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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19

12. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,776 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.2000.00019

Lugano 12 settembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi, in sostituzione del giudice G. A. Bernasconi, assente

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 aprile 2000 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emessa il 4 aprile (recte 16 marzo) 2000 dal Pretore del Distretto di Leventina nei confronti di   __________,   e di   __________, (entrambi patrocinati dall'avv. __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Nel corso della primavera del 1998 __________ ha proceduto allo scavo e alla posa di una condotta dell'acqua, che segue il tracciato di una carrale, per servire il suo rustico ubicato nel nucleo della frazione di __________, Comune di __________. La costruzione della condotta ha richiesto il provvisorio sradicamento della recinzione che __________ aveva posato ostacolando parzialmente il passo sulla carrale, usata regolarmente da __________ per accedere al rustico. A lavori quasi ultimati, ossia quando mancava di risistemare un piantone, di rifissare la recinzione e di livellare definitivamente il terreno  -lavori ai quali per la prima volta partecipava anche il figlio __________ -  __________ si è accorto dell'intervento e, considerandolo abusivo e lesivo dei suoi diritti di proprietario, oltre a chiedere l'intervento della polizia e la sospensione dei lavori, ha sporto querela penale (sentenza consid. A). Con decreto di accusa del 22 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e __________ colpevoli di danneggiamento e di violazione di domicilio e li ha condannati ciascuno ad una multa di fr. 500.--, oltre che al versamento alla parte civile di fr. 6'325.-a titolo di risarcimento (act. 7). Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 4 aprile (recte 16 marzo) 2000 il Pretore del Distretto di Leventina ha prosciolto entrambi gli accusati dalle imputazioni.

                                B.      Contro il giudizio del Pretore la parte civile __________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso il 20 marzo 2000. Nella successiva motivazione scritta del 25 aprile 2000 egli ha chiesto la condanna di __________ alla multa di fr. 500.-- per danneggiamento e violazione di domicilio e al risarcimento di fr. 52'126.85. Sia il Procuratore pubblico che il denunciato, con osservazioni del 10 e rispettivamente del 24 maggio 2000, hanno postulato la reiezione del gravame.

Considerando

in diritto:               1.      Preliminarmente va rilevato che in cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1). La fotocopia della lettera 10 giugno 1997 dell'ing. __________ al patrocinatore della parte civile e la fotocopia degli atti di misurazione, catastale, annessi al ricorso, non possono dunque essere considerati ai fini del giudizio.

                                2.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                3.      Il Pretore ha accertato che nel corso del dibattimento erano emersi elementi che non permettevano di concludere con certezza che la posa della condotta fosse avvenuta sulla proprietà del denunciante. Anche se la perizia commissionata nella fase istruttoria all'arch. __________, che si era basato sugli atti della misurazione catastale aggiornati dopo la decisione 17 luglio 1996 del perito, concludeva in tal senso, sentito quale teste questi aveva ammesso di aver allestito il referto senza verificare le misurazioni che stavano alla base della mappa e aveva pure riconosciuto che essa di certo non teneva conto della decisione del perito unico della misurazione catastale del 14 aprile 1997. A ciò si aggiungevano ulteriori elementi che concorrevano a far dubitare della correttezza delle risultanze della mappa catastale, Intanto, al dibattimento, il Patriziato -e per esso il presidente- aveva dichiarato di essere confrontato con diverse situazioni in cui nella misurazione catastale erano stati riconosciuti di proprietà privata terreni ritenuti patriziali. Fra questi veniva considerato anche quello relativo al carrale in questione, per il quale aveva preannunciato l'avvio di un'azione giudiziaria di rivendicazione della proprietà. Inoltre, sia la documentazione fotografica (doc. _), sia -indipendentemente dall'esito- la procedura amministrativa promossa dal Municipio di __________ contro il denunciante per il ripristino del passo pubblico sulla carrale sotto la quale era posata la canalizzazione (doc. _), sia infine la mappa stessa, che indica l'esistenza di una particella dalla tipica configurazione di accesso tra i singoli fondi edificati, permettevano oggettivamente di dubitare sia sulla correttezza della mappa catastale che sulle conclusioni peritali che su di essa fondavano. Già queste incertezze sui veri rapporti di proprietà hanno portato il Pretore a escludere l'adempimento dei requisiti oggettivi costituitivi dei reati (sentenza consid. E). Sempre secondo gli accertamenti del Pretore, quand'anche si dovesse ammettere l'adempimento della fattispecie oggettiva, fanno comunque difetto i requisiti soggettivi. L'accusato, che conosceva sia i luoghi per averli frequentati sin dall'infanzia sia le situazioni in quanto si era attivamente promosso per il mantenimento della carrale, che oltre ad essere passo pubblico gli serve specificamente per accedere ad un suo fondo, si era premurato di accertarsi di non violare la proprietà del denunciante. A tal fine aveva assunto presso persone titolate le necessarie informazioni anche relativamente al fatto che secondo il diritto civile le costruzioni fabbricate sul fondo altrui ne diventano parti costitutive. Inoltre l'intervento, peraltro ritenuto compiuto sul fondo patriziale, prevedeva la risistemazione della situazione antecedente, che gli accusati si erano impegnati a portare a termine senza pregiudizio alcuno per la parte civile. Proprio la documentazione fotografica prodotta anche dalla parte civile pare attestare che il ripristino, nella misura in cui è visibile e ha potuto essere eseguito, è avvenuto in modo corretto e i danni rilevati appaiono minimi e facilmente riparabili. In definitiva, quindi, il Pretore ha accertato che la volontà dell'accusato non era volta né al danneggiamento né alla violazione di alcuna sfera privata protetta (sentenza consid. F).

                                4.      Il ricorrente fa carico al primo giudice di avere arbitrariamente ritenuto la sussistenza di elementi di incertezza sulla proprietà ed escluso l'intenzionalità, per lo meno nella forma del dolo eventuale, nell'agire del denunciato __________. Gli argomenti proposti nell'allegato ricorsuale impongono le seguenti precisazioni. Intanto, per incorrere nell’annullamento una sentenza deve essere arbitraria -o anche solo erronea, ove l’autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo- nel suo esito, non soltanto nella motivazione (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Inoltre, quanto l’autore sa o ignora, quello che egli vuole o l’eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b; 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223; CCRP sentenza del 17 dicembre 1997 in re W., consid. 4). A mente del ricorrente il fatto che il denunciato sin dal 1990 aveva chiesto inutilmente l'intervento del Patriziato e del Municipio di __________ per ottenere l'allontanamento della recinzione posta dal denunciante e che nel frattempo era intervenuta la misurazione catastale definitiva dovevano indurlo ad una verifica della reale situazione dei confini prima di procedere alla posa della condotta. Ancora, secondo il ricorrente, non v'è motivo di credere al denunciato quando ha dichiarato che intendeva risistemare il terreno e la cinta, sia perché tra l'intervento avvenuto il 15 e 16 aprile e la constatazione di quanto successo (9 maggio 1998) era trascorso quasi un mese, sia perché non aveva motivo alcuno per risistemare una cinta di cui da anni chiedeva l'allontanamento. Ora, a ben vedere, il ricorrente si limita a contrapporre agli elementi di fatto accertati dal Pretore le proprie deduzioni personali e il proprio apprezzamento, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva al ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanza qualificate. In realtà egli non spende una parola per confutare l'accertamento del Pretore, secondo il quale il denunciato si era premurato di accertarsi di non violare la sua proprietà e che riteneva l'intervento compiuto su fondo patriziale. Anzi, proprio il fatto che da anni questi si batteva per ottenere l'allontanamento della recinzione perché, a suo avviso, posata dal ricorrente su fondo patriziale avvalora la tesi del Pretore, secondo il quale egli in buona fede aveva considerato il terreno su cui aveva posato la condotta dell'acqua  -per l'appunto-  di proprietà del Patriziato (sentenza consid. F in fine). Carente di motivazione idonea per suffragare il preteso arbitrio, il gravame si rivela pertanto irricevibile già riguardo alla pretesa sussistenza del presupposto soggettivo dei reati contemplati nel decreto di accusa.

                                5.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla controparte, che ha presentato le osservazioni sul ricorso tramite un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:                     1.     Il ricorso è irricevibile.

                                          2.     Gli oneri processuali, consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia            fr.      600.-b) spese                              fr.      100.-fr.      700.-sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 900.-- per ripetibili in questa sede.

                                          3.     Intimazione a:

                                                  – __________;

                                                  – avv. __________;

                                                  – __________;

                                                  – avv. __________;

                                                  – Ministero pubblico, Lugano;

                                                  – Pretore del Distretto di __________;

                                                  – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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