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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.2002 17.2002.29

13. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·7,025 Wörter·~35 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2002.00029

Lugano 13 settembre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 aprile 2002 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 2 marzo 2002 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Alle ore 6.34 del 30 maggio 2001 la Gendarmeria di Lugano è sta­ta chiamata per telefono da __________, che asseriva di essere stata vittima di violenza carnale. Agli agenti che si sono presentati al suo domicilio di __________ essa, in stato di agi­tazione e di shock, ha mostrato il proprio orologio rotto, danneggiato a suo dire dall'uomo che l'aveva violentata. Ha raccontato poi di essersi recata con un'amica, la sera prima, alla disco­teca __________, dove al termine della serata un giovane slavo si sarebbe offerto di accompagnarle a casa entrambe in automobile. Ricondotta l'amica presso la sua abitazione a __________, egli, anziché fermarsi davanti al di lei domicilio poco distan­te, ha proseguito fino in una zona boschiva a __________, dove l'aveva immobilizzata, le si sarebbe messo sopra, prendendola per il collo fino a farle mancare il respiro, e l'aveva violentata (verbali PP, act. 17).

                                B.      Al pronto soccorso dell'Ospedale regionale di __________, __________ è stata tosto visitata dalla dott. __________, che l'8 giugno 2001 ha rilasciato un certificato medico attestante – tra l'altro – che la paziente lamentava dolori al collo per strangolamento e presentava graffi con piccole escoriazioni al collo dai due lati (annesso all'act. 25 del rapporto di polizia). Anche alla dott. __________ __________ ha narrato come il giovane che aveva dato un passaggio in auto a lei e all'amica l'aveva condotta in un bosco e l'aveva violentata, tenendola stretta per il collo e lasciando la presa solo ogni tanto, perché lei potesse respirare (act. 25 annesso al rapporto di polizia). __________ è stata visitata inoltre dalla ginecologa dott. __________, che però non ha riscontrato nulla di anorma­le, pur precisando che ciò non escludeva la violenza carnale (annesso all'act. 33 del rapporto di polizia). La ginecologa ha constatato nondimeno che il viso della paziente presentava un edema palpebrale bilaterale e che il collo denotava un arrossamento anteriore diffuso. Pure al lei __________ ha raccontato di essere stata violentata dal giovane che l'aveva riaccompagnata in automobile, insieme all'amica, con la quale aveva trascorso la serata in discoteca (act. 33 annesso al rapporto di polizia).

                                C.      Terminate le visite mediche, gli inquirenti si sono fatti accompagnare dalla donna sul luogo dell'aggressione, dopo di che hanno riaccompagnato quest'ultima a casa, prendendo in consegna gli abiti che lei indossava quella sera. La polizia si è quindi messa alla ricerca dell'autore facendo capo anzitutto della targa dell'au­to __________ annotata dalla denunciante. Accertato che l'indicazione era erronea, gli inquirenti hanno raggiunto __________, l'amica che ave­va trascorso la serata in discoteca con __________. Grazie alle indicazioni di lei gli agenti hanno identificato in __________, intestatario dell'automobile targata __________, la persona che aveva incontrato le due donne in discoteca. Tradotto negli uffici della polizia cantonale, costui ha ammesso di avere condotto la denunciante nel luogo da essa indicato e di avere avuto con lei rapporti sessuali completi, ma ha sostenuto che ciò sarebbe avvenuto su proposta della donna, la quale gli aveva domandato se conoscesse un posto adatto per appartarsi. Tutto sarebbe avvenuto perciò con l'assenso di lei.

                                D.      Il 1° giugno 2001 __________ e __________ sono stati sottoposti a un'indagine medico-legale da parte della dott. __________. Per quanto riguarda la denunciante, la dott. __________ ha riscontrato dolori alla palpazione del collo e alla pressione e allo spostamento della laringe, notando non meno di 11 ecchimosi di 1 o 2 cm sugli arti inferiori, con predominanza nella zona central­e delle due cosce, e altre 4 ecchimosi nella parte superiore del corpo. Pur non rilevando i segni rossi fotografati in occasione della visita medica avvenuta il 30 maggio precedente, essa ha concluso per un'aggressione al collo, sottolineando che la distribuzione, la forma e l'età delle ecchimosi sono compatibili con il racconto della denunciante (act. 13 annesso al rapporto di polizia). Sul corpo di __________ la dott. __________ ha trovato numerose tracce di arrossamenti lineari e freschi nella parte anteriore della spalla sinistra e del torace, come pure sulla parte superiore del braccio sinistro, oltre a piccole escoriazioni al polso destro (act. 14 annesso al rapporto di polizia). Interrogato al riguardo, l'uomo ha preteso dapprima di non avere lesioni. Posto di fronte all'evidenza, egli ha attribuito ciò al proprio lavoro, che gli imporrebbe di spingere pesi con l'appoggio della spalla sinistra o destra. __________, impiegato della stessa ditta, ha dichiarato però che __________ lavora come carrellista e sposta le palette – del resto molto pesanti – con un sollevatore, non le braccia (act. 28 annesso al rapporto di polizia).

                                E.      Il 5 giugno 2001 __________ si è rivolta di nuovo alla polizia, segnalando che un certo __________ le aveva telefonato, offrendole denaro in cambio del ritiro della denuncia. Durante l'inchiesta __________ (madre dell'accusato), sentita il 25 giugno successivo, ha ammesso di avere chiesto agli amici __________ e __________ (det­to __________), gerente del bar __________ a __________, di invitare la denunciante a ritirare la denun­cia, negando però di avere offerto denaro (inc. __________, annesso 6 al rapporto di polizia).I due chiamati in causa hanno contesta­to ogni addebito (annessi 7 e 9 al rapporto di polizia), __________ ammettendo soltanto di avere telefonato a __________ su incarico di un non precisato amico di famiglia perché, senza ritirare la denuncia, modificasse la versione dei fatti in modo da scagionare __________ (annessi 4 e 11 al rapporto di polizia).Sentiti ripetutamente dagli inquirenti e dal Procurato pubblico, anche in contraddittorio (verbali PP, act. 4), __________ e __________ hanno confermato le rispettive versioni: la donna ha ribadito di essere stata violentata appena giunti nel bosco di __________, l'uomo ha ripetuto che la passeggera lo aveva sollecitato a raggiungere una zona appartata per avere rapporti intimi.

                                F.      Con sentenza del 22 marzo 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di violenza carnale per avere, tra le ore 5.30 circa e le 6.30 del

                                          30 maggio 2001, a __________, costretto __________ con la forza a subire la congiunzione carnale. Lo ha inoltre riconosciu­to colpevole di guida in stato di ebrietà per avere, quella not­te, condotto la sua vettura Opel “Vectra” targata __________ in stato di ubriachezza, come pure colpevole di circolazione senza la licenza di condurre per avere, tra il 23 e il 30 maggio 2001, guidato tale automobile sprovvisto di una valido titolo, in particolare per non avere provveduto alla conversione della licenza bosniaca in quella svizzera. In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato __________ a 3 anni e 9 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni (provvedimento sospeso condizionalmente con un periodo di prova di tre anni). La Corte di assise ha condannato l'imputato inoltre a versare a __________ fr. 4889.65 per perdita di guadagno, fr. 15 179.– per spese di patrocinio e fr. 15 000.– per torto morale.

                                G.      Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 25 marzo 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 28 aprile successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'accusa di violenza carnale e di essere condannato a non più di 3 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente) per guida in stato di ebrietà e circolazione senza la licenza di condurre. In subordine egli postula una riduzione della pena a 18 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni) o, in via ancor più subordinata, la riduzione della durata dell'espulsione a tre anni (sospesi condizionalmente per due). Nelle loro osservazioni del 27 maggio 2002 il Procuratore pubblico e la parte civile __________ propongono di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamen­te se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre spie­gare invece per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimen­to di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o poggino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quan­do è arbitraria nel risultato, non solo nelle motivazioni (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c).

                                2.      Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere valutato sistematicamente a suo svantaggio gli elementi a sostegno della pretesa violenza carnale, trascurando di conferire il giusto peso ai fatti comprovati e agli indizi contrari, credendo unilateralmente alla denunciante e facendo capo per finire a due pesi e due misure al momento di vagliare le versioni dei protagonisti. Ciò connoterebbe arbitrio.

                                3.      Nella sentenza impugnata i primi giudici hanno accertato che l'imputato aveva dichiarato agli inquirenti di avere, la sera del 30 maggio 2001, raggiunto in automobile la discoteca __________, dove a un certo momento sono entrate due donne che egli già conosceva, l'una __________ di cittadinanza croata. Egli aveva cominciato a parlare con loro, offrendo da bere e ballando con esse, ma astenendosi da qualsiasi iniziativa. Alla chiusura del locale le due donne (o una di loro) gli avevano chiesto di essere accompagnate a casa, a __________, richiesta cui egli aveva consentito. __________ aveva quindi preso posto davanti, mentre __________ era salita dietro. A dire dell'accusato, la prima gli avrebbe posato ogni tanto la mano sinistra sulla sua coscia destra. Giunti presso il bar __________, __________ era scesa dall'auto, salutandoli. Non appena ripartiti, __________ aveva spostato la mano dalla gamba destra di lui, appoggiandogliela sopra il pene e proponendogli di avere rapporti intimi, se appena conosceva un posto adatto. Egli si era diretto perciò verso il __________, luogo a lui noto per esservisi apparato in automobile altre volte con occasionali compagne.

                                          Lì egli aveva – a suo dire – spogliato completamente la passeggera, aveva reclinato il sedile e si sarebbe a sua volta denudato, baciando e toccando la donna alle parti intime. __________ era poi montata a cavalcioni su di lui, sdraiato sul sedile del conducente, e così era avvenuta la prima congiunzione carnale, durante la quale la donna gli aveva detto che le piaceva essere insultata, ciò che però lui non ha fatto. Egli aveva poi rovesciato la posizione, con lui sopra e lei sotto, al che aveva raggiunto l'orgasmo, eiaculando sul ventre della donna. Infine __________ gli aveva espresso gradimento per la prestazio­ne. Rivestitisi, i due erano usciti dall'auto per fumare una sigaret­ta, prima l'uno poi l'altra. Essa gli aveva chiesto allora un prestito fr. 300.–. Egli aveva risposto che ci avrebbe pensato e che, se avesse avanzato denaro, glie lo avrebbe portato la sera stessa al bar __________. Nel tragitto di ritorno __________ si era messa a piangere e lo aveva ingiuriato, accusandolo di averla violentata e minacciando di denunciarlo. Riaccompagnatala a casa, egli era poi andato a dormire a __________ da sua madre (sentenza, pag. 21 a 23).

                                          La Corte di assise ha accertato altresì che agli inquirenti __________ aveva raccontato di avere raggiunto la discoteca __________ in taxi con l'amica __________, casualmente incontrata poco prima in un esercizio pubblico di __________. Nella discoteca esse si erano imbattute nell'imputato (identificato da foto segnaletiche), il quale si era intrattenuto con loro, ma soprat­tutto con l'amica, cittadina dell'ex Iugoslavia. A loro egli aveva ripetutamente offerto birra e con loro aveva ballato. Egli si era offerto poi di riaccompagnarle a casa. __________ – secondo la Corte – non ricordava con precisione né il tipo di automo­bile, né quante portiere avesse e nemmeno se essa si fosse accomodata davanti o dietro, anche se in un primo tempo aveva affermato di essersi seduta dietro in un'auto a due porte, dicendo che si sentiva completamente ubriaca. Giunti a __________, essa aveva voluto scendere con l'amica, ma l'imputato non le aveva lasciato il tempo. Davanti a casa essa gli aveva gridato di fermar­si, ma lui aveva risposto di non preoccuparsi e che sarebbero andati a fare un giro. Dopo qualche minuto essi erano giunti in un bosco a __________ e, appena fermata l'automobile, l'accusato si era avventato su di lei, togliendole pan­taloni e maglietta. Essa avrebbe tentato di difendersi, ma inva­no, poiché egli – molto più grosso e forte – le stringeva il collo con una mano. Temendo per la vita, sentendosi soffocare e sfinita per gli inutili tentativi di difesa, essa si era lasciata fare. L'uomo l'aveva poi ricondotta a casa, minacciandola di morte se avesse sporto denuncia. Scesa dall'auto, essa aveva annotato – sbagliandosi – il numero di targa (sentenza, pag. 23 a 29).

                                4.      Prima di esaminare la credibilità delle contrapposte versioni, la Corte di assise ha ricordato che __________ (la sola che con la sua testimonianza potesse contribuire a chiarire la fattispecie) aveva dichiarato che l'imputato aveva tentato un approccio con lei, finalizzato a rapporti intimi. Essa aveva anzi soggiunto che al momento di rincasare __________ le aveva detto di essere stanca, che “non ce la faceva più”. La Corte di assise ha rilevato che durante il viaggio __________ non aveva notato se l'amica avesse posto la mano sulla coscia dell'uomo e all'atto di scendere dall'auto essa si aspettava che __________ la seguisse. Dal fatto che quest'ultima fosse rimasta nell'auto essa non aveva tratto deduzione particolare, salvo supporre che i due intendessero proseguire la serata (sentenza, pag. 29 con riferimento anche al verbale del dibattimento). La Corte di merito ha anche ricordato che in aula l'imputato, pur ribadendo la tesi del rapporto consensuale, non aveva saputo spiegare come mai per l'incontro ravvicinato __________ non avesse messo a disposizione il suo appartamento, più vicino rispetto al parco e sicuramente più comodo dell'automobile, né aveva sapu­to giustificare i vestiti strappati, l'orologio rotto, i lividi sul corpo di lei, il pianto e la denuncia, né i segni sul collo della donna, quan­tunque egli negasse di averla presa per il collo.

                                          La Corte non ha mancato di ricordare che la denunciante non è comparsa al dibattimento perché pochi giorni le era occorso un fatto analogo, essendo rimasta vittima di violenza carnale da parte di due cittadini africani richiedenti l'asilo, ospiti del Centro per cui essa lavorava. Ciò aveva gravemente prostrato la donna, che per la sua con­dizione psicofisica non si sentiva di affrontare il processo. Le parti erano state sentite così a un'udienza “per incombenti” del 13 marzo 2001. Con certificato medico del 14 mar­zo 2002 il dott. __________ aveva poi confermato l'impossibilità per la denunciante di presenziare al processo, dichiarando di non poter formulare una prognosi “sulla risoluzione del quadro psicologico della paziente entro tempi più o meno brevi”. Nelle circostanze descritte il presidente della Corte di assise aveva deciso di celebrare il processo nel giorno stabilito, essendo garantito all'imputato il contraddittorio mediante l'integrale lettura in aula del verbale del confronto del 26 giugno 2001 davanti al Procuratore pubblico (sentenza, pag. 30).

                                5.      In esito al dibattimento la Corte di assise ha creduto infine alla denunciante. Ha rilevato anzitutto che l'imputato mentiva quando negava di avere fatto avances ad __________, quest'ultima affermando in modo del tutto attendibile il contrario. In realtà, secondo la Corte, l'imputato non voleva ammettere che quella notte egli aveva un'idea fissa: che la serata doveva terminare con un rapporto sessuale (sentenza, pag. 31). Certo, in discoteca egli non aveva preso iniziative verso la denunciante, né quest'ultima lo aveva stuzzicato, a dimostrazione che – almeno fino a qual momento – essa non provava attrazione per lui (sentenza, pag. 31 seg.). Lasciata aperta la questione di sapere se siano state le due donne a chiedere un passaggio o se sia stato il prevenuto a offrire la cortesia, i primi giudici hanno ricordato in ogni modo che, stando alla deposizione di __________, all'uscita della discoteca __________ era molto stanca, “non ce la faceva più”. Non era quindi verosimile che, in quello stato, essa mirasse a rapporti intimi con l'imputato (sentenza, pag. 32 e 33).

                                          La prima Corte non ha trascurato neppure che il racconto della vittima risultava lacunoso sul viaggio in auto, non essendo lei stata in grado di rammentare con precisione né il tipo né il numero delle porte dell'automobile e nemmeno dove essa si era acco­modata, ricordando solo una forte musica che nell'abitacolo però non poteva esserci, l'imputato non avendo ancora collegato i fili dell'autoradio acquistata il giorno prima. Per i primi giudici tuttavia ciò non pregiudicava la credibilità della donna, che a quel mo­mento aveva ormai “abbassato la guardia”, stanca e ubriaca, e non prestava più attenzione a dettagli apparentemente trascurabili, tanto più che non provava interesse nemmeno per l'autista e aspettava solo di giungere a casa (sentenza, pag. 33). L'impu­tato pretendeva che la denunciante gli avrebbe rivolto un'inequivocabile profferta posando la mano sinistra sulla sua coscia destra, ma __________, che sedeva dietro a destra (sentenza, pag. 34), non aveva notato nulla. A parte ciò – ha soggiunto la Corte – la tesi dell'approccio che inizia solo nella vettura risulta poco verosimile, prima di allora i due essendosi pressoché ignorati e la denunciante manifestando chiari segni di stanchezza (sentenza, pag. 34).

                                          Accertato che __________ si era stupita del fatto che, giunti a __________, la denunciante non fosse scesa con lei dall'automobile, salvo credere che i due intendessero continuare la serata, la Corte di assise non ha creduto all'imputato quando asseriva che l'accompagnatrice, nel brevissimo tragitto che la separava da casa, gli avrebbe pienamente esplicitato le sue intenzioni, ap­poggiandogli la mano sul pene e chiedendogli se conoscesse un posto ove appartarsi. Un atteggiamento del genere era incompatibile con la spossatezza manifestata dalla donna sin dal momen­to in cui avevano lasciato la discoteca, ove per altro non era accaduto nulla che lasciasse presagire qualcosa tra i due (sentenza, pag. 34 seg.). E non per caso, secondo la Corte, a detta dell'imputato il preteso approccio avrebbe assunto chiara connotazione sessuale soltanto al momento in cui __________ era ormai fuori dall'auto, ciò che impediva qualsiasi verifica. Inoltre i primi giudici hanno ritenuto inverosimile che la denunciante abbia atteso proprio “gli ultimi 5 o 10 secondi della serata” per sollecitare un rapporto sessuale in un luogo apparta­to, per di più a ridosso della sua abitazione. Molto più attendibile era – secondo la Corte di merito – che, desideroso di sfogarsi ed essendogli sfuggita la preda più appetibile __________, l'imputato abbia deciso infine di ripiegare sulla denunciante, considerata per altro un soggetto “facile”, disponibile. Per questo motivo, invece di far­la scendere presso casa, egli aveva tirato diritto e l'aveva condot­ta in un luogo a lui noto (sentenza, pag. 35).

                                          Per quanto riguarda i particolari, la Corte ha riconosciuto che il racconto di __________, ancorché coerente, presentava lacune, giacché la donna non era stata in grado di spiegare su quale sedile avrebbe subìto la violenza (su quello del conducente sono poi state rinvenute tracce di sperma), né come essa si fossa ritrovata contro la sua volontà sul sedile sinistro, sotto l'imputato. I giudici hanno attribuito ciò, nondimeno, alla confusione e al probabile shock riportato dalla donna. Del resto l'imputato, alto 185 cm e pesante circa 100 kg, era senz'altro in grado di spostare una persona di 50 kg scarsi, foss'anche contro la volontà di lei (sentenza, pag. 35). Se le cose si fossero svolte come l'imputato raccontava – ha soggiunto la Corte – non si spiegherebbero del resto gli abiti strappati della denunciante, l'orologio rotto, l'orecchino mancante, i 15 lividi sul corpo di lei e quelli sul corpo di lui, né i segni sul collo della donna, attribuibili dal medico legale ad aggressione (sentenza, pag. 36).

                                          Esclusa la tesi del complotto, la Corte ha vagliato altresì il comportamento dei protagonisti dopo l'accaduto, concludendo che anch'esso depone a favore della denunciante. Ancora in presenza dell'imputato la donna si era infatti messa a piangere, ad accusare l'uomo di violenza e a dirgli che l'avrebbe denunciato. Scesa dall'auto, aveva tentato di annotare il numero di targa. Giunta a casa, aveva immediatamente chiamato la polizia e in seguito aveva avuto un comportamento che sia il personale medico, sia gli specialisti del sostegno psicologico hanno ritenuto compatibile con quello di chi è vittima di violenza carnale (sentenza, pag. 36 seg.). L'accusato, dal canto suo, è corso il mattino successivo a ripulire minuziosamente l'automobile, non – come egli sosteneva – per amore del veicolo, ma per cancellare ogni traccia (sentenza, pag. 37). Inoltre la Corte di assise ha ricordato che terzi legati alla madre dell'imputato avevano telefonato alla denunciante per ottenere, dietro pagamento, la modifica della versione dei fatti. Infine il tentativo di delegittimare la vittima, raccontando che essa avrebbe tentato di estorcergli danaro, ciò che in passato aveva tentato di fare – ma l'accusa era rimasta senza alcun riscontro – anche con un cittadino albanese, metteva in dubbia luce l'imputato (sentenza, pag. 37).

                                6.      Secondo il ricorrente la Corte avrebbe dato un esempio di approccio unilaterale e colpevolista manifestando comprensione per la denunciante, che non era stata in grado di rammentare nemmeno il modello di automobile o il tipo di carrozzeria, mentre ha dimostrato intransigenza nei suoi confronti, biasimandolo per avere mentito negando di avere insidiato __________ (ricorso, punto 2).Se non che, così argomentando, il ricorrente omette di confrontarsi con i motivi che hanno indotto i primi giudici a ritenere – tutto sommato – secondari i vuoti di memoria della donna. Essi hanno ricordato al proposito che, dopo avere lasciato la discoteca, la denunciante aveva ormai “abbassato la guardia”, nel senso che, stanca e ubriaca, non prestava attenzione a quelli che parevano dettagli trascurabili, tanto più che non aveva alcun interesse per l'autista e aspettava solo di giungere a casa (sentenza, pag. 33). Spettava al ricorrente spiegare perché tali motivazioni porterebbero a un risultato manifestamente insostenibile. Nulla di ciò traspare dal ricorso. Nel seguito del memoriale il ricorrente evoca talune affermazioni della denunciante non rispon­denti alla realtà, attribuendo alle stesse valenza decisiva per la credibilità di lei e ipotizzando persino che la donna avrebbe deliberatamente mistificato il raccon­to per far credere che – seduta dietro anziché davanti – essa non sia potuta uscire dall'automobile quando era scesa l'amica e per rendere così inverosimile la versione secondo cui lei medesima avrebbe stuzzicato l'uomo posandogli una mano sul pene. Ma ciò non basta per rimproverare alla prima Corte di avere usato due pesi e due misure biasimando l'imputato per avere mentito negando le avances ad __________ e per avere invece fatto dipendere da stanchezza ed ebrietà i mancati ricordi evocati a pag. 33 della sentenza di assise.

                                7.      Secondo il ricorrente la Corte di assise ha elaborato un'interpretazione azzardata e contraria al normale andamento delle cose laddove assume che la vittima ha recuperato lucidità al momento in cui ha percepito che le stava accadendo qualcosa di grave. Ciò denoterebbe arbitrio, sia perché la credibilità di lui è stata correlata alla globalità del suo racconto, sia perché la lucidità di lei è riferita proprio alla fase cruciale dell'accaduto, allorché egli le avrebbe usato violenza. Inoltre la donna ha preteso di essere stata violentata sul sedile anteriore destro e che l'aggressore stava sopra di lei, mentre è stato accertato che la congiunzione carnale ha avuto luogo sul sedile del conducente. Tale fatto fondamentale è stato minimizzato dalla prima Corte, che arbitrariamente ha scartato la sua versione, stando alla quale tutto è accaduto – appunto – sul sedile del conducen­te. Ricordato che la denunciante ha sempre asserito che il rapporto sessuale ha avuto luogo sul sedile del passeggero, ciò che era impossibile poiché un difetto del sistema impediva di reclinarlo, l'accusato afferma per finire che, essendosi svolto il fatto per forza di cose sul suo sedile, la donna non poteva trovarsi sotto di lui, per lo meno senza volerlo.

                                          a)   I primi giudici hanno riconosciuto – come detto – che il racconto della donna, seppur coerente, non manca di lacune, non avendo essa saputo spiegare come mai dal sedile destro si sia ritrovata su quello sinistro, per di più con l'uomo sopra di lei. Hanno ritenuto però che tali vuoti non inficiassero la versione della vittima nella sua sostanza ed erano verosimilmente riconducibili allo shock. Il racconto della denunciante per il resto appariva lineare. Inoltre l'aggressore, ben più prestante e grosso di lei, aveva senz'altro la forza per tirare a sé la malcapitata (sentenza, pag. 35).

                                          b)   Si può convenire con il ricorrente che, presa a sé stante, una motivazione del genere può destare interrogativi. Che __________ non sia stata in grado di rammentare né il modello della vettura, né quante porte essa avesse, e nemmeno dove essa si fosse accomodata, ricordando anzi musica che non c'era, può apparire comprensibile, ove si consideri che – stando alla sentenza di assise – a quel momento della serata essa era stanca, ubriaca e non aveva alcun interesse per il conducente (sentenza, pag. 33). Che essa non sia stata in grado però di spiegare come sia stata violentata dentro l'automobile non manca di lasciare perplessi. Sempre secondo la sentenza di assise, in effetti, dal momento in cui l'imputato non si era fermato davanti a casa, la donna era tornata in sé in misura sufficiente per dare una versione relativamente dettagliata dei fatti (sentenza, pag. 33). Non che l'affermazione dell'imputato, stando al quale sarebbe stato impossibile reclinare il sedile anteriore destro per un difetto della manopola, sia plausibile. __________, infastidita pro­prio dal quel abbassato, lo aveva rimesso in posizione verticale senza incontrare problemi (osservazioni al ricorso del Procuratore pubblico, pag. 7 con riferimento al verbale di __________). Il fatto è che la congiunzione carnale è avvenuta sul sedile del conducente.

                                          c)   Rimane da esaminare pertanto se i primi giudici siano caduti in arbitrio per avere accertato che il ricorrente abbia coartato la volontà della donna, spostandola da un sedile all'altro. Intan­to non si può seguire il ricorrente quando afferma che, per trovarsi sdraiata sul sedile del conducente con lui sopra, __________ avrebbe dovuto necessariamente mettersi prima a cavalcioni su di lui. Senza trascendere in arbitrio i primi giudici potevano infatti ritenere che, grazie alla sua evidente superiorità fisica e alla presa per il collo, l'accusato poteva piegare la volontà della donna, trascinandola sul sedile del conducente completamente abbassato. Certo, l'ope­razione non dev'essere stata agevole. Pretendere però che la donna non si sarebbe mai potuta trovare sul sedile sinistro senza averlo voluto è impresa vana. Come il Procuratore pubblico rileva nelle osservazioni al ricorso (pag. 7), da­ta la spossatezza e l'ubriachezza della denunciante, la dinamica accreditata dai primi giudici non può dirsi manifestamente insostenibile.

                                          d)   Gli interrogativi sollevati dal ricorrente non bastano dunque per far apparire arbitraria la sentenza impugnata. Tanto meno ove si considerino gli altri indizi evocati dalla Corte di assise, inconciliabili con la versione stando alla quale la denunciante medesima avrebbe preso l'iniziativa, proponendo di appartarsi in automobile. Si ricordi il palese stato di stanchezza di lei al momento di lasciare la discoteca, la volontà di rientrare al più presto, il disinteresse per la persona dell'imputato, le avances di lui ad __________ (celate agli inquirenti per nascondere il vero scopo della serata, quello di andare a donne), la mancanza di qualsiasi riscontro circa le asserite profferte della donna in automobile, l'inverosimile affermazione secondo cui la passeggera, a poca distanza da casa, gli avrebbe posto una mano sul pene proponendogli di appartarsi altrove. A ciò si aggiunge la poca stima che l'accusato aveva della denunciante, considerata una donna facile, i 15 lividi sul corpo di lei (accertati immedia­tamente dai medici), compresi i segni sul collo attribuiti dal medico legale a un'aggressione, i lividi sul corpo dello stesso imputato (estranei alla sua attività professionale), gli abiti strappati della donna, l'orologio rotto, l'orecchino mancante, il comportamento della vittima dopo i fatti (compatibile con la violenza subìta), la minuziosa pulizia dell'abitacolo eseguita dall'accusato il mattino seguente, i tentativi di terzi legati alla madre dell'accusato perché la donna “aggiustasse” le sue dichiarazioni e – non da ultimo – la totale assenza di elementi indizianti un even­tuale complotto nei confronti dell'imputato.

                                8.      Nel seguito del ricorso l'imputato insiste nel definire arbitrario credere che la denunciante si sia potuta trovare supina sul sedile sinistro dell'automobile contro la sua volontà. Arbitrio è dato però, come noto (consid. 1), ove arbitrario sia anche il risultato della sentenza. E il ricorrente non illustra perché la prima Corte sareb­be caduta in arbitrio apprezzando anche gli altri indizi che corroborano la versione della donna. Basti ricordare il contesto che ha preceduto il fatto, inconciliabile con la asserita provocazione da parte di lei, i segni sul corpo e sul collo riportati dall'uno e dall'altra, inspiegabili secondo la versione dell'imputato. In con­dizioni siffatte poco sussidia attardarsi sulla questione di sapere se – per finire – la congiunzione carnale sia avvenuta sul sedile destro o su quello sinistro, se la donna stesse sopra o sotto, se i rapporti sessuali siano stati uno o due. L'insieme degli elementi considerati permette di concludere senza arbitrio che quella not­te __________ ha subìto violenza nell'automobile dell'imputato. Al ricorrente non giovano perciò le argomentazioni esposte nei pun­ti 5.2, 5.3 e 5.4 del memoriale, appellatorie e comunque inidonee a dimostrare l'arbitrio in cui sarebbe incorsa la prima Corte giudicando di gran lunga più convincenti gli indizi a favore della versione della vittima.

                                          Riferendosi poi specificatamente ai segni sul collo, ai lividi e agli abiti strappati, il ricorrente assevera che – come la Corte stessa ha dato atto – la donna non è stata oggetto di vere e proprie percosse, ma che fra i due vi è stata una colluttazione. Egli suggerisce per­tanto “un'altra chiave di lettura”, adombrando l'ipotesi che il rapporto intimo sia stato piuttosto focoso e movimentato, ciò che spiega i segni sul corpo, dovuti alla differente mole tra i due e al luogo ristretto (l'abitacolo dell'automobile) in cui l'atto si è consu­mato. Ricordato che i segni sul collo non sono stati interpretati dalla Corte di assise come indice di strangolamento, tant'è che l'aggravante dell'art. 190 cpv. 2 CP è stata lasciata cadere, egli si duole che i primi giudici si siano sospinti in arbitrio rimproverandogli di non essere stato capace di spiegare tali segni, mentre egli non solo ha sempre negato di avere tentato di strangolare la donna, ma ha pure ammesso al dibattimento di averla toccato sul collo, come risulta dal relativo verbale. In realtà il ricorrente dimentica che nel suo primo verbale del 31 maggio 2001 egli nemmeno aveva alluso a un rapporto sessuale turbolento, negando finanche di avere stretto la donna al collo (pag. 5), salvo accennare a un rapporto “un po' acceso” nel suo secondo interrogatorio, quando gli è stato mostrato il referto del medico legale sulle condizioni della denunciante (verbale del 4 giugno 2001, pag. 3). Non si vede quindi come la Corte di assise possa essere caduta in arbitrio scartando – anche solo implicitamente – un'ipotesi che l'imputato non ha mai seriamente sostenuto.

                                9.      Ricordato che __________ non è comparsa al dibattimento, il ricorrente – pur non lamentando alcuna limitazione dei diritti della difesa (art. 228 cpv. 1 lett. b CP) – assevera che l'audizione della denunciante avrebbe potuto contribuire a chiarire i punti oscuri della fattispecie. Chiede pertanto che, ove la Corte di cassazione e di revisione penale ritenga insufficiente l'accerta­mento dei fatti, ordini un rinvio alla Corte di assise, al che la denunciante dovrà presentarsi. La richiesta è senza oggetto giacché, come si vedrà ancora oltre, i primi giudici non sono trascesi in arbitrio nella valutazione delle prove. La questione è pertanto senza portata pratica.

                              10.      Il ricorrente si duole che la denunciante non sia stata sottoposta a perizia psichiatrica, soggiungendo che la mancanza di tale referto avrebbe dovuto indurre la Corte a estrema cautela nel valutare la credibilità delle accuse a suo carico. L'obiezione è inconsistente, ove soltanto si consideri che egli nemmeno sostanzia gli estremi per un esame psichiatrico. Quali elementi facciano apparire la donna debole di mente egli non spiega.

                              11.      Il condannato censura infine l'entità della pena irrogatagli, definendola eccessivamente severa rispetto alle sue condizioni personali, segnatamente alla sua scemata responsabilità per ubriachezza, come pure per rapporto alle condizioni personali della vittima.

                                          a)   Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo con­to dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volon­tariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore, in partico­lare, occorre considerare la sua situazione familiare e profes­sionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la per­petrazione del reato entra in linea di conto, compresa la col­laborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2b con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1).

                                          b)   Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratemente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 101 con­sid. 2cl, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 15 consid. 2b, 24 consid. 1a, 299 consid. 2a, 121 IV 3 consid. 1a).

                                          c)   Nell'infliggere la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione la Cor­te di assise ha rilevato anzitutto che l'imputato ha commesso un grave reato su una donna debole, stanca e ubriaca, della quale ha creduto di poter approfittare impunemente perché “facile”. Per raggiungere il suo scopo egli ha abusato della fiducia venutasi a creare una notte in discoteca, nel corso del­la quale egli aveva mostra­to il lato migliore di sé, quello del ragazzo di compagnia che offre da bere, che induce una don­na ad accettare – o addirittura a chiedere – un passaggio in automobile. Comportatosi normalmente fin sotto il domicilio di __________, egli ha poi “gettato la maschera”, portando __________ in un luogo discosto e abusando di lei grazie anche al peso dei suoi 100 kg, per tacere della presa al collo che doveva persuadere la donna a desistere dalla vivace resistenza messa in atto. L'imputato – ha rilevato la Corte di assise – ha agito senza che la donna gli avesse dato modo di presumere un qualsivoglia consenso, rasentando persino l'ipotesi della violenza carnale aggravata (art. 190 cpv. 3 CP), viste le tracce lasciate sul corpo della vittima. Quanto agli altri reati commessi (guida in stato di ebrietà e circolazione senza licenza di condurre), essi hanno inciso poco, non oltre un mese di detenzione. A favore del prevenuto la prima Corte ha considerato, comunque, l'incensuratezza, l'età relativa giovane (“giovane adulto”) e la lieve scemata responsabilità dovuta a bevande alcoliche ingerite quella notte.

                                          d)   Secondo il ricorrente, visti gli alcolici da lui bevuti, la Corte di assise ha sottovalutato il suo livello di scemata responsabilità, almeno medio-alto. Basandosi sulle dichiarazioni dell'imputato, la Corte ha accertato in concreto una pesante ebbrezza, con un tasso attorno ai 2 g per mille, sia quando il ricorrente si è messo alla guida dell'automobile (poco dopo la mezzanotte), sia in seguito. In base a ciò essa ha riconosciu­to un'attenuazione di colpa per scemata responsabilità, seppure il ricorrente si vantasse di reggere quantità di alcol anche superiori senza problemi, tant'è ch'era riuscito a guidare il veicolo con sufficiente perizia. Invero la Corte ha soggiunto di non poter dire quale sia stato l'effetto dell'alcol ingerito sui processi decisionali dell'imputato, in particolare sulla decisone di usare violenza alla donna. Il perito giudiziario ritenendo più probabili comportamenti aggressivi e violenti sotto l'influs­so di forti dosi di alcol, essa ha ravvisato ad ogni modo una diminuzione della facoltà di control­lo, ovvero di conformarsi a un comportamento corretto. Tenuto conto però degli indizi di lucidità (capacità di guida, pronta decisione di raggiungere un luogo ben definito, coito interrotto per evitare una gravidanza indesiderata, minacce e intimidazioni in caso di denuncia), per finire essa ha riconosciuto al ricorrente una sce­mata responsabilità di grado lieve (sentenza, pag. 43 a 46). Ora, per ammettere una diminuzione della responsabilità non basta una qualsiasi mancanza di ritegno o un qualsiasi ottenebramento transitorio provocato dall'ebbrezza (DTF 107 IV 3), ancorché nel caso di concentrazioni d'alcol varianti tra due e tre grammi per mille una scemata responsabilità sia presunta (DTF 122 IV 49). Il ricorrente non spiega, confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (ove la Corte illustra come mai la scemata responsabilità non eccedesse il grado lieve nella fattispecie), perché i primi giudici siano trascesi in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento. Si limita a contrapporre la propria opinione a quella delle assise. Ciò non basta tuttavia perché la Corte di cassazione e di revisione penale intervenga al riguardo.

                                          e)   Secondo il ricorrente, la pena irrogatagli sarebbe eccessivamente severa anche se riferita alla prassi federale e cantonale nota a questa Corte. Carente di ogni utile indicazione, al riguardo la critica va dichiarata inammissibile. Anche ove sostiene che la pena sarebbe eccessivamente severa per rapporto alle sue condizioni personali, il ricorrente non spiega quali elementi la prima Corte avrebbe trascurato di considerare. Egli critica il fatto che la Corte di assise non avrebbe te­nuto anche conto del comportamento della vittima, “del suo atteggiamento per lo meno connivente e compartecipante fino alla consumazione dell'atto”, ma tale censura non ha consistenza. Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, la donna non ha tenuto atteggiamenti ambigui o equivoci, tali da far credere anche solo lontanamente che essa fosse disponibile alle voglie dell'imputato. Certo, non si può negare che la pena irrrogata al ricorrente sia severa. Per di più, la Corte non ha indicato – come le incombeva per diritto federale – l'entità della riduzione accordata in virtù delle attenuanti riconosciute, in particolare la scemata responsabilità per assor­bimento di bevande alcoliche. Questa volta si può sopras­sedere, eccezionalmente, a un rinvio per integrazione dei motivi (art. 296 cpv. 2 CPP). Dalla motivazione nel suo insieme si può desumere infatti che, senza attuenuanti, i primi giudici avrebbero verosimilmente irrogato all'imputato una pena attorno ai 4 anni di reclusione, di cui un mese di detenzione per le infrazioni alle norme sulla circolazione stra­dale (sentenza, pag. 47). Tenuto conto delle motivazioni esposte nel consid. 22 della sentenza impugnata, la a 3 anni e 9 mesi di reclusione risulta quindi severa, ma non ancora il risultato di un ecccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                              12.      Secondo il ricorrente la pena accessoria dell'espulsione per 10 anni decisa dalla Corte di assise è eccessiva e va annullata o, quanto meno, ricommisurata. Ancora una volta però egli non motiva la richiesta, né si confronta con le argomentazioni – pertinenti – che hanno indotto la Corte a emanare il provvedimento. Donde l'irricevibilità del gravame su questo punto.

                              13.      Infine il ricorrente si duole dell'ammontare dell'importo che la prima Corte ha riconosciuto alla vittima per torto morale, giudicandolo eccessivo rispetto a casi simili. La doglianza è però manifestamente inammissibile davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 268 cpv. 1 CPP).

                              14.      Dato l'esito cui è destinato il ricorso, gli oneri del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile __________, la quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tra­mite di un'avvocata, un'in­dennità di fr. 1500.– per ripetibili.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia          fr. 1400.–

                                          b) spese                            fr.   100.–

                                                                                     fr. 1500.–

                                          sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1500.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                         –  __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –  Ministero pubblico, Lugano;

                                         –  Corte delle assise criminali in Lugano;

                                         –  Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico, serco, 6500 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                         –  Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         –  Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         –  avv. __________ (per la parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                      Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2002.29 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.2002 17.2002.29 — Swissrulings