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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41

20. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,702 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2000.00041

Lugano 20 ottobre 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 ottobre 2000 presentato da

____________,    (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 21 agosto 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti suoi e di   ____________,   (patrocinato dall'avv. __________), non ricorrente;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 21 agosto 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato ____________ e ____________ per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione, entrata illegale e furto di poca entità. La Corte ha riconosciuto:

                                          –    ____________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere partecipato alla vendita, previo acquisto e trasporto, di complessivi 1'075 g di eroina e per avere fatto preparativi per un ulteriore traffico di 300 g di eroina;

                                          –    ____________, inoltre, autore colpevole di conseguimento fraudolento di falsa attestazione per avere ottenuto un permesso di richiedente l'asilo sotto falsa identità e autore colpevole di entrata illegale per avere passato il confine sprovvisto dei necessari documenti e del visto di entrata;

                                          –    ____________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere  partecipato alla vendita, previo acquisto e trasporto, di 825 g di eroina e per avere fatto preparativi per un ulteriore analogo traffico di 300 g di eroina;

                                          –    ____________, inoltre, autore di furto di lieve entità per avere sottratto un training del valore di fr. 169.– e di entrata illegale per essere entrato in Svizzera fuori dal valico di confine.

                                B.      In applicazione della pena la Corte di assise ha condannato ____________ a 4 anni e 6 mesi di reclusione e ____________ a 4 anni di reclusione, computato a entrambi il carcere preventivo sofferto. Inoltre essa ha inflitto agli imputati la pena accessoria dell'espulsione (effettiva) dal territorio svizzero per 10 anni e ha disposto la confisca di fr. 9'332.–, di un telefono cellulare e di 6 carte Swisscom sequestrati a ____________, come pure di fr. 5'470.80, di un telefono cellulare e di 2 carte di credito sequestrati ad ____________.

                                C.      Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 24 agosto 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 2 ottobre successivo, egli chiede una ricommisurazione della pena inflittagli. Non sono state richieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente si duole che nella commisurazione della pena la prima Corte abbia ignorato le effettive quantità di eroina vendute e il grado di purezza dello stupefacente trattato. Rimprovera ai primi giudici inoltre di avergli irrogato una pena sproporzionata non solo per rapporto a quella inflitta a ____________, ma anche rispetto ai criteri stabiliti dal Tribunale federale, e di non avere nemmeno considerato appieno la collaborazione prestata.

                                          a)  Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).

                                          b)  Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione delle legge. (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 138 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'abuso o nell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).

                                2.      Con riferimento alla quantità di droga trasportata (825 g di eroina) e agli atti preparatori compiuti per ulteriori 300 g di eroina, il ricorrente fa valere anzitutto di avere confessato addirittura più di quanto è risultato dalle intercettazioni telefoniche e dagli interrogatori di ____________ e __________, i quali riferivano di quantità non superiori ai 600 g di eroina. Egli trascura però che la Corte di assise ha considerato, come circostanza attuante e quindi come motivo di riduzione della pena, proprio la collaborazione da egli prestata, definendola apprezzabile (sentenza, pag. 3). L'argomentazione cade dunque nel vuoto.

                                3.      Premesso che la quantità di eroina venduta è stata accertata in 825 g, il ricorrente sostiene che in realtà, eccettuati 125 g di tale sostanza, direttamente egli non ha venduto nulla, essendosi limitato al trasporto da Basilea nel Ticino. Soggiunge di avere smerciato i citati 125 g di eroina seguendo le istruzioni del correo ____________ e di avere, per finire, agito solo come trasportatore. Ancora una volta però egli disconosce gli accertamenti della sentenza impugnata, che vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale (tranne ove risultino arbitrari, ciò che però non è preteso nella fattispecie: art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Ora, stando alla prima Corte egli non ha agito come semplice corriere, ma si è associato a giovani correi per gestire un traffico comune, sulla base di un ruolo preciso e con equa divisione dei profitti. Secondo la Corte di assise, dipoi, egli non si è occupato solo del trasporto della droga, ma anche dell'acquisto e persino del trasporto del denaro incassato con le vendite per pagare le forniture (sentenza, pag. 20). Di fronte a tali constatazioni del genere, poco importa sapere chi abbia venduto più droga al dettaglio, se egli medesimo,____________ o __________. Quand'anche egli avesse lasciato lo smercio maggiore agli altri due, in effetti, il suo ruolo di trafficante non ne uscirebbe apprezzabilmente ridimensionato.

                                4.      Il ricorrente invoca lo scarso grado di purezza dell'eroina trafficata (10%), affermando che per finire egli non ha venduto più di 80 g di prodotto puro. Ora, la Corte di assise non ha accertato il grado di purezza del prodotto, limitandosi a rilevare che gli imputati hanno violato in modo grave la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. a LStup) anche considerando un grado di purezza non superiore al 10% (sentenza, pag. 17 in fondo). Tale conclusione è corretta. Dal contenuto grado di purezza dell'eroina, in effetti, il ricorrente non può trarre serio beneficio. Il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che la quantità di droga trattata non è un fattore determinante, poiché serve solo per apprezzare la gravità oggettiva del reato, mentre decisivo nel diritto penale è l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193). Dal profilo soggettivo il grado di purezza (ossia la quantità di stupefacente trafficato) è un fattore di rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 301 consid. 2c: CCRP, sentenza del 17 agosto 1999 in re G. e coimputati, consid. 2 e11c). Nella fattispecie il ricorrente, il cui ruolo nel traffico risulta tutt'altro che secondario (ove appena si consideri che egli trasportava anche il denaro incassato per pagare le forniture), non pretende ciò. Anche in proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                5.      Il ricorrente si duole della pena irrogatagli se paragonata a quella inflitta dalla prima Corte al correo ____________ e alla giurisprudenza del Tribunale federale. Se non che, il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato sole nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con un processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).

                                          a)  In concreto la prima Corte ha rimproverato a ____________ la sfrontatezza dimostrata nel succedere a un certo __________, il suo coinvolgimento in un traffico maggiore rispetto a quello attuato dal ricorrente e la poca collaborazione fornita durante l'inchiesta, ancorché parzialmente rimediata al dibattimento, quando si è scusato con il Procuratore pubblico (sentenza, pag. 19 e 20). Essa ha rilevato nondimeno che al momento dei reati minori (come tali poco influenti sulla commisurazione della pena) costui non aveva ancora compiuto 18 anni (onde l'applicazione dell'art. 95 n. 1 CP), mentre quando ha commesso le infrazioni più gravi, pur diciottenne, egli non aveva ancora vent'anni (da qui l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 64 n. 9 CP). Irrogandogli una pena di soli 6 mesi superiore a quella inflitta al ricorrente, la Corte di assise non ha quindi creato disparità flagranti. Benché coinvolto in modo più grave e per più reati, ____________ ha infatti beneficiato di circostanze attenuanti suscettibili di influire in modo apprezzabile sulla pena a suo carico.

                                          b)  Al ricorrente non giova nemmeno il richiamo alla sentenza pubblicata in RStrS/RJP 2000 pag. 14-15, in cui il Tribunale cantonale di Friburgo ha confermato il 12 gennaio 1998 la condanna a 8 anni di reclusione inflitta in primo grado a un prevenuto ventenne al momento dei fatti e coinvolto in un traffico di eroina di 14 kg. Certo, in quella sentenza l'autorità ha ricordato che il Tribunale federale considera ancora sostenibili pene fra i 12 e i 13 anni di reclusione in casi simili e che, come si evince da uno studio comparativo, traffici di eroina di circa 8 kg sono sanzionati, in assenza di circostanze attenuanti, con pene di circa 9 anni di reclusione. Ciò non basta tuttavia per rimproverare ai primi giudici, in concreto, un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. D'altro canto il ricorrente dimentica che la Corte di assise ha fissato le singole pene tenendo conto anche della giurisprudenza delle Corti ticinesi in materia di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (sentenza, pag. 19). Nel ricorso egli nemmeno si confronta con tale argomento.

                                6.      Il ricorrente asserisce di non avere tratto alcun beneficio economico dal traffico, salvo il modesto importo di circa fr. 5'000.– a lui sequestrato. A parte il fatto però che un utile di fr. 5'000.– non può affatto definirsi modesto, egli trascura che – come ha sottolineato la prima Corte – gli autori coinvolti nel traffico si dividevano equamente i profitti (sentenza, pag.20). Su tale accertamento egli sorvola. Considerando il fine di lucro nella commisurazione pena, la prima Corte ha quindi statuito correttamente.

                                7.      Il ricorrente ricorda i motivi che lo hanno indotto a raggiungere la Svizzera (espatrio per sfuggire alle persecuzioni politiche), come pure le corrette modalità messe in atto per entrare in Svizzera, ossia consegnando il passaporto e dichiarando esatte generalità, a differenza di quanto capitato con altre persone coinvolte nella medesima inchiesta (__________). Egli evoca altresì l'incensuratezza e gli oneri familiari a suo carico. Tali puntualizzazioni non sono tuttavia sufficienti per dimostrare un abuso o un eccesso dei primi giudici nell'esercizio del loro potere d'apprezzamento. Tanto meno se si pensa che essi hanno considerato suo favore del ricorrente sia i trascorsi nella legalità prima di cominciare a delinquere, sia le difficoltà personali e finanziarie in Albania (sentenza, pag. 20).

                                8.      Il ricorrente si sofferma sulla collaborazione prestata agli inquirenti, che avrebbe consentito di inquadrare l'organizzazione criminosa e le persone coinvolte, dolendosi che di tale comportamento la prima Corte abbia tenuto conto solo nel quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 20). Ora, per certi versi si può capire che la condanna a 4 anni di reclusione appaia severa, visto il comportamento processuale del soggetto, apprezzato anche dai primi giudici. La Corte di assise non ha quindi dato prova di grande generosità a tale riguardo. Una volta ancora, nondimeno, ciò non basta per ravvisare eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Il ricorrente, in effetti, ha pur sempre delinquito con un certa intensità – seppur minore rispetto al correo – e ha svolto ruoli che non possono essere relativizzati, come quello del trasporto del denaro incassato, Si è inoltre associato a due giovani connazionali, di cui uno (__________, atto di accusa, punto 1.1) minorenne (sentenza, pag. 20), continuando a delinquere anche dopo l'arresto di quest'ultimo (sentenza, pag. 19 in fondo). Egli non poteva aspettarsi perciò particolare benevolenza.

                                9.      Il ricorrente contesta infine la condanna per il furto di poca entità (art. 139 n. 1 in combinazione con l'art. 172ter CPP), asseverando che essa è in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale, la quale “attesta il valore minimo a fr. 200.–”. La critica è infondata. Applicando alla fattispecie l'art. 172ter CP sulla base della confessione dl prevenuto (sentenza, pag. 18), la Corte di merito ha considerato proprio il fatto che il valore dell'articolo sottratto presso il grande magazzino Innovazione (un training da uomo) era inferiore a fr. 300.–, ossia alla soglia che consente di derubricare il reato di furto (art. 139 n. 1 CP) in reato di poca entità (DTF 121 IV 261 consid. 2d, 112 IV 156 consid. 2a). Anche su quest'ultimo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

                              10.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 294 cpv. 1 CPP e

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 800.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 900.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise criminali in Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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