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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36

5. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,708 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2000.00036

Lugano 5 ottobre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 luglio 2000 presentato da

___________,   (patrocinato dall'avv. ___________)

  contro  

la sentenza emessa il 6 luglio 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 6 luglio 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ___________ autore colpevole di ripetuta falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Egli ha accertato che tra il dicembre del 1990 e l'aprile del 1992 l'imputato, autenticando in qualità di segretario comunale di ___________ le firme di ___________ e ___________ su tre istanze di emissione di cartelle ipotecarie al portatore, aveva certificato contrariamente al vero che ___________ aveva apposto la propria firma in sua presenza e vista. In applicazione della pena, ___________ è stato condannato a un mese di detenzione, sospeso condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

                                B.      Contro la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 6 luglio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 31 luglio successivo, egli chiede il proscioglimento dall'accusa e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 28 agosto 2000 il Procuratore pubblico e la parte civile ___________ propongono di respingere il ricorso. La parte civile Banca ___________ non si è espressa.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                2.      Sulla base delle complete e particolareggiate ammissioni rese dall'imputato per la prima volta al dibattimento, il primo giudice ha accertato che nel periodo in questione l'accusato aveva certificato, autenticando la firma di ___________, che quest'ultimo aveva personalmente sottoscritto in sua presenza e vista le istanze per l'emissione di cartelle ipotecarie al portatore, mentre in realtà ciò non era avvenuto (pag. 14). Il primo giudice ha constatato altresì che in aula l'imputato ha ammesso di sapere che le note richieste sarebbero state inoltrate all'Ufficio dei registri e avrebbero quindi potuto trarre in inganno i funzionari, i quali avrebbero fatto affidamento sulla circostanza che un segretario comunale aveva legalizzato le firme, cerziorandosi della loro autenticità nei modi indicati (pag. 15).

                                3.      Il ricorrente rimprovera al presidente della Corte di essere incorso in contraddizioni che rendono arbitrario l'accertamento secondo cui egli aveva preso in considerazione il possibile inganno cui erano destinate le istanze, rispettivamente la possibilità che le firme fossero dei falsi per imitazione. Egli sostiene che il fatto di prefigurarsi un eventuale abuso o un'eventuale falsità delle firme sarebbe stato possibile solo se non fosse stato perpetrato un raggiro ai suoi danni. Vittima di un imbroglio da parte di ___________, egli non aveva alcun motivo di dubitare che all'altro capo del telefono si trovasse effettivamente ___________ né che le rassicurazioni sull'autenticità delle sottoscrizioni fossero fasulle. Logicamente egli non poteva immaginare, dunque, che le firme fossero false né che di quei documenti si sarebbe poi fatto uso a scopo di inganno.

                                          In realtà le censurate contraddizioni, invero solo apparenti, non sono determinanti per il giudizio. Il primo giudice in effetti ha ritenuto credibili sia ___________, il quale aveva escluso di avere mai parlato al telefono con il ricorrente, sia il ricorrente stesso, il quale affermava il contrario, concludendo che l'unica possibilità era quella che al telefono si trovasse un terzo non identificato, il quale d'intesa con ___________ aveva simulato di essere suo marito e aveva rassicurandolo fallacemente il segretario comunale sull'autenticità della firma da autenticare. Il ricorrente si era fidato di tali assicurazioni, su cui in quel momento non aveva motivo di dubitare, sebbene non avesse identificato in termini sicuri la voce di ___________, con il quale in precedenza mai aveva parlato per telefono (sentenza, pag. 10). Ora, il fatto che egli si sia semplicemente fidato delle assicurazioni di ___________ non rende arbitraria la conclusione secondo cui, non avendo egli eseguito alcun accertamento personale, non poteva egli avere certezza circa l'autenticità delle firme. Anzi, quale funzionario preposto da anni alla legalizzazione delle firme, l'imputato era consapevole degli obblighi imposti dalla legge riguardo agli accertamenti preliminari. Non poteva seriamente escludere quindi che la firma da autenticare potesse anche essere falsa (sentenza, pag. 15 in fine e 16 in alto).

                                          Sia come sia, come detto, la questione dell'inganno non è stata ritenuta decisiva per il giudizio (sentenza, pag. 16). Il presidente della Corte ha considerato essenziale, invero, il fatto l'imputato aveva consapevolmente certificato in modo falso di avere accertato nei modi indicati l'autenticità delle firme da legalizzare. Per di più egli sapeva – come ha ammesso in aula – che le istanze sarebbero state introdotte all'Ufficio dei registri e avrebbero potuto trarre in inganno funzionari, i quali potevano legittimamente confidare sul fatto che egli, come segretario comunale, si fosse attenuto all'art. 24 cpv. 3 LAC e avesse constatato l'apposizione delle firme in sua presenza e vista o, quanto meno, si fosse sentito dire dai comparenti che le firme erano le loro.

                                4.      L'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP, in vigore dal 1° gennaio 1995, è applicabile in concreto come lex mitior, dato che il testo precedente comminava, oltre alla reclusione sino a cinque anni, la detenzione non inferiore a sei mesi. L'attuale punisce con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in specie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 317 n. 1 CP). Adempie le condizioni obiettive della falsità nel senso dell'art. 317 CP, ad esempio, il notaio che, in un atto pubblico, certifica contrariamente al vero che le parti hanno apposto la loro firma insieme e davanti a lui (DTF 113 IV 78). L'intenzione è data quando l'autore, nella sua qualità di funzionario, attesta consapevolmente in modo inveritiero fatti di rilevanza giuridica su di un atto che sa essere idoneo o destinato a provare una determinata circostanza (DTF 100 IV 182 consid. 3a; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 7 ad art. 317 CP). Contrariamente a quanto prevede l'art. 251 CP, non è richiesta né l'intenzione di arricchirsi né quella di recar danno (Trechsel, op. cit., loc. cit.). Non è necessario nemmeno che una persona sia stata effettivamente ingannata (DTF 123 IV 223 consid. 4). Per essere usato in modo ingannevole basta che il documento sia usato in relazioni giuridiche o commerciali (DTF 113 IV 82 consid. 4).

                                5.      In concreto è pacifico che il ricorrente ha autenticato le firme di ___________ indicando, contrariamente al vero, che esse erano state apposte in sua presenza. Oggettivamente egli ha quindi adempiuto le condizioni del reato di falsità in documenti. Per quanto concerne il presupposto soggettivo, egli assevera che, non potendo egli immaginare che le sottoscrizioni non fossero opera di ___________ (visto l'imbroglio ai suoi danni), nemmeno può egli avere voluto o avere accettato che fossero messi in circolazione documenti atti a ingannare i funzionari preposti all'emissione delle cartelle ipotecarie. Il reato, quindi, sarebbe stato commesso per negligenza. Se non che, come già si è visto, la questione del raggiro non è di rilievo ai fini del giudizio. Decisivo è l'accertamento secondo cui l'imputato sapeva quali obblighi incombono a un segretario comunale chiamato a legalizzare una firma (sentenza, pag. 8 in alto) ed era consapevole che tale certificazione richiede la presenza del firmatario (sentenza, pag. 9). Per di più nella fattispecie l'imputato ha ammesso in aula di essersi reso conto che, per il loro tenore, le istanze in questione avrebbero potuto trarre in inganno funzionari dell'Ufficio del registro fondiario (sentenza, pag. 15).

                                          Non v'è dubbio pertanto che, attestando l'autenticità delle firme di ___________ pur sapendo di non averne verificato l'autenticità nei modi prescritti, e sapendo per di più che i documenti in questione sarebbero serviti per accendere cartelle ipotecarie, l'imputato ha agito con intenzione. Poco importa che, personalmente, egli fosse convinto dell'autenticità delle firme sulla base di altre circostanze estranee all'attestazione (cfr. in tal senso DTF 113 IV 83 consid. 5b in fine). Condannandolo per violazione dell'art. 317 CP, il primo giudice ha quindi applicato correttamente il diritto federale.

                                6.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre a ___________, che ha presentato osservazioni sul ricorso per il tramite di un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 700.–

                                          sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte ___________ fr. 900.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    ___________, ___________;

                                          –    avv. ___________;

                                          –    Ministero pubblico, Lugano;

                                          –    avv. ___________ (per la parte civile ___________,);

                                          –    Banca ___________, Lugano;

                                          –    Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzioni pene e misure, Taverne;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

                                          –    Comando della polizia cantonale, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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