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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.10.2002 17.2001.64

31. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,874 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2001.00064

Lugano 31 ottobre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 ottobre 2001 presentato dal

Procuratore pubblico del Cantone TICINO

  contro  

la sentenza emanata il 13 settembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,  nei confronti di   __________ (patrocinato dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      __________, cittadino turco ora titolare di un passaporto greco, ha raggiunto la Svizzera nel 1979, dove un anno dopo ha acquistato una ditta luganese attiva nel commercio di succhi di frutta. Con sentenza del 15 giugno 1983 della Corte delle assise criminali in Lugano lo ha riconosciuto autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per fatti accaduti nell'ottobre del 1982, con conseguente condanna a 10 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni.  Durante l'espiazione della pena __________ è stato colpito da un cancro ai testicoli, che ha richiesto un intervento chirurgico e la sospensione dell'esecuzione della pena, poi ripresa su richiesta del condannato. Il 19 aprile 1990 il Consiglio di vigilanza sull'esecuzione delle pene ha disposto la liberazione condizionale di lui e la sospensione a titolo di prova della pena accessoria dell'espulsione per un periodo di prova di 5 anni (act. 16, annesso).

                                B.      Il 25 ottobre 1990 l'Ufficio federale degli stranieri ha pronunciato nei confronti di __________ un divieto d'entrata di durata illimitata, ritenendo il ritorno di lui indesiderato per il comportamento che ha comportato la condanna penale (act. 1, annesso). Adito su ricorso di __________, con decisione del 5 dicembre 1991 il Dipartimento federale di Giustizia ha respinto il ricorso. Con decreto di accusa del 31 luglio 1991 l'allora Procuratore pubblico sottocenerino ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrato in Svizzera nonostante il divieto d'entrata e ne ha proposto la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente. Statuendo su opposizione, con sentenza del 14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'accusato dall'accusa, decretando l'inapplicabilità del divieto d'entrata pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri (act. 1, annesso).

                                C.      Fondandosi sulla sentenza del Pretore, il 12 febbraio 1992 __________ ha chiesto all'Ufficio federale degli stranieri la revoca del provvedimento amministrativo pronunciato il 25 ottobre 1990. La richiesta è stata respinta con decisione del 3 marzo successivo. Statuendo su ricorso dell'accusato, il 12 marzo 1993 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha rigettato il ricorso (act. 1/annesso). Con decreto di accusa del 22 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha nuovamente riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS per essere entrato illegalmente e ripetutamente in Svizzera dal 1995 attraverso valichi imprecisati e per avere soggiornato a __________, a __________ e in altre località del Cantone nonostante il divieto d'entrata di durata indeterminata emanato dalla polizia degli stranieri il 25 ottobre 1990, confermato il 12 marzo 1993 su istanza di revisione. Egli ne ha proposto perciò la condanna a 15 giorni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per due anni. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione.

                                D.      Con sentenza del 13 settembre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'accusato dall'imputazione, confermando nella sostanza quanto già deciso il 14 gennaio 1992. Contro tale sentenza il Procuratore pubblico ha introdotto il 14 settembre 2001 una  dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 ottobre successivo, egli chiede la conferma del decreto d'accusa o, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali (recte: a un altro Pretore) per nuovo giudizio. nelle sue osservazioni del 13 novembre 2001 __________ propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Secondo il Procuratore pubblico il Pretore ha violato il diritto prosciogliendo __________ dall'accusa di entrata illegale (art. 23 cpv. 1 LDDS), avendo costui ripetutamente varcato il confine nonostante nei suoi confronti vigesse un divieto d'entrata in Svizzera (art. 13 cpv. 1 prima frase LDDS). Il Pretore ha ricordato anzitutto, da parte sua, che contro un divieto d'entrata emes­so dall'Ufficio federale degli stranieri è dato ricorso amministrativo al Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 20 cpv. 1 lett. a LDDS) – autorità da cui dipende l'Ufficio che ha emesso il divieto – il quale decide inappellabilmente (art. 20 cpv. 3 LDDS). Il divieto d'entrata costituisce però, come ha stabilito la Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza del 25 settembre 1990 in re F., una decisione amministrativa che non può essere verificata da alcun tribunale. La sua legittimità può perciò essere esaminata dal giudice penale, e tale verifica va attuata sulla base della situazione che si presentava al momento in cui la decisione è stata presa. Il primo giudice ha ricordato, ciò premesso, di avere già statuito sulla questione, decretando l'inapplicabilità del citato divieto d'entrata, sicché la questione andava considerata definitivamente risolta con la sentenza del 14 gennaio 1992, passata in giudicato. Del resto, ha soggiunto il Pretore, in due altre occasioni il Ministero pubblico ticinese e quello di Svitto hanno pronunciato un non luogo a procedere nei confronti di __________, accusato di avere violato la citata decisione amministrativa (sentenza, pag. 4).

                                          A mente del Pretore non giova al Procuratore pubblico nemmeno il fatto che, nel frattempo, le medesime autorità amministrative abbiano respinto una formale richiesta di riesame da parte dell'accusato. Il rigetto di una domanda di revisione non costituisce infatti un nuovo giudizio di merito, ma una semplice conferma di quello originariamente adottato, la cui illegittimità però è stata accertata con sentenza passata in giudicato. Si volesse anche sostenere che l'applicabilità del divieto d'entrata vada riesaminata ogni volta che l'accusato varca il confine, il relativo giudizio non muterebbe, dato che varrebbero la stesse considerazioni esposte nella sentenza del 14 marzo 1992: pronunciando un divieto d'entrata fondandosi esclusivamente su una condanna penale, quantunque grave, dopo che l'autorità paragiudiziale aveva sospeso l'espulsione per i motivi figuranti nella decisione di sua competenza, l'autorità amministrativa aveva abusato del suo potere di apprezzamento. Non aveva tenuto conto infatti delle condizioni in cui versava allora __________, delle sue relazioni personali, del suo stato di salute né del fatto che egli non poteva costituire concretamente un pericolo per la sicurezza pubblica. Del resto – ha continuato il Pretore – i fatti hanno dimostrato l'infondatezza e l'inadeguatezza del provvedimento, ove appena si pensi che al di là delle considerazioni, sprovviste del benché minimo supporto probatorio, esposte nei rapporti di polizia consegnati all'incarto penale, il soggetto si è comportato in modo conforme alle leggi. Anzi, nel Ticino egli ha costituito una fondazione nel cui consiglio di fondazione siede un alto funzionario dello Stato, con importanti compiti proprio nell'applicazione e nell'esecuzione delle pene e delle misure (sentenza, pag. 5).

                                          Quanto alla residenza di __________ in Svizzera, secondo il Pretore gli atti non forniscono indicazioni precise e non consentono di smentire l'interessato quando affermava di risiedere in un appartamento a __________ per non più di cinque mesi l'anno e di non soggiornare in città più di tre mesi filati. Escluso che l'imputato abbia risieduto illegalmente in Svizzera, il primo giudice non ha ravvisato elementi nemmeno per affermare che costui abbia esercitato un'attività lucrativa soggetta ad autorizzazione, previa notifica entro 8 giorni (sentenza, pag. 5 e 6).

                                2.      Il Procuratore pubblico contesta in primo luogo che la sentenza assolutoria emanata dal Pretore il 14 febbraio 1992 (dopo avere stabilito l'inapplicabilità del divieto d'entrata pronunciato dall'Ufficio federale) abbia forza di giudicato e precluda un riesame della questione. Pur riconoscendo che in linea di principio il giudice penale è abilitato a rivedere liberamente la legalità – ma non l'opportunità – di una decisione amministrativa qualora il diretto interessato non possa censurarne la legalità davanti a un tribunale, come in concreto (art. 20 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LDDS), il Procuratore pubblico ribadisce che in simili eventualità il giudice penale risolve una questione pregiudiziale e non statuisce con forza di giudicato. La sentenza emanata il 14 gennaio 1992 esplica tale effetto solo per quanto riguarda i fatti che si riferivano a quel procedimento penale, avviato a carico di __________ per essere entrato illegalmente in Svizzera il 26 luglio 1991 nonostante il divieto d'entrata pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri. Essa non si estende invece al procedimento odierno, successivo. Il Pretore non poteva prescindere perciò dall'esaminare nuovamente la legalità del divieto d'entrata, motivando il proprio convincimento. Quanto figura in via abbondanziale a pag. 5 lett. d della sentenza impugnata – opina il Procuratore pubblico – non soddisfa le esigenze minime di motivazione sgorganti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., dato che per finire il primo giudice si è limitato a richiamare puramente e semplicemente le considerazioni esposte nel precedente suo giudizio.

                                          a)  In DTF 98 IV 106 il Tribunale federale ha stabilito il principio secondo cui le decisioni di tribunali amministrativi non possono essere riesaminate da giudici penali, mentre sono suscettibili di controllo limitatamente alla manifesta illegalità o all'abuso di apprezzamento le decisioni di autorità amministrative contro le quali l'interessato non può esperire un ricorso di diritto amministrativo cantonale o federale. Il giudice penale ha invece pieno potere d'esame circa la legittimità di una decisione se questa emana da un'autorità amministrativa, senza che il cittadino abbia potuto adire un tribunale amministrativo (analogamente: CCRP, sentenza del 29 settembre 1990 in re F.). Tale giurisprudenza è rimasta da allora invariata (DTF 121 IV 29 consid. 2a pag. 31; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 12 art. 292 CP).

                                          b)  Nel caso in esame il divieto d'entrata a carico di __________ è stato pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri. Contro tale provvedimento era dato ricorso amministrativo entro 30 giorni al Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 20 cpv. 1 lett. a LDDS). Con decisione del 5 dicembre 1991 il Dipartimento federale ha però respinto tale ricorso e siffatta decisione era definitiva (art. 20 cpv. 3 LDDS). Il divieto in rassegna configura pertanto una decisione contro la quale l'interessato non aveva possibilità di ricorso a un tribunale amministrativo (CCRP, sentenza del 29 settembre 1990 in re F.). Le stesse considerazioni devono valere, mutatis mutandis, per la decisione con cui l'autorità amministrativa ha respinto la richiesta di __________ intesa alla revoca del provvedimento dopo la sentenza emessa il 14 gennaio 1992 dal Pretore del Distretto di Lugano (act. 1, annesso).

                                          c)  Ciò posto, il Pretore era senz'altro legittimato a vagliare pregiudizialmente la legittimità del divieto d'entrata con pieno potere cognitivo. Nel caso in esame, rilevato che la legittimità di una decisione amministrativa va esaminata in base alla situazione del momento in cui la decisione è stata presa, egli non ha ritenuto di dover rifare la verifica, ricordando di essersi già pronunciato sulla questione quando ha accertato con sentenza del 14 gennaio 1992 (passata in giudicato) l'illegittimità del divieto d'entrata. Avendo egli già constatato che quel provvedimento, quantunque formalmente ineccepibile, era inapplicabile, il problema deve considerarsi definitivamente risolto (sentenza, pag. 4).

                                          d)  Il Procuratore pubblico eccepisce che una decisione che dirime una questione pregiudiziale non è equiparabile a una decisione di merito e non acquisice perciò forza di giudicato. Ora, si può anche convenire che passata in giudicato è la sentenza di assoluzione emanata il 14 gennaio 1992 su opposizione al decreto di accusa del 31 luglio 1991 (con cui si rimproverava all'accusato di essere entrato illegalmente in Svizzera nonostante il divieto emanato il 25 ottobre 1990 dall'Ufficio federale degli stranieri) e non la decisione con cui il Pretore ha accertato pregiudizialmente l'illegittimità del citato divieto emanato dall'autorità amministrativa (v. DTF 88 I 9). Sta di fatto però che quanto ha accertato allora il Pretore, come pure quanto ha accertato successivamente il Procuratore pubblico del Cantone Ticino l'11 gennaio 1994 e il suo collega del Canton Svitto il 23 novembre 1993 (non luogo a procedere, rispettivamente di assoluzione), andava considerato dal primo giudice al momento di (ri)determinarsi sulla legittimità del divieto d'entrata all'origine dell'odierno procedimento penale. Sulla questione si tornerà in appresso.

                                3.      A parere del Procuratore pubblico il Pretore ha trascurato la natura della decisione negativa emanata il 3 marzo 1992 dall'Ufficio federale di polizia (poi confermata dal Dipartimento) in esito alla domanda di riesame introdotta dall'accusato sulla scor­ta della sentenza pretorile 14 gennaio 1992 di assoluzione. Contrariamente a quanto reputa il primo giudice, il Procuratore pubblico afferma che quella decisione non si limitava a confermare il provvedimento, ma costituiva una nuova decisione di merito che il Pretore avrebbe dovuto considerare al momento in cui ha esa­minato, per la seconda volta, la legittimità del divieto d'entrata. Nella citata decisione l'autorità amministrativa ha riconsiderato il caso, infatti, tenendo conto della sentenza pretorile del 14 gennaio 1991 alla stregua di un fatto nuovo. D'altronde – sottolinea il Procuratore pubblico – il Pretore stesso riconosce che la legittimità di una decisione va verificata proprio in base alla situazione effettiva del momento in cui è stata presa. E la situazione determinante ai fini della legittimità può coincidere solo con quella accertata il 3 marzo 1992 dall'Ufficio federale degli stranieri (poi confermata su ricorso), il quale si è fondato su un complesso di fatti diverso rispetto a quello del 25 ottobre 1990, comprendente la nuova sentenza pretorile del 14 gennaio 1992. Se non che, la decisione 3 marzo 1992 dell'Ufficio federale degli stranieri non è nemmeno agli atti, ove figura solo quella presa su ricorso il 13 marzo 1993 del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il Pre­tore ha quindi valutato la natura giuridica della decisione emessa il 3 marzo 1992 dall'Ufficio federale degli stranieri su domanda di riesame senza nemmeno conoscerla, cadendo in arbitrio nell'accertamento dei fatti.

                                          A ragione il Procuratore pubblico adduce che il riesame del divieto d'entrata culminato nelle decisioni 3 marzo 1992 dell'Ufficio federale degli stranieri e 12 marzo 1993 del Dipartimento federale di giustizia e polizia – le quali hanno nondimeno lasciato intatto il provvedimento del 1990 a dispetto della sentenza pretorile del 14 gennaio 1992 del Pretore – non poteva essere ignorato dal primo giudice al momento di verificare, in via pregiudiziale, la legittimità del divieto stesso. Nell'ambito di quella procedura, sia l'Ufficio degli stranieri sia il Dipartimento federale di giustizia e polizia sono entrati infatti nel merito del riesame, volto alla revoca del divieto, tenendo conto della sentenza assolutoria del Pretore.

                                          Il fatto che nell'incarto non si trovi la decisione del 3 marzo 1992 con cui l'Ufficio federale degli stranieri ha confermato – in primo grado – la sua precedente decisione (nonostante la sentenza del Pretore) può quindi lasciare perplessi. Non bisogna tascurare però che agli atti figura la decisione con cui il Dipartimen­to federale di giustizia e polizia ha respinto il ricorso dell'accusato contro la mancata revoca del divieto d'entrata da parte dell'Ufficio. Tale decisione, proprio perché di merito, si sostituisce a quella dell'Ufficio. Quanto agli elementi da considerare ai fini di (ri)esa­minare pregiudizialmente la legittimità del provvedimento, essi vi figurano tutti. Per di più, come si vedrà ancora, da tale decisione non si evince – contrariamente a quanto asserisce il Procuratore pubblico – un quadro diverso rispetto a quello considerato dal Pretore nella sua (prima) sentenza del 14 gennaio 1992.

                                4.      Il Procuratore pubblico rimprovera al Pretore di avere accertato i fatti con arbitrio e di avere violato la legge nella misura in cui affer­ma che, seppure la legittimità del divieto d'entrata andasse verificata ogni qual volta il prevenuto varca la frontiera, il giudizio rimarrebbe immutato, continuando a valere quanto enunciato nella sentenza del 14 gennaio 1992. Intanto egli si duole che il Pretore non abbia motivato il proprio giudizio, un mero rinvio alla precedente sentenza non ossequiando a suo avviso i requisiti minimi del dirit­to federale. La censura è infondata, ove si consideri che più avanti il Pretore ricorda le considerazioni che lo avevano indotto nel 1992 a ritenere illegittimo il divieto d'entrata. Oltre a ciò il primo giudice ha allegato altri motivi, come il comportamento corretto tenuto dall'accusato dopo la scarcerazione e il fatto che egli abbia costituito una fondazione, in cui siede anche un alto funzionario dello Stato, con importanti compiti proprio nell'applicazione e nell'esecuzione delle pene e delle misure (sentenza, pag. 4). Il Procuratore pubblico obietta che la valutazione del Pretore doveva tenere conto, in ogni modo, della nuova decisione emessa dall'Ufficio federale degli stranieri il 3 marzo 1992 e fondarsi sulla situazione personale dell'imputato al momento di tale decisione, confermata il 13 marzo 1993 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. L'argomento non è sprovvisto di buon diritto, come si è già accennato, poiché il primo giudice non poteva prescindere dalla situazione risultante dal procedimento di riesame davanti alle autorità federali. Ad ogni buon conto la questione sarà ripresa più avanti.

                                5.      Secondo il Procuratore pubblico, nel concludere che il noto divieto d'entrata è illegittimo siccome sproporzionato, il Pretore ha violato la legge, poiché ha proceduto a un esame pregiudiziale minimizzando la differenza tra espulsione penale ed espulsione amministrativa, istituti retti da criteri diversi. Ora, nella sentenza del 14 gennaio 1992 il Pretore, accertata la possibilità di control­lare il divieto d'entrata all'origine del procedimento penale, ha ricordato anzitutto che l'art. 13 cpv. 1 LDDS abilita l'autorità federale a vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili, come pure, ma per una durata non superiore a tre anni, di vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a tali disposizioni. Finché vale questo divieto – ha spiegato il Pre­tore – lo straniero non può varcare il confine senza un permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato. In virtù della citata questa norma l'autorità amministrativa ha considerato __________ indesiderabile, vista la sua pesante condanna per vio­lazione delle legge federale sugli stupefacenti pronunciata nel 1983 dalla Corte delle assise criminali di Lugano.

                                          a)  Richiamato l'art. 10 LDDS, che disciplina l'espulsione dalla Svizzera ed evocati i criteri di proporzionalità cui deve sempre attenersi l'autorità amministrativa, nella sentenza del 14 gennaio 1992 il Pretore ha ricordato che il Consiglio di vigilanza, ossia l'autorità che più di tutte ha seguito il comportamento e l'attività dell'interessato, ha avuto modo di stabilire che __________ si era senz'altro ravveduto e aveva formulato prognosi favorevole anche per la di lui condotta futura. Di conseguenza il Consiglio di vigilanza ha sospeso condizionalmente l'ese­cuzione dell'espulsione dalla Svizzera pronunciata dalla Corte delle assise criminali per la durata di 15 anni (art. 55 cpv. 2 CP), anche perché a quel momento l'uomo non era ancora del tutto guarito dalla malattia e necessitava di controlli regolari. Per quel che si riferiva alla situazione del soggetto, il Pretore ha ricordato altresì che da oltre tre anni __________ intratteneva una relazione seria con una cittadina svizzera, con la quale gestiva la propria attività commerciale, dopo avere interrotto da tempo ogni legame con il paese d'origine. Pronunciando una decisione contraria rispetto a quella emanata dal Consiglio di vigilanza, l'autorità amministrativa federale non aveva tenuto conto di tutte le circostanze e aveva adottato, anche sotto il profilo della LDDS, un provvedimento ingiustificato rispetto al comportamento irreprensibile dell'accusato dopo la condanna, alla sua manifesta idoneità nell'inserirsi nel tessuto sociale e ai suoi legami con la Svizzera.

                                          b)  Nella sentenza impugnata, del 13 settembre 2001, il Pretore ha rilevato che quand'anche la legittimità del citato divieto d'entrata sia da verificare ogni qual volta l'accusato varchi il confine, la sostanza delle cose non cambierebbe, dovendo valere mutatis mutandis quanto esposto nella sentenza del 14 gennaio 1992. Egli ha pertanto ribadito che, pronunciando il divieto d'entrata sulla base della ricordata condanna penale dopo che il Consiglio di vigilanza aveva sospeso l'esecuzione dell'espulsione giusta l'art. 55 cpv. 2 CP, l'autorità amministra­tiva aveva abusato del suo potere di apprezzamento, l'im­putato non costituendo più un pericolo per la sicurezza pubblica (sentenza, pag. 4).

                                          c)  Il Procuratore pubblico ricorda, con riferimento a DTF 125 II 105 e 124 II 289, che per costante giurisprudenza l'autorità amministrativa non è legata alle decisioni prese da autorità penali in materia di espulsione (art. 55 CP), né ove esse vi prescindano né ove esse la pronuncino, ma ne sospendano l'esecuzione. In caso di espulsione giudiziaria incondizionata tuttavia non può essere rilasciato alcun permesso di soggiorno (cfr. anche DTF 124 II 289 consid. 3a pag. 292); d'altro lato espulsione giudiziaria incondizionata non esclude un'espulsione amministrativa, né tanto meno limita il potere d'esame della polizia degli stranieri (DTF 125 II 105 consid. 2a pag. 108). In DTF 124 II 289 il Tribunale federale ha precisato altresì che un'espulsione giudiziaria incondizionata giusta l'art. 55 CP vincola la polizia degli stranieri (cfr. art. 10 cpv. 4 LDDS); per converso, nel caso in cui il giudice penale rinunci a pronunciare l'espulsione ex art. 55 CP – rispettivamente ne ordini la sua sospensione condizionale – la polizia degli stranieri conserva il diritto di pronunciare l'espulsione amministrativa (cfr. anche DTF 125 II 105 consid. 2a pag. 108 ). In tale ipotesi essa può essere anche più severa del giudice penale e decidere senza riguardo all'apprezzamento di quest'ultimo (v. DTF 114 Ib 1 consid. 3a, DTF 122 II 433 consid. 2b e 120 Ib 129 consid. 5b).

                                               Nel caso però in cui il giudice penale rinunci ad applicare l'art. 55 CP oppure l'autorità decida di sospendere a titolo di prova l'espulsione del condannato liberato condizionalmente (art. 55 cpv. 2 CP), l'autorità  amministrativa deve comunque conside­rare nel quadro del suo apprezzamento la componente della risocializzazione perseguita dal diritto penale (DTF 122 II 433 consid. 2b pag. 435-436). Tale principio è stato ribadito in DTF 125 II 105, pur con la precisazione che, mentre la decisione ancorata all'art. 55 cpv. 2 CP si fonda esclusivamente sulle concrete possibilità di risocializzazione in Svizzera del condannato, l'espulsione amministrativa deve poggiare su considerazioni attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza interna. Considerazioni fondate sul pronostico circa la futura buona condotta e sullo scopo risocializzante del diritto penale, pur non trascurabili, non sono determinanti (DTF 125 II 105 consid. 2c pag. 110).

                                          e)  Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata resiste alla critica. Mantenendo il divieto d'entrata a tempo indeterminato per i motivi addotti nella decisione del 12 marzo 1993 (la pesante condanna inflitta all'accusato dalla Corte delle assise criminali con sentenza del 15 giugno 1983) e per questioni d'interesse pubblico (la prevenzione e la protezione della salute e dell'ordine pubblico), il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha dato nuova prova di esagerato rigore. Come in precedenza (decisione del  25 ottobre 1990), esso non ha valutato appieno la situazione personale dell'accusato (relazione personali, stato di salute e ravvedimento) dopo che l'autorità di vigilanza sull'esecuzione delle pene aveva posto quest'ultimo non solo in libertà condizionale, ma pure al beneficio della sospensione condizionale dell'espulsione (art. 55 cpv. 2 CP). Certo, l'autorità amministrativa non era vincolata dalla decisione del Consiglio di vigilanza. Per scostarsene essa avrebbe dovuto però addurre motivi circostanziati e spiegare perché, nonostante le indubbie circostanze a favore dell'accusato (da essa medesima ricordate nella decisione del 12 marzo 1993, come la relazione dell'interessato con una cittadina svizzera, vedova e madre di due figli, di cui egli si occuperebbe) ancora prevale l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico, quantunque la condanna del ricorrente sia stata pronunciata nel giugno del 1983 per fatti risalenti all'au­tunno del 1982 e nonostante il quadro favorevole illustrato dall'autorità di vigilanza, non con­testato dal Procuratore pubblico.

                                               A ragione il primo giudice ha prosciolto pertanto l'imputato dal­l'accusa di entrata illegale, non ravvisando motivo per scostarsi dalle considerazioni che lo avevano indot­to a suo tempo al medesimo risultato, considerazioni suffragate anche da due decisioni di non luogo a procedere, l'una emessa dall'allora Procuratore pubblico __________ (che ha finanche negato la qualifica di nuova decisione al pronunciato 12 marzo 1993 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, rinunciando così a un riesame della legalità del provvedimento, già compiuto dal Pretore) e l'altra dal Ministero pubblico del Canton Svitto. Anzi, al momento di appurare se l'accusato avesse compiuto il reato ascrittogli (divieto d'entrata dal 1995 in poi: sentenza

                                               20 luglio 2001 del GIAR, pag. 2), il Procuratore pubblico avreb­be dovuto mostrare un riserbo ancora maggiore verso la cennata decisione dell'autorità amministrativa, ove si ponga mente all'ul­teriore tempo trascorso dal 1990.

                                               Il Procuratore pubblico eccepisce invero che nel frattempo la situazione dell'accusato è cambiata, essendo egli guarito dalla malattia e avendo chiu­so nel 1995 la relazione con citata cittadina svizzera, del resto mai andata oltre la convivenza saltuaria (interrogatorio 22 feb­braio 2000 dello stesso __________). A prescindere dal fatto però che nel verbale menzionato dal Procuratore pubblico l'interessato ha fatto presente anche di avere avuto dalla sua compagna due gemelli, nati il __________ 1989, e di avere “ristabilito da circa 8 mesi il rapporto” con la donna, il Procuratore pubblico invoca circostanze che non si erano ancora verificate al momento in cui l'autorità amministrativa aveva deciso di mantenere invariato il divieto d'entra­ta pronunciato nel 1990. Come rileva il primo giudice e come lo stesso Procuratore pubblico riconosce, decisiva per valutare la legalità del divieto d'entrata è la situazione al momento in cui l'autorità amministrativa ha statuito, il 3 marzo 1992 e il 14 ottobre 1993 (sentenza, pag. 4). Fondando il decreto d'accusa su un divieto d'entrata non (più) sorretto dalle esigenze poste dall'art. 13 cpv. 1 LDDS, il Procuratore pubblico non ha statuito correttamente.

                                               Si rammenti che nel 1994 un altro magistrato inquirente aveva deciso l'esatto contrario rispetto al Procuratore pubblico, decretando nei confronti dell'accusato il non luogo a procedere per una fattispecie sostanzialmente identica all'attuale, e ciò proprio per non avere scorto una situazione diversa dalla precedente, ritenuta dal Pretore insufficiente per mantenere il divieto d'entrata. Anzi, invocando insistentemente la situazione vigente al momento del riesame della questione da parte dell'autorità amministrativa, il Procuratore pubblico ripropone a ben vedere la situazione – immutata – che aveva indotto il primo giudice a prosciogliere l'imputato, oggetto di un divieto d'entrata che non aveva ragione di sussistere. Il Procuratore pubblico di allora non aveva ritenuto di insorgere. E ancora nel 1994 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere sebbene il prevenuto avesse nuovamente varcato il confine svizzero a onta del divieto d'entrata.

                                6.      Il Procuratore pubblico fa carico al Pretore di essere trasceso in arbitrio stabilendo che __________ non si è reso colpevole di soggiorno illegale (art. 23 LDDS) perché non si sarebbe intrattenuto sul territorio svizzero oltre tre mesi consecutivi, rispettivamente oltre sei mesi durante l'anno. Il primo giudice ha rilevato, da parte sua, che sulla residenza dell'accusato in Svizzera gli atti non danno indicazioni precise, la polizia non avendo compiuto verifiche precise. Egli non ha ravvisato perciò elementi che permettessero di smentire l'imputato quando affermava di non avere soggiornato a __________ più di 5 mesi – rispettivamente più di 3 me­si filati – l'anno. Non senza qualche dubbio, egli ha ritenuto così che il prevenuto non avesse risieduto illegalmente in Svizzera, l'autorità inquirente dovendo assumere la responsabilità delle lacune riscontrabili nell'incarto (sentenza, pag. 6 con riferimento all'illegale ordine di comparizione, annullato dal GIAR con decisione del 20 luglio 2000).

                                          Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a esaminare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Spettava al Procuratore pubblico dimostrare la manifesta insostenibilità della conclusione cui è giunto il Pretore (DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 86, 127 I 54 consid. 2d pag. 56). Invece egli si limita a contrapporre all'opinione del primo giudice la propria personale valutazione delle prove, ciò che non è ammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Al proposito il ricorso si esaurisce in considerazioni chiaramente appellatorie, ancor più evidenti laddove il Procuratore pubblico critica anche il proscioglimento dell'accusato dall'imputazione di avere esercitato attività lucrativa illegale in Svizzera. Di fronte all'affermazione del primo giudice, secondo cui per affermare che l'accusato abbia violato la LDDS occorrono fatti precisi, circostanze provate e non mere supposizioni che non superano la soglia dell'indizio, il Procuratore pubblico avrebbe dovuto addurre “fatti precisi e circostanze provate”. Invano se ne cercherebbero nel ricorso.

                                7.      Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre a __________, che ha presentato osservazioni facendo capo a un avvocato, un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.       900.–

                                          b) spese                         fr.       100.–

                                                                                 fr.    1'000.–

                                          sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                         –  Procuratore generale avv. __________;

                                         –  __________, c/o avv. __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         –  Ufficio federale degli stranieri, 3003 Berna;

                                         –  Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            La segretaria

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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