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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.06.2002 17.2002.34

12. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,481 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2002.00034

Lugano 12 giugno 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 maggio 2002 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 10 aprile 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 10 aprile 2002 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra marzo e maggio del 2000, fatto preparativi a __________ per l'acquisto di 1 kg di cocaina. Gli ha inflitto di conseguenza 15 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a una condanna a 30 giorni di detenzione emessa con decreto d'accusa il 3 luglio 2000 dal Procuratore pubblico.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 14 aprile 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 22 maggio successivo, egli chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che di proscioglierlo dall'accusa. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamen­to dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a), rispettivamente poggino su un'interpretazione unilaterale dei mezzi di prova (DTF del 25 aprile 2000 in re S., consid. 3b). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

                                2.      Il presidente della Corte di assise ha accertato nella fattispecie che in un verbale del 20 dicembre 2000, davanti al Procuratore pubblico, __________, il quale lavorava in un negozio di telefonini appartenente a suo padre in via __________, ha dichiarato come il ricorrente, suo cliente e amico, dopo avergli confidato di consumare cocaina, gli avesse chiesto se potesse procurargli 1 kg di tale sostanza al prezzo di fr. 170.– il grammo. Perciò __________ si era rivolto a __________, che sapeva essere legato a traffici di droga (sentenza, pag. 6 e 7 con riferimento ad act. 47). Costui ha confermato davanti al Procuratore pubblico la versione di __________, ammettendo di essersi subito attivato, interpellando __________, trafficante albanese dimorante nel Canton __________, il quale gli avrebbe comunicato che per una simile quantità di stupefacente bisognava attendere qualche settimana (sentenza, pag. 7 con riferimento ad act. 64, ossia al verbale del 4 agosto 2000). Sempre secondo gli accertamenti della sentenza impugnata, __________ ha riconosciuto di avere tentato di rimediare a tale situazione consegnando a __________ prima 16 g e, l'indomani, altri 10 g di cocaina che un tale __________ gli aveva dato in pagamento di quattro cellulari. Stando a __________, __________ però ha protestato, affermando che la droga era di pessima qualità. Ripresa la cocaina, __________ l'ha ritornata a __________ (sentenza, pag. 7 seg.). __________ – ha rilevato il primo giudice – ha ammesso a sua volta, di fronte agli inquirenti, che verso la metà di maggio del 2000 __________ gli aveva commissionato un chilo di cocaina, ma che egli non era stato in grado di procurarsela. Per non perdere i favori dell'amico, aveva cercato di guadagnare tempo facendo credere che occorreva aspettare, la cocaina sul mercato essendo a quel momento di cattiva qualità (sentenza, pag. 8 con riferimento ad act. 18). __________ ha riferito agli inquirenti, dal canto suo, di avere telefonato al ricorrente, una volta ricevuti i

                                          26 g di cocaina, comunicandogli di avere merce per lui. Il ricorrente lo aveva raggiunto in negozio munito di una bilancia digitale e, pesata la sostanza, l'aveva assaggiata, giudicandola scadente e constringendolo a restituirla a __________. La pesatura e la degustazione della droga, sempre secondo __________, sarebbero avvenute in presenza di un sua apprendista, tale __________ (sentenza, pag. 8 seg.).

                                3.      Nella sentenza impugnata il primo giudice ha spiegato perché non ha creduto all'imputato quando affermava che __________ lo aveva coinvolto nel traffico di droga solo per ingraziarsi gli inquirenti. Egli ha rilevato che la chiamata di correo appariva lineare, costante, disinteressata e in nessun modo liberatoria per __________, a sua volta condannato (act. 58). Inoltre essa trovava conferma non solo nei verbali di __________ e di __________, ma anche in quello di __________, il quale ha riconosciuto nel ricorren­te, per propria ammissione consumatore di cocaina, la persona che aveva assaggiato e respinto un campione di tale sostanza. E lo stupefacente non poteva che essere quello (26 g di cocaina) fornito da __________. D'altra parte – ha soggiunto il primo giudice – per l'imputato quel campione poteva solo riferirsi alla commessa di 1 kg di cocaina, sebbene la mera richiesta d'acquisto già basti a connotare il reato. Non per caso egli ha rifiutato con sdegno la merce offertagli, a riprova del fatto che per fr. 170.– il grammo egli intendeva acquistare sostanza non tagliata. Quanto alla giustificazione dell'imputato, che pretendeva di non poter pagare una somma tanto elevata, il primo giudice l'ha ritenuta inconferente, non essendo dato di sapere se l'imputato intendesse acquistare a credito oppure far capo, per il finanziamento o per l'immediata rivendita, a terze persone rimaste sconosciute. E ininfluente il primo giudice ha definito anche la circostanza che __________ abbia fatto presente a __________ che lo stupefacente era atteso da molte persone, trattandosi di un'affermazione manifestamente destinata a fare pressione sull'interlocutore, affinché la droga fosse consegnata quanto prima (sentenza, pag. 10 a 12).

                                4.      Il ricorrente si duole di essere stato condannato sulla base di un arbitrario accertamento dei fatti. Critica anzitutto l'opinione del presidente della Corte, secondo cui la chiamata in correità di __________ sarebbe lineare, costante e disinteressata, sottolineando che questi lo ha coinvolto per la prima volta un mese dopo il suo arresto, il 13 luglio 2000, davanti a un ispettore di polizia, il giorno dopo che __________ lo aveva indicato quale com­mittente di 1 kg di cocaina. L'argomentazione è inconcludente. Che __________ non abbia subito chiamato in causa l'imputato, ma soltanto – almeno così sembra – il 13 luglio 2000 (act. 56/10), dopo che __________ aveva confessato la sua partecipazione al fallito acquisto di 1 kg di cocaina (act. 56/13), non basta sicuramente per far apparire arbitraria la valutazione delle prove da parte del primo giudice. Tanto meno ove si consideri che effettivamente, dal momento in cui è stata proferita (act. 64, verbale del 13 luglio 2000 davanti al Procuratore pubblico), la chiamata di correo è rimasta costante e ha trovato conforto – diretto e indiretto – nei racconti degli altri personaggi implicati nel traffico.

                                5.      Sempre per quanto riguarda la chiamata in correità di __________, il ricorrente fa valere che, sia come sia, essa non appare sufficientemente “vestita”. Sostiene che __________ si è limitato a ripe­tere quanto riferitogli da __________, ossia che vi era una persona (rimasta ignota) intenzionata ad acquistare 1 kg di cocaina. Inoltre __________ si è limitato a ribadire di essere stato interpellato da __________ per l'acquisto di 50-100 g di droga la settimana, senza mai parlare di 1 kg di cocaina. Costui ha dato per di più due versioni discordanti sulla destinazione della droga, prima asserendo che lo stupefacente era destinato a un terzo (non a __________), il quale l'avrebbe rivenduto e, poi, che era per una persona cui __________ l'avrebbe fatto assaggiare. __________, da parte sua, avrebbe riferito su circostanze ininfluenti per gli atti preparatori imputati al ricorrente, dato che non era presente all'asserita ordinazione di 1 kg di cocaina e nemmeno sapeva chi fosse l'interessato. Dalle sue dichiarazioni il presidente della Corte poteva dedurre caso mai che __________, ricevuta la cocaina da __________, aveva intenzione di rivenderla all'accusato e che questi non l'ha acquistata a causa della pessima qualità. Infine, secondo il ricorrente, sostenere che i 26 g di cocaina da lui provati fossero un campione correlato alla richiesta di 1 kg di cocaina è arbitrario, ove si consideri che da nessun verbale risulta una congettura simile; anzi, tanto __________ quanto __________ l'hanno finanche esclusa.

                                          Ora, si può convenire con il ricorrente che __________ non ha dichiarato quanto ha accertato – invero frettolosamente – il primo giudice, nel senso che non ha esplicitamente confermato l'ordinazione di 1 kg di cocaina pretesa da __________. Ha sì ammesso di essere stato interpellato da quest'ultimo per un affare di droga, ma ha anche precisato che la richiesta riguardava 50-100 g di cocaina settimanali, da aumentare se la droga si fosse rivelata di buona quantità (act. 18: verbale del 19 ottobre 2000, ore 13.40, pag. 2, e verbale del 19 ottobre 2000, ore 15.15, pag. 1). A ragione il ricorrente fa notare altresì che __________ ha sostenuto, come per altro ha rilevato il primo giudice, di avere dato a __________ i 26 g di cocaina non come campione destinato a terzi, ma in pagamento di telefoni cellulari (sentenza, pag. 8). Tali precisazioni, in ogni modo, oltre a confermare che era in corso un traffico di droga, non bastano per ravvisare arbitrio nell'esito cui è giunta la sentenza impugnata (sopra, consid. 1). La Corte poteva infatti dedurre l'esistenza di una seria trattativa intesa a procurare al ricorrente una partita di 1 kg di cocaina, senza cadere in arbitrio, valutando nel loro complesso le dichiarazioni di __________, __________, __________ e __________, le quali suffragavano univocamente l'iniziativa dell'imputato. Ciò non appare manifestamente insostenibile se si pensa che __________ si è rivolto a __________ dicendogli proprio che un terzo intendeva acquistare 1 kg di cocaina, che __________ ha delegato il compito a __________ (il quale ne ha chiaramente compreso la portata, a prescindere dalle puntualizzazioni in sede istruttoria sull'esatta quantità di cocaina da acquistare), che, preoccupato per il mancato arrivo della droga, __________ non ha esitato a far capo a tale __________, ricevendo da lui cocaina in pagamento di alcuni cellulari venduti per conto di __________, che __________ a sua volta ha offerto la droga al ricorrente, il quale però l'ha respinta siccome scadente, come ha attestato __________ (apprendista nel negozio di __________), tanto da costringere __________ a riprendersela. Pretendere la propria estraneità ai fatti in un contesto così accertato è infruttuoso, e ciò a prescindere dalla questione di sapere se i 26 g di cocaina mostrati all'accusato fossero realmente un campione (ipotesi accreditata dal primi giudice) o un espediente per guadagnar tempo, in attesa che __________ riuscisse a procurarsi la merce.

                                6.      Il ricorrente censura le considerazioni della Corte di assise sull'irrilevanza dell'obiezione secondo cui egli non poteva permettersi di acquistare 1 kg di cocaina, trovandosi in stato di insolvenza. Egli non si confronta però con le motivazioni che hanno indotto la prima Corte a ritenere irrilevante tale circostanza, in particolare perché, dato il suo stesso comportamento reticente, non si è potuto stabilire se egli intendesse acquistare la droga a credito o per conto di terzi (sentenza, pag.11). Carente di requisiti formali, su questo punto il ricorso va dichiarato inammissibile.

                                7.      Secondo il ricorrente, la Corte di assise avrebbe comunque violato l'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup ritenendo che a __________ egli abbia commissionato una partita di droga, avendo egli toccato solo di sfuggita l'argomento in una sola occasione, durante una conversazione amichevole. La doglianza è priva di consistenza. Si fosse trattato soltanto di una chiacchierata estemporanea, come sembra pretendere l'accusato, mal si comprenderebbe perché __________ sia subito dato da fare interpellando __________, perché __________ si sia rivolto senza indugio a __________, perché __________ si sia affrettato a comprare cocaina da tale __________ nell'attesa che __________ fosse in grado di reperire la sostanza, perché lo stesso __________ abbia consegnato la cocaina ricevuta da __________ a __________, perché questi l'abbia offerta all'accusato per assaggio e perché __________ abbia dovuto ritornare la cocaina a __________, dopo che il ricorrente l'aveva sdegnosamente rifiutata per la sua pessima qualità. Asserire di fronte a un quadro del genere che __________, __________ e __________ si siano impegnati senza che sussistesse una relazione con la natura e la portata del colloquio intercorso tra __________ e il ricorrente è impresa vana. E, nelle circostanze accertate, la prima Corte poteva, senza violare il diritto federale, ritenere il ricorrente autore colpevole di atti preparatori volti all'acquisto di 1 kg di cocaina (art. 19 n. 1 cpv. 6 Lstup; sulla nozione di atti preparatori: DTF 121 IV 198 consid. 2a).

                                8.      Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv.1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia     fr.   900.–

                                          b) spese                        fr.   100.–

                                                                                fr. 1'000.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle Opere sociali, Segreteria generale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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