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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.2002 17.2002.16

13. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,943 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2002.00016

Lugano 13 settembre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 aprile 2002 presentato da

__________, (patrocinata dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 21 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 31 maggio 2000, verso le 10.30, si è verificato in via __________ a __________ un incidente della circolazione che ha avuto quali protagonisti __________, conducente della vettura Buick Park Avenue targata __________, e __________, in sella alla motocicletta Aprilia Pegaso 125 __________.

                                  B.   Via __________ è una strada comunale che inizia in prossimità del ponticello ritratto sulle fotografie n. 1 - 4 (cfr. fascicolo intestato "Documenti difesa"). A fondo cieco e praticamente diritta per qualche centinaio di metri, essa si dirama in alcuni punti sia verso destra che verso sinistra per permettere l'accesso alle proprietà private. L'abitazione di __________ si trova all'interno della prima ramificazione verso destra (per chi viene dal ponticello) mentre __________ abita poco più avanti proseguendo sul tratto dritto. Per uscire da casa, __________ deve percorrere un primo pezzo di strada contrassegnata "Privata" con una scritta in bianco sull'asfalto (cfr. le fotografie n. 8 e 10 del menzionato fascicolo) e poi svoltare a sinistra, sempre su via __________, per dirigersi verso il ponticello. A causa della scarsa visibilità sulla sinistra, per chi esce dalla strada coattiva privata in oggetto è stato posato uno specchio che permette di scorgere eventuali veicoli sino quasi all'altezza del ponticello (cfr. le fotografie n. 6, 7 e 10 del medesimo fascicolo e quelle annesse al rapporto di polizia, act. N. 1).

                                  C.   Quel mattino, __________ era partita da casa a bordo della menzionata vettura e, nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra, arrivata praticamente al centro di __________, è entrata  in collisione con il centauro __________, proveniente dalla sua sinistra e diretto verso la propria dimora ad una velocità da lui dichiarata di 20/25 km/h. L'urto è avvenuto fra la parte centrale del paraurti anteriore della vettura condotta da __________ e la parte anteriore destra della motocicletta su cui si trovava __________. Questi è stato sbalzato dapprima sul cofano della vettura e quindi è rovinato a terra, riportando delle ferite di gravità tale da rendere necessaria l'amputazione del piede destro.

                                  D.   Con decreto di accusa del 30 luglio 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di lesioni colpose gravi e l'ha condannata ad una multa di fr. 1'500.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 21 febbraio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato sia l'imputazione che la pena contemplate nel decreto.

                                  E.   Contro il predetto giudizio __________ ha inoltrata una dichiarazione di ricorso per cassazione il 25 febbraio 2002. Nella successiva motivazione scritta del 2 aprile 2002 essa ha chiesto l'assoluzione. Sia il Procuratore pubblico che la parte civile, con osservazioni del 5 e rispettivamente del 15 aprile 2002, hanno postulato la reiezione del gravame.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata de­nota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aper­to contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sen­tenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                   2.   Dal giudizio impugnato risulta che la ricorrente aveva dichiarato in aula di non avere visto e nemmeno scorto nello specchio posto al termine della stradina da cui proveniva la presenza del motociclista. Presenza che  -come accertato dal Pretore-  le doveva pur essere segnalata sullo specchio, dal momento che esso permette la visione dell'intera strada fin quasi al ponticello ove inizia la via __________. L'infrazione di cui si era resa colpevole la ricorrente si configurava  -sempre secondo il Pretore-  nel non avere prestato la dovuta attenzione nello specchio, che le avrebbe segnalato l'arrivo del motociclista, prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra. Il primo Giudice ha ritenuto fatto non eccezionale né imprevedibile che da quella direzione (ossia dalla parte del ponticello) giungano dei motociclisti e che, vista per loro la strada diritta, siano comunque convinti di avere la precedenza. Ad un'intersezione tanto pericolosa per mancanza di visibilità, l'accusata non aveva pertanto prestato la necessaria attenzione cui era dovuta e che, fosse stata prestata, avrebbe certamente consentito di evitare il sinistro. Avendo violato i propri doveri di attenzione e di prudenza, a mente del Pretore la questione di sapere se ella fosse o meno debitrice della precedenza poteva restare aperta (consid. 5b e c). Quanto alla velocità tenuta dal motociclista __________, fondando sulla dichiarazione della teste __________, che l'aveva definita, seppure come opinione personale, "un pochino troppo elevata", il Pretore ne ha dedotto che, senza altri riscontri, non fosse possibile concludere che effettivamente egli procedeva ad una velocità superiore a quella da lui dichiarata (consid. 6).

                                   3.   La ricorrente assevera che il Pretore è incorso nell'arbitrio nella misura l'ha condannata lasciando aperta la questione della precedenza, nonostante negli atti vi fossero elementi sufficienti per riconoscere che ella era prioritaria. Un ulteriore arbitrio lo ravvisa nel fatto che il primo Giudice ha ritenuto che non avesse posto attenzione alla guida, adducendo quale motivazione la circostanza che si era verificato l'incidente, quando nessun elemento negli atti comprovava una propria distrazione. Infine, la ricorrente rileva che l'unilateralità e l'arbitrarietà con cui il Pretore ha accertato i fatti appare chiara anche quando si esprime sulla velocità tenuta dal motociclista, credendo alla versione di questi, nonostante le dichiarazioni della teste __________. Se non che, nel proprio gravame la ricorrente si limita ad estrapolare alcuni passaggi del giudizio del Pretore, censurandoli singolarmente siccome arbitrari. In realtà, ella misconosce che il primo Giudice, fondando sulle sue stesse dichiarazioni, non le ha addossato la disattenzione, bensì il mancato uso dell'attenzione e della prudenza che si imponevano a fronte della pericolosità della manovra di svolta a sinistra, resa ancor più difficile dalla scarsa visibilità in quella direzione. Del resto, ella non censura di arbitrario l'accertamento del Pretore, secondo cui lo specchio permetteva una visione dell'intera strada sino quasi al ponticello, per cui la presenza del motociclista le doveva pur essere segnalata. Per quanto concerne la questione del diritto di precedenza, essa verrà esaminata nei considerandi successivi. Riguardo, infine, alla velocità del motociclista __________ r, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Pretore non ha semplicemente creduto alla sua versione, ma ha valutato la deposizione della teste __________, che l'aveva valutata "un pochino troppo elevata", precisando tuttavia che non viaggiava "in maniera sconsiderata" e che si trattava di una sua opinione. Non è quindi arbitraria la conclusione cui è giunto il Pretore, per il quale, come si è visto, in mancanza di altri riscontri l'affermazione della testimone non consentiva di stabilire quanto preteso nel gravame per quanto riguarda la velocità del motociclista.

                                   4.   L'art. 125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo di usare le precauzioni cui è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi oltre i limiti del rischio tollerabile (DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135). Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrlo o perlomeno a favorirlo (DTF 121 IV 286 consid. 3 pag. 289 con richiami; CCRP, sentenze del 31 agosto 2001 in re F, consid. 4, e del 22 marzo 2001 in re G., consid. 3). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere sommariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 122 IV 17 consid. aa con rinvii pag. 23, 121 IV 286 consid. 3 pag. 290).

                                   5.   Ove sussistano norme particolari che impongono un determinato comportamento (ad esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente sarebbe stato prevenuto ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 121 IV 10 consid. 3 pag. 14-15).

                                   6.   Nel caso concreto il Pretore ha applicato i principi sanciti dall'art. 26 cpv. 1 LCStr., lasciando aperta la questione del diritto di precedenza. Al proposito occorre definire se la strada coattiva privata da cui proveniva la ricorrente sia da considerare pubblica ai sensi dell'art. 1 LCStr. Una strada è aperta al pubblico quando è messa a disposizione di una cerchia indeterminata di persone, quand'anche il suo uso sia limitato dalla sua configurazione o dal modo o ancora dallo scopo del suo utilizzo. Poco importa che la strada abbia uno scopo particolare, per esempio che conduca ad una chiesa o ad una scuola, che sia riservata a una certa categoria di utenti, per esempio ai soli ciclisti o automobilisti. È sufficiente che sia a disposizione di una cerchia indeterminata di persone (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a edizione, 1996, n. 2.3 ad art. 1 LCStr.). La nozione di strada pubblica va interpretata in modo estensivo e comprende non solo le vie di comunicazione propriamente dette, ma anche tutti gli spazi su cui si circola, in particolare le piazze di posteggio, gli spiazzi, senza riguardo al fatto che dispongano di un unico accesso (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 1 LCStr.). In tal senso è stata considerata spazio di circolazione pubblico una strada privata che conduce ad una cava adibita ad altro uso (Bussy/Rusconi, op. cit. n. 2.8 ad art. 1 LCStr.). Fatte queste premesse, in mancanza di accertamenti contrari e nell'ipotesi più favorevole all'accusata, si può ritenere che la strada "privata" da lei utilizzata per giungere al luogo in cui è poi svoltata sulla sinistra sia da considerare quale strada aperta al pubblico. Ne consegue che l'incrocio in cui è avvenuto il sinistro è sottoposto alla regola della priorità anche perché non emerge dagli atti che vi sia tra le due strade (quella su cui circolava la ricorrente e quella su cui viaggiava il motociclista) una differenza sostanziale quanto alla larghezza, alla pavimentazione, all'intensità del traffico (Bussy/rusconi, op. cit., n. 3.2.1 ad art. 36 LCStr.).

                                   7.   Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr. ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Secondo l’art. 36 cpv. 2 prima frase LCStr., alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. Il diritto di precedenza è un corollario del principio dell’affidamento (art. 26 LCStr.) ed ha come conseguenza che chi è prioritario può presumere che gli altri conducenti rispettino tale suo diritto (DTF 120 IV 252 consid. 2d/aa pag. 254, 118 IV 277 consid. 4 pag. 280; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.6.6 ad art. 36 LCStr.). Detto principio è però mitigato dal fatto che chi gode del diritto di precedenza non può avvalersene ciecamente a discapito della sicurezza del traffico. In presenza di una situazione di pericolo anche il conducente prioritario deve adottare le opportune misure di prudenza. Occorrono tuttavia indizi concreti e sicuri: il conducente prioritario non deve prendere in considerazione ogni forma di pericolo che potrebbe essere provocata dal comportamento di un altro utente della strada e neppure è sufficiente la semplice eventualità di una scorrettezza perché egli debba rinunciare alla precedenza (DTF 118 IV citata, 103 IV 252 consid. c; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.1 ad art. 26 LCStr.  e n. 3.1.2 ad art. 36 LCStr.; cfr. per tutto CCRP 10 dicembre 1997 in re E., consid. 2).

                                   8.   Già si è detto che all'intersezione in cui è avvenuto l'incidente vige il diritto di precedenza da destra. La ricorrente era quindi prioritaria rispetto al motociclista, al quale incombevano pertanto gli obblighi derivanti dalla scarsa visibilità sul luogo, segnatamente di avanzare con grande prudenza di modo che la conducente che beneficiava della precedenza lo potesse scorgere per tempo e evitarlo o avvertirlo con un segnale (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4.7 ad art. 36 LCStr.). D'altro canto la ricorrente stessa ha più volte ribadito di avere controllato nello specchio in direzione del ponticello posto all'inizio di via __________, senza notare la presenza del motociclista, e di essersi inserita nell'intersezione a passo d'uomo (sentenza consid. 1B). Orbene, anche ammettendo che il Pretore non è incorso nell'arbitrio nel ritenere che lo specchio in questione le avrebbe pur dovuto segnalare il sopraggiungere della vittima, resta il fatto che la ricorrente era prioritaria. E il suo diritto sarebbe venuto meno solamente se vi fossero stati indizi concreti e sicuri che il motociclista non lo avrebbe rispettato. Se non che, accertamenti al proposito non risultano dalla sentenza impugnata. In altre parole, quand'anche la ricorrente avesse dovuto notare nello specchio il sopraggiungere della vittima, la circostanza non assurgeva a indizio concreto e sicuro che quest'ultima avrebbe proseguito senza rispettare la priorità di colei che proveniva dalla sua destra. Tanto più che né l'istruttoria né il dibattimento hanno fornito elemento alcuno atto a stabilire a quale distanza la conducente prioritaria doveva realizzare concretamente e sicuramente che il motociclista si sarebbe addentrato nell'intersezione senza concederle la precedenza. È poi mera opinione del Pretore, non suffragata in alcun modo dagli atti, che non è né eccezionale né imprevedibile che dalla direzione del ponticello provengano dei motociclisti i quali, dal momento che per loro la strada è diritta, sono convinti di avere la precedenza (consid. 5b). L'affermazione poteva essere di rilievo qualora all'intersezione in oggetto si fossero verificati altri incidenti del genere prima di quello del 31 maggio 2000 e che tale circostanza fosse nota alla ricorrente. Né va dimenticato che il motociclista abita poco più avanti dell'incrocio, per cui sicuramente era a conoscenza della situazione sul luogo in cui si è verificato il sinistro. In definitiva, quindi, non risultano dagli atti né dalla sentenza elementi tali da far ritenere che la ricorrente abbia violato norma della circolazione alcuna e, pertanto, il ricorso merita protezione.

                                   9.   L'accoglimento del gravame comporta il carico degli oneri processuali di prima sede e del presente giudizio allo Stato (art. 9 cpv. 4 e 15 cpv. 2 CPP), il quale verserà inoltre alla ricorrente, che è stata assistita da un legale sia al dibattimento pubblico che avanti la Corte di cassazione e di revisione penale, congrue ripetibili per entrambi gli stadi del procedimento(art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:          1.      Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che l'accusata è prosciolta dall'imputazione di lesioni colpose gravi.

                                         La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 250.– sono poste a carico dello Stato, che rifonderà all'accusata fr. 2000.– per ripetibili.

                               2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________;

                                          – avv. __________;

                                          – __________;

                                          – avv. __________;

                                          – Ministero pubblico, Lugano;

                                          – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

                                          – Sezione cantonale della circolazione, Camorino;

                                          – Dipartimento delle opere sociali, Istituto delle assicurazioni

                                             sociali, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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