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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.02.2003 17.2002.55

4. Februar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,821 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2002.55

Lugano 4 febbraio 2003/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 6 settembre 2002 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

  la sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      __________ è stato arrestato il 2 marzo 1994 a Lugano su richiesta delle autorità italiane. Egli non si è opposto all'estradizione. Anzi, ha deciso di collaborare con gli inquirenti del suo Paese, diventando ben presto un collaboratore di giustizia inserito in un cosiddetto “programma di protezione”. Processato una prima volta a __________ insieme con 16 altri imputati, il 22 maggio 1996 egli si è visto infliggere 12 anni di reclusione e 120 milioni di lire di multa per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, oltre che per importazione, detenzione e cessione a terzi di almeno 154 kg di cocaina a elevato grado di purezza, proveniente direttamente dalla Colombia. La pena è stata confermata in appello l'8 luglio del 1997 e la Cassazione ha respinto un ricorso introdotto dal con­danna­to. Nel frattempo il Tribunale di __________, giudicandolo il 30 ottobre 1996 insieme con altri 25 imputati, ha condannato __________ a 2 anni di reclusione e 20 milioni di lire di multa per avere, nel settembre del 1993, sempre nel contesto di un'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti, ricevuto il pagamento di una partita di droga, cambiato i relativi assegni per l'ammontare di complessivi US$ 400'000 e consegnato il denaro ai fornitori della droga.

                                B.      Con sentenza del 30 luglio 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di riciclaggio aggravato di denaro e violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti. Essa ha accertato, in sintesi, che tra il luglio del 1992 e il marzo 1994 l'imputato, agendo quale membro di un'organizzazione criminale, aveva compiuto a __________, __________ e altrove atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi US$ 1'178'756.58 e lire italiane 750'000'000 (che sapeva o doveva presumere essere provento di un crimine), conseguendo un utile ragguardevole. Essa ha accertato inoltre che verso fine febbraio o l'inizio marzo del 1994 l'imputato aveva preso in consegna, a __________, 8 kg di cocaina per l'esportazione. Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti, la Corte ha condannato __________ a 6 mesi di detenzione e a una multa di fr. 20'000.– a valere quale pena aggiuntiva a quelle pronunciate dal Tribunale di __________ e dal Tribunale di __________. Ha infine ordina­to la confisca di tutti gli averi sequestrati presso la __________ sui conti correnti n. __________ e __________.

                                C.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 2 luglio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 4 settembre successivo, egli chiede il dissequestro delle somme di denaro in lire italiane e in marchi tedeschi depositate sul conto __________ presso la __________. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata de­noti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aper­to contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sen­tenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                2.      Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di  avere violato il diritto federale applicando alla fattispecie l'art. 59 n. 3 CP entrato in vigore il 1°agosto 1994 benché i fatti posti alla base della confisca fossero anteriori alla riforma legislativa, sicuramente meno favorevole rispetto al diritto previgente.

                                         a)    Secondo l'art. 59 n. 1 CP, che ricalca l'art. 58 n. 1 vCP (la nor­ma in vigore al momento dei fatti) il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa per ristabilirne i diritti. L'art. 59 n. 3 CP (nuovo) prevede inoltre che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre; i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti rientrare, fino a prova del contrario, nella facoltà di disporre dell'organizzazione. Ciò sovverte l'onere probatorio a carico di persone che hanno partecipato o sostenuto organizzazioni criminali a norma dell'art. 260ter CP, le quali sono chiamate a dimostrare che loro medesime – e non l'organizzazione – avevano il potere di disporre dei valori in questione (Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2ª edizione, n. 23 ad art. 59).

                                         b)    In concreto la Corte, pur rilevando che l'art. 59 n. 3 CP è entrato in vigore dopo la commissione del riciclaggio di denaro conseguente al traffico di droga, ha ugualmente applicato la citata norma, ritenendo che il disposto abbia solo carattere procedurale e non sostanziale (sentenza, pag. 18 con riferimento a Schmid, Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar, vol. 1, Berna 1998, n. 243 ad art. 59). A suo parere la disposizione si limita a codificare il ragionamento, legato alla valutazione delle prove, che qualsiasi giudice della confisca avrebbe già potuto fare lecitamente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, almeno in un caso di riciclaggio come quello in esame. In presenza di canali di cui era comprovato l'uso per far pervenire notevoli somme di denaro a un'organizzazione criminale – essa ha soggiunto – ben si poteva considerare, in mancanza di indizi contrari, che tutti quanto era transitato per quei canali (o vi era rimasto) aveva preminente carattere illecito (sentenza, pag. 18). Ciò rendeva superfluo, secondo la Corte, porsi problemi di lex mitior (sentenza, pag. 18).

                                         c)    Che l'art. 59 n. 3 CP sia applicabile anche a fatti antecedenti la sua entrata in vigore – sempre che ne risultino date le con­dizioni, con particolare riferimento all'esistenza di un'organizzazione criminale giusta l'art. 260ter CP – si deduce in modo chiaro, come ha rilevato la prima Corte, dalla sentenza emanata il 27 agosto 1996 dal Tribunale federale in re M. (pubblicata in SJ 119/1997 pag. 1), ove l'art. 59 n. 3 CP ha trovato applicazione benché la confisca avesse per oggetto conti bancari bloccati nel 1990/91 (pag. 5 consid. 4d). Contrariamente a quanto sembra pretendere l'interessato, l'art. 59 n. 3 CP non è incompatibile con la presunzione di innocenza sgorgante dall'art. 6 par. 2 CEDU (Trechsel, loc. cit. con riferimenti). Di tale presunzione l'imputato ha comunque potuto beneficiare – pienamente, se non abbondantemente – nel giudizio sul riciclaggio di denaro relativo alle lire italiane e ai marchi tedeschi, dalla cui accusa è stato prosciolto per non essere riuscito il Procuratore pubblico, cui incombeva questa volta l'onere della prova (a differenza del caso previsto dall'art. 59 n. 3 CP) a dimostrare la natura illecita delle somme confluite sul conto __________ (sentenza, pag. 10 a 13). Su questo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

                                3.      Stando al ricorrente, la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio nella valutazione degli elementi da lui forniti per dimostrare l'avvenuta restituzione delle somme in lire italiane e in marchi tedeschi confluiti sul conto __________. Se non che, nella motivazione della censura egli perde di vista il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a sindacare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. La Corte di assise ha spiegato diffusamente (sentenza, consid. 19.1 a 19.4), dopo avere accer­tato che l'imputato aveva appartenuto a un'organizzazione criminale nel senso dell'art. 260ter CP (sentenza, pag. 19 con riferimento a SJ 1997 pag. 1 segg.), perché costui non era riu­scito a provare che quanto risultava depositato in lire e in marchi sul conto bancario era sottratto al potere di disporre dell'organizzazione e che si trattava invece di denaro suo, di provenien­za lecita (come esige la dottrina: Trechsel, loc. cit.). Anziché illustrare dove risiederebbe il preteso arbitrio e perché ne ricorrano gli estremi, il ricorrente si limita a ribadire il proprio punto di vista con argomentazioni e ragionamenti di chiara natura appellatoria. In particolare, egli insiste nel contrapporre la propria versione dei fatti e i propri apprezzamenti a quelli della prima Corte con una serie di considerazioni e di deduzioni alternative, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità di appello abilitata a rivedere liberamente anche gli accertamenti di fatti e la valutazione delle prove. Così formulato, il ricorso non adempie lontanamente i requisiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. A tale riguardo deve perciò essere dichiarato inammissibile.

                                4.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.    900.–

                                          b) spese                         fr.    100.–

                                                                                 fr. 1'000.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, c/o avv. __________;

                                          –    avv. __________, c/o avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise criminali in Mendrisio;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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