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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.01.2005 17.2002.2

28. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·412 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

decreto di stralcio a seguito di ritiro del ricorso

Volltext

Incarto n. 17.2002.2

Lugano 28 gennaio 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

 sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 gennaio 2002 presentato da

                                     __________,

                                     di __________, cittadino serbo nato a __________ (__________), già domiciliato a __________, residente ad __________, coniugato

                                     (patrocinato dall'avv. __________)

                                     contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2001 dalla presidente del Tribunale penale cantonale nei suoi confronti;

premesso che con sentenza del 6 dicembre 2001 la presidente del Tribunale penale cantonale ha respinto un'istanza presentata il 24 febbraio 2000 da __________ per ottenere la sospensione della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni pronunciata nei confronti di lui con decreto di accusa del 26 maggio 1992 (art. 347 cpv. 1 lett. e CPP);

ricordato che tale pena era stata sospesa condizionalmente, per il residuo non espiato, con decisione del 16 luglio 1993 del presidente del Tribunale penale cantonale e in seguito ripristinata con sentenza emanata il 16 marzo 1999 dal Tribunale di appello del Canton __________ in seguito a una nuova condanna dell'istante per reati commessi alla fine di ottobre del 1995;

accertato la predetta sentenza del 6 dicembre 2001 è stata impugnata il 2 gennaio 2002 da __________ con ricorso per cassazione, ricorso di cui il Procuratore pubblico ha proposto il rigetto con osservazioni dell'8 gennaio 2002;

preso atto che con lettera del 26 gennaio 2005 il patrocinatore dell'istante, richiamata la corrispondenza intercorsa con il presidente di questa Corte, chiede lo stralcio del ricorso, allegando uno scritto del 23 gennaio 2005 in cui il suo assistito gli comunica che il divieto di entrata pendente nei suoi confronti è stato annullato e che gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno in Svizzera, ragione per cui il ricorso è divenuto privo d'oggetto;

ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente sarà decisa dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art. 52 vCPP e 26 cpv. 1 Lag), il quale con decreto dell'11 aprile 2002 aveva comunque già concesso al richiedente il gratuito patrocinio nel procedimento davanti alla presidente del Tribunale penale cantonale per ottenere la sospensione condizionale dell'espulsione;

decreta:                     1.  Il ricorso è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                     2.  Non si riscuotono tasse né spese.

3.   Intimazione a:

–   .

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

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