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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.11.2000 17.2000.32

23. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·892 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2000.00032

Lugano 23 novembre 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso (per cassazione) del 12 luglio 2000 presentato da

__________,  

  contro  

la sentenza emessa nei suoi confronti il 20 giugno 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso (per cassazione);

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           che con decreto di accusa del 29 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha proposto nei confronti di __________ la condanna a fr. 1'500.– di multa per avere omesso volontariamente di ottemperare alle decisioni del 13 settembre 1993 e del 23 agosto 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, mediante le quali gli veniva ingiunto di cessare, rispettivamente di astenersi, da ogni turbativa dell'esercizio della servitù di posa e di allacciamento al sado e al pozzo perdente iscritta a registro fondiario a carico della particella n. __________ di _________ di sua proprietà, a favore del fondo n. __________ dello stesso Comune, ora di proprietà __________, e meglio, di avere chiuso, nonostante le predette ingiunzioni pretorili, la canalizzazione di allacciamento al sado e al pozzo perdente a beneficio dei denuncianti”;

                                          che, statuendo su opposizione, con sentenza del 20 giugno 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato sia l'imputazione sia la proposta di pena;

                                          che con lettera del 23 giugno 2000 __________ ha comunicato al Pretore l'intenzione di ottenere la revisione della sentenza e ha chiesto l'invio degli atti;

                                          che il 12 luglio 2000 __________ si è rivolto al Tribunale di appello, lamentandosi che fino a quel giorno il Pretore non gli aveva fatto pervenire la sentenza scritta, nonostante la sua esplicita richiesta del 23 giugno 2000, e precisando che il ricorso era inoltrato nel termine di 20 giorni comunicatogli alla fine del dibattimento;

                                          che nel suo ricorso l'accusato chiede, tra l'altro, la sospensione del procedimento penale perché non fondato su reato alcuno e l'annullamento della pena inflittagli dal Procuratore pubblico;

                                          che con lettera del 28 settembre 2000 i querelanti coniugi __________. e __________ hanno scritto al Pretore e al Procuratore pubblico di disinteressarsi ormai del procedimento, avendo essi venduto la proprietà;

                                          che il ricorso non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                         che giusta l'art. 276 cpv. 1 CPP, conclusa la discussione, il Pretore emana la sentenza, che è subito comunicata verbalmente nei dispositivi, con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico;

                                          che per il cpv. 2 dello stesso disposto il Pretore avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di rinunciare, entro lo stesso termine, alla motivazione della sentenza;

                                          che il cpv. 3 dell'art. 276 CPP impone, sotto pena di nullità, l'intimazione della sentenza scritta entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico, con l'indicazione del rimedio di diritto e del termine entro il quale esso può essere proposto;

                                          che l'art. 289 cpv. 2 CPP prevede, tra l'altro, che la motivazione del ricorso deve essere inoltrata entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta;

                                          che nella fattispecie l'invio contenente la motivazione scritta della sentenza, intimato per raccomandata a __________ il 10 luglio 2000, è tornato alla Pretura il 18 luglio successivo con la menzione “non ritirato”;

                                          che l'intimazione è stata ripetuta per usciere e questa volta la notifica è avvenuta il 25 ottobre 2000, quando il segretario comunale di __________ ha consegnato il plico a __________;

                                          che, pertanto, nella misura in cui verte sulla mancata intimazione della motivazione scritta, il gravame del ricorrente si rivela privo d'oggetto;

                                          che per il resto il ricorrente insorge contro una sentenza che, a quel momento, non gli era ancora stata notificata per scritto;

                                          che, a prescindere da ciò, il ricorso è in ogni modo privo di fondamento, ove appena si consideri che, nonostante le ingiunzioni del Pretore, l'imputato aveva consapevolmente persistito nell'intralciare l'esercizio della servitù, la cui origine e il cui contenuto gli erano perfettamente noti (sentenza impugnata, consid. 4);

                                          che il fatto che il Pretore ha assolto una prima volta l'imputato il

                                          5 dicembre 1995, condannandolo invece nel procedimento attuale non denota parzialità alcuna;

                                          che nelle circostanze descritte, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è manifestamente destinato all'insuccesso;

                                          che, vista la particolarità del caso (ricorso prematuro), in concreto si rinuncia eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

                                2.      Non si riscuotono spese.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________;

                                          – Ministero pubblico, Lugano;

                                          – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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