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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21

14. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,268 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2000.00021

Lugano 14 settembre 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 maggio 2000 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 6 aprile 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 6 aprile 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di soggiorno illegale, per avere soggiornato in varie località del __________, senza essere al beneficio di un permesso di dimora, autore colpevole di aiuto all'entrata e al soggiorno illegale, per avere ripetutamente ospitato __________ in diverse abitazioni a sua disposizione nel __________, come pure per avere finanziato l'ottenimento di un passaporto falsificato per la stessa, permettendole così di entrare in Svizzera illegalmente, e autore colpevole di falsa testimonianza, per avere rilasciato come teste false dichiarazioni presso il Commissariato di __________. Lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole di complicità in falsità in certificati, per avere aiutato __________ a ottenere documenti contraffatti pagandoli fr. 5000.– e autore colpevole di infrazione all'art. 23 della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, per avere tentato di entrare in Svizzera, segnatamente a __________, nonostante il divieto di entrata emesso nei suo confronti, rispettivamente facendo uso di una carta d'identità falsa.

                                          In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato __________ a 3 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un tempo di tre anni. Ha inoltre disposto la confisca d quanto sequestrato.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 12 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 maggio successivo, egli chiede il proscioglimento dalle imputazioni di entrata illegale, falsa testimonianza e infrazione alla legge sul domicilio e la dimora degli stranieri e, pertanto, la ricommisurazione della pena, ossia la condanna a una multa, subordinatamente a 30 giorni di arresto al massimo. Chiede inoltre che la pena accessoria dell'espulsione sia sospesa condizionalmente. In via subordinata egli postula il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio.

                                C.      Con osservazioni del 24 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Riferendosi alla condanna per soggiorno illegale, il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella misura in cui il primo giudice ha dato per acquisito che egli avesse stabilmente soggiornato in Svizzera senza essere al beneficio di un valido permesso di dimora. Con una doglianza del genere egli mette in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, ovvero affronta un argomento che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                          a)  Il primo giudice ha anzitutto accertato che durante l'inchiesta e l'istruzione formale, il ricorrente ha ammesso di avere soggiornato stabilmente in Svizzera, in particolare nel __________, tra novembre del 1994 e il giorno dell'arresto, senza essere al beneficio di un permesso di dimora. Il prevenuto ha abitato, per finire, in diversi appartamenti (__________e __________) in parte affittati a nome di terzi e segnatamente della società __________ SA (sentenza, pag. 8 e 9 con riferimento ai verbali del 10 dicembre 1996 e del 18 dicembre 1996). Il primo giudice ha soggiunto che le testimonianze assunte nel corso del dibattimento, non hanno consentito di smentire tali dichiarazioni, nel senso che il ricorrente durante quel periodo aveva stabilmente soggiornato il Svizzera. A parte qualche breve viaggio all'estero – sempre secondo il presidente della Corte delle assise correzionali – il ricorrente manteneva in Ticino il centro della sua attività e aveva persino affittato due appartamenti a __________ e a __________ per sé e per la sua amica, in particolare per sfuggire all'autorità giudiziaria italiana (sentenza, pag. 10). Per fare ciò – sempre secondo il giudizio impugnato – il prevenuto si era appoggiato a terzi, segnatamente a __________, tramite il quale aveva acquistato all'inizio del 1995 la __________ SA con sede a __________ per un importo di

                                               fr. 7'000.–; la società, amministrata da __________, era però rimasta sempre inattiva e serviva da paravento e a far intestare le due vetture acquistate dal ricorrente (sentenza, pag. 10). Il primo giudice ha perciò ritenuto che il ricorrente soggiornasse illegalmente in Svizzera, le poche e brevi assenze all'estero non essendo atte a modificare tale situazione, l'accusato avendo in quel periodo, per l'appunto, come centro delle sue attività il __________, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia (sentenza, pag. 11).

                                          b)  Invano si cercherebbe nel gravame una qualsiasi sostanziata censura di arbitrio (termine al quale l'impugnativa neppure accenna). A ben vedere il ricorso si esaurisce in un personale esposto dei fatti e in particolare nel contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Formulato come atto di appello, il ricorso sfugge a un esame di merito a va perciò dichiarato inammissibile. Nel prosieguo del gravame il ricorrente insiste nelle proprie tesi, rilevando che il compito di provare che egli abbia stabilmente e ininterrottamente soggiornato in Svizzera spettava in ogni modo all'autorità inquirente e che l'unico indizio a suo carico è costituito dal verbale richiamato nella sentenza impugnata, ove vi è stato l'utilizzo improvvido da parte sua dell'avverbio "stabilmente". A una dichiarazione del genere non si può però tuttavia dare eccessivo peso, considerate le non indifferenti pressioni psicologiche del momento. La natura appellatoria dell'argomentazione è di nuovo palese. Ne discende ancora una volta l'ammissibilità del gravame

                                2.      Dolendosi della condanna per falsa testimonianza, il ricorrente fa valere che anche in questo caso manca la prova del reato.

                                          a)  Stando alla sentenza impugnata, il ricorrente era stato citato come teste per il 6 dicembre 1996 davanti all'autorità di polizia. Posto di fronte agli ammonimenti di rito, egli si era per finire dichiarato disposto a essere verbalizzato. Durante la sua deposizione – sempre stando a quanto accertato in sentenza – il ricorrente aveva negato di avere mai visionato un documento confidenziale concernente un'inchiesta condotta dalla polizia a carico suo e di __________; aveva pure negato di essersi trattenuto con quel soggetto nel suo studio nonché con altre persone. Secondo il primo giudice, il ricorrente ha confermato tale versione anche in un successivo verbale, salvo finalmente ammettere di avere parlato con terze persone dell'avv. __________, che egli non conosceva, ma che era menzionato sul documento confidenziale. Ha pure richiamato le precisazione fatte dal ricorrente davanti al magistrato e il documento confidenziale "resoconto della riunione con il capo gruppo antidroga della polizia cantonale del 26.02.1996 (all. _)", che __________ ha riferito di avere mostrato al ricorrente nel suo ufficio, da cui risulta in prima pagina il nome dell'avv. __________, che lo stesso accusato ha poi riferito di ricordare e sul quale ha chiesto informazioni. (sentenza, pag.14). Ciò posto, il primo giudice ha ritenuta adempiuta la fattispecie della falsa testimonianza; in occasione della testimonianza del 6 dicembre  – egli ha spiegato – l'accusato aveva infatti negato di avere visto il citato documento, benché non poteva avere dimenticato di averlo in precedenza visto, avendo egli per finire ammesso di essersi interessato al nome di __________ e di avere parlato __________ di questa persona chiedendo poi informazioni. Tantomeno – secondo il giudice di merito – egli poteva ignorare che il nome __________, che ha per finire ammesso di ricordare, era menzionato alla prima pagina del documento e che quindi doveva avere visto anche i nomi di __________ e il suo (sentenza, pag. 14).

                                          b)  Il ricorrente sostiene che anche in questa fattispecie non vi è prova alcuna che egli non dicesse la verità, ossia che egli mentisse riferendo di essere convinto che si trattava di un foglio che conteneva o riassumeva dettagli di un'inchiesta della Guardia di Finanza italiana. Non vi è prova– a suo giudizio – che il documento mostratogli da __________ fosse quello che gli agenti intendevano. Come visto, la Corte di assise ha però accertato i fatti in modo completamente diverso, escludendo la buona fede del ricorrente e dando quindi per acquisito che al momento dell'interrogatorio del 6 dicembre 1996 il soggetto non poteva avere dimenticato di avere visionato il documento confidenziale richiamato nella sentenza impugnata. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Nel ricorso non è però spiegato perché la prima Corte avrebbe errato manifestamente accertando i fatti in modo diverso. Formulato ancora una volta come un atto di appello, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata sarebbe al riguardo resistita comunque anche a una libero esame, considerato quanto riferito da __________, ossia di avere mostrato nel proprio ufficio il documento confidenziale al ricorrente (sentenza, pag. 14). Sostenere di avere a quel momento ignorato la reale natura del documento – dopo averne persino parlato diverse con __________ (cfr. il verbale citato a pag. 13 della sentenza) – non è serio.

                                          d)  Il ricorrente fa valere che nella fattispecie non entra in considerazione la falsa testimonianza, già per il fatto che __________ stesso, ossia l'imputato in quel procedimento, aveva per finire confessato. Non vi era pertanto necessità alcuna di chiedergli tale circostanza, se non nell'ottica generale di comprendere l'andamento dei fatti. L'argomentazione cade nel vuoto, dato che l'art. 307 CP e un cosiddetto "schlichtliches Delikt", nel senso che il reato è compiuto con la fine della (falsa) testimonianza (Trechsel, Kommentar zum StGB, 2a edizione, art. 307 n. 16), Come visto, ciò è avvenuto in occasione della deposizione del 6 dicembre 1996. 

                                3.      Riferendosi alla condanna per infrazione all'art. 23 LDDS, il ricorrente fa carico al primo giudice di avere trascurato lo scopo della norma, volta a reprimere chi contraffà documenti falsi o alterati, per sfuggire a dei controlli di polizia. Nella fattispecie, egli spiega, ciò non è il caso, avendo egli usato un documento – ancorché non emanato dall'autorità che ne aveva il potere – risultato essere stato formato su carta vera, con la sua fotografia, i suoi dati generali e addirittura con il numero originale della carta di identità smarrita. Se lo scopo fosse stato quello di ingannare l'autorità di polizia, al quale intendeva presentare il certificato, egli non avrebbe utilizzato un documento del genere, visto che sapeva che nei suoi confronti pendeva un divieto di entrata.

                                          a)  Stando alla sentenza impugnata, l'11 giugno 1997 il ricorrente si è presentato al valico doganale di __________–strada a bordo di un veicolo guidato da un conoscente. Al funzionario egli ha presentato una carta di identità italiana, rilasciata a Parma il 18 agosto 1995, risultata essere contraffatta, poiché emessa da un'autorità italiana non competente. Risultava pure – sempre secondo il primo giudice – che a carico del ricorrente era pendente in Svizzera un divieto di entrata valido fino al 19 dicembre 1999 e che in Italia era ricercato a livello internazionale per reati finanziari, associazione per delinquere e contrabbando di sigarette. Sempre stando al giudizio di primo grado, il ricorrente ha ammesso di essere stato a conoscenza dell'esistenza a suo carico del divieto di entrata in Svizzera e di essersi procurato la carta di identità grazie ai servizi di un falsario, che dietro pagamento aveva provveduto a farvi apporre la sua fotografia e le sue vere generalità. Ha pure riferito di avere smarrito la sua carta di identità originale e che non poteva presentarsi alla Questura per ottenerne un'altra, dato che era ricercato (sentenza, pag. 15). Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto il ricorrente colpevole di tentata entrata illegale, essendosi presentato al valico di confine consapevole di essere oggetto di un divieto di entrata ancora valido, senza tuttavia riuscirvi (art. 21 CP), e di entrata  illegale ai sensi dell'art. 23 n. 1 cpv. 4 LDDS in relazione all'uso di quel documento, rilevando che anche un documento che contiene le vere generalità e la fotografia del detentore, ma che non viene rilasciato dall'autorità competente, e viene invece ottenuto illegalmente tramite terzi (falsari) dietro pagamento di denaro e quindi con l'illegalità, è punibile.

                                          b)  La sentenza impugnata sfugge alla critica anche su questo punto. Che il ricorrente abbia usato una carta di identità falsa, benché emessa al suo vero nome e con la sua fotografia, è ininfluente. Con un atteggiamento del genere – invero azzardato – egli si è maggiormente esposto al rischio di essere scoperto al momento di varcare il confine a causa del divieto di entrata pendente nei suoi confronti; tale circostanza non è però suscettibile di influire sulla consumazione del reato, ossia sull'applicazione dell'art. 23 n. 1 cpv. 4 LDDS. Adempie infatti la fattispecie contemplata dalla norma in rassegna chi entra in Svizzera mediante documenti di legittimazione falsi (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgsetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG), Zurigo 1991, pag. 31). Il ricorrente sapeva infatti, comunque sia, di esibire un documento falso, come correttamente previsto nella sentenza impugnata. Diventa pertanto influente la circostanza che egli non abbia scelto un'altra via, avvalendosi di un documento che riportava anche false generalità. D'altro canto, stando alla sentenza impugnata, a quel momento egli non aveva altre alternative (sentenza, pag. 16). L'uso di documenti di legittimazione contraffatti è peraltro punibile anche secondo l'art. 23 n. 1 cpv. 1 LDDS. Ci si potrebbe nondimeno chiedere se l'infrazione commessa con l'uso della carta di identità falsa assorbisse anche quella di tentata entrata illegale sempre ai sensi dell'art. 21 n. 1 cpv. 4 LDDS, ammessa  dal primo giudice per il fatto che il prevenuto ha cercato di entrare in Svizzera nonostante il divieto di entrata pendente nei suoi confronti. La risposta sembrerebbe d'acchito negativa. Anche chi contravviene a un divieto di entrata entra illegalmente in Svizzera (Roschacher, op. cit. pag. 31). La questione non merita ulteriore però ulteriore disamina. Dato il numero dei reati commessi, il ricorrente non potrebbe pretendere riduzioni di pena, nemmeno nell'ipotesi a lui più favorevole, ossia se si considerasse l'infrazione come un'entità unica, Anche in questo caso il reato risulterebbe palese.

                                4.      Il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale del provvedimento accessorio dell'espulsione.

                                          a)  Dato che l'espulsione (art. 55 cpv. 1 CP) è catalogata tra le pene accessorie, essa può essere sospesa condizionalmente, indipendentemente dal destino al proposito riservato alla pena privativa della libertà (DTF 114 IV 95 consid. b; 104 IV 22 consid. 2b). Per accordare  o negare la sospensione condizionale dell'espulsione è determinante esclusivamente il pronostico fondato sui criteri sanciti dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta in Svizzera del condannato; non occorre invece esaminare se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o all'estero: tale esame va bensì effettuato, danosene il caso, nell'ambito della sospensione condizionale a titolo i prova previsto dall'art. 55 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195 consid. 3b). Per decidere se la sospensione condizionale sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere ulteriori nuove infrazioni, il giudice deve effettuare un valutazione globale (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b). Anche in questo ambito il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento; adita mediante ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale – come il Tribunale federale – può quindi intervenire, considerando il diritto federale violato, unitamente qualora la Corte giudicante abbia acceduto tale potere di apprezzamento o ne abbia abusato (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b).

                                          b)  Premesso che il ricorrente è cittadino italiano senza legami particolari in Svizzera, ove è venuto per risiedere illegalmente o ove ha commesso altri reati, e che lo stesso ricorrente si era presentato al valico doganale nel corso del 1997 benché fosse consapevole del divieto di entrata, il primo giudice ha stabilito che per impedire la commissione di nuovi reati non si può prescindere dalla pena accessoria (effettiva) dell'espulsione dalla Svizzera per un periodo di tre anni. Formulato preavviso negativo sulla futura condotta del ricorrente, egli ha pertanto rifiutato di sospendere condizionalmente il provvedimento. Ha in estrema sintesi rilevato che la misura amministrativa del divieto di entrata non gli ha impedito di tentare nuovamente di ritornare illegalmente nel nostro paese (sentenza, pag. 18 e 19).

                                          c)  Di fronte ai numerosi reati commessi dal ricorrente e in particolare di fronte all'impossibilità di formulare una qualsiasi prognosi favorevole sulla futura condotta del soggetto, al primo giudice non può essere fatto carico di avere ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento. Pur confrontato con un divieto di entrata – ancorché d'ordine amministrativo – il ricorrente non ha esitato a cercare di entrare in Svizzera mediante un documento contraffatto. Con ciò ha dimostrato spregiudicatezza oltre che debolezza di carattere. Giustamente la prognosi non poteva che essere negativa. Invero il ricorrente ritiene il provvedimento ingiustificato, considerato che esso verrebbe ad aggiungersi all'espulsione amministrativa di tre anni appena terminata. La durata della sanzione sarebbe in questo caso di 6 anni. L'argomento è specioso. Fosse pertinente il ragionamento, a una persona soggetta a un divieto di entrata d'ordine amministrativo che infrange la LDDS entrando illegalmente in Svizzera nonostante tale provvedimento e per di più con documenti falsi, non potrebbe più essere comminata l'espulsione penale, con la motivazione che essa verrebbe ad aggiungersi a quella amministrativa. Un'ipotesi del genere non merita però ulteriore disamina. Il ricorrente richiama infine la durata del procedimento penale ed assevera che fosse il processo stato celebrato in termini più rapidi, le due espulsioni si sarebbero in gran parte sovrapposte. L'argomento non gli è di giovamento. Certo, non può essere negato che il procedimento non si è concluso in tempi rapidi. Non può però nemmeno essere trascurato che a incidere sulla durata della procedura è stata anche l'opposizione al decreto di accusa (relativo agli altri reati) rivelatasi per finire manifestamente infondata e per certi versi temeraria. Il ricorrente non può pertanto avvalersi della citata circostanza per pretendere maggiore comprensione. 

                                5.      Discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto, siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamato la LTG

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     900.–

                                          b) spese                         fr.     100.–

                                                                                 fr.  1'000.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, c/o avv. __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore generale avv. __________;

                                          –    Corte delle Assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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