farsi curare a quel costo da una semplice naturopata. Non esen­te da arditezza, al riguardo l'impugnazione sfiora il pretesto.

                                13.   L'elemento dell'inganno astuto è contestato dalla ricorrente anche per quanto attiene all'indennità di fr. 10 000.– mensili percepita dai coniugi __________, sempre tra il 1990 e il 2000, per opere di beneficenza (in totale almeno fr. 1 200 000.–: sentenza, pag. 63 in basso). La ricorrente assevera che il denaro le è stato elargito spontaneamente ed è stato effettivamente devoluto in beneficen­za, eccettuata la somma di fr. 100 000.– da lei usata per acquistare un terreno a __________ (ricorso, punto 3.3). La Corte di assise ha accertato nondimeno che i coniugi __________ hanno stanziato il versamento periodico proprio perché persuasi che l'imputata fosse un medico (sentenza, pag. 63 consid. 4.2.1 e pag. 89 consid. 5.4.2). L'interessata non censura di arbitrio tale accertamen­to (anzi, lo ignora nel ricorso e lo ha ignorato al dibattimento). Quanto all'entità dell'arricchimento, la Corte ha accertato “un solo caso – quello di don __________ – in cui l'attività benefica della __________ si è concretizzata in aiuti finanziari” (consistenti in

                                         fr. 3000.– mensili dal febbraio del 1992 al 1° dicembre 1997, più Lit. 10 000 000 circa per l'acquisto di attrezzature sanitarie: sentenza, pag. 66 in basso). La ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe arbitrario. Asserisce di non avere voluto rive­lare il nome delle altre persone da lei beneficate per non esporre queste ultime a pesanti sanzioni fiscali, ma ciò non basta – con ogni evidenza – a sostanziare una censura di arbitrio. Insufficientemente motivato, anche su tal punto il ricorso va dichiarato irricevibile.

                                14.   Ad analoga sorte è votata la contestazione dell'inganno astuto per quel che è dei fr. 5000.– ottenuti dalla ricorrente nel luglio del 2000 in vista di ricompensare l'amica __________, che la aiutava nelle opere di carità (sentenza, pag. 68 consid. 4.2.3). La Corte di assise ha ritenuto che il denaro non fosse destinato a riparare l'automobile con cui distribuire pasti caldi agli anziani della regione (sentenza, pag. 89 in fondo), onde la truffa. La ricorrente, co­me detto, non discute – né ha discusso al dibattimento – l'accer­tamento secondo cui i coniugi __________ hanno sussidiato opere di beneficenza, compresi i fr. 5000.– in favore di __________, perché certi che l'imputata fosse un medico (ricorso, punto 3.4). Ne segue, una volta di più, l'irricevibilità del ricorso.

                                15.   La ricorrente contesta l'inganno astuto anche per quanto concer­ne altri importi da lei riscossi e distratti dalle finalità dichiarate: DM 3000.– per partecipare a una conferenza medica e procurarsi testi scientifici, fr. 3000.– per frequentare una giornata di studio a St. Moritz, fr. 5000.– per presunte ricerche scientifiche, fr. 10 000.– per seguire un seminario medico a Basilea e fr. 5000.– per un altro seminario, sempre a Basilea (memoriale, punto 3.5). La Corte di assise ha accertato nondimeno che i coniugi __________ hanno accondisceso alle richieste dell'imputata proprio per i titoli da essa vantati (dottorati, lauree, diplomi) e per gli agganci da essa pretesi “con scienziati e medici specializzati nella ricerca negli USA (grazie ai contatti creati mediante il suo defunto marito, dipendente della __________)” (sentenza, pag. 68 consid. 4.2.4). La ricorrente obietta che i due anziani hanno omesso qualsiasi verifica. Secondo la Corte di assise, però, costoro non avevano motivo di sospettare “che la donna che era stata loro presentata come medico, che si era qualificata come tale vantando esperienze e specializzazioni, che vedevano praticare come medico, che come medico era conosciuta in tutta la regione, che procurava loro medicinali di ogni tipo, del cui spirito altruistico erano convinti grazie anche alla garanzia di buona fede data dalla collaborazione con don __________ ”, il parroco di __________, era un'imbonitrice (sentenza, pag. 87 in alto). Perché, nonostante la rassicuran­te situazione descritta, i coniugi __________ dovessero promuovere indagini la ricorrente non spiega. Ne deriva l'ulteriore inammissibilità del rimedio. Quanto al finanziamento di fr. 5000.– ottenuto dall'imputata nel giugno del 2000 per procurarsi un computer (sentenza, pag. 72 in fondo), costei sembra pretendere di avere acquista­to il computer per davvero, ma dimentica di avere ottenuto il finanziamento – sia come sia – con inganno astuto, di cui non contesta le premesse (memoriale, punto 3.5 in fine). L'argo­mentazione addotta nel ricorso è dunque infruttuosa.

                                16.   Non solo l'inganno astuto, ma anche l'arricchimento contesta l'imputata in relazione agli importi da lei incassati per la fornitura di medicamenti ai coniugi __________ (ricorso, punto 3.6). La Corte di assise ha ravvisato truffa per l'ammontare di fr. 648 994.– e

                                         DM 46 120.– (sentenza, pag. 91), sia perché i farmaci consegnati non erano stati sintetizzati in alcun laboratorio di ricerca ed erano anzi – almeno in un caso – “potenzialmente pericolosi”, sia perché “l'assenza di ricevute per importi così importanti non può che essere considerata la prova che anche queste operazioni hanno carattere truffaldino” (sentenza, loc. cit.). Che in concreto – contrariamente a quanto la ricorrente asseriva (sentenza, pag. 75 in basso) – non si trattasse né di preparati sperimentali, men che meno di tecnologia genetica, né di prodotti personalizzati, specificamente elaborati in laboratorio, la ricorrente non nega. Essa adduce che i destinatari avrebbero dovuto informarsi ed eseguire controlli, ma non tenta nemmeno di confrontarsi con quanto la Corte ha rilevato poc'anzi, ovvero che nelle particolarità del caso i due anziani non sarebbero potuti sfuggire alla frode nem­meno facendo uso di spirito critico (sopra, consid. 15). Insufficientemente motivato, sull'inganno astuto il ricorso denota una volta ancora la sua irricevibilità.

                                         Rimane la questione legata all'arricchimento indebito, contro cui la ricorrente insorge, sottolineando come manchi “la benché minima prova che da quel negoziare di medicinali [essa] si sia arricchita”. A suo avviso dunque, “mancando il requisito dell'arricchimento, cade il reato di truffa” (memoriale, pag. 49). La conclu­sione è affrettata. Ai fini dell'art. 146 cpv. 1 CP (come pure dell'art. 148 cpv. 1 vCP, abrogato il 1° gen­naio 1995) basta l'intenzione di “procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”. Non occorre che un vantaggio economico intervenga realmente (Corboz, op. cit., n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno occorre che l'autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 148 CP; Arzt in: Basler Kommentar, op. cit., n. 131 ad art. 148 CP con rinvii). In concreto la ricorrente non contesta di avere fornito i noti farmaci ai coniugi __________, fra il 1994 e il 2000, con l'intenzione di “procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”. Tanto meno si duole di arbitrio circa l'accertamento di tale intenzione, che vincola la Corte di cassazione e di revisio­ne penale (sopra, consid. 4). Ancora una volta il ricorso è destinato dunque all'insuccesso.

                                17.   È vero che, per finire, nella fattispecie non è stato possibile stabi­lire quale guadagno abbia concretamente tratto l'imputata dalla vendita dei farmaci. Le cifre accertate dalla Corte di assise (com­plessivi fr. 648 994.– e DM 46 120.–) si riferiscono a quanto i coniugi __________ hanno versato alla ricorrente. Quale fosse il margine utile di lei non è dato di sapere, tutto ignorandosi sul valore effettivo dei prodotti (definiti dal Procuratore pubblico di “po­co prezzo”: sentenza, pag. 18 a metà). Come si è appena spiegato, nondimeno, ciò non osta a una condanna per truffa. È quindi superfluo domandarsi se – come reputa la Corte di assise – nel caso in esame “l'assenza di ricevute per importi così importan­ti non può che essere considerata la prova che anche queste operazioni hanno carattere truffaldino”. Per i motivi che seguono si impone in ogni modo una verifica circa l'applicazione del diritto, che sulla base dei fatti accertati la Corte di cassazione e di revisione penale verifica d'ufficio.

                                         La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di truffa l'arricchi­mento dell'autore deve corrispondere al danno patrimoniale subìto dalla vittima (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP cui rinvia la n. 40 ad art. 146 CP; DTF 119 IV 210 consid. 4b pag. 214). Tale principio (“identità della materia”, Stoffgleichheit) consente di distinguere la truffa dal danno patrimo­nia­le procurato con astuzia a norma dell'art. 151 CP (DTF 122 II 422 consid. 3b/ bb pag. 430). Nella fattispecie il danno patito dai coniugi __________ è sicuramente più elevato del guadagno netto conseguito dalla ricorrente, la quale ha dovuto comperare i prodotti. Ci si attenesse con rigore al citato principio, come nel diritto germanico (e come sembrava essere il caso fino a poco tempo addietro: v. ancora Stratenwerth, Schweizerisches Straf­recht, Besonderer Teil I, 5ª edizione, pag. 338 n. 60 con richiami di dottrina), l'esistenza di una truffa potrebbe quindi apparire dubbia. Recen­temente il Tribunale federale ha precisato nondimeno, seguen­do l'indirizzo di Schubarth, che in caso di truffa la relazione fra l'arricchimento dell'autore e il danno della vittima non va intesa in senso quantitativo, ma solo come nesso causale. L'arricchimento può anche rimanere a livello di intenzione (o risultare meramente indiretto, come in DTF 99 IV 80 consid. 4d pag. 87): decisivo è che l'indebito profitto cui mira l'autore e il pregiudizio arrecato alla vittima si riconducano alla stessa decisione (DTF 122 II 422 consid. 3b/ bb pag. 431). Il che, nella fattispecie, è pacifico. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.

                                18.   La ricorrente torna a soffermarsi sulla somma di DM 890 000.– riscossa dai coniugi _____ il 9 dicembre 1999, ascrivendo l'ideazione dell'artificio a __________. Il tema è già stato affrontato (sopra, consid. 9). Nel punto 3.7 del memoriale la ricorrente soggiunge che nei verbali istruttori __________ ha dichiarato di avere sentito parlare di __________ sin dalla primavera del 1999. Ciò dimostrerebbe come __________ non fosse per nulla estraneo all'operazione, tant'è che una quota dell'incasso (DM 550 000.–) è finita su un conto intestato ai suoceri di lui. Ancora una volta la ricorrente non si confronta però con la sentenza impugnata. La Corte di assise non ha escluso in effetti che __________ abbia sentito l'imputata parlare di __________ “in termini generali” già nell'aprile del 1999. Anzi, ha accertato il fatto esplicitamente, salvo rilevare che in seguito essa non l'aveva più sentito nominare (sentenza, pag. 83 a metà). La ricorrente non censura tale accertamento di arbitrio, né spiega perché esso sarebbe manifestamente insostenibile. Quanto alla somma di DM 550 000.– finita ai suoceri di __________, essa conforta l'ipotesi – se mai – che __________ potesse essere coinvolto nell'operazione (ciò di cui la ricorrente non può giovarsi: sopra, consid. 8), ma non che l'imputata fosse uno strumento inconsapevole nelle mani di lui. Basti ricordare che la mil­lantata conoscenza di scienziati al servizio della __________ è un'inven­zione della ricorrente (sentenza, pag. 53 consid. 3.7.4), come pure la diagnosi circa il morbo di Alzheimer (sentenza, pag. 81 in alto e 100 in basso). Pretendere in simili circostanze di essere stata inconsciamente alla mercé di __________ non è serio né credibile.

                                19.   Per quanto riguarda la costituzione della __________ S.A., la società destinata a sfruttare le presun­te scoperte scientifiche di __________, la ricorrente sostiene che il vero dominus della messinsce­na era lo stesso __________, che ad ogni modo essa non ha causato alcun danno (i coniugi __________ essendosi visti semplicemente con­vertire il denaro in titoli azionari), che dall'operazione nessuno si è arricchito, che la fallace dichiarazione circa l'ammontare del capi­tale sociale (fr. 200 000.– invece di fr. 100 000.–) configura un dolo puramente civile e che nessun inganno è stato attuato da parte sua (ricorso, punto 3.8). La ricorrente sottolinea poi di non avere tratto arricchimento alcuno dalla costituzione della società, la manovra avendo comportato tutt'al più qualche spesa per i co­niugi __________ (punto 3.8.1), e asserisce che la nota somma di fr. 100 000.– finita nella disponibilità di __________ era un fondo di riserva per la società, ancorché “poco trasparente” (punto 3.8.2). Ora, la totale mancanza di qualsiasi distinzione tra fatti e diritto tradisce l'impostazione chiaramente appellatoria dell'esposto, che potrebbe essere dichiarato irricevibile già a un primo esame. Si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior esito.

                                         La Corte di assise ha accertato – senza che al proposito la ricorrente muova alcuna censura di arbitrio – che la proposta di fondare una società anonima intesa a far fruttare le scoperte di __________ è stata formulata ai coniugi __________ dall'imputata, la quale ha esplicitato anche i termini del progetto, che __________ era una conoscenza di lei (come sindaco di un paese vicino), che essa medesima aveva detto ad __________ di conservare la somma di fr. 100 000.– per sé, che in pratica __________ non ha avuto alcun ruolo nella costituzione della ditta (e nemmeno è diven­tato azionista) e che le prime spese della società sono servite all'acquisto di due automobili, l'una per la ricorrente e l'altra per __________ (sentenza, pag. 137 consid. 8.13). Sostenere nelle circostanze descritte che __________ fosse il vero dominus dell'operazione rasen­ta la temerarietà. Pretendere poi di non avere cagionato alcun danno quando è pacifico che i coniugi __________ sono stati indotti a investire fr. 200 000.– in una società destinata sin dall'inizio a rimanere inattiva (sentenza, pag. 152 in alto) è una tesi meramente audace. Insinuare che la somma di fr. 100 000.– finita a __________ fosse una riserva per la società quando la stessa ricorrente aveva det­to ad __________ di tenere l'importo per sé (sentenza, pag. 139 in alto) è un assunto di pari arditezza. Insistere nel negare l'inganno astuto, infine, è un vuoto esercizio quando – secondo gli accertamenti della Corte di assise, non censurati di arbitrio – “la __________ poteva essere certa che la signora __________ (il marito, ormai, non era più in grado di valutare nulla) non avrebbe mai dubitato della parola – oltre che sua – di __________, che lei le aveva presentato come un avvoca­to, che in tale veste aveva agito per loro in precedenza e che, in più, era sinda­co di un paese vicino (e l'occupare una carica pubblica di questo tipo è, soprattutto per le persone anziane, una grande patente di irreprensibilità)” (sentenza, pag. 152 nel mezzo).

                                20.   La ricorrente reitera dipoi nell'asserto di avere “creduto a __________ fino alla fine” e di avere agito come strumento di lui. Assume inoltre che il perdurare dei depositi pecuniari su conti a lei intestati dimostrerebbe come il denaro fosse depositato non a destinazione sua, ma di __________, tanto più ch'essa – contrariamente a __________ – non ha tentato di far sparire alcunché (memoriale, punto 3.9). Ancora una volta l'irricevibilità del ricorso è palese. Quanto una persona crede o ha creduto è, come si è ormai spiegato a profusione, un dato di fatto vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale. Sapere chi sia il tesoriere di chi è un'altra questione di fatto da cui la Corte di cassazione e di revisione penale non può scostarsi (e in concreto la Corte di assise ha accertato che il tesoriere era __________, non il contrario: sentenza, pag. 146 in alto). L'interessata disattende che in un ricorso per cassazione non giova rinnovare la propria versione dei fatti in una sorta di arringa d'appello, seppure tale versione appaia credibile o finanche più credibile di quanto ha accertato la Corte di assise: occorre spiegare perché gli accertamenti della Corte di assise siano arbitrari, con puntuale riferimento agli accertamenti impugnati e agli atti con cui essi si troverebbero in aperto contrasto. Ciò che in concreto il memoriale della ricorrente trascura.

                                21.   Nel punto 4 del ricorso l'imputata dichiara di accettare la condan­na per conseguimento fraudolento di falsa attestazione. Come mai essa deduca in cassazione anche il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata (ricorso, secondo foglio) non è dato pertan­to di capire. Nel punto 5 del memoriale la ricorrente chiede di stralciare dagli atti la perizia giudiziaria qualora gli atti fossero rinviati a un'altra Corte di assise per nuova decisione. Quest'ultima ipotesi non verificandosi in concreto, la domanda risulta senza oggetto.

                                22.   La ricorrente critica anche la commisurazione della pena inflittale, giudicandola insufficientemente motivata e facendo valere “l'assenza di un qualsivoglia malanimo, come pure di una qualsivoglia biasimevole disposizione d'animo”, con­testando ogni crudeltà o mancanza di scrupoli e negando di avere estorto la fiducia di chicchessia (memoriale, punto 6.1). Essa menziona cinque precedenti giudicati da Corti di assise, invocan­do il precetto della parità di trattamento, e censura la pena in via generale siccome eccessivamente severa, affermando di avere agito non per avidità né per desiderio di arricchimento, ma perché plagiata dalla figura di __________ (punto 6.2).

                                         a)    Nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).

                                         b)    Quanto ai criteri determinanti per la commisurazione del­la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 63 CP sta­bilisce esplicitamente, del resto, che il giudice com­misura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, del­la vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entra­no in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenu­to, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruo­lo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficol­tà personali o psicologiche, il comportamen­to tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli even­tuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di second'or­dine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispe­cie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

                                         c)    In concreto la Corte di assise ha richiamato anzitutto, ai fini dell'art. 63 CP, il complesso di truffe perpetrate e reiterate con determinazione sull'arco di almeno un decennio, con un pregiudizio per i coniugi __________ di oltre 24 milioni di franchi (di cui circa fr. 4 400 000.– non ricuperati). Si tratta di illeciti – essa ha ritenuto – premeditati e commessi senza remore, profittando dell'affet­to sincero dimostra­to dalle vittime e met­tendo a repentaglio l'incolumità di __________, irrimediabilmente offeso nella salute. Tutto ciò non senza palesare ingratitudine verso i coniugi __________ (accusati di avarizia), ulteriormente e pesan­temen­te circuiti in un crescendo di truffe milionarie con l'ausilio di __________. La mancan­za di scrupoli è addirittura trascesa in crudeltà – ha continuato la Corte – quando la ricorrente, riferendo circa le pre­tese analisi del sangue riguardanti __________, ha inventato oltre al morbo di Alzheimer una pregressa malattia sessuale, tanto per ren­dere la vittima ancor più indi­fesa.

                                                “Nello stesso solco dei rea­ti patrimoniali” si inserisce – ha soggiunto la Corte – il crimine di lesioni gravi, nella valutazione complessiva ancora più inquietante dei reati patrimoniali. Tali lesioni sono state commesse a loro volta con colpa flagrante, l'imputata avendo assistito imper­tur­ba­bile e con piena coscienza al declino di __________. La necessità di mantenere il dominio sulla salute dei due anziani – ha concluso la Corte – predominava evidentemente su tut­to, poiché da esso dipendevano gli introiti dell'imputata. A favore di quest'ultima la Corte di assise ha ravvisato solo l'incensuratezza e l'infanzia difficile, “segnata dagli orrori della guerra, dalle difficoltà del dopoguerra e dall'assenza del padre, il cui ritorno è stato a lungo e invano (…) aspettato” (sentenza, pag. 158 consid. 11.1). Ora, contrariamente a quanto si prospetta nel ricorso, la motivazione addotta dalla Corte a sostegno della condanna è sufficiente, anche per rapporto alla lunga durata della reclusione inflitta. Nemmeno l'interessata pretende, del resto, di non avere capito a quali criteri si siano orientati i giudici per determinare l'entità della pena.

                                         d)    L'art. 122 CP (in vigore dal 1° gennaio 1990) punisce le lesioni gravi con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni. L'art. 146 cpv. 2 CP reprime la truffa per mestiere con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi (l'art. 148 cpv. 2 vCP prevedeva solo la reclusione fino a dieci anni e la multa). L'art. 253 CP, infine, commina in caso di conseguimento fraudolento di falsa attestazione la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Dandosi concorso di reati, il giudice si diparte dalla pena prevista per il reato più grave e la aumen­ta in misura adeguata, ma non oltre la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Ciò premesso, in concre­to la ricorrente avrebbe potuto vedersi irrogare fino a un massimo di quindici anni di reclusione.

                                         e)    Ci si fondasse esclusivamente sui fattori considerati dai primi giudici, la commisurazione della pena non giustificherebbe un intervento della Corte di cassazione e di revisione penale. Tenu­to conto che l'imputata ha agito per lucro (sentenza, pag. 150 nel mezzo), che ha carpito ai coniugi __________ una cifra enorme (oltre fr. 24 000 000.–: sentenza, pag. 145 in fondo), che in dieci anni non ha avuto un ripensamento (sentenza, pag. 160 a metà), che anzi ha assistito indifferente al de­grado di __________, insidiato da sindrome demenziale (sen­tenza, pag. 160 a metà), che non si è fatta scrupolo di tradire il sincero affetto riservatole dalle vittime (sentenza, pag. 160 in fondo) e che ancora al dibattimento essa ha ten­tato ostinatamente di “giustificare l'ingiustificabile” (sentenza, pag. 126 a metà; si veda anche a pag. 47 verso il basso), nel suo risultato la pena di 9 anni di reclu­sione appare indiscutibilmente severa, se non molto severa, ma non può dirsi la risultante di un eccesso o di un abuso del potere d'apprezza­mento. L'incensuratezza è un elemento assai importante nel caso di una persona di 61 anni (al momento del giudizio), tuttavia l'assenza di precedenti penali e l'infanzia travagliata (di cui la Corte di assise ha tenuto conto) sono gli unici parametri che hanno stemperato in qualche modo la colpa dell'imputata, la quale non ha potuto valersi né di una scemata responsabilità, né di un possibile disadattamento sociale o di un'eventuale incultura (essa è pur sempre naturopata), né ha denotato una qualsiasi manifestazione di pentimento o una pur minima volontà di resipiscenza (tanto da apparire irriducibile anche al processo).

                                         f)     I precedenti che la ricorrente accenna nel memoriale appaio­no da parte loro, dopo quanto si è detto (sopra, consid. a), poco proficui già di primo acchito. Sia come sia, si volesse anche conferire al precetto della parità di trattamento por­tata generale, estendendolo oltre le rare eventualità in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP siano luogo a un'obiettiva disuguaglianza, il ricorso cadrebbe nel vuoto. Dei cinque casi citati nel ricorso, in effetti, l'interessata non spiega minimamente quali sarebbero le analogie oggettive e soggettive con la fattispecie odierna, limitandosi a menzionare le pene inflitte. Ciò non basta lontanamente per sostanziare una disparità qualsiasi. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso va dichiarato una volta ancora irricevibile. Quanto alla doglianza di avere agito non per avidità, ma sotto l'influsso di __________, con “uno spazio di manovra e decisionale pari a zero” (memoriale, pag. 59), la ricorrente si scosta una volta ancora dai fatti accertati dalla Corte di assise, senza motivare alcuna censura di arbitrio. Il che comporta l'ulteriore irricevibilità del gravame.

                                         g)    Ciò posto, non si deve trascurare che – comunque sia – la corretta osservanza dell'art. 63 CP rimane una questione di diritto. Nella misura in cui rilevi dalla sentenza impugnata elementi di valutazione non considerati dai primi giudici, la Corte di cassazione e di revisione penale deve quindi applicare essa medesima la legge e ricommisurare la pena ponderando gli elementi disattesi. Nel caso specifico tre circostanze, pur debi­tamente accertate, non sono state considerate dalla prima Cor­te. Del fatto che la ricorrente ha beneficato don __________, allora parroco di __________, con generosità (rimetten­dogli fr. 3000.– mensili per quasi cinque anni e pagandogli attrezzature sanitarie per Lit. 10 000 000: sen­tenza, pag. 66 in basso) la Corte non ha tenuto calcolo. Cer­to, si trattava di denaro che la ricorrente riceveva dai coniugi __________ proprio a fini di carità. Che almeno in quell'occasione però l'imputata abbia promosso una fondata opera di beneficenza è un merito che non andava semplice­mente ignorato. Dalla sentenza impugnata risulta altresì che, per anni, l'imputata ha assistito gratuitamente persone anziane o bisognose a __________ e nei paesi vicini, fornendo piccole prestazioni (sciroppi per la tosse, semplici cure per ma­lesseri influenzali) e aiuto morale anche in caso di malattie incurabili, tant'è ch'essa era ben voluta dalla popolazione locale (sentenza, pag. 65 consid. 4.2.2). Benché prestato da un falso medico, foss'anche per commiserazione, tale volontariato senza secondi fini, volto solo ad alleviare sofferenze, è pur sempre una dimostrazione tangibile di filantropia e non va ignorato nel quadro dell'art. 63 CP.

                                         h)    Di un terzo elemento – questa volta di diritto – la Corte di as­sise non ha tenuto conto. Nel novembre del 1995 il Tribuna­le federale ha avuto modo di rinviare una causa all'autorità sede cantonale, in effetti, per non avere questa considerato che l'imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non diretto (Wiprächtiger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 69 ad art. 63 CP). In concreto la Corte di assise ha ravvisato bensì dolo eventuale per quanto riguarda le lesioni gravi riportate da __________ (sentenza, pag. 111 a metà), ma non consta averne tenuto calcolo nella commisurazione del­la pena a carico della ricorrente (sentenza, pag. 158 consid. 11.1). A ciò deve rimediare questa Corte, tenuta ad applicare il diritto federale d'ufficio. Ora, si conviene che nell'insieme, vista la gravità dei reati commessi, i tre elementi appena citati non possano influire oltre misura sulla commisurazione della pena. Meritano però un chiaro segno di riconoscimento. Ne segue che, pur rispettando la severità del­la prima Corte (conforme all'ampia latitudine di apprezzamen­to che a questa competeva), la pena inflitta va ricommisurata equamente e ragionevolmente in 8 anni di reclusione. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto di buon esito.

                                         i)      Un'altra circostanza, anch'essa accertata, potrebbe invero vanificare – in tutto o in parte – gli aspetti positivi riconosciuti poc'anzi. La Corte di assise ha ricordato per vero che nel 1990 la ricorrente aveva accolto in casa sua a __________ una pensionata tedesca conosciuta anni prima, di nome __________, la quale ha accettato di accudire a lavori domestici e al giardino. La ricorrente, da parte sua, le prodigava cure e assistenza. Quando nell'agosto del 1995 __________, ma­lata e non più autosufficien­te, è stata ricondotta in Germania, i parenti hanno scoperto ch'essa ormai non aveva più nulla e che tra il luglio del 1984 e l'agosto del 1995 almeno di DM 465 000.– erano finiti nelle mani della ricorrente e della di lei madre (sentenza, pag. 37 consid. 1.4). La vicenda potrebbe dimostrare un episodio di spoliazione analogo a quello subìto dai coniugi __________. Se non che, la Corte di assise non ha accertato quale fosse il costo effettivo delle cure e dell'assistenza prestate a __________. La Corte medesima, del resto, non ha evocato quella vicenda valutando la personalità dell'imputata nel quadro dell'art. 63 CP. Quanto meno nel dubbio, l'accadimento non può quindi gravare in senso negativo su di lei.

                                23.   Da ultimo la ricorrente impugna la sua condanna, in solido con __________, alla rifusione di fr. 18 762 591.30 più interessi a __________ e __________ in risarcimento del danno. Essa contesta il vincolo di solidarietà (“siccome è ovvia la necessità di imporre a ciascuno la restituzione – individualizzata – di quanto dallo stesso incamerato”) e la quantificazione del danno, di cui chiede la riduzione a non più di DM 3 500 000.–, con annullamento delle confische e dei sequestri relativi (memoriale, punto 7.1). L'interessata disconosce tuttavia che contro i dispositivi di una senten­za penale aventi per oggetto pretese di risarcimento è possibile “ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile” (art. 268 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie il dispositivo n. 5 pronunciato dalla Corte di assise è quindi impugnabile con appello, da introdurre nei venti giorni che seguono il passaggio in giudicato della sentenza penale (art. 269 CPP). La Corte di cassazione e di revisione penale può essere adita solo contro dispositivi di condanna a risarcimenti parziali (art. 268 cpv. 2 CPP), il che si verifica qualora il giudice di merito, stimando insufficienti i dati del processo, si pronunci solo su determinate poste del danno e rinvii per il rimanente la parte civile davanti al foro competente (art. 267 cpv. 2 CPP). Ciò non è manifestamen­te il caso nella fattispecie, ove la Corte di assise ha statuito sull'intera pretesa di risarcimento (sentenza, pag. 163 consid. 12). La contestazione del dispositivo n. 5 davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non è dunque proponibile.

                                         Più delicata è la questione legata ai sequestri conservativi che la Corte di assise ha mantenuto su quattro conti bancari, oltre che sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, in garanzia del risarcimento accordato a __________ e __________ (dispositivo n. 7). Ancora più delicata è la questione legata alla confisca dei beni assegnati alle parti civili, “deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali” (dispositivo n. 6). Dovesse in ef­fetti, la ricorrente, ottenere causa vinta – in tutto o in parte – sull'ammontare del risarcimento dinanzi alla Camera civile di appello, i sequestri e le confische potrebbero risultare – in tutto o in parte – ingiustificati, con l'ulteriore difficoltà che i beni confiscati potrebbero essere stati assegnati nel frattempo agli aventi diritto. Per quel che è dei sequestri, la questione è risolvibile nel senso che la ricorrente potrà ancora rivolgersi al giudice penale, in caso di sentenza civile favorevole, e sulla scorta di tale sentenza (passata in giudicato) postulare la liberazione – in tutto o in parte – dei beni sequestrati (art. 165 cpv. 2 terza frase CPP per analogia). Per quel che è delle confische, il problema implica una disamina più articolata.

                                         In concreto la ricorrente non insorge contro le confische nel­la loro le­gittimità di principio, tant'è che nemmeno accenna agli art. 58 o 59 CP. Sostiene che tali provvedimenti devono decadere perché nessun obbligo di risarcimen­to può essere a lei imposto, se non – tutt'al più – fino a concorrenza di DM 3 500 000.–. Ciò premesso, non si vede perché dovrebbe essere annullato il dispositivo n. 8 relativo alla confisca “dei medica­menti, dei macchinari, della documentazione e degli oggetti sequestrati presso il domicilio di __________ ”, che non sono stati assegnati ai coniugi __________. Quanto al dispositivo n. 6, esso riguarda effettivamente confische in favore delle parti civili. I dispositivi n. 6.1 a 6.9 si esauriscono tuttavia in un'elencazione di beni. E siccome le confische come tali non sono contestate, non vi è motivo di intervenire al riguardo. Occorre precisare invece il dispositivo n. 6.10, che prevede l'assegnazione dei beni confiscati a __________ e __________ (art. 60 CP). Nell'eventualità in cui il giudice civile dovesse accogliere in tutto o in parte le contestazioni della ricorrente, in effetti, costei dovrà poter impedire un'assegnazione in tutto o in parte ingiustificata. Si impone di specificare perciò il dispositivo n. 6.10, nel senso che l'assegnazione ai coniugi __________ potrà avvenire non appena e nella misura in cui il dispositivo n. 5 (obbligo di risarcimento) sarà passato in giudica­to. È appena il caso di ricordare nondimeno che, nell'ipotesi in cui l'obbligo di risarcimen­to risul­tasse inferiore al valore dei beni confiscati, la quota non assegnata alle parti civili decadrà a favore dello Stato siccome provento da attività criminosa (art. 58 CP).

                                24.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio del­la soccombenza (art. 15 CPP combinato con l'art. 9 cpv. 1). La ricorrente esce vittoriosa in misura ridotta (pena ricommisurata da 9 anni di reclusione a 8 anni, assegnazione dei beni confiscati prorogata sino al passaggio in giudicato del sindacato sull'ammontare del risarcimento). Si giustifica pertanto di addebitarle nove decimi dei costi, con obbligo di rifondere alle parti civili __________ e __________, che han­no formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, un'equa indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sulle spese di primo grado, che possono rimanere invariate. L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto, infine, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso (memoriale, punto 7.2).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         4.1     __________ è condannata alla pena di 8 anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

                                         6.10   Gli averi e i beni confiscati formanti oggetto dei dispositivi n. 6.1 a 6.9 saranno assegnati, dedotto l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese processuali, alle parti civili __________ e __________ in risarcimento del danno non appena e nella misura in cui il dispositivo n. 5 sarà passato in giudicato. La quota eventualmente non assegnata rimarrà in favore dello Stato.

                                         Per il resto il ricorso è respinto.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2500.–

                                         b) spese                         fr.   200.–

                                                                                fr. 2700.–

                                         sono posti per un nono a carico dello Stato e per il resto a carico della ricorrente, che rifonderà agli eredi fu __________ e a __________ un'indennità di fr. 4000.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione:

                                         –  __________, c/o Penitenziario Cantonale “La Stampa”, Lugano;

                                         –  Avv. __________;

                                         –  Avv. __________;

                                         –  __________, c/o avv. __________;

                                         –  Avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –  Corte delle assise criminali di Lugano;

                                         –  Comando della Polizia cantonale, Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico, Lugano;

                                         –  Sezione esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, Taverne;

                                         –  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;

                                         –  Direzione del Penitenziario cantonale “La Stampa”, Lugano;

                                         –  Ministero Pubblico della Confederazione, Berna;

                                         –  avv. __________ (per le parti civili).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2002.56 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.05.2003 17.2002.56 — Swissrulings